Language of document : ECLI:EU:C:2014:2145

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

4 settembre 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di “azione derivante da una procedura d’insolvenza e ad essa strettamente connessa” – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) – Nozione di “fallimento” – Azione di pagamento di un credito esperita dal curatore – Credito sorto da un trasporto internazionale di merci – Rapporti tra i regolamenti nn. 1346/2000 e 44/2001 e la convenzione concernente il trasporto internazionale di merci su strada (CRM)»

Nella causa C‑157/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania), con decisione del 20 marzo 2013, pervenuta in cancelleria il 26 marzo 2013, nel procedimento

Nickel & Goeldner Spedition GmbH

contro

«Kintra» UAB

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, A. Borg Barthet, E. Levits, M. Berger (relatore), e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Nickel & Goeldner Spedition GmbH, da F. Heemann, advokatas;

–        per la «Kintra» UAB, da V. Onačko, advokatas;

–        per il governo lituano, da D. Kriaučiūnas e G. Taluntytė, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da T. Henze, J. Möller e J. Kemper, in qualità di agenti:

–        per il governo svizzero, da M. Jametti, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da A. Steiblytė e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 3, paragrafo 1, e 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1), nonché degli articoli 1, paragrafo 2, lettera b), e 71 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Nickel & Goeldner Spedition GmbH (in prosieguo: la «Nickel & Goeldner Spedition»), società di diritto tedesco, e la «Kintra» UAB (in prosieguo: la «Kintra»), società di diritto lituano messa in liquidazione, in merito al pagamento, in linea capitale, della somma di 194 077,76 litai lituani (LTL) dovuta a titolo di servizi di trasporto internazionale di merci.

 Contesto normativo

 Il regolamento n. 1346/2000

3        Conformemente al suo considerando 6, il regolamento n. 1346/2000 si limita a «disposizioni che disciplinano le competenze per l’apertura delle procedure di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse».

4        L’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, che riguarda la competenza internazionale, stabilisce il seguente criterio di competenza:

«Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria».

5        L’articolo 44, paragrafo 3, lettera a), di detto regolamento così prevede:

«Il presente regolamento non si applica:

a)      in uno Stato membro qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare derivanti da una convenzione stipulata da detto Stato con uno o più paesi terzi prima dell’entrata in vigore del presente regolamento».

 Il regolamento n. 44/2001

6        Ai sensi del considerando 7 del regolamento n. 44/2001 «[s]i deve includere nel campo d’applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti».

7        L’articolo 1 di tale regolamento definisce il campo di applicazione dello stesso nei seguenti termini:

«1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

2.       Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

(...)

b)      i fallimenti, i concordati e la procedure affini;

(...)».

8        Per quanto riguarda le norme sulla competenza, l’articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento enuncia il criterio seguente:

«1.      Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

9        In materia contrattuale, l’articolo 5, punto 1, del medesimo regolamento prevede una disposizione speciale, così formulata:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)      a)     in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

      b)      ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

–        nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

–        nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

      c)      la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b)».

10      L’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, che riguarda i rapporti con le convenzioni relative a materie particolari (in prosieguo: le «convenzioni speciali») delle quali gli Stati membri sono parti, così dispone:

«Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari».

 La CMR

11      La convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978 (in prosieguo: la «CMR»), si applica, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, «a ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna (...) sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione».

12      La CMR è stata negoziata nell’ambito della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. Più di 50 Stati tra i quali la Repubblica di Lituania, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese hanno aderito alla CMR.

13      Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, della CMR:

«Per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla presente Convenzione, l’attore può adire oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, i giudici del Paese sul cui territorio:

a)      il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l’agenzia per il cui tramite è stato concluso il contratto di trasporto, o

b)      si trova il luogo del ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna, e non gli è consentito adire altri giudici».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      Il 28 maggio 2009, il Vilniaus apygardos teismas (Tribunale regionale di Vilnius) ha avviato una procedura d’insolvenza contro la Kintra, la cui sede statutaria si trova in Lituania.

15      Il curatore della Kintra ha presentato al Vilniaus apygardos teismas una domanda diretta alla condanna della Nickel & Goeldner Spedition, la cui sede statutaria si trova in Germania, al pagamento della somma di LTL 194 077,76 in linea capitale, dovuta a titolo di servizi di trasporto internazionale di merci forniti dalla Kintra a favore della Nickel & Goeldner Spedition, in particolare in Francia e in Germania.

16      Secondo il curatore della Kintra, la competenza del Vilniaus apygardos teismas era fondata sull’articolo 14, paragrafo 3, della legge lituana sull’insolvenza delle imprese. La Nickel & Goeldner Spedition ha contestato tale competenza sostenendo che la controversia rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 31 della CMR e del regolamento n. 44/2001.

17      Con sentenza del 29 agosto 2011 il Vilniaus apygardos teismas ha accolto la domanda del curatore della Kintra dopo avere considerato che la sua competenza risultava dalle disposizioni della legge lituana sull’insolvenza delle imprese e dal regolamento n. 1346/2000.

18      Con decisione del 6 giugno 2012, il Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d’appello lituana) ha confermato la sentenza di primo grado. Esso ha considerato che la controversia rientrasse nell’eccezione in materia di fallimento prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 44/2001, e che il giudice competente a conoscerne dovesse essere determinato in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 e delle disposizioni della legge lituana sull’insolvenza delle imprese.

19      Chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema lituana) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Quando un’azione è avviata dal curatore di un’impresa in fallimento che agisce nell’interesse di tutti i creditori dell’impresa e allo scopo di ripristinare la solvibilità e di aumentare l’attivo dell’impresa in fallimento, cosicché possano essere soddisfatti i crediti del maggior numero possibile di creditori – rammentandosi nel contempo che gli stessi effetti sono altresì perseguiti, ad esempio, mediante azioni revocatorie (actio Pauliana) avviate dal curatore, che sono state considerate strettamente connesse alla procedura di insolvenza – e tenuto conto del fatto che nella fattispecie si chiede il pagamento di un importo ai sensi della (…) CMR e del codice civile lituano (norme generali di diritto civile), dovuto per un avvenuto trasporto internazionale di merci, se detta azione debba essere considerata strettamente connessa (con nesso diretto) alla procedura d’insolvenza dell’attrice, se la competenza a conoscerne debba essere determinata ai sensi del regolamento n. 1346/2000, e se tale azione rientri nell’eccezione all’applicazione del regolamento n. 44/2001.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas chiede alla Corte di spiegare se, laddove l’obbligo di cui trattasi (l’obbligo della convenuta, derivante dall’inadempimento delle sue obbligazioni contrattuali, di pagare la somma dovuta e gli interessi di mora all’attrice in fallimento a titolo di un trasporto internazionale di merci) sia sorto prima dell’apertura della procedura di insolvenza nei confronti dell’attrice, si debba invocare l’articolo 44, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 1346/2000 e se detto regolamento sia inapplicabile in quanto la competenza a conoscere della controversia è determinata ai sensi dell’articolo 31 della (…) CMR, in quanto disposizione di una convenzione speciale.

3)      In caso di risposta negativa alla prima questione e qualora la controversia rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas chiede alla Corte di spiegare se, nella fattispecie, atteso che l’articolo 31, paragrafo 1, della (…) CMR e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 non sono in contrasto tra loro, si debba considerare che, facendo rientrare la controversia nell’ambito di applicazione della (…) CMR (convenzione speciale), si debbano applicare le regole di cui all’articolo 31 della (…) CMR per stabilire quale sia lo Stato i cui giudici sono competenti a conoscere della controversia in esame, ammesso che le regole stabilite dall’articolo 31, paragrafo 1, della (…) CMR non pregiudichino gli obiettivi fondamentali del regolamento n. 44/2001, non determinino risultati meno favorevoli alla realizzazione del buon funzionamento del mercato interno e siano sufficientemente chiare e precise».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

20      Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’azione di pagamento di un credito il cui fondamento è rinvenibile nella fornitura di servizi di trasporto, esperita dal curatore di un’impresa in fallimento designato nell’ambito di una procedura d’insolvenza aperta in uno Stato membro e diretta contro il beneficiario di tali servizi, stabilito in un altro Stato membro, rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000 oppure in quello del regolamento n. 44/2001.

21      A tale proposito occorre rammentare che, basandosi in particolare sui lavori storici relativi alla convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), testo al quale si è sostituito il regolamento n. 44/2001, la Corte ha dichiarato che quest’ultimo regolamento e il regolamento n. 1346/2000 devono essere interpretati in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione tra le norme che tali testi enunciano e qualsiasi vuoto giuridico. Pertanto, le azioni escluse dal campo di applicazione del regolamento n. 44/2001 ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, lettera b), in quanto rientrano tra «i fallimenti, i concordati e la procedure affini», ricadono nel campo di applicazione del regolamento n. 1346/2000. Analogamente, le azioni che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 rientrano in quello del regolamento n. 44/2001 (sentenza F-Tex, C‑213/10, EU:C:2012:215, punti 21, 29 e 48).

22      La Corte ha altresì osservato che, come indica in particolare il considerando 7 del regolamento n. 44/2001, l’intenzione del legislatore dell’Unione è stata di fare propria una concezione ampia della nozione di «materia civile e commerciale» che compare all’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento e, di conseguenza, un ambito di applicazione ampio di quest’ultimo. Al contrario, l’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000, conformemente al suo considerando 6, non dev’essere inteso in modo ampio (sentenza German Graphics Graphische Maschinen, C‑292/08, EU:C:2009:544, punti da 23 a 25).

23      In applicazione di tali principi, la Corte ha dichiarato che solo le azioni che derivano direttamente da una procedura d’insolvenza e che sono ad essa strettamente connesse sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001. Di conseguenza, solo tali azioni rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000 (sentenza F‑Tex, EU:C:2012:215, punti 23 e 29 nonché giurisprudenza ivi citata).

24      Per quanto riguarda l’attuazione di tale distinzione, la Corte ha dichiarato che l’azione di completamento del passivo sociale, che in diritto francese può essere esperita dal curatore nei confronti dei dirigenti sociali al fine di far gravare su di essi la responsabilità, dev’essere considerata come un’azione che deriva direttamente da una procedura d’insolvenza e che è ad essa strettamente connessa. Per pervenire a tale conclusione, essa si è fondata in sostanza sulla considerazione che tale azione traeva il suo fondamento giuridico da disposizioni in deroga alle norme generali del diritto civile (v., nell’ambito della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sentenza Gourdain, 133/78, EU:C:1979:49, punti da 4 a 6). La Corte ha effettuato una valutazione analoga a proposito dell’azione revocatoria, che in diritto tedesco può essere esperita dal curatore al fine di impugnare atti eseguiti prima dell’apertura della procedura di insolvenza che siano pregiudizievoli per i creditori. In tale contesto, essa ha rilevato che l’azione traeva il proprio fondamento giuridico dalle norme nazionali relative alle procedure d’insolvenza (sentenza Seagon, C‑339/07, EU:C:2009:83, punto 16).

25      Al contrario, la Corte ha dichiarato che un’azione proposta sul fondamento di una clausola di riserva di proprietà nei confronti di un curatore presenta soltanto un nesso non sufficientemente diretto e non sufficientemente stretto con una procedura d’insolvenza per il fatto che, in sostanza, la questione di diritto sollevata in una tale azione è indipendente dall’apertura di una procedura d’insolvenza (sentenza German Graphics Graphische Maschinen, EU:C:2009:544, punti 30 e 31). Del pari, l’azione esperita dall’attore sulla base di una cessione di credito consentita da un curatore e riguardante il diritto di revoca conferito a quest’ultimo dal diritto fallimentare tedesco è stata considerata come non strettamente connessa alla procedura d’insolvenza. In proposito la Corte ha osservato che l’esercizio del diritto acquisito da parte del cessionario del diritto acquisito obbediva a regole diverse da quelle applicabili nell’ambito di una procedura d’insolvenza (sentenza F‑Tex, EU:C:2012:215, punti 41 e 42).

26      Da tale giurisprudenza emerge che, nella sua valutazione, la Corte ha certamente preso in considerazione il fatto che i diversi tipi di azioni di cui essa è stata chiamata a conoscere erano esercitati in occasione di una procedura d’insolvenza. Tuttavia, essa ha soprattutto inteso stabilire ogni volta se l’azione in questione traesse origine dal diritto delle procedure d’insolvenza o da altre norme.

27      Ne consegue che il criterio determinante fatto proprio dalla Corte per individuare l’ambito in cui rientra un’azione non è il contesto procedurale nel quale tale azione si inserisce, bensì il fondamento giuridico di quest’ultima. Secondo tale approccio, si deve indagare se il diritto o l’obbligo che serve come base dell’azione abbia la sua fonte nelle norme comuni del diritto civile e commerciale o nelle norme derogatorie specifiche delle procedure d’insolvenza.

28      Nella controversia principale è pacifico che l’azione di cui trattasi è un’azione di pagamento di un credito sorto dalla fornitura di servizi in esecuzione di un contratto di trasporto. Tale azione avrebbe potuto essere proposta dallo stesso creditore, prima che non fosse più legittimato a farlo in conseguenza dell’apertura di una procedura d’insolvenza nei sui confronti e, in tale ipotesi, essa sarebbe stata disciplinata dalle norme sulla competenza giurisdizionale applicabili in materia civile o commerciale.

29      Il fatto che, dopo l’apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti del prestatore di servizi, l’azione di pagamento sia esperita dal curatore designato nell’ambito di tale procedura e che quest’ultimo agisca nell’interesse dei creditori non modifica nella sostanza la natura del credito invocato, che continua ad essere soggetto, nel merito, a norme giuridiche invariate.

30      Si deve dunque dichiarare che l’azione di cui al procedimento principale non presenta un nesso diretto con la procedura d’insolvenza aperta nei confronti dell’attore.

31      Di conseguenza, e senza che sia necessario stabilire se essa sia strettamente connessa alla procedura d’insolvenza, occorre dichiarare che detta azione non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 e, parallelamente, che essa non rientra nel fallimento, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 44/2001.

32      Si deve di conseguenza rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, l’azione di pagamento di un credito fondato sulla fornitura di servizi di trasporto, esperita dal curatore di un’impresa in fallimento, designato nell’ambito di una procedura d’insolvenza aperta in uno Stato membro e diretta contro il beneficiario di tali servizi, stabilito in un altro Stato membro.

 Sulla seconda questione

33      La seconda questione è stata posta solo nell’ipotesi in cui la controversia principale rientrasse nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1346/2000.

34      Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere a tale questione.

 Sulla terza questione

35      Con la terza questione il giudice del rinvio chiede se, nell’ipotesi in cui una controversia rientri nell’ambito di applicazione sia del regolamento n. 44/2001 sia della CMR, uno Stato membro possa, conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, di tale regolamento, applicare le norme sulla competenza giurisdizionale previste dalla CMR e non quelle fissate dal richiamato regolamento.

36      Sebbene dalla risposta alla prima questione risulti che la controversia principale rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, spetta al giudice del rinvio, il solo competente a valutare i fatti, verificare se i servizi di trasporto su cui verte la domanda di pagamento sulla quale è chiamato a pronunciarsi soddisfino le condizioni di applicazione della CMR, come enunciate all’articolo 1 di quest’ultima.

37      Nel caso in cui il giudice del rinvio dovesse pervenire a tale conclusione, va ricordato che, secondo l’interpretazione data dalla Corte all’articolo 71 del regolamento n. 44/2001, le norme relative alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento o all’esecuzione delle decisioni previste dalle convenzioni speciali delle quali gli Stati membri erano già parti al momento dell’entrata in vigore di tale regolamento hanno in linea di principio l’effetto di escludere l’applicazione delle disposizioni di tale regolamento vertenti sulla medesima questione (sentenza TNT Express Nederland, C‑533/08, EU:C:2010:243, punti 39 e da 45 a 48). La CMR, relativa al trasporto internazionale di merci su strada, alla quale la Repubblica di Lituania ha aderito nel 1993, è una delle convenzioni speciali contemplate da tale disposizione.

38      Tuttavia, la Corte ha precisato che, nelle materie disciplinate da convenzioni speciali, l’applicazione delle regole previste da queste ultime non può pregiudicare i principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione europea, quali i principi evocati nei considerando 6, 11, 12 e da 15 a 17 del regolamento n. 44/2001, di libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, di prevedibilità del foro competente e, pertanto, di certezza del diritto per i suoi destinatari, di buona amministrazione della giustizia, di riduzione massima del rischio di procedimenti paralleli nonché di reciproca fiducia nella giustizia nell’ambito dell’Unione (sentenze TNT Express Nederland, EU:C:2010:243, punto 49, e Nipponkoa Insurance Co. (Europe), C‑452/12, EU:C:2013:858, punto 36).

39      Per quanto attiene alle norme oggetto della terza questione, ossia le norme sulla competenza giurisdizionale previste dall’articolo 31, paragrafo 1, della CMR, da tale disposizione emerge in particolare che essa consente all’attore di scegliere tra i giudici del paese nel quale il convenuto ha la sua residenza abituale, quelli del paese del ricevimento della merce e quelli del paese in cui è prevista la riconsegna.

40      L’opzione così lasciata all’attore corrisponde in sostanza a quella prevista dal regolamento n. 44/2001. Infatti, in materia contrattuale, l’attore può, in forza degli articoli 2, paragrafo 1, e 5, punto 1, di tale regolamento, scegliere tra i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato e quelli del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Per quanto riguarda il contratto di trasporto, che rientra nella categoria dei contratti di prestazione di servizi (v., in tal senso, sentenza Rehder, C‑204/08, EU:C:2009:439, punti 29 e 30), tale luogo, conformemente all’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, di detto regolamento, è quello, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

41      Senz’altro l’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, la cui formulazione contempla un solo luogo di esecuzione, offre all’attore una scelta più ristretta rispetto all’articolo 31, paragrafo 1, della CMR, che gli consente di scegliere tra il luogo del ricevimento e quello della riconsegna della merce. Tuttavia, tale circostanza non è tale da rimettere in discussione la compatibilità dell’articolo 31, paragrafo 1, della CMR con i principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione. In materia di contratti di trasporto la Corte ha infatti ammesso che, in taluni casi, l’attore può scegliere tra i giudici del luogo di partenza e quelli del luogo di arrivo. A tale proposito essa ha sottolineato che una tale facoltà di scelta in capo all’attore non solo rispetta il criterio di prossimità, ma soddisfa altresì l’esigenza di prevedibilità, giacché permette tanto all’attore quanto al convenuto di identificare facilmente gli organi giurisdizionali che possono essere aditi. Essa è inoltre conforme all’obiettivo della certezza del diritto, dal momento che la scelta dell’attore è limitata, ex articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001, a due sole giurisdizioni (sentenza Rehder, EU:C:2009:439, punto 45).

42      In considerazione di quanto precede occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui una controversia rientri nell’ambito di applicazione sia di tale regolamento sia della CMR, uno Stato membro può, conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, di detto regolamento, applicare le norme in materia di competenza giurisdizionale previste dall’articolo 31, paragrafo 1, della CMR.

 Sulle spese

43      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, l’azione di pagamento di un credito fondato sulla fornitura di servizi di trasporto, esperita dal curatore di un’impresa in fallimento, designato nell’ambito di una procedura d’insolvenza aperta in uno Stato membro e diretta contro il beneficiario di tali servizi, stabilito in un altro Stato membro.

2)      L’articolo 71 del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui una controversia rientri nell’ambito di applicazione sia di tale regolamento sia della convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978, uno Stato membro può, conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, di detto regolamento, applicare le norme in materia di competenza giurisdizionale previste dall’articolo 31, paragrafo 1, di tale convenzione.

Firme


* Lingua processuale: il lituano.