Language of document :

Sentenza del Tribunale del 20 dicembre 2023 – Crédit agricole e Crédit agricole Corporate and Investment Bank / Commissione

(Causa T-113/17)1

[«Concorrenza – Intese – Settore dei prodotti derivati sui tassi di interesse in euro – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Manipolazione dei tassi interbancari di riferimento Euribor – Scambio di informazioni riservate – Restrizione della concorrenza per oggetto – Infrazione unica e continuata – Procedimento “ibrido” scaglionato nel tempo – Presunzione di innocenza – Imparzialità – Ammende – Importo di base – Valore delle vendite – Articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Obbligo di motivazione – Decisione di modifica che integra la motivazione – Parità di trattamento – Competenza estesa al merito»]

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Crédit agricole SA (Montrouge, Francia), Crédit agricole Corporate and Investment Bank (Montrouge) (rappresentanti: J.-P. Tran Thiet, M. Powell e J. Jourdan, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Farley e T. Baumé, agenti, assistiti da N. Coutrelis, avvocato)

Oggetto

Con il loro ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono, da un lato, l’annullamento parziale della decisione C(2016) 8530 final della Commissione, del 7 dicembre 2016, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE [caso AT.39914 – Derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD)] e, dall’altro, in subordine, la riduzione dell’importo dell’ammenda loro inflitta in tale decisione. Esse chiedono inoltre l’annullamento della decisione C(2021) 4610 final della Commissione, del 28 giugno 2021, che modifica la decisione impugnata o, in mancanza, una pronuncia che dichiari che quest’ultima decisione non poteva sanare la motivazione carente della decisione impugnata.

Dispositivo

L’articolo 2, lettera a), della decisione C(2016) 8530 final della Commissione, del 7 dicembre 2016, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE [caso AT.39914 – Derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD)], è annullato.

L’importo dell’ammenda, per la quale la Crédit Agricole SA e la Crédit Agricole Corporate and Investment Bank sono responsabili in solido, è fissato in EUR 110 000 000.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

____________

1 GU C 231 del 17.7.2017.