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Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Spagna) – Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario / JN

(Causa C-726/19)1

(Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5 – Applicabilità – Nozione di “successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato” – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Misure dirette a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Nozione di “ragioni obiettive” che giustificano tali contratti – Norme equivalenti – Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale – Crisi economica)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario

Convenuto: JN

Dispositivo

La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, la quale, da un lato, consente, in attesa dell’espletamento delle procedure di assunzione avviate al fine di coprire definitivamente posti vacanti di lavoratori nel settore pubblico, il rinnovo di contratti a tempo determinato senza indicare un termine preciso per l’espletamento di tali procedure e, dall’altro, vieta sia l’equiparazione di detti lavoratori a «lavoratori a tempo indeterminato non permanenti» sia la concessione di un’indennità agli stessi lavoratori. Appare, infatti, che detta normativa nazionale, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, non preveda alcuna misura diretta a prevenire e, se del caso, a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato.

La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che considerazioni puramente economiche, legate alla crisi economica del 2008, non possono giustificare l’assenza, nel diritto nazionale, di qualsiasi misura destinata a prevenire e a sanzionare il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

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1 GU C 432 del 23.12.2019.