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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della società Moser Baer India Limited contro il Consiglio delle Comunità europee, proposto il 29 agosto 2003.

(Causa T-300/03)

Lingua processuale: l'inglese

Il 29 agosto 2003 la società Moser Baer India Limited, con sede in Nuova Delhi (India), rappresentata dai sigg. P. Bently, QC, K. Adamantopoulos, avvocato, R. MacLean e J. Branto, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

(annullare il regolamento (CE) del Consiglio 2 giugno 2003, n. 960, nella parte che riguarda la ricorrente, e

(condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente nel caso di specie è una società costituita in base al diritto indiano, che produce recordable compact discs (compact disc registrabili; in prosieguo: i "CD-R"), rewritable compact discs (compact disc riscrivibili; in prosieguo: i "CD-RW") e read only memory compact discs (compact disc di sola lettura; in prosieguo: i "CD-ROM"). Essa produce inoltre altri tipi di supporti di memorizzazione, in particolare microdischetti, in una export processing zone (zona di trasformazione per l'esportazione; in prosieguo: la "EPZ").

A seguito di una denuncia presentata dal comitato dei produttori di CD-R, riuniti nell'associazione CECMA, la Commissione annunciava l'avvio parallelo di un procedimento antidumping e di un procedimento antisovvenzioni contro le importazioni nella Comunità europea di CD-R originari dell'India. Poiché il procedimento antidumping si è concluso senza l'adozione di provvedimenti, la presente causa riguarda soltanto le procedure compensative relative ai CD-R, sfociate nel regolamento contestato, che impone dazi compensativi del 7,3% sulle importazioni di CD-R originari dell'India 1.

A sostegno della propria domanda la ricorrente rileva che:

--nello stabilire un periodo di 4.2 anni per l'allocazione della sovvenzione addotta, il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione nella determinazione del normale deprezzamento dello stabilimento e del macchinario della ricorrente, ed ha violato gli artt. 5, 7, n. 3, e 11, n. 1, del regolamento base antisovvenzioni nonché l'art. 253 CE;

--il regolamento impugnato è invalido, in quanto nel corso del procedimento amministrativo è stata fornita alla ricorrente una spiegazione incomprensibile del calcolo del periodo di 4,2 anni, in violazione dei diritti della difesa, o, comunque, in violazione dell'art. 253 CE;

--nell'esaminare l'impatto sull'industria comunitaria conseguente alle importazioni dall'India e quindi la questione se tali importazioni avessero causato un danno a detta industria, il Consiglio non ha condotto un esame obiettivo di tutti gli elementi di prova rilevanti, come richiesto dall'art. 8, nn. 2 e 6, del regolamento base antisovvenzioni;

--il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione nell'applicazione dell'art. 8, nn. 6 e 7, del regolamento base antisovvenzioni nell'accertare che i danni causati da un altro noto fattore pregiudizievole, vale a dire le importazioni da Taiwan, non fossero attribuiti alle importazioni sovvenzionate.

--il Consiglio non ha seguito le corrette procedure di applicazione dell'art. 8, nn. 6 e 7, del regolamento base antisovvenzioni nell'accertare che i danni causati da un altro fattore noto, vale a dire l'allegata politica discriminatoria dei prezzi praticata dai fornitori comunitari di tecnologia non fossero attribuiti alle importazioni sovvenzionate.

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1 - (Regolamento (CE) del Consiglio 2 giugno 2003, n. 960, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell'India (GU L 138, del 5.6.2003, pag. 1).