Sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2012 - Mizuno / UAMI - Golfino (G)
(Causa T-101/11)
["Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo G - Marchio comunitario figurativo anteriore G+ - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009"]
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrent: Mizuno KK (Osaka, Giappone) (rappresentanti: avv.ti T. Raab e H.R. Lauf)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente R. Manea, successivamente D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Golfino AG (Glinde, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 15 dicembre 2010 (procedimento R 821/2010-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Golfino AG e la Mizuno KK.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Mizuno KK è condannata alle spese.
____________1 - GU C 120 del 16.4.2011.