Language of document : ECLI:EU:T:2010:531

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

16 dicembre 2010


Causa T‑143/09 P


Commissione europea

contro

Nicole Petrilli

«Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti contrattuali ausiliari — Contratto a tempo determinato — Norme relative alla durata massima del rapporto di lavoro del personale non permanente nei servizi della Commissione — Decisione di diniego di rinnovo del contratto»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 29 gennaio 2009, causa F‑98/07, Petrilli/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑13 e II‑A‑1‑41).

Decisione: L’impugnazione è respinta. La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla sig.ra Nicole Petrilli nel presente grado di giudizio.

Massime

1.      Funzionari — Regime applicabile agli altri agenti — Agente contrattuale ausiliario — Durata del rapporto di lavoro — Interpretazione

[Regime applicabile agli altri agenti, art. 88, primo comma, lett. b)]

2.      Funzionari — Regime applicabile agli altri agenti — Agente contrattuale ausiliario — Durata del rapporto di lavoro — Potere discrezionale dell’istituzione

[Regime applicabile agli altri agenti, art. 88, primo comma, lett. b)]

3.      Funzionari — Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni — Presupposti

1.      L’espressione «durata effettiva del contratto», adottata dall’art. 88, primo comma, lett. b), del Regime applicabile agli altri agenti, dev’essere interpretata nel senso che, ai fini del calcolo del periodo contrattuale massimo autorizzato, essa permette di tener conto solo della durata contrattuale cumulativa dell’interessato come agente contrattuale ausiliario ai sensi dell’art. 3 ter del detto regime, ad esclusione di ogni altro contratto di quest’ultimo in quanto agente non permanente.

(v. punto 33)

2.      L’art. 88, primo comma, lett. b), del Regime applicabile agli altri agenti, ai sensi del quale la durata effettiva del contratto come agente contrattuale ausiliario ai sensi dell’art. 3 ter del detto regime non può eccedere tre anni, non crea in capo all’interessato un diritto di essere assunto per tale periodo massimo, tenuto conto della libertà contrattuale e del potere dell’istituzione di concludere o di rinnovare contratti del genere per una durata più breve della durata massima autorizzata, e ciò in forza dell’ampio potere discrezionale di cui tale istituzione dispone nell’organizzazione dei propri servizi in relazione ai compiti che le sono affidati e nell’assegnazione, ai fini di tali compiti, del personale che si trova a sua disposizione, a condizione tuttavia che tale assegnazione avvenga nell’interesse del servizio.

Orbene, in linea di principio, l’istituzione dispone di tale libertà non soltanto in singoli casi, ma anche nell’ambito di una politica generale, istituita con una decisione interna di portata generale, come le disposizioni generali di esecuzione, con la quale essa si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale. Nondimeno, una siffatta decisione interna non può avere come conseguenza che l’istituzione rinunci, da una parte, integralmente al potere conferitole dall’art. 88 del Regime applicabile agli altri agenti di concludere o di rinnovare, a seconda delle circostanze del caso di specie, un contratto di agente contrattuale ausiliario ai sensi dell’art. 3 ter del detto regime sino al periodo massimo di tre anni e, dall’altra, al rispetto dei principi generali di diritto, come il principio di parità di trattamento e quello di tutela del legittimo affidamento.

Alla luce di questi principi, l’autorità abilitata a concludere i contratti non può rinunciare al potere discrezionale attribuitole dall’art. 88 del Regime applicabile agli altri agenti applicando meccanicamente il massimale di sei anni previsto dall’art. 3, n. 1, della decisione della Commissione 28 aprile 2004, relativa alla durata massima del ricorso al personale non permanente nei servizi della Commissione — ossia senza esaminare il fascicolo di candidatura di una persona idonea ad essere assunta come agente contrattuale ausiliario e l’interesse del servizio ad assumerla — per giustificare la limitazione del suo contratto ad un periodo più breve di quello autorizzato dall’art. 88 del Regime applicabile agli altri agenti. Infatti, rinunciando così a tale potere discrezionale, l’autorità abilitata a concludere i contratti violerebbe il dovere di sollecitudine e il principio di parità di trattamento, che impongono che l’istituzione esamini, in maniera diligente, completa e imparziale, ciascun fascicolo di candidatura alla luce dei meriti e delle capacità proprie del candidato interessato e delle esigenze del posto da coprire.

Nel caso in cui l’interessato abbia già cumulato in quanto agente non permanente, su un periodo di dodici anni, periodi di servizio eccedenti i tre anni, il rispetto meccanico della norma dei sei anni ha la conseguenza di restringere subito l’esercizio, da parte dell’autorità abilitata a concludere i contratti, del suo potere discrezionale, ai sensi dell’art. 88, primo comma, lett. b), del Regime applicabile agli altri agenti, quanto all’eventuale esaurimento del periodo massimo autorizzato di tre anni, dato che una siffatta applicazione conforme è chiaramente vietata dalla formulazione letterale dell’art. 3, n. 1, della decisione della Commissione 28 aprile 2004, in combinato disposto con il punto II del suo allegato e con il suo quarto ‘considerando’ secondo il quale nessuna deroga dev’essere autorizzata al riguardo. Pertanto, poiché l’art. 3, n. 1, della detta decisione contravviene alle dette regole superiori di diritto, la norma dei sei anni è illegittima e ne va esclusa l’applicazione.

(v. punti 34-36)

Riferimento:

Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rǿrindustri e a./Commissione (Racc. pag. I‑5425, punto 211)

Tribunale 27 novembre 2003, cause riunite T‑331/00 e T‑115/01, Bories e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑309 e II‑1479, punto 72); 1º marzo 2005, causa T‑258/03, Mausolf/Europol (Racc. PI pagg. I‑A‑45 e II‑189, punto 25); 20 settembre 2007, causa T‑375/03, Fachvereinigung Mineralfaserindustrie/Commissione, punto 141; 15 ottobre 2008, causa T‑160/04, Potamianos/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑75 e II‑A‑2‑469, punto 30); 2 aprile 2009, causa T‑473/07 P, Commissione/Berrisford (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑17 e II‑B‑1‑85, punto 54 e giurisprudenza ivi citata), e 8 settembre 2009, causa T‑404/06 P, ETF/Landgren (Racc. pag. II‑2841, punto 215)

3.      Il contenzioso in materia di funzione pubblica ai sensi dell’art. 236 CE e degli artt. 90 e 91 dello Statuto, compreso quello diretto al risarcimento di un danno causato ad un funzionario o ad un agente, obbedisce a norme particolari e speciali rispetto a quelle derivanti dai principi generali che disciplinano la responsabilità extracontrattuale dell’Unione nel contesto dell’art. 235 CE e dell’art. 288, secondo comma, CE. Risulta infatti dallo Statuto, tra l’altro, che, a differenza di qualsiasi altro soggetto, il funzionario o l’agente dell’Unione è legato all’istituzione presso la quale presta servizio da un rapporto giuridico d’impiego che implica un equilibrio di diritti ed obblighi reciproci specifici, che si manifesta nel dovere di sollecitudine dell’istituzione nei confronti dell’interessato. Tale equilibrio è essenzialmente destinato a preservare il rapporto di fiducia che deve esistere tra le istituzioni e i loro funzionari al fine di garantire ai cittadini il buon compimento delle funzioni di interesse generale assegnate alle istituzioni. Ne consegue che, allorché agisce in qualità di datore di lavoro, l’Unione è soggetta ad una maggiore responsabilità, che si manifesta con l’obbligo di risarcire i danni causati al suo personale da qualsiasi atto illegittimo commesso nella sua qualità di datore di lavoro.

(v. punto 46)

Riferimento:

Corte 29 giugno 1994, causa C‑298/93 P, Klinke/Corte di giustizia (Racc. pag. I‑3009, punto 38); 6 marzo 2001, causa C‑274/99 P, Connolly/Commissione (Racc. pag. I‑1611, punti 44 e 47)

Tribunale 12 giugno 2002, causa T‑187/01, Mellone/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑81 e II‑389, punto 74); 14 ottobre 2004, causa T‑1/02, Polinsky/Corte di giustizia (non pubblicata nella Raccolta, punto 47), e 10 dicembre 2008, causa T‑57/99, Nardone/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑83 e II‑A‑2‑505, punto 162)