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Ricorso proposto il 9 aprile 2009 - Parker ITR e Parker-Hannifin / Commissione

(Causa T-146/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Parker ITR Srl (Veniano, Italia) e Parker-Hannifin Corp. (Mayfield Heights, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti B. Amory, F. Marchini Càmia e F. Amato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione nella parte in cui constata la responsabilità della Parker ITR per il periodo 1° aprile 1986-9 giugno 2006 e della Parker Hannifin per il periodo 31 gennaio 2002-9 giugno 2006;

ridurre considerevolmente l'ammenda irrogata alle ricorrenti;

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 28 gennaio 2009, C(2009) 428 def., concernente un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 SEE nel procedimento COMP/39406 - Tubi marini, nella parte in cui esse sono considerate responsabili della partecipazione ad una violazione unica e continuata nel settore dei tubi marini in ambito SEE, che consisteva nell'assegnazione di appalti, nella fissazione di prezzi, quote e condizioni di vendita, nella ripartizione dei mercati geografici e nello scambio di informazioni riservate su prezzi, volumi di vendite e appalti. Esse chiedono anche la riduzione dell'ammenda che è stata loro irrogata.

Le ricorrenti deducono nove motivi di ricorso a sostegno delle loro richieste.

Con i tre primi motivi riguardanti questioni sull'attribuzione della responsabilità, deducono quanto segue:

In primo luogo, esse sostengono che, considerando la Parker ITR responsabile per la violazione commessa prima del 1° gennaio 2002 da soggetti giuridici tuttora esistenti, economicamente attivi e appartenenti ad imprese diverse, nella decisione impugnata è stato violato il principio della responsabilità personale, commesso un abuso di potere per eludere le norme sulla prescrizione, violato il principio di non discriminazione e è stata omessa la motivazione.

In secondo luogo le ricorrenti sostengono che nella decisione impugnata è stato violato il principio della responsabilità personale nel ritenerle responsabili del comportamento illecito del dipendente della Parker ITR, in quanto: i) il dipendente ha preso parte all'attività di intesa per il suo tornaconto personale; ii) al fine di ottenere proventi illeciti il dipendente operava la Oil & Gas Business Unit della Parker in modo indipendente dalle ricorrenti; iii) la Parker ITR ha subito danni in conseguenza del comportamento illecito del dipendente.

In terzo luogo, le ricorrenti deducono che la decisione impugnata ha errato nel ritenere la Parker Hannifin responsabile per il periodo 31 gennaio 2002-9 giugno 2006, giacché qualsiasi presunzione di influenza decisiva della Parker Hannifin sulle attività relative ai tubi marini per petrolio e gas della società Parker ITR da essa interamente detenuta è stata ampiamente smentita dalle ricorrenti e nessuno degli argomenti o dei documenti citati nella decisione infirma tale smentita o costituisce prova della decisiva influenza esercitata dalla Parker Hannifin sulla Parker ITR durante tale periodo.

Con i rimanenti sei motivi, riguardanti l'importo dell'ammenda, le ricorrenti affermano quanto segue:

In quarto luogo, esse affermano che nella decisione è stato commesso un errore manifesto nel definire la violazione avvenuta dal 1° aprile 1986 al 13 maggio 1997 e la violazione avvenuta dall'11 giugno 1999 al 2 maggio 2007 quale violazione unica e continuata o quale violazione ripetuta, ai sensi dell'art. 25, n. 2, seconda frase del regolamento n.1/2003 1. A parere delle ricorrenti, è di conseguenza prescritto il potere della Commissione di irrogare un'ammenda per il periodo 1° aprile 1986-13 maggio 1997.

In quinto luogo, le ricorrenti sostengono che la decisione è errata ove considera la Parker ITR leader dell'intesa dall'11 giugno 1999 al 30 settembre 2001.

In sesto luogo, a loro parere la decisione impugnata ha violato il principio della responsabilità personale e non ha indicato le ragioni per l'aumento dell'ammenda irrogata alla Parker Hannifin per il presunto ruolo di leader svolto dalla Parker ITR.

In settimo luogo le ricorrenti sostengono che nella decisione è stato violato il principio della tutela del legittimo affidamento, prendendo in considerazione ai fini del calcolo delle "vendite aggregate all'interno del SEE", ai sensi del punto 18 degli orientamenti della Commissione in materia di ammende 2, le vendite di beni fatturati a imprese stabilite nel SEE, ma non forniti all'interno del SEE.

In ottavo luogo, esse sostengono che nel basarsi sul fatturato consolidato della Parker Hannifin per calcolare il limite massimo del 10% per la parte dell'ammenda di cui era ritenuta unicamente responsabile la Parker ITR, la decisione impugnata ha erroneamento interpretato l'art. 23 del regolamento n. 1/2003, ha violato il principio della responsabilità personale e non ha fornito le motivazioni.

Infine esse sostengono che la decisione ha violato il principio della tutela del legittimo affidamento e l'obbligo di motivare il rifiuto di applicare alle ricorrenti una riduzione dell'ammenda per la cooperazione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

2 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).