Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 - Grecia / Commissione
["FESR - Riduzione del contributo finanziario - Programma operativo nell'ambito dell'obiettivo n. 1 (1994-1999), "Accessibilità e assi stradali" in Grecia - Delega di funzioni ausiliarie da parte della Commissione a terzi - Segreto professionale - Tasso di correzione finanziaria - Margine discrezionale della Commissione - Controllo giurisdizionale"]
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: inizialmente M. Tassopoulou, agente, assistito da C. Meïdanis e E. Lampadarios, avvocati, successivamente P. Mylonopoulos e K. Boskovits, agenti, assistiti da G. Michailopoulos, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e D. Triantafyllou, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 15 dicembre 2008, C (2008) 8573, recante la riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che era stato concesso alla Grecia, per un importo di EUR 30 104 470,47, a titolo del programma operativo "Accessibilità e assi stradali", con decisione della Commissione 16 dicembre 1994, C (94) 3579, recante approvazione di un contributo del FESR.
Dispositivo
La decisione della Commissione 15 dicembre 2008, C (2008) 8573, recante la riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che era stato concesso alla Grecia è annullata nella parte in cui prevede, da un lato, la correzione per un importo di EUR 506 303 a titolo del progetto "Isthmos - Galota" e, dall'altro lato, una correzione per un importo di EUR 684 343 a titolo del progetto "Carrefour de Polymylos (contratto 928)".
Per il resto il ricorso è respinto.
La Repubblica ellenica sopporterà le proprie spese e l'80% delle spese sostenute dalla Commissione europea.
La Commissione sopporterà il 20% delle proprie spese.
____________1 - GU C 129 del 6.6.2009.