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Ricorso proposto il 9 novembre 2010 - Inuit Tapiriit Kanatami e a. / Commissione

(Causa T-526/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Inuit Tapiriit Kanatami (Ottawa, Canada), Nativak Hunters and Trappers Association (Qikiqtarjuaq, Canada), Pangnirtung Hunters' and Trappers' Association (Pangnirtung, Canada), Jaypootie Moesesie (Qikiqtarjuaq, Canada), Allen Kooneeliusie (Qikiqtarjuaq, Canada), Toomasie Newkingnak (Qikiqtarjuaq, Canada), David Kuptana (Ulukhaktok, Canada), Karliin Aariak (Iqaluit, Canada), Canadian Seal Marketing Group (Quebec QC, Canada), Ta Ma Su Seal Products Inc. (Cap-aux-Meules, Canada), Fur Institute of Canada (Ottawa, Canada), NuTan Furs Inc. (Catalina, Canada), GC Rieber Skinn AS (Bergen, Norvegia), Inuit Circumpolar Conference Greeneland (ICC) (Nuuk, Groenlandia), Johannes Egede (Nuuk, Groenlandia), Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (Nuuk, Groenlandia), William E. Scott & Son (Edinburgh, Regno Unito), Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine (Cap-aux-Meules, Canada), Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diş Ticaret Limited Şirketi (Istanbul, Turchia), Northeast Coast Sealers' Co-Operative Society Limited (Fleur de Lys, Canada) (rappresentanti: J. Bouckaert e H. Viaene, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

dichiarare il ricorso ammissibile;

annullare il regolamento n. 737/2010 ai sensi dell'art. 263 TFUE;

disapplicare il regolamento n. 1007/2009 ai sensi dell'art. 277 TFUE;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio europeo alle spese sostenute dai ricorrenti;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio europeo alle proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, i ricorrenti chiedono l'annullamento del regolamento (UE) della Commissione 10 agosto 2010, n. 737 1, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca 2. L'annullamento del regolamento n. 1007/2009, il quale prevede restrizioni all'immissione di detti prodotti sul mercato dell'Unione europea, è oggetto del ricorso presentato dai ricorrenti nell'ambito della causa T-18/10.

I ricorrenti sollevano due motivi a sostegno del loro ricorso.

In primo luogo, essi sostengono che il regolamento di attuazione ha come fondamento giuridico il regolamento di base contro il quale hanno sollevato un'eccezione di illegittimità ai sensi dell'art. 277 TFUE. A tale proposito, i ricorrenti ribadiscono gli argomenti addotti a sostegno delle loro domande nella causa T-18/10 3.

In secondo luogo, in subordine, i ricorrenti sostengono che la Commissione abbia commesso un errore di diritto nell'adottare il regolamento di attuazione, in quanto ha ecceduto i poteri ad essa conferiti dal regolamento di base. A parere dei ricorrenti, la Commissione ha usato tali poteri per fini diversi da quelli per i quali le sono stati conferiti ed essi affermano che il vero scopo perseguito dalla Commissione nell'adottare il regolamento di attuazione era di escludere l'immissione in commercio di prodotti derivati dalla foca nel mercato dell'Unione.

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1 - GU L 216, pag. 1.

2 - GU L 286, pag. 36.

3 - GU 2010, C 100, pag. 41.