Language of document : ECLI:EU:F:2014:49

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

9 aprile 2014

Causa F‑59/13

Thierry Rouffaud

contro

Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)

«Funzione pubblica – Agente contrattuale ausiliario – Riqualificazione del contratto – Procedimento precontenzioso – Regola della concordanza – Modifica della causa petendi delle censure»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Rouffaud chiede, segnatamente, l’annullamento della decisione del 6 agosto 2012 del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), recante rigetto della sua domanda diretta a che il periodo di servizio da lui svolto in adempimento di un contratto di agente contrattuale ausiliario sia considerato come periodo di servizio svolto quale agente contrattuale e a che i suoi contratti di assunzione a tempo determinato stipulati in ordine successivo siano riqualificati come contratto a tempo indeterminato.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il sig. Rouffaud sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese del Servizio europeo per l’azione esterna.

Massime

Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso – Identità di petitum e di causa petendi – Esposizione simile dei motivi e degli argomenti di fatto e di diritto che rivelano un cambiamento di obiettivo del funzionario – Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90, § 1, e 91, § 2)

La regola della concordanza tra il previo reclamo amministrativo e il ricorso deriva dall’articolo 91, paragrafo 2, dello statuto. Tale regola si giustifica con la finalità stessa del procedimento precontenzioso, il cui scopo è di consentire una composizione amichevole delle controversie sorte tra i funzionari e l’amministrazione. Essa implica, segnatamente, che, fatte salve le eccezioni di irricevibilità e i motivi di ordine pubblico, le conclusioni del ricorso possono contenere solo censure fondate sulla stessa causa petendi sulla quale riposano le censure dedotte nel reclamo, fermo restando che tali censure possono essere sviluppate, dinanzi al giudice dell’Unione, mediante deduzione di motivi e argomenti non contenuti necessariamente nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi.

Sebbene i motivi sviluppati nel ricorso siano simili agli argomenti contenuti nel reclamo, essi non possono essere considerati ad esso strettamente connessi, in quanto le differenze apportate comportano, fondamentalmente, un cambiamento di obiettivo del funzionario.

Peraltro, il cambiamento di punto di vista operato dal funzionario nel suo reclamo potrebbe altresì condurre a riqualificare quest’ultimo come una nuova domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello statuto. Tuttavia, in detta ipotesi, dopo il rigetto di tale seconda domanda, verrebbe a mancare un nuovo reclamo previo al ricorso.

(v. punti 12, 15 e 16)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 25 ottobre 2013, Commissione/Moschonaki, T‑476/11 P, punto 73, e la giurisprudenza citata