Language of document : ECLI:EU:T:2000:45

    

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

22 febbraio 2000 (1)

«Pesca - Regolamento (CE) n. 1239/98 - Divieto di reti da posta derivanti - Ricorso d'annullamento - Irricevibilità»

Nella causa T-138/98,

Armement coopératif artisanal vendéen (ACAV), con sede in Sables-d'Olonne (Francia),

e

Armement Alain André e ACAV, Armement Thierry Arnaud e ACAV, Armement Alain Augereau, Armement Jean-Luc Bernard e Angélique Bernard, Armement Pascal Burgaud, Armement José Burgaud e ACAV, Armement Bruno Chiron e Jean Noury, Fabien Gaillard, Armement Bruno Girard, Armement Bruno Girard e ACAV, Armement Denis Groisard, Fabrice Groisard, Armement Islais SARL, Armement Marc Jolivet, Armement Yannick Orsonneau e ACAV, Armement Christian Rafin e ACAV, Armement Éric Rivalin e ACAV, Armement Éric Taraud e ACAV, Armement Fernand Voisin e Alain Voisin, Patrick Voisin, Yeu pêcheries SA, Armement Bernard Zereg, con sede in île d'Yeu (Francia),

rappresentati dagli avv.ti L. Funck-Brentano e S. Ponsot, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. Jacques Neuen, 1, place du Theatre,

ricorrenti,

sostenute da

Repubblica francese, rappresentata dal signor J-F. Dobelle, vice direttore della direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, dalle signore C. Vasak, vice segretaria degli affari esteri presso la medesima direzione, K. Rispal-Bellanger, vice direttore della sezione diritto internazionale economico e diritto comunitario presso la medesima direzione, e dal signor C. Chavance, segretario degli affari esteri presso la medesima direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

dal

Comune di île-d'Yeu, rappresentato dall'avv. R. Houssin, del foro di Nantes, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. J. Neuen, 1 place du Théâtre,

dall'

Irlanda, rappresentata dai signori M. A. Buckley, Chief State Solicitor, e A. Collins, barrister, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso l'ambasciata d'Irlanda, 28, route d'Arlon,

e da

Thomas Kennedy, John Graham, John Flannery, Michael Hennessy e Padraig Ó Mathuna, residenti a Dingle (Irlanda),

Vincent Browne, Michael Murphy, John O'Donnel, residenti a Tralee (Irlanda),

Donal O'Neill, John D. Sullivan, Niel Minihane, Kieran O'Driscoll, Peter Carleton, Donal Healy, residenti a Castletownbere (Irlanda),

Gerard Minihane, residente a Skibbereen (Irlanda),

rappresentati dai signori D. O'Donnell, SC, J. Devlin, barrister, G. Casey, solicitor, e P. Mc Dermott, barrister, North Main Street, Bandon, County Cork (Irlanda),

intervenienti,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori J. Carbery e L. Railas, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimento, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuto,

sostenuto da

Regno di Spagna, rappresentato dalla signora R. Silva de Lapuerta, abogado del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agente, con domicilio eletto presso l'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,

e dalla

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori G. Berscheid, membro del servizio giuridico, e T. van Rijn, consigliere giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

intervenienti,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 8 giugno 1998, n. 1239, che modifica il regolamento (CE) n. 894/97, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 171, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione ampliata),

composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, K. Lenaerts, A. Potocki, A.W.H. Meij e M. Vilaras, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23 novembre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Al fine di garantire la tutela dei fondali di pesca, la conservazione delle risorse biologiche marine e il loro sfruttamento equilibrato su basi durevoli e in condizioni economiche e sociali appropriate, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1), abrogato e sostituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992 , che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (GU L 389, pag. 1).

2.
    Sulla base del regolamento n. 170/83, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3094, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 288, pag. 1). Il regolamento (CEE) del Consiglio 27 gennaio 1992, n. 345, recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 (GU L 42, pag. 15), vi ha introdotto un nuovo art. 9 bis che stabilisce il principio del divieto, accompagnato da una deroga temporanea delle reti da posta derivanti la cui lunghezza individuale o addizionata sia superiore a 2,5 km.

3.
    A causa delle successive modifiche, il regolamento n. 3094/86 è stato poi modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 1997, n. 894, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 132, pag. 1).

4.
    Il regolamento (CE) del Consiglio 8 giugno 1998, n. 1239 (in prosieguo: il «regolamento n. 1239/98» o il «regolamento impugnato», GU L 171, pag. 1) modifica il regolamento n. 894/97, sostituendo anzitutto l'art. 11 e inserendovi un articolo 11 bis che recita come segue:

«Articolo 11

E' vietato a qualsiasi nave tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o più reti da posta derivanti la cui lunghezza individuale o addizionata sia superiore a 2,5 chilometri.

Articolo 11 bis

1. Dal 1° gennaio 2002 è vietato a qualsiasi nave tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o più reti da posta derivanti destinate alla cattura di specie elencate nell'allegato VIII.

2. Dal 1° gennaio 2002 è vietato lo sbarco delle specie elencate nell'allegato VIII pescate con reti da posta derivanti.

3. Fino al 31 dicembre 2001, una nave può tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o più reti da posta derivanti di cui al paragrafo 1 soltanto dopo aver ottenuto un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Nel 1998, il numero massimo di navi che possono essere autorizzate da uno Stato membro a tenere a bordo, o a usare per la pesca, una o più reti da posta derivanti non può superare il 60% delle navi da pesca che hanno usato una o più reti da posta derivanti nel corso del periodo 1995-1997.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna specie bersaglio, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco delle navi autorizzate ad effettuare attività di pesca con reti da posta derivanti di cui al paragrafo 3; per il 1998 le informazioni sono comunicate non oltre il 31 luglio 1998».

5.
    Tra le 18 specie elencate all'allegato VIII, previsto all'art. 11 bis del regolamento n. 894/97 come modificato, figura, in particolare il tonno bianco alalunga.

6.
    Il regolamento impugnato introduce anche, nel regolamento n. 894/97, un nuovo art. 11 ter, il cui n. 6 prevede:

«In caso di inadempimento degli obblighi di cui agli articoli 11 e 11 bis e al presente articolo, le autorità competenti adottano le misure appropriate nei confronti delle navi in questione, a norma dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 2847/93» (GU L 261, pag. 1).

7.
    Infine, l'art. 11 quater, introdotto dal regolamento impugnato, delimita il campo di applicazione geografico delle nuove disposizioni del regolamento n. 894/97 nel modo seguente:

«Ad eccezione delle acque contemplate dal regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, del Belt e dell'Øresund (GU L 9, pag. 1) e fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 1, gli articoli 11, 11 bis e 11 ter si applicano a tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e, al di fuori di queste acque, a tutti i pescherecci comunitari».

Procedimento

8.
    E' questo il contesto in cui, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 agosto 1998, la società Armement coopératif artisanal vendéen e 22 altri armatori francesi di imbarcazioni per la pesca del tonno (in prosieguo: «le ricorrenti»), hanno presentato un ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 8 giugno 1998, n. 1239, nella parte in cui vieta, a partire dal 1° gennaio 2002, l'utilizzazione, da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, di reti da posta derivanti destinate alla pesca di talune specie, fra le quali il tonno bianco alalunga.

9.
    Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 ottobre 1998, il Consiglio ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità, ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale. Le ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni su tale eccezione l'11 gennaio 1999.

10.
    Con ordinanza del Presidente della Prima Sezione del Tribunale 30 novembre 1998, la Repubblica francese è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti.

11.
    Con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 3 giugno 1999, è stato deciso di ammettere, da un lato, il Regno di Spagna e la Commissione ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio e, dall'altro, l'Irlanda, il comune di île-d'Yeu nonché Thomas Kennedy e altri tredici soggetti, membri dell'Irish Tuna Association (in prosieguo i «membri dell'ITA»), ad intervenire a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. Gli intervenienti sono stati invitati a presentare, in un primo momento, le loro conclusioni, i motivi e gli argomenti sulla ricevibilità del presente ricorso.

12.
    I membri dell'ITA non hanno depositato memorie di intervento nel termine fissato.

13.
    L'Irlanda ha presentato una memoria di intervento non contenente alcun argomento sulla ricevibilità del presente ricorso.

14.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di aprire la fase orale per decidere sull'eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta.

15.
    Con decisione del Tribunale 15 novembre 1999, la causa è stata rinviata alla Prima Sezione ampliata.

16.
    Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle loro risposte ai quesiti orali del Tribunale all'udienza del 23 novembre 1999.

Conclusioni delle parti

17.
    Nel loro ricorso, le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso ricevibile;

-     annullare il regolamento n. 1239/98;

-     condannare il Consiglio alla totalità delle spese.

18.
    Nelle loro osservazioni sull'eccezione di irricevibilità, le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

-     respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio;

-     condannare il Consiglio alla totalità delle spese.

19.
    A sostegno delle conclusioni delle ricorrenti, la Repubblica francese e il comune di île-d'Yeu concludono che il Tribunale voglia:

-    respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio;

-     disporre l'esame nel merito del ricorso;

-     esaminare la possibilità di un sopralluogo presso l'île-d'Yeu per valutare sul posto le particolarità della specie di cui trattasi;

-     condannare il Consiglio alle spese.

20.
    In udienza, l'Irlanda e i membri dell'ITA hanno concluso che il Tribunale voglia respingere l'eccezione di irricevibilità. In subordine l'Irlanda ha domandato che l'eccezione sia esaminata insieme al merito.

21.
    Nella sua eccezione di irricevibilità, il Consiglio ha concluso che il Tribunale voglia:

-     dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile;

-     condannare le ricorrenti alle spese.

22.
    A sostegno delle conclusioni del Consiglio, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-     dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile

-     condannare le ricorrenti alle spese.

23.
    A sostegno delle conclusioni del Consiglio, il Regno di Spagna conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile;

-     condannare le ricorrenti alle spese.

Sulla ricevibilità del ricorso

Argomenti delle parti

24.
    Il Consiglio sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto le condizioni di cui all'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto art. 230, quarto comma, CE) non sono soddisfatte.

25.
    In primo luogo il regolamento impugnato costituirebbe, così come il regolamento n. 894/97 da esso modificato, un atto normativo che si applica a situazioni determinate oggettivamente e che produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone individuate in modo generale ed astratto. Censurando un regolamento il quale, ai sensi dell'art. 189, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, secondo comma, CE), ha una portata generale, il ricorso sarebbe per questo stesso motivo irricevibile, ai sensi di una costante giurisprudenza (sentenze della Corte 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3463, e 24 febbraio 1987, causa 26/86, Deutz und Geldermann/Consiglio, Racc. pag. 941).

26.
    In secondo luogo, il regolamento impugnato non riguarderebbe le ricorrenti individualmente e inciderebbe su di esse allo stesso titolo e nello stesso modo in cui incide sugli altri operatori economici operanti in tale settore. Infatti, nulla distinguerebbe la loro situazione da quella di ogni altro pescatore che, in Francia come negli altri Stati della Comunità, eserciti la stessa attività di pesca con reti da posta derivanti.

27.
    Infine, le ricorrenti non sarebbero direttamente interessate dal regolamento n. 1239/98 per quanto riguarda il periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2001, dal momento che, secondo il Consiglio, durante tale periodo, spetterebbe ancora alle autorità nazionali competenti selezionare le imbarcazioni da pesca a cui poter concedere un'autorizzazione all'utilizzo di reti da posta derivanti.

28.
    La Commissione fa valere che le ricorrenti non possono essere ritenute interessate individualmente dal regolamento impugnato.

29.
    Essa si oppone, anzitutto, alla tesi delle ricorrenti secondo cui esse appartengono ad una cerchia chiusa di operatori economici, costituita da tutti i pescatori di tonno bianco alalunga stabiliti a l'île-d'Yeu che utilizzano reti da posta derivanti. Da un lato, le sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione (Racc. pag. 207), e 6 novembre 1990, causa C-354/87, Weddel/Commissione (Racc. pag. I-3847), fatte valere rispettivamente dalle ricorrenti e dalla Repubblica francese, farebbero riferimento a situazioni differenti e non sarebbero pertinenti nel caso di specie.

30.
    Dall'altro, la Commissione ritiene che il fatto che, dal 1995, le ricorrenti siano titolari di un permesso speciale di pesca che permette loro l'utilizzo di reti da posta derivanti non implicherebbe in alcun modo la loro appartenenza ad una cerchia chiusa di operatori economici (ordinanza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-12/96, Area Cova e a./Consiglio e Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta). Come risulterebbe espressamente dalle decisioni dell'autorità francese competente, la concessione di un permesso speciale di pesca in Francia non sarebbe riservato a coloro già in precedenza autorizzati a pescare il tonno bianco alalunga con reti da posta derivanti. Inoltre, le liste delle imbarcazioni autorizzate alla pesca con reti da posta derivanti, che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione ogni anno entro il 31 dicembre 2001, ai sensi dell'art. 11 bis, n. 4, del regolamento n. 894/97 come modificato dal regolamento impugnato, può cambiare da un anno all'altro.

31.
    Risulta comunque dalla giurisprudenza che l'appartenenza ad una cerchia chiusa di operatori economici non è sufficiente per ritenere che il regolamento riguardi tali operatori individualmente (sentenza del Tribunale 10 luglio 1996, causa T-482/93, Weber/Commissione, Racc. pag. II-609, punto 64).

32.
    La Commissione ritiene non plausibile la tesi per cui il Consiglio avrebbe adottato il regolamento n. 1239/98 sapendo che tale atto avrebbe avuto conseguenze specifiche sulle ricorrenti. Infatti, le reti da posta derivanti sarebbero utilizzate oltre che da pescatori francesi non stabiliti all'île-d'Yeu, anche da quelli di altri Stati membri, in particolare italiani, contando infatti l'Italia il maggior numero di utilizzatori. D'altra parte, il fatto che la Commissione e il Consiglio fossero a conoscenza delle eventuali conseguenze che l'adozione del regolamento impugnato produrrebbe sull'economia dell'île-d'Yeu, non sarebbe sufficiente a caratterizzare le ricorrenti in mancanza di un obbligo a tener conto della loro situazione particolare (ordinanza Area Cova e a./Consiglio e Commissione, citata, punto 54), posto che, inoltre, conseguenze economiche comparabili potrebbero prodursi anche in altre regioni della Comunità.

33.
    Date tali circostanze, la Commissione ritiene che la sola particolarità che contraddistingue le ricorrenti dagli altri pescatori della Comunità, anch'essi interessati dal regolamento impugnato, è quella di essere stabiliti all'île-d'Yeu. Orbene, un tale criterio, fondato sulla situazione geografica di ciascuno degli operatori interessati da un regolamento, sarebbe insufficiente salvo ammettere una estensione ingiustificata delle situazioni in cui un ricorso può essere introdotto contro un atto normativo.

34.
    Quanto all'asserita mancanza di altri mezzi giuridici per far valere l'invalidità del regolamento impugnato, la Commissione rileva che, secondo la Repubblica francese stessa, le possibilità di una questione pregiudiziale non sono inesistenti bensì ridotte. Tuttavia, anche se il divieto di reti da posta derivanti non richiedesse atti di esecuzione, nulla impedirebbe alle ricorrenti di richiedere un'autorizzazioneall'utilizzo di tali reti e di impugnare l'eventuale rifiuto di rilascio delle competenti autorità.

35.
    Il Regno di Spagna fa valere che le ricorrenti si trovano nella stessa situazione di ogni altro armatore impegnato, per mezzo di reti da posta derivanti, alla pesca delle specie indicate all'allegato VIII del regolamento n. 894/97, introdotto dal regolamento impugnato. Quest'ultimo non li riguarderebbe quindi individualmente ma allo stesso modo di ogni altro operatore economico che si trovi o si possa trovare in una identica situazione. Inoltre, durante il periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2001, il regolamento non si applicherebbe direttamente alle ricorrenti dal momento che, fino a tale data, le autorità nazionali competenti possono ancora rilasciare, ad una percentuale limitata di imbarcazioni, autorizzazioni che permettono l'utilizzo di reti da posta derivanti.

36.
    Le ricorrenti sostengono che, nonostante il suo carattere normativo, il regolamento n. 1239/98 li riguarda individualmente e quindi, secondo la giurisprudenza (sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2501, e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853), il loro ricorso deve essere dichiarato ricevibile

37.
    Esse fanno valere in primo luogo che, secondo la giurisprudenza (sentenze della Corte Piraiki-Patraiki e a./Commissione, citata, e 26 aprile 1988, causa C-207/86, Apesco/Commissione, Racc. pag. 2151, punto 12), il regolamento impugnato le riguarda individualmente in quanto membri di una cerchia chiusa di operatori economici identificati e identificabili, e sono da esso particolarmente colpite. Tale cerchia chiusa di operatori sarebbe costituita dai pescatori dell'île-d'Yeu, che ogni anno, a partire dal 1995, hanno ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare reti da posta derivanti per pescare il tonno bianco alalunga nell'Atlantico del nord. Essi affermano a tal proposito che, tra i pescherecci battenti bandiera francese autorizzati, ogni anno, a pescare il tonno bianco alalunga nelle acque dell'Atlantico del nord per mezzo di reti da posta derivanti, ossia 69 imbarcazioni nel 1995 e 43 nel 1998, le ricorrenti, nel loro complesso, rappresentano la più importante flotta di pescherecci autorizzata a tale tipo di pesca. Inoltre, il regolamento impugnato li riguarderebbe specificamente avendo tutti ottenuto, ogni anno, a partire dal 1995, l'autorizzazione dell'autorità francese competente a praticare tale tipo di pesca.

38.
    In secondo luogo, il Consiglio sarebbe stato a conoscenza della situazione particolare delle ricorrenti al momento di adottare il regolamento impugnato. Anzitutto, l'elenco delle imbarcazioni francesi autorizzate ad utilizzare reti da posta derivanti per la pesca del tonno bianco alalunga viene trasmessa ogni anno dalle autorità francesi alla Commissione. Svariate iniziative sarebbero state inoltre intraprese da parte loro presso le autorità politiche francesi e il membro della Commissione all'epoca incaricato della pesca. Nella sua comunicazione 8 aprile 1994 sull'utilizzazione delle grandi reti da posta derivanti [COM (94) 50 def.], la Commissione avrebbe d'altra parte indicato: «L'isola d'Yeu pone un problema particolare. 21 battelli che pescano il tonno bianco con la rete derivante hannooperato nel 1993, di cui 15 in deroga. Tale attività è una componente rilevante dell'attività ittica, essa stessa perno della vita economica dell'isola. Nel caso la pesca del tonno alla rete dovesse essere abolita, al di là delle misure temporanee che permetterebbero di evitare una crisi immediata, si dovrebbe elaborare un piano complessivo per esaminare tutte le attività alternative, scegliendo inoltre le soluzioni per provvedere ai mezzi finanziari necessari». Nella sua proposta di decisione del Consiglio relativa ad una misura specifica per promuovere la riconversione di alcune attività di pesca e recante modifica della decisione del Consiglio 28 aprile 1997, 97/292/CE (GU 1998, C 314, pag. 18), la Commissione avrebbe anche sottolineato che «un certo numero di pescherecci battenti bandiera spagnola, irlandese, italiana, francese e britannica [sono colpiti] dal divieto di praticare l'attività di pesca con reti da posta derivanti».

39.
    Le ricorrenti ritengono, di conseguenza, che la loro situazione si caratterizzi per una serie di particolarità nel senso di cui alla giurisprudenza (sentenze della Corte Extramet Industrie/Consiglio e Codorniu/Consiglio citate, e 15 febbraio 1996, causa C-209/94 P, Buralux e a./Consiglio, Racc. pag. I-615), dal momento che rappresentano la totalità degli armatori nel settore del tonno dell'île-d'Yeu autorizzati ad utilizzare reti da posta derivanti per la pesca del tonno bianco alalunga, e che una parte rilevante dei loro redditi (dal 30 al 50% del loro fatturato) proviene da tale attività.

40.
    Riguardo all'argomento secondo cui il regolamento impugnato non li riguarderebbe direttamente durante il periodo transitorio, le ricorrenti ribattono che il divieto di utilizzare reti da posta derivanti per la pesca di talune specie nell'Atlantico del nord sarà di applicazione immediata a partire dal 1° gennaio 2002, senza che sia necessaria alcuna misura di applicazione da parte degli Stati membri. D'altra parte, un regolamento potrebbe essere impugnato già dalla sua entrata in vigore, anche se è fissata una data ulteriore per l'applicazione del divieto da esso previsto.

41.
    Infine, le ricorrenti sostengono che il giudizio sulla ricevibilità del loro ricorso deve tener conto della mancanza di ogni possibilità di mettere in discussione la validità del regolamento impugnato tramite una questione pregiudiziale alla Corte. Da un lato, infatti, il divieto delle reti da posta derivanti troverà applicazione diretta a partire dall'anno 2002, di modo che non si renderà necessario alcun provvedimento di esecuzione da parte degli Stati membri. Dall'altro, la circostanza che il regolamento impugnato preveda un sistema di autorizzazione temporanea durante il periodo transitorio non incide sulle ricorrenti dal momento che un tale sistema esisteva già in Francia prima dell'adozione di detto regolamento e che esse sarebbero tutte in possesso di una tale autorizzazione.

42.
    La Repubblica francese fa propri gli argomenti delle ricorrenti. Essa aggiunge che il caso di specie può essere avvicinato a quello che ha dato luogo alla sentenza Weddel/Commissione, citata, nella quale la Corte ha ritenuto che il regolamento in questione doveva essere considerato come un gruppo di decisioni individuali.Essa fa valere, a tal proposito, che il rinnovo annuale, da parte delle autorità francesi competenti, dei permessi di pesca speciali rilasciati ai pescherecci che svolgono attività di pesca del tonno bianco alalunga nell'Atlantico del nord può avvantaggiare solo una cerchia chiusa di operatori chiaramente individuabili dalla Commissione. Nel rilasciare tali autorizzazioni, le autorità francesi non farebbero che dare applicazione, sotto l'egida della Commissione, alla normativa comunitaria.

43.
    La situazione delle ricorrenti nella presente causa sarebbe anche simile a quella delle ricorrenti nella sentenza Apesco/Commissione, citata, nonostante che, a differenza di tale causa, l'elenco delle imbarcazioni autorizzate ad esercitare una certa attività di pesca sarebbe, nel caso di specie, comunicata alla Commissione e non da essa determinata. Le autorità nazionali disporrebbero tuttavia solo di un margine di manovra limitato al momento della stesura annuale di tale elenco, tenuto conto delle quote introdotte nell'ambito della politica comune della pesca.

44.
    Tali elenchi sarebbero trasmessi ogni anno alla Commissione al fine di permettere lo svolgimento delle procedure di controllo dei pescherecci e le permetterebbero di identificare le unità di pesca interessate dal divieto di reti da posta derivanti. Le imbarcazioni immatricolate all'île-d'Yeu sarebbero d'altronde state sottoposte a tali controlli, almeno una volta all'anno a partire dal 1995, da parte degli ispettori nazionali, o da parte di ispettori comunitari. Dato che, inoltre, la specificità dell'île-d'Yeu era nota alla Commissione e menzionata nella sua comunicazione 8 aprile 1994, il Consiglio avrebbe in modo consapevole inciso sulla situazione giuridica di tale cerchia chiusa di operatori chiaramente individuabili.

45.
    Inoltre, le ricorrenti sarebbero individualmente interessati dal momento che il regolamento le pregiudicherebbe più seriamente che ogni altro operatore del settore in questione, a causa della preponderanza della pesca al tonno bianco alalunga tra l'insieme delle loro attività di pesca. A tal proposito, la Repubblica francese invita il Tribunale ad effettuare un sopralluogo, ai sensi dell'art. 65 del suo regolamento di procedura.

46.
    Infine, la Repubblica francese sostiene che l'irricevibilità del presente ricorso avrebbe per effetto di privare le ricorrenti del loro diritto di ricorrere al giudice, stabilito dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, tenuto conto della mancanza di mezzi di ricorso efficaci da far valere contro il regolamento impugnato. Infatti, dal momento che questo produrrebbe solo degli effetti a termine e non avrebbe bisogno di alcun provvedimento di esecuzione da parte delle autorità nazionali, le possibilità che un giudice investa la Corte di una questione pregiudiziale sulla sua validità sarebbe pressoché inesistente.

47.
    Il comune dell'île-d'Yeu sostiene l'argomento delle ricorrenti e della Repubblica francese, sottolineando che l'irricevibilità del presente ricorso potrebbe essere interpretata come un diniego di giustizia.

48.
    In udienza il comune dell'île-d'Yeu ha indicato inoltre come l'abbandono, a termine, delle reti da posta derivanti per la pesca al tonno bianco alalunga obbligherà le ricorrenti ad utilizzare altri strumenti nettamente meno redditizi, come la canna, cosa che li danneggerà ancor più in quanto la loro attività di pesca riguarda specie come la sogliola ed il merluzzo che sono soggette a quote. Per quanto concerne l'incidenza del regolamento sulla loro attività, i membri dell'ITA si ritengono anch'essi particolarmente colpiti dal momento che quasi il 70% del loro fatturato proviene dalla pesca del tonno con reti da posta derivanti. L'Irlanda sostiene che la rilevante incidenza economica del regolamento sull'attività dei singoli operatori, che porta, come nella fattispecie, ad una riduzione di più di due terzi del loro fatturato è tale da individuarli e rendere ricevibile il loro ricorso contro di esso. Contro tali argomenti, il Regno di Spagna fa valere che, così come le migliaia di operatori spagnoli che si dedicano alla pesca del tonno bianco alalunga per mezzo di canne, anche le ricorrenti potrebbero continuare la loro attività in modo ugualmente redditizio, tanto più che potranno beneficiare degli aiuti alla riconversione decisi dal Consiglio.

Giudizio del Tribunale

49.
    Ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, la ricevibilità di un ricorso d'annullamento presentato contro un regolamento da una persona fisica o giuridica è subordinato alla condizione che il regolamento impugnato sia, in realtà, una decisione che la riguardi direttamente ed individualmente. Secondo una costante giurisprudenza, il criterio di distinzione tra un regolamento ed una decisione deve essere ricercato nella portata generale o meno dell'atto in questione. Un atto ha una portata generale se si applica a situazioni determinate oggettivamente e se produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone individuate in modo generale e astratto (ordinanza della Corte 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I-2003, punto 33; sentenza Weber/Commissione, citata, punto 55, e ordinanza del Tribunale 26 marzo 1999, causa T-114/96, Biscuiterie-confiserie LOR e Confiserie du Tech/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 26).

50.
    Il Tribunale rileva, nella fattispecie, che il divieto introdotto dal regolamento impugnato, a partire dal 1° gennaio 2002, di tenere a bordo o di utilizzare reti da posta derivanti per la pesca delle specie in esso indicate, si applica, indistintamente, ad ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro che si dedica, attualmente o potenzialmente, a tale attività nelle zone di pesca da esso definite.

51.
    Contrariamente a quanto sostiene la Repubblica francese, il regolamento impugnato non può essere analizzato come un insieme di decisioni individuali, di cui ciascun utilizzatore dei pescherecci stabiliti all'île-d'Yeu sarebbe destinatario in quanto membro di una cerchia chiusa di operatori economici.

52.
    A questo proposito occorre rilevare che, conformemente all'art. 11 bis, n. 3, del regolamento n. 894/97, introdotto dal regolamento impugnato, ogni peschereccio può ancora, fino al 31 dicembre 2001, tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o più reti da posta derivanti destinate alla cattura di una delle specie previste dal regolamento impugnato, soltanto se ha ottenuto l'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Ora, nonostante che, in ciascuno Stato membro, il numero massimo di imbarcazioni che possono ottenere una tale autorizzazione non possa eccedere la soglia del 60% delle imbarcazioni che hanno utilizzato reti da posta derivanti durante il periodo 1995-1997, il loro rilascio non è subordinato alla condizione di aver esercitato questa stessa attività dal 1995, e, a maggior ragione, non necessariamente è riservato a queste sole imbarcazioni. D'altra parte, come risulta dall'art. 11 bis, n. 4, del regolamento n. 894/97, introdotto dal regolamento impugnato, le autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri ai pescherecci che utilizzano le reti da posta derivanti hanno validità di un solo anno e per una o talune specie determinate.

53.
    Ciò considerato, non può essere escluso che altri armatori, oltre le ricorrenti, stabiliti in Francia o in altri Stati membri, che, al momento dell'entrata in vigore del regolamento impugnato, non svolgevano ancora attività di pesca del tonno bianco alalunga per mezzo di reti da posta derivanti nelle zone di pesca in questione, possano, non solamente decidere di dedicarvisi durante una delle campagne di pesca anteriori al 2002, e quindi di essere interessate dal regolamento impugnato (ordinanza Area Cova e a./Consiglio e Commissione, citata,, punto 29), ma anche ottenere un'autorizzazione da parte della rispettiva autorità nazionale competente. Dal momento che, gli elenchi delle imbarcazioni autorizzate in ciascuno Stato membro ad utilizzare le reti da posta derivanti per la pesca del tonno bianco alalunga possono essere modificate di anno in anno, fino all'entrata in vigore del divieto di tale tecnica di pesca il 1° gennaio 2002, non si può affermare che il regolamento impugnato si applichi, in modo definitivo e assoluto, ai soli armatori che si sono già dedicati a tale tipo di pesca nelle zone in questione, anteriormente alla sua entrata in vigore, e che quindi sia diretto nei confronti di una cerchia chiusa di operatori alla quale apparterrebbero le ricorrenti.

54.
    Tale conclusione non è messa in discussione dal fatto che, dopo il 1995, le ricorrenti avrebbero ottenuto, ogni anno, da parte dell'autorità francese competente, il permesso di pesca speciale rilasciato nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) del Consiglio, 27 giugno 1994, n. 1627, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (GU L 171, pag. 7), e che li autorizza a pescare il tonno bianco alalunga, con reti da posta derivanti, nelle acque marittime dell'Atlantico del nord-est. Infatti, come si può vedere dal fascicolo, risulta espressamente dalle decisioni di detta autorità, che tali permessi di pesca speciali sono attribuiti ogni anno, in Francia, non solamente agli operatori che, avendone fatto domanda, abbiano ottenuto un permesso l'anno precedente, sempre che, tuttavia, la loro imbarcazione abbia pescato una quantità minima di tonnidi, ma anche a coloro che hanno domandato un permesso e sono rimasti in lista d'attesa l'anno precedente, nonché a coloro che hanno presentato una nuovadomanda. Emerge anche dal fascicolo che, dal 1995, il numero e l'identità delle imbarcazioni francesi autorizzate a pescare il tonno bianco alalunga per mezzo di reti da posta derivanti hanno subito ogni anno cambiamenti. Pertanto, pur supponendo che sia presa in considerazione solo la situazione degli armatori di tonnidi appartenenti alla flotta francese, le ricorrenti non potrebbero essere considerate come appartenenti ad una cerchia chiusa di operatori.

55.
    Neppure la giurisprudenza invocata dalla Repubblica francese a sostegno della tesi secondo cui il regolamento impugnato dovrebbe essere esaminato come un insieme di decisioni individuali indirizzate alle ricorrenti è pertinente. Infatti, la sentenza Weddel/Commissione, citata, alla quale essa si riferisce, riguardava una situazione nella quale il regolamento della Commissione impugnato decideva la percentuale nei cui limiti sarebbero state accolte, da parte degli organismi competenti degli Stati membri, le domande d'importazione depositate da taluni operatori durante un dato periodo, ragion per cui esso riguardava solamente il numero determinato di operatori che avevano introdotto domande di questo tipo durante detto periodo. Per contro, nel caso di specie, risulta dalle considerazioni che precedono che il regolamento impugnato si applica, nello stesso modo, a tutte le imbarcazioni che esercitano attualmente o potenzialmente, le attività di pesca da esso determinate, e non ai soli operatori che hanno ottenuto, prima della sua adozione, eventuali autorizzazioni all'esercizio di dette attività.

56.
    Ne consegue che l'atto impugnato ha una portata generale e costituisce un regolamento ai sensi dell'art. 189 del Trattato CE.

57.
    Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che, in talune circostanze, una disposizione di un atto di portata generale può riguardare individualmente taluni degli operatori economici interessati (sentenze Extramet Industrie/Consiglio, citata, punto 13, e Codorniu/Consiglio, citata, punto 19). Ciò si verifica se la disposizione di cui trattasi riguarda una persona fisica o giuridica a causa di determinate qualità particolari o di circostanze atte a distinguerla dalla generalità e che, perciò, la individua in modo analogo a quello del destinatario di una decisione (sentenza Codorniu/Consiglio, citata, punto 20).

58.
    A questo proposito occorre ricordare che il divieto stabilito dal regolamento impugnato, a partire dal 1° gennaio 2002, di tenere a bordo o di utilizzare reti da posta derivanti per la pesca delle specie da esso elencate, si applica ad ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro che si dedica, attualmente o potenzialmente, a tale attività nelle zone di pesca da esso definite.

59.
    Ne risulta che il regolamento impugnato riguarda le ricorrenti solo oggettivamente nella loro veste di utilizzatori di imbarcazioni battenti bandiera di uno Stato membro capaci di dedicarsi alla pesca del tonno bianco alalunga nelle zone da esso elencate, e ciò allo stesso titolo di ogni altro operatore economico dello stesso settore.

60.
    Questa constatazione non è inficiata dal fatto che le ricorrenti siano tutte stabilite all'île-d'Yeu e che rappresentino, pur supponendo che possano essere considerate collettivamente, la più grande flotta di imbarcazioni battenti bandiera francese autorizzate ogni anno, fin dal 1995, a pescare il tonno bianco alalunga nella zona dell'Atlantico del nord-est. Infatti una tale circostanza non può caratterizzare le ricorrenti rispetto ad ogni altro operatore relativamente al regolamento impugnato, il quale riguarda, in maniera generale, tutti i pescherecci francesi nel loro complesso, nonché quelli degli altri Stati membri che vogliano dedicarsi, in talune acque comunitarie o al di fuori di esse, alla pesca del tonno bianco alalunga o di ogni altra specie elencata all'allegato VIII del regolamento n. 894/97, così come introdotto dal regolamento impugnato (v. in tal senso, sentenza Buralux e a./Consiglio, citata, punto 29).

61.
    La giurisprudenza invocata a tal proposito dalle ricorrenti non è pertinente. Infatti, tale giurisprudenza si riferisce anzitutto (sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione, citata) all'ipotesi in cui esiste una disposizione di diritto superiore che impone all'autore dell'atto impugnato di tener conto della situazione particolare di taluni operatori. Ora, circostanze di questo tipo mancano nella fattispecie. In particolare, né le ricorrenti né gli intervenienti hanno sostenuto che il regolamento impugnato riguardi individualmente gli utilizzatori dei pescherecci stabiliti sull'île-d'Yeu per il fatto che vi sarebbe un obbligo a carico del Consiglio di prendere in considerazione la loro situazione in modo particolare rispetto a quella di qualsiasi altra persona interessata da tale atto.

62.
    Per quanto riguarda poi la sentenza Apesco/Commissione, citata, occorre rilevare che la situazione all'origine di tale sentenza si distingue nettamente da quella del caso di specie. A differenza della presente causa, la sentenza sopra menzionata riguardava un atto con il quale la Commissione aveva approvato, in applicazione delle disposizioni transitorie in materia di pesca dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea, del 12 giugno 1985 (GU L 302, pag. 9), un elenco nominativo di 150 imbarcazioni spagnole, scelte tra un numero determinato di imbarcazioni il cui elenco si trovava in allegato all'atto di adesione, allo scopo di concedere loro l'autorizzazione a pescare nelle acque della ex Comunità a dieci durante un periodo determinato. Ora, circostanze di questo tipo mancano anch'esse nel caso di specie. Oltre al fatto che il regolamento impugnato adottato dal Consiglio, non riguarda gli operatori di un solo Stato membro, occorre ricordare che si applica indistintamente a tutte le imbarcazioni che svolgono, attualmente o potenzialmente, le attività di pesca da esso previste per mezzo di reti da posta derivanti, e non ai soli operatori che, prima della sua adozione, rientravano in un elenco di imbarcazioni che godevano di una autorizzazione a tale effetto da parte dello Stato membro di bandiera (v. in questo senso, sentenza della Corte 15 giugno 1993, causa C-213/91, Abertal e a./Commissione, Racc. pag. I-3177, punto 22).

63.
    Riguardo all'argomento secondo cui il Consiglio sarebbe stato a conoscenza della situazione particolare delle ricorrenti al momento di adottare il regolamentoimpugnato, occorre sottolineare che, se è vero che gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione l'elenco dei pescherecci autorizzati ad utilizzare le reti da posta derivanti destinate alla cattura di specie come il tonno bianco alalunga, ciò non toglie che il Consiglio, quando ha adottato il regolamento impugnato, non disponeva di informazioni particolari sulle imbarcazioni che usufruivano, in ciascuno Stato membro, di una tale autorizzazione per la campagna di pesca 1998 (v. in tal senso, sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-168/95, Eridania e a./Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 48), né, a maggior ragione, sulle imbarcazioni in grado di beneficiarne per una delle campagne di pesca che avranno luogo anteriormente al 1° gennaio 2002. Il fatto che, nella sua comunicazione 8 aprile 1994, la Commissione abbia fatto riferimento al numero di imbarcazioni stabilite sull'île-d'Yeu che hanno svolto, nel 1993, attività di pesca al tonno bianco alalunga per mezzo di reti da posta derivanti non è tale da inficialre tale considerazione, essendo d'altra parte il numero in questione aumentato negli anni successivi.

64.
    Inoltre, come affermato dalla Corte riguardo ad un ricorso d'annullamento presentato contro il regolamento n. 345/92, recante interdizione delle reti da posta derivanti di lunghezza superiore a 2,5 chilometri, la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o addirittura l'identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un dato provvedimento, non implica affatto che detti soggetti debbano considerarsi individualmente interessati da tale atto, purché sia assodato che tale applicazione si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto in esame (ordinanza della Corte 24 maggio 1993, causa C-131/92, Arnaud e a./Consiglio, Racc. pag. I-2573, punto 13; v. anche sentenza Abertal e a./Commissione, citata, punto 23, e ordinanza della Corte 18 dicembre 1997, causa C-409/96 P, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, Racc. pag. I-7531, punto 37).

65.
    Ora, come già sottolineato, il regolamento impugnato riguarda le ricorrenti solo per la loro caratteristica oggettiva di essere pescatori di tonno bianco alalunga che utilizzano una certa tecnica di pesca in una zona determinata, allo stesso modo che ogni altro operatore economico che si trovi in una situazione identica. D'altra parte, esso non contiene alcun elemento concreto tale da poter affermare che è stato adottato tenendo conto della situazione particolare delle ricorrenti (sentenza Abertal e a./Commissione, citata, punto 23). Pertanto, neppure la circostanza che, in una proposta di decisione del Consiglio adottata in un contesto giuridico differente da quello relativo all'adozione del regolamento impugnato, la Commissione abbia fatto riferimento all'esistenza di un numero determinato di pescherecci battenti bandiera spagnola, irlandese, francese e britannica interessati dal divieto di pesca con reti da posta derivanti, può portare a ritenere che il regolamento impugnato riguardi individualmente le ricorrenti.

66.
    Quanto agli argomenti relativi al fatto che il regolamento impugnato avrebbe una grave incidenza sull'attività delle ricorrenti, occorre osservare che la circostanza cheun atto normativo possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non è tale da caratterizzarlo in rapporto a tutti gli altri operatori interessati, dato che l'applicazione di tale atto si svolge in forza di una situazione determinata oggettivamente (v. ordinanza Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, citata, punto 37, e ordinanza del Tribunale 8 dicembre 1998, causa T-39/98, Sadam Zuccherifici e a./Consiglio, Racc. pag. II-4207, punto 22).

67.
    Dall'insieme di tali considerazioni risulta che il regolamento n. 1239/98 non può essere considerato come un atto che riguarda le ricorrenti individualmente. Dal momento che esse non soddisfano ad una delle condizioni di ricevibilità poste dall'art. 173, quarto comma, del Trattato, non è necessario esaminare l'argomento del Consiglio secondo cui esse non sarebbero direttamente interessate dal regolamento impugnato durante il periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2001.

68.
    Infine, per quanto riguarda , da un lato, l'argomento relativo alla mancanza di mezzi di ricorso nazionali e, dall'altra, l'argomento per cui mezzi di questo tipo non sarebbero in ogni caso efficaci, va osservato che tale circostanza, ammesso che sia comprovata, non può giustificare una modifica, per mezzo di una interpretazione giurisdizionale, del sistema dei rimedi giuridici e dei procedimenti istituito dal Trattato. In nessun caso essa consente di dichiarare ricevibile un ricorso d'annullamento proposto da una persona fisica o giuridica sprovvista dei requisiti stabiliti dall'art. 173, quarto comma del Trattato (v. ordinanze della Corte 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 26, e CNPAAP/Consiglio, citata, punto 38).

69.
    Date tali condizioni, né le ricorrenti, né la Repubblica francese, la quale non ha d'altra parte presentato, ai sensi dell'art. 173, secondo comma, del Trattato, ricorso d'annullamento contro il regolamento n. 1239/98, potevano validamente far valere la mancanza di altri mezzi di ricorso ai fini del giudizio sulla validità del regolamento impugnato.

70.
    Da tutto quanto precede risulta che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

Sulle conclusioni dirette a che siano disposti provvedimenti istruttori

71.
    Nelle loro conclusioni, la Repubblica francese e il comune di île-d'Yeu, intervenienti, domandano al Tribunale di esaminare la possibilità di svolgere un sopralluogo.

72.
    Pur supponendo che simili conclusioni, che non sono state presentate dalle ricorrenti, siano ricevibili, occorre, comunque, respingerle. Infatti, riguardo ai provvedimenti istruttori, ai sensi dell'art. 65 e seguenti del regolamento di procedura del Tribunale, spetta al Tribunale valutarne l'utilità ai fini della soluzione della lite (v. da ultimo, sentenza del Tribunale 28 settembre 1999, causa T-140/97,Hautem/BEI, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 92). Ora, nel caso di specie, essi non sono né pertinenti, né necessari per decidere sulla ricevibilità del presente ricorso. Non occorre quindi farvi ricorso.

73.
    Le conclusioni della Repubblica francese e del comune di île-d'Yeu dirette a che siano disposti provvedimenti istruttori devono, pertanto essere respinte.

Sulle spese

74.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e vanno pertanto condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio che ha fatto domanda in tal senso.

75.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, la Repubblica francese, il Regno di Spagna. l'Irlanda, la Commissione, il Comune di île-d'Yeu e i membri dell'ITA, intervenienti, sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)     Il ricorso è irricevibile.

2)    Le ricorrenti sono condannate alle spese nonché a quelle sostenute dal     Consiglio.

3)    Gli intervenienti sopporteranno le proprie spese.

Vesterdorf
Lenaerts
Potocki

Meij

Vilaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 febbraio 2000.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: il francese.

Racc.