Language of document : ECLI:EU:T:2019:404

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

12 giugno 2019 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Articolo 42 quater dello Statuto – Collocamento in congedo nell’interesse del servizio – Collocamento a riposo d’ufficio – Atto non impugnabile – Irricevibilità parziale – Sfera di applicazione della legge – Rilievo d’ufficio – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica»

Nella causa T‑167/17,

RV, ex funzionario della Commissione europea, rappresentato inizialmente da J.‑N. Louis e N. de Montigny, successivamente da J.‑N. Louis, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Berscheid e D. Martin, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Parlamento europeo, rappresentato inizialmente da J. Steele e D. Nessaf, successivamente da J. Steele e M. Rantala e infine da J. Steele e C. González Argüelles, in qualità di agenti,

e da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bauer e R. Meyer, in qualità di agenti,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 21 dicembre 2016 di collocare il ricorrente in congedo nell’interesse del servizio ai sensi dell’articolo 42 quater dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e, contemporaneamente, a riposo d’ufficio ai sensi del quinto comma di tale disposizione,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M. Prek, presidente, E. Buttigieg (relatore) e B. Berke, giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 gennaio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        Lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») è fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU 1968, L 56, pag. 1), come modificato, in particolare, dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag. 15).

2        L’articolo 35 dello Statuto, che fa parte del capitolo 2 del titolo III dello Statuto, intitolato «Posizioni», prevede che il funzionario possa essere collocato in una delle seguenti posizioni: attività di servizio, comando, aspettativa per motivi personali, disponibilità, congedo per servizio militare, congedo parentale o congedo per motivi familiari e congedo nell’interesse del servizio.

3        L’articolo 42 quater dello Statuto, che fa parte dello stesso capitolo, prevede quanto segue:

«Al più presto cinque anni prima dell’età pensionabile del funzionario, con decisione dell’autorità che il potere di nomina, un funzionario che abbia raggiunto un’anzianità di servizio di almeno dieci anni può essere dispensato dall’impiego nell’interesse del servizio sulla base di esigenze organizzative legate all’acquisizione di nuove competenze all’interno delle istituzioni.

Il numero totale dei funzionari che sono ogni anno collocati in congedo nell’interesse del servizio non può eccedere il 5% del numero totale dei funzionari di tutte le istituzioni collocati a riposo l’anno precedente. Il numero totale così calcolato è ripartito alle singole istituzioni sulla base del rispettivo numero di funzionari al 31 dicembre dell’anno precedente. Il risultato di detta ripartizione è arrotondato per eccesso al numero intero più vicino in ciascuna istituzione.

Il congedo non ha carattere di provvedimento disciplinare.

In linea di principio la durata del congedo copre il periodo fino al raggiungimento dell’età pensionabile da parte del funzionario. Tuttavia, in casi eccezionali, l’autorità che ha il potere di nomina può decidere di porre fine al congedo e di reintegrare il funzionario.

Quando il funzionario dispensato dall’impiego nell’interesse del servizio raggiunge l’età pensionabile, è collocato automaticamente a riposo.

La dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio è disciplinata dalle norme seguenti:

a)      un altro funzionario può essere assegnato all’impiego occupato dal funzionario;

b)      un funzionario dispensato dall’impiego nell’interesse del servizio non ha diritto agli scatti o alle promozioni di grado.

Il funzionario così dispensato dall’impiego percepisce un’indennità calcolata ai sensi dell’allegato IV.

Su richiesta del funzionario, l’indennità è assoggettata ai contributi al regime pensionistico, calcolati sulla base della suddetta indennità. In tal caso il periodo di servizio di un funzionario dispensato dall’impiego nell’interesse del servizio è preso in considerazione per il calcolo delle annualità ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VIII.

All’indennità non si applica alcun coefficiente correttore».

4        L’articolo 47 dello Statuto fa parte del capitolo 4 del titolo III dello Statuto, intitolato «Cessazione definitiva dal servizio». Tale articolo prevede che la cessazione definitiva dal servizio possa essere determinata dalle dimissioni, dalle dimissioni d’ufficio, dalla dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio, dal licenziamento per insufficienza professionale, dalla destituzione, dal collocamento a riposo o dal decesso.

5        L’articolo 52, primo comma, lettere a) e b), dello Statuto, facente anch’esso parte del capitolo 4, prevede in particolare che, salvo quanto disposto dall’articolo 50 dello Statuto (che riguarda la dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio per i membri del personale d’inquadramento superiore), il funzionario è collocato a riposo, vuoi d’ufficio, l’ultimo giorno del mese in cui compie 66 anni, vuoi a sua richiesta, l’ultimo giorno del mese per il quale è stata presentata la domanda se ha raggiunto l’età pensionabile.

6        L’allegato XIII dello Statuto contiene misure transitorie applicabili ai funzionari.

7        L’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto dispone quanto segue:

«1.      Per il funzionario che ha prestato 20 o più anni di servizio al 1o maggio 2004 il diritto alla pensione di anzianità matura all’età di 60 anni.

Per il funzionario di età pari o superiore a 35 anni al 1o maggio 2014 ed entrato in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, il diritto alla pensione di anzianità matura all’età indicata nella tabella seguente:

Età al 1o maggio 2014

Età pensionabile

60 anni e oltre

60 anni

59 anni

60 anni e 2 mesi

58 anni

60 anni e 4 mesi

(…)

(…)

35 anni

64 anni e 8 mesi


Per il funzionario di età inferiore a 35 anni al 1o maggio 2014, il diritto alla pensione di anzianità matura all’età di 65 anni.

Tuttavia, per il funzionario di età pari o superiore a 45 anni al 1o maggio 2014 entrato in servizio tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2013, l’età pensionabile rimane fissata a 63 anni.

Per il funzionario in attività di servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, l’età da prendere in considerazione per tutti i riferimenti all’età pensionabile che figurano nel presente statuto è determinata conformemente alle disposizioni che precedono, salvo disposizione contraria del presente statuto».

8        L’articolo 23, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto prevede, in particolare, che il funzionario entrato in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014 è collocato a riposo d’ufficio l’ultimo giorno del mese in cui compie 65 anni di età.

 Fatti

9        Il ricorrente, RV, è un ex funzionario della Commissione europea. Egli è nato il 10 gennaio 1956 ed è entrato in servizio in seno a tale istituzione il 1o settembre 1992. A partire dal 1o febbraio 2009, egli è stato assegnato alla direzione generale (DG) «Politica regionale e urbana». Egli è stato promosso al grado AST 9 il 1o gennaio 2013.

10      Con lettera del 30 novembre 2016, la direzione generale (DG) «Risorse umane e sicurezza» ha informato il ricorrente dell’intenzione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») di collocarlo in congedo nell’interesse del servizio a partire dal 1o aprile 2017, in applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto.

11      Con messaggio di posta elettronica del 6 dicembre 2016, il ricorrente ha accusato ricevuta della lettera del 30 novembre 2016 e ha chiesto chiarimenti sui suoi diritti a pensione nonché su vari aspetti pratici del suo collocamento in congedo nell’interesse del servizio in applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto.

12      Con messaggi di posta elettronica dell’8 dicembre 2016, l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione ha trasmesso al ricorrente il calcolo provvisorio dell’indennità che gli sarebbe spettata in applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto, precisando nel contempo che tale messaggio gli veniva inviato a titolo informativo e non costituiva una decisione dell’APN soggetta a reclamo.

13      In occasione di una riunione tenutasi il 15 dicembre 2016, il capo unità «Gestione delle carriere e mobilità» della DG «Risorse umane e sicurezza» ha, in particolare, comunicato al ricorrente che, avendo egli raggiunto «l’età pensionabile» ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto e nel caso in cui l’APN prendesse la decisione di collocarlo in congedo nell’interesse del servizio, egli sarebbe andato direttamente in pensione il 1o aprile 2017. A tale data, conformemente ai calcoli ricevuti dal PMO, il ricorrente avrebbe maturato il 54,9% dei diritti a pensione e l’importo della sua pensione sarebbe ammontato a EUR 4 040,99. Il ricorrente ha precisato di non aver ricevuto informazioni corrette circa le conseguenze del suo collocamento in congedo nell’interesse del servizio e che, se egli avesse ricevuto siffatte informazioni, non avrebbe acconsentito al suo collocamento in congedo nell’interesse del servizio. Il ricorrente ha altresì precisato che non desiderava di essere collocato a riposo d’ufficio al 1o aprile 2017, ma che intendeva restare in servizio per avere la possibilità di maturare ulteriori diritti a pensione. Nel caso in cui l’APN decidesse di collocarlo in congedo nell’interesse del servizio, il ricorrente ha asserito che la data del 1o aprile 2017 era prematura e che egli aveva bisogno di due o tre mesi in più per prepararsi al pensionamento.

14      Il 20 dicembre 2016, a seguito di tale riunione, l’unità «Gestione delle carriere e mobilità» della DG «Risorse umane e sicurezza» ha trasmesso all’APN un parere favorevole quanto all’applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto nei confronti del ricorrente.

15      Con decisione del 21 dicembre 2016, l’APN ha deciso, da un lato, di collocare il ricorrente in congedo nell’interesse del servizio, ai sensi dell’articolo 42 quater dello Statuto, a partire dal 1o aprile 2017, e, dall’altro, tenuto conto del fatto che egli aveva già raggiunto «l’età pensionabile», conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto, di collocarlo a riposo d’ufficio, ai sensi dell’articolo 42 quater, quinto comma, dello Statuto, alla stessa data (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

16      Il 13 marzo 2017, il ricorrente ha presentato un reclamo contro la decisione impugnata ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

17      Il 16 marzo 2017, l’unità «Pensioni» del PMO ha inviato al ricorrente un parere sul calcolo dell’indennità prevista all’articolo 42 quater dello Statuto. Secondo tale parere, il ricorrente avrebbe percepito la suddetta indennità, corrispondente al 100% dello stipendio base, dal 1o aprile 2017 sino al 30 aprile 2017, e il suo diritto alla pensione di anzianità avrebbe avuto effetto dal 1o maggio 2017.

18      Il 31 marzo 2017, l’avvocato del ricorrente ha inviato alla Commissione un messaggio di posta elettronica nel quale ha fatto valere che la «decisione» del PMO del 16 marzo 2017 sostituiva la decisione impugnata in quanto modificava la situazione amministrativa del ricorrente e ha asserito che essa non gli era stata notificata, in violazione dell’articolo 25 dello Statuto e dei principi di buona gestione e di buona amministrazione derivanti dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’avvocato del ricorrente ha quindi precisato che il reclamo era diretto anche contro la «nuova decisione» della Commissione del 16 marzo 2017.

19      Il reclamo del ricorrente è stato respinto con decisione esplicita dell’APN del 27 luglio 2017.

 Procedimento e conclusioni delle parti

20      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 marzo 2017, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

21      Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale in pari data, la ricorrente ha chiesto la concessione dell’anonimato in applicazione dell’articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale. Con decisione del 19 maggio 2017, il Tribunale ha accolto tale domanda.

22      Con separato atto, depositato nella cancelleria del Tribunale in data 16 marzo 2017, il ricorrente ha chiesto che venisse statuito sul presente ricorso mediante procedimento accelerato, ex articolo 152 del regolamento di procedura.

23      Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale in pari data, il ricorrente ha presentato, in base agli articoli 278 e 279 TFUE, una domanda di provvedimenti provvisori volta a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata. In applicazione dell’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto, il procedimento principale è stato sospeso.

24      Con ordinanza del 24 marzo 2017, RV/Commissione (T‑167/17 R, non pubblicata, EU:T:2017:218), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori del ricorrente per mancanza dell’urgenza.

25      Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente l’8 e il 12 maggio 2017, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Commissione.

26      Conformemente all’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto, il procedimento principale è stato riassunto a seguito dell’adozione, il 27 luglio 2017, della decisione esplicita di rigetto del reclamo del ricorrente.

27      Con decisioni adottate dal presidente della Seconda Sezione del Tribunale, rispettivamente il 16 e l’11 agosto 2017, il Parlamento e il Consiglio sono stati ammessi a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

28      Con decisione del 18 agosto 2017, il Tribunale (Seconda Sezione) ha respinto la domanda di procedimento accelerato formulata dal ricorrente.

29      Il 29 e il 30 novembre 2017, il Parlamento e il Consiglio hanno rispettivamente depositato la loro memoria di intervento.

30      Il 22 febbraio 2018, la cancelleria del Tribunale ha informato le parti della chiusura della fase scritta del procedimento.

31      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 marzo 2018, il ricorrente ha formulato una domanda motivata, ai sensi dell’articolo 106 del regolamento di procedura, per essere sentito nell’ambito della fase orale del procedimento.

32      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89 del regolamento di procedura, ha invitato la Commissione a versare agli atti un documento e tutte le parti a rispondere per iscritto ad un quesito. Tutte le parti hanno ottemperato a tali inviti entro il termine impartito ad eccezione del ricorrente, che ha depositato la sua risposta scritta fuori termine. Con decisione del presidente della Seconda Sezione del Tribunale del 15 gennaio 2019, la risposta scritta del ricorrente nonché la sua lettera di giustificazione del deposito tardivo sono state versate agli atti.

33      Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti loro rivolti dal Tribunale sono state sentite all’udienza del 18 gennaio 2019.

34      Nel ricorso, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

35      Nella replica, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia «annullare, per quanto necessario, la decisione della Commissione del 16 marzo 2017 che fissa al 1o maggio 2017 la data del [suo] collocamento a riposo d’ufficio».

36      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

37      Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

38      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità della domanda di annullamento della «decisione» della Commissione del 16 marzo 2017

39      La Commissione sostiene che la domanda di annullamento della sua «decisione» del 16 marzo 2017 che fissa i diritti pecuniari del ricorrente è irricevibile. Da un lato, essa sostiene che il Tribunale non è regolarmente investito della questione in quanto la domanda di cui sopra non figura nel ricorso e il ricorrente non ha presentato un ricorso supplementare al riguardo. La Commissione considera quindi che il ricorrente non può estendere il suo ricorso per ricomprendervi la suddetta «decisione» del 16 marzo 2017. Dall’altro lato, la Commissione fa valere che tale «decisione» è stata adottata come appendice della decisione impugnata e si limitava a fissare i diritti pecuniari del ricorrente in applicazione dell’articolo 10 dell’allegato VIII dello Statuto. Essa non modificherebbe, pertanto, la sua situazione giuridica.

40      Il ricorrente ribatte che, essendo venuto a conoscenza della risposta al suo reclamo solo dopo aver adito il Tribunale, egli era legittimato ad adattare e ad estendere le sue conclusioni per includervi la «decisione» del 16 marzo 2017.

41      Occorre ricordare che, conformemente all’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, solo i ricorsi proposti contro un atto arrecante pregiudizio al ricorrente sono ricevibili.

42      Secondo una giurisprudenza costante, costituiscono atti o decisioni che possono formare oggetto di un ricorso di annullamento solo i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (v. sentenza del 23 novembre 2016, Alsteens/Commissione, T‑328/15 P, non pubblicata, EU:T:2016:671, punto 113 e giurisprudenza citata).

43      Nella fattispecie, si deve ricordare, da una parte, che, con la decisione impugnata, il ricorrente è stato collocato in congedo nell’interesse del servizio e, contemporaneamente, a riposo d’ufficio a partire dal 1o aprile 2017, in forza dell’articolo 42 quater dello Statuto e che, dall’altra, il parere del PMO del 16 marzo 2017 (v. punto 17 supra), qualificato come «decisione» dal ricorrente, precisa che, durante il mese di aprile 2017, il ricorrente avrebbe percepito l’indennità di cui all’articolo 42 quater, settimo comma, dello Statuto, corrispondente al 100% dello stipendio base, e che il suo diritto alla pensione di anzianità avrebbe avuto effetto dal 1o maggio 2017.

44      A questo proposito, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato VIII dello Statuto:

«Il diritto alla pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale il funzionario è stato ammesso, d’ufficio o a sua domanda, al beneficio della pensione, con l’intesa che egli percepisce la sua retribuzione fino alla data in cui ha inizio il godimento della pensione».

45      Come la Commissione ha precisato, senza che le sia stato contestato, nel parere del PMO del 16 marzo 2017 è stato applicato l’articolo 10 dell’allegato VIII dello Statuto. Infatti, conformemente a tale disposizione, il ricorrente doveva iniziare a percepire la sua pensione di anzianità a partire dal mese di maggio 2017, vale a dire a partire dal mese civile successivo al mese (aprile 2017) nel corso del quale egli è stato ammesso al beneficio di tale pensione in forza della decisione impugnata. Nel frattempo, vale a dire per il mese di aprile 2017, il ricorrente, in applicazione della suddetta disposizione, doveva percepire la sua «retribuzione», la quale, nel suo caso, e così come sostenuto dalla Commissione, dev’essere intesa come corrispondente all’indennità prevista all’articolo 42 quater, settimo comma, dello Statuto, tenuto conto del fatto che, con la decisione impugnata, egli è stato collocato in congedo nell’interesse del servizio a partire dal 1o aprile 2017.

46      Risulta pertanto che il parere del PMO del 16 marzo 2017 si limita a precisare i diritti pecuniari del ricorrente risultanti dalla decisione impugnata e dall’applicazione dell’articolo 10 dell’allegato VIII dello Statuto e costituisce, pertanto, un’appendice della decisione impugnata. Di conseguenza, e tenuto conto della giurisprudenza citata al precedente punto 42, si deve constatare che detto parere non produce effetti giuridici vincolanti tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente modificando, in maniera rilevante, la sua situazione giuridica, situazione definita unicamente dalla decisione impugnata, che costituisce, nella fattispecie, il solo atto lesivo.

47      Di conseguenza, il parere del PMO del 16 marzo 2017 non costituisce un atto impugnabile e la domanda di annullamento che lo riguarda dev’essere respinta in quanto irricevibile.

 Nel merito

 Sulla facoltà del Tribunale di esaminare, nella fattispecie, il motivo relativo alla violazione della sfera di applicazione della legge

48      A sostegno del suo ricorso, il ricorrente ha fatto valere quattro motivi, il primo, relativo alla violazione delle forme sostanziali e all’illegittimità di una delega non regolamentata dei poteri dell’APN riguardanti l’applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto, il secondo, relativo alla violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione, il terzo, relativo all’illegittimità dell’articolo 42 quater dello Statuto in quanto tale disposizione violerebbe i considerando 2, 14 e 29 del regolamento n. 1023/2013 e non prevederebbe misure transitorie tali da consentire la sua attuazione progressiva, e, il quarto, relativo alla violazione dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, nonché del dovere di sollecitudine, e ad un errore manifesto di valutazione. All’udienza, il ricorrente ha asserito di rinunciare al secondo motivo di cui sopra.

49      Inoltre, il ricorrente, nelle sue osservazioni sulle memorie di intervento del Parlamento e del Consiglio, ha citato taluni passaggi dell’ordinanza del 18 maggio 2017, RW/Commissione (T‑170/17 R, non pubblicata, EU:T:2017:351), senza trarre conclusioni esplicite.

50      Infatti, nell’ordinanza del 18 maggio 2017, RW/Commissione (T‑170/17 R, non pubblicata, EU:T:2017:351), il presidente del Tribunale, pronunciandosi in veste di giudice dell’urgenza, ha ingiunto la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione di collocare il ricorrente, in tale causa, in congedo nell’interesse del sevizio e, contemporaneamente, a riposo d’ufficio ai sensi dell’articolo 42 quater, quinto comma, dello Statuto, tenuto conto del fatto che egli aveva maturato «l’età pensionabile» ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto (ordinanza del 18 maggio 2017, RW/Commissione, T‑170/17 R, non pubblicata, EU:T:2017:351, punto 16). Il giudice dell’urgenza, nell’ambito dell’esame del fumus boni iuris, e in risposta ai primi due motivi relativi, rispettivamente, alla violazione degli articoli 47 e 52 dello Statuto e alla violazione della sfera di applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto, ha espresso le seguenti considerazioni.

51      In primo luogo, il giudice dell’urgenza ha constatato, prima facie, che gli articoli 22 e 23 dell’allegato XIII dello Statuto operavano, così come l’articolo 52 dello Statuto, una netta distinzione tra l’età pensionabile legale in cui il funzionario è collocato a riposo d’ufficio e l’età minima della pensione, espressione, quest’ultima, da intendere come l’età a partire dalla quale il funzionario può chiedere di essere collocato a riposo (ordinanza del 18 maggio 2017, RW/Commissione, T‑170/17 R, non pubblicata, EU:T:2017:351, punto 50).

52      In secondo luogo, il giudice dell’urgenza ha considerato che, anche se potrebbero risultare, a prima vista, difficoltà di collegamento, sul piano sistematico, tra, da una parte, le disposizioni dello Statuto che disciplinano, in maniera generale, il collocamento a riposo e la cessazione definitiva dal servizio e, dall’altra, l’articolo 42 quater dello Statuto, tuttavia il quinto comma di tale articolo dispone espressamente che «[q]uando il funzionario dispensato dall’impiego nell’interesse del servizio raggiunge l’età pensionabile, è collocato automaticamente a riposo». Pertanto, secondo il giudice dell’urgenza, se l’articolo 42 quater dello Statuto dovesse essere considerato come una lex specialis, nondimeno occorrerebbe stabilirne la portata (ordinanza del 18 maggio 2017, RW/Commissione, T‑170/17 R, non pubblicata, EU:T:2017:351, punti 52 e 54).

53      Pertanto, in terzo luogo, il giudice dell’urgenza ha ritenuto che occorresse accertare se, a prima vista, l’articolo 42 quater dello Statuto permettesse di collocare contro la sua volontà un funzionario, che avesse raggiunto l’età minima della pensione, in congedo nell’interesse del servizio e, contemporaneamente, a riposo d’ufficio (ordinanza del 18 maggio 2017, RW/Commissione, T‑170/17 R, non pubblicata, EU:T:2017:351, punto 55). Esso ha concluso che, a prima vista, tale disposizione non lo permetteva, procedendo, in particolare, alla sua interpretazione letterale (ordinanza del 18 maggio 2017, RW/Commissione, T‑170/17 R, non pubblicata, EU:T:2017:351, punti da 56 a 63).

54      Le considerazioni di cui sopra del giudice dell’urgenza nell’ordinanza del 18 maggio 2017, RW/Commissione (T‑170/17 R, non pubblicata, EU:T:2017:351), riguardano la sfera di applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto in quanto la dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio e, contemporaneamente, il collocamento a riposo d’ufficio erano la conseguenza dell’applicazione di tale disposizione ad un funzionario, entrato in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, che aveva raggiunto l’«età pensionabile», età interpretata dalla Commissione come corrispondente a quella definita all’articolo 22, paragrafo 1, quinto comma, dell’allegato XIII dello Statuto. L’interazione dell’articolo 42 quater, quinto comma, dello Statuto con l’articolo 22, paragrafo 1, quinto comma, dell’allegato XIII dello Statuto ha comportato, secondo il punto di vista della Commissione in tale causa, che il funzionario in questione fosse collocato in congedo nell’interesse del servizio e, contemporaneamente, a riposo d’ufficio (ordinanza del 18 maggio 2017, RW/Commissione, T‑170/17 R, non pubblicata, EU:T:2017:351, punto 16).

55      Risulta così dalle considerazioni di cui sopra del giudice dell’urgenza che, relativamente alla sfera di applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto, esso ha considerato che, a prima vista, tale disposizione non potrebbe essere applicata ad un funzionario che abbia raggiunto «l’età pensionabile» qualora tale applicazione sfociasse nel collocamento in congedo nell’interesse del servizio e, contemporaneamente, a riposo d’ufficio.

56      Nella causa in esame, è pacifico che l’articolo 42 quater dello Statuto è stato applicato al ricorrente alla data del 1o aprile 2017, quando quest’ultimo aveva 61 anni e aveva, pertanto, superato «l’età pensionabile», che era fissata, per lui, a 60 anni e 4 mesi in forza della tabella di cui all’allegato XIII dello Statuto. Quindi, con la decisione impugnata, il ricorrente è stato collocato in congedo nell’interesse del servizio e, contemporaneamente, a riposo d’ufficio. Pertanto, occorre esaminare, preliminarmente all’esame dei motivi fatti valere dal ricorrente, la sfera di applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto, in altri termini, se tale disposizione possa essere applicata ad un funzionario che, come il ricorrente, abbia già raggiunto «l’età pensionabile».

57      Certo, si deve constatare che il ricorrente non ha sollevato un motivo relativo alla violazione della sfera di applicazione della legge contenente la problematica presentata al precedente punto 56.

58      Ciò premesso, si deve rilevare che il ricorrente, nell’ambito del terzo e del quarto motivo, ha fatto valere censure il cui esame presuppone l’interpretazione dell’articolo 42 quater dello Statuto e la definizione della sua sfera di applicazione. Più specificamente, nell’ambito del terzo motivo, il ricorrente ha sostenuto che l’applicazione congiunta dell’articolo 42 quater dello Statuto e dell’articolo 22 dell’allegato XIII di quest’ultimo permetteva all’amministrazione «di abbassare bruscamente e notevolmente l’età di cessazione d’ufficio dal servizio di un funzionario senza prevedere misure transitorie tali da tutelare la sua fondata aspettativa del mantenimento in servizio sino all’età del suo collocamento a riposo d’ufficio conformemente all’articolo 52 dello Statuto e dell’allegato XIII di quest’ultimo» (v. punto 109 del ricorso). Nell’ambito del quarto motivo, il ricorrente ha fatto valere che la decisione impugnata lo privava illegittimamente del beneficio dell’indennità calcolata conformemente all’allegato IV dello Statuto e violava l’articolo 22, paragrafo 2, primo comma, dell’allegato XIII dello Statuto, in quanto essa lo privava del suo diritto di maturare ulteriori diritti a pensione in forza di quest’ultima disposizione (punti da 125 a 127 del ricorso). Tali censure riguardano, pertanto, il rapporto tra l’articolo 42 quater dello Statuto e altre disposizioni statutarie e l’esame di tali censure comporta quindi l’interpretazione di tale disposizione e la definizione della sua sfera di applicazione.

59      A tale proposito, risulta da una giurisprudenza costante che il giudice, pur dovendo limitarsi a statuire sulla domanda delle parti, cui spetta delimitare l’ambito della lite, non può essere vincolato dai soli argomenti invocati da queste ultime a sostegno delle loro pretese, a rischio di vedersi, se del caso, costretto a basare la propria decisione su considerazioni giuridiche erronee (v. sentenza dell’8 luglio 2010, Commissione/Putterie-De-Beukelaer, T‑160/08 P, EU:T:2010:294, punto 65 e giurisprudenza citata). Ne consegue che il Tribunale è tenuto, nella fattispecie, ad esaminare la possibilità di applicare l’articolo 42 quater dello Statuto ad un funzionario che, come il ricorrente, abbia già raggiunto «l’età pensionabile» ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, quinto comma, dell’allegato XIII dello Statuto e, in questo senso, la sfera di applicazione di tale disposizione, in quanto tale esame costituisce un’analisi preliminare necessaria all’esame di talune censure dedotte dal ricorrente (v., in questo senso, sentenza dell’8 luglio 2010, Commissione/Putterie-De-Beukelaer, T‑160/08 P, EU:T:2010:294, punto 66).

60      In ogni caso, anche supponendo che la problematica di cui sopra relativa alla definizione della sfera di applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto esuli dal quadro del litigio quale definito dalle parti, è già stato dichiarato che il motivo relativo alla violazione della sfera di applicazione della legge è di ordine pubblico e spetta al giudice dell’Unione esaminarlo d’ufficio (sentenza del 15 luglio 1994, Browet e a./Commissione, da T‑576/93 a T‑582/93, EU:T:1994:93, punto 35).

61      Infatti, nella fattispecie, il Tribunale verrebbe manifestamente meno alla sua funzione di giudice di legittimità qualora si astenesse dal rilevare d’ufficio che la decisione impugnata dinanzi ad esso è stata adottata sulla base di una norma, ossia l’articolo 42 quater dello Statuto, che non può trovare applicazione nel caso di specie e, successivamente, dovesse statuire sulla controversia di cui è investito applicando a sua volta tale norma [v., in questo senso, sentenza del 21 febbraio 2008, Putterie-De-Beukelaer/Commissione, F‑31/07, EU:F:2008:23, punto 51, non annullata su questo punto dalla sentenza dell’8 luglio 2010, Commissione/Putterie-De-Beukelaer (T‑160/08 P, EU:T:2010:294)].

62      Le parti, nell’ambito delle loro risposte scritte al quesito rivolto dal Tribunale ai sensi dell’articolo 89 del regolamento di procedura (v. punto 32 supra), hanno avuto l’opportunità di pronunciarsi tanto sulla facoltà del Tribunale di rilevare d’ufficio il motivo relativo alla violazione della sfera di applicazione della legge quale precisato al precedente punto 56, quanto sul merito del detto motivo.

63      Per quanto riguarda la questione della ricevibilità, la Commissione ha ammesso che il motivo relativo alla violazione della sfera di applicazione della legge è un motivo di ordine pubblico rilevabile d’ufficio dal Tribunale. Secondo la Commissione, sussiste una violazione della sfera di applicazione della legge qualora la decisione contestata sia stata adottata sulla base «di una norma inidonea a trovare applicazione al caso di specie» ai sensi della giurisprudenza pertinente. Ciò si verificherebbe in particolare nel caso dei regolamenti o delle disposizioni generali di esecuzione abrogati e quindi inapplicabili ratione temporis. Orbene, secondo la Commissione, dato che l’articolo 42 quater dello Statuto costituisce una norma in vigore e applicabile alla presente controversia, la questione sollevata dal Tribunale riguarda non la sfera di applicazione della legge, ma l’interpretazione di tale disposizione, nella fattispecie la questione se tale disposizione possa applicarsi al funzionario interessato qualora il collocamento in congedo nell’interesse del servizio abbia anche l’effetto di collocare l’interessato a riposo d’ufficio. La Commissione fa valere inoltre che, in ogni caso, il motivo relativo ad una violazione eventuale della sfera di applicazione della legge non figura nel reclamo e che esso è irricevibile per violazione del principio di concordanza.

64      Il Consiglio ha fatto valere che il motivo relativo alla violazione della sfera di applicazione della legge, quale precisato al precedente punto 56, costituiva un motivo vertente sulla legittimità nel merito della decisione impugnata e che esso non era pertanto rilevabile d’ufficio dal giudice dell’Unione.

65      Per quanto riguarda tale obiezione del Consiglio, si deve rilevare che è già stato dichiarato che il giudice dell’Unione ha la facoltà e, se del caso, l’obbligo di rilevare d’ufficio taluni motivi di legittimità interna. Ciò vale per il motivo relativo alla violazione della sfera di applicazione della legge (v. punto 60 supra). Del pari, l’autorità assoluta della cosa giudicata è un motivo di legittimità interna di ordine pubblico che il giudice deve rilevare d’ufficio [sentenza del 1o giugno 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, C‑442/03 P e C‑471/03 P, EU:C:2006:356, punto 45].

66      Per quanto riguarda l’obiezione della Commissione (v. punto 63 supra), basta osservare che non risulta dalla giurisprudenza che il motivo relativo alla violazione della sfera di applicazione della legge riguardi unicamente il caso di inapplicabilità ratione temporis della norma in questione, ma che il detto motivo riguarda ogni caso in cui la norma posta a fondamento dell’atto contestato è inidonea a trovare applicazione [v., in questo senso, sentenza del 21 febbraio 2008, Putterie-De-Beukelaer/Commissione, F‑31/07, EU:F:2008:23, punto 51, non annullata su questo punto dalla sentenza dell’8 luglio 2010, Commissione/Putterie-De-Beukelaer (T‑160/08 P, EU:T:2010:294)]. Inoltre, la circostanza che il Tribunale deve procedere all’interpretazione dell’articolo 42 quater dello Statuto al fine di determinare la sua sfera di applicazione non significa che la problematica presentata al precedente punto 56 non riguardi la sfera di applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto. Infine, occorre rilevare che il principio di concordanza tra il reclamo amministrativo e il ricorso giurisdizionale non impedisce al giudice dell’Unione di rilevare d’ufficio un motivo di ordine pubblico (v., in questo senso, sentenza del 14 febbraio 2017, Kerstens/Commissione, T‑270/16 P, non pubblicata, EU:T:2017:74, punti da 66 a 70).

67      Alla luce delle considerazioni contenute ai precedenti punti da 50 a 66, si deve esaminare, nella fattispecie, il motivo relativo alla violazione della sfera di applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto che riguarda la questione della possibilità di applicare tale disposizione ad un funzionario che, come il ricorrente, abbia già raggiunto «l’età pensionabile».

 Sul merito del motivo relativo alla violazione della sfera di applicazione della legge

68      Come si è già osservato (v. punto 62 supra), le parti hanno avuto occasione di pronunciarsi per iscritto sul merito del motivo relativo alla violazione della sfera di applicazione della legge.

69      In particolare, la Commissione, facendo valere argomenti fondati, in particolare, sulla formulazione letterale dell’articolo 42 quater dello Statuto e sulla sua ratio legis, contesta che tale disposizione non possa essere applicata ai funzionari che abbiano raggiunto «l’età pensionabile».

70      Il Parlamento si è limitato a far valere che non risulta che il legislatore dell’Unione abbia voluto una siffatta delimitazione e ha precisato che, sino a quel momento, esso non aveva applicato l’articolo 42 quater dello Statuto a funzionari che avessero raggiunto o superato «l’età pensionabile» quale definita dall’articolo 22 dell’allegato XIII dello Statuto.

71      Il Consiglio non si è espresso sul merito del motivo di cui sopra e ha asserito di non aver applicato l’articolo 42 quater dello Statuto a funzionari che avessero superato «l’età pensionabile».

72      In via preliminare, si deve ricordare che il ricorrente è stato collocato in congedo nell’interesse del servizio e, contemporaneamente, a riposo d’ufficio in forza dell’applicazione congiunta dell’articolo 42 quater, quinto comma, dello Statuto e dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto (v. punto 15 supra).

73      Infatti, risulta in maniera inequivocabile dal quinto comma dell’articolo 42 quater dello Statuto che il collocamento in congedo nell’interesse del servizio dei funzionari interessati non può estendersi al di là dell’«età pensionabile», età determinata, per i funzionari entrati in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, dal quinto comma dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto, di modo che, se il collocamento in congedo nell’interesse del servizio riguarda un funzionario che abbia già raggiunto «l’età pensionabile» di cui sopra, tale funzionario dev’essere contemporaneamente collocato a riposo d’ufficio. Tale interpretazione ha trovato applicazione nella decisione impugnata tenuto conto del fatto che, alla data di decorrenza della decisione impugnata, il ricorrente aveva già raggiunto «l’età pensionabile» (v. punto 56 supra).

74      Ne consegue che, nell’ambito dell’esame della questione della possibilità di applicare l’articolo 42 quater dello Statuto ad un funzionario che abbia raggiunto «l’età pensionabile», il giudice dell’Unione deve prendere in considerazione la circostanza che tale applicazione comporta il collocamento in congedo e, contemporaneamente, a riposo d’ufficio del detto funzionario.

75      L’esame della suddetta questione richiede l’interpretazione dell’articolo 42 quater dello Statuto.

–       Sull’interpretazione letterale

76      L’articolo 42 quater, primo comma, dello Statuto prevede che il collocamento in congedo nell’interesse del servizio del funzionario interessato si applica «al più presto cinque anni prima dell’età pensionabile del funzionario». Come la Commissione ha sostanzialmente fatto valere, l’espressione «età pensionabile del funzionario», di cui al primo comma dell’articolo 42 quater dello Statuto, corrisponde all’espressione «età pensionabile» di cui ai commi quarto e quinto di tale disposizione. Di conseguenza, per determinare l’«età pensionabile del funzionario» ai sensi dell’articolo 42 quater, primo comma, dello Statuto, per quanto riguarda i funzionari entrati in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, occorre, così come per la determinazione dell’«età pensionabile» ai sensi dell’articolo 42 quater, quarto e quinto comma, dello Statuto, riferirsi all’articolo 22, paragrafo 1, quinto comma, dell’allegato XIII dello Statuto che precisa quanto segue:

«[p]er il funzionario in attività di servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, l’età da prendere in considerazione per tutti i riferimenti all’età pensionabile che figurano nel presente statuto è determinata conformemente alle disposizioni che precedono, salvo disposizione contraria del presente statuto».

77      I termini «disposizioni che precedono», di cui al quinto comma dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto, rinviano ai primi quattro commi di tale disposizione, i quali precisano l’età a partire dalla quale i funzionari, entrati in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, possono chiedere di essere collocati a riposo beneficiando di una pensione di anzianità.

78      Per quanto riguarda i funzionari entrati in servizio dopo il 1o gennaio 2014, i termini «età pensionabile del funzionario», di cui all’articolo 42 quater, primo comma, dello Statuto, rinviano all’età di collocamento a riposo d’ufficio prevista all’articolo 52, primo comma, lettera a), dello Statuto, che è di 66 anni, come le parti hanno confermato all’udienza.

79      Risulta quindi dalla formulazione letterale dell’articolo 42 quater, primo comma, dello Statuto, che tale disposizione fornisce informazioni sulla data a partire dalla quale tale disposizione può essere applicata ad un funzionario, e cioè «[a]l più presto cinque anni prima dell’età pensionabile del funzionario». Inoltre, come la Commissione fa giustamente valere, per quanto riguarda i funzionari entrati in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, la formulazione letterale di tale disposizione non esclude che quest’ultima possa essere applicata ad un funzionario che abbia raggiunto e, a fortiori, superato «l’età pensionabile del funzionario».

80      Ciò premesso, occorre ricordare che l’articolo 42 quater, quarto comma, dello Statuto prevede che la durata del congedo nell’interesse del servizio corrisponde «[i]n linea di principio» al periodo che deve ancora trascorrere sino al compimento da parte del funzionario interessato dell’«età pensionabile», ma che l’APN può decidere, «in casi eccezionali», di porre fine al congedo e di reintegrare il funzionario.

81      I termini «durata del congedo» e «periodo fino al raggiungimento dell’età pensionabile da parte del funzionario» figuranti all’articolo 42 quater, quarto comma, prima frase, dello Statuto, confortano la conclusione del giudice dell’urgenza nell’ordinanza del 18 maggio 2017, RW/Commissione (T‑170/17 R, non pubblicata, EU:T:2017:351, punto 59), secondo la quale il congedo nell’interesse del servizio deve avere una certa durata. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, i termini «in linea di principio», contenuti in tale frase, non rimettono in discussione la suddetta conclusione. Infatti, tali termini devono essere compresi alla luce della seconda frase dell’articolo 42 quater, quarto comma, dello Statuto, ai sensi della quale:

«Tuttavia, in casi eccezionali, l’[APN] può decidere di porre fine al congedo e di reintegrare il funzionario».

82      Risulta così che i termini «[i]n linea di principio» non dimostrano l’esistenza di una possibile deroga al principio secondo il quale il congedo nell’interesse del servizio deve avere una certa durata, ma dimostrano la possibilità di derogare al principio secondo il quale il congedo nell’interesse del servizio cessa alla data in cui il funzionario interessato raggiunge l’«età pensionabile», possibilità, questa, legata alla circostanza che l’APN può, «in casi eccezionali», decidere di reintegrare il detto funzionario, ponendo così fine al congedo nell’interesse del servizio.

83      La tesi secondo la quale il congedo nell’interesse del servizio deve avere una certa durata è corroborata dalla formulazione letterale del quinto comma dell’articolo 42 quater dello Statuto, ai sensi del quale «[q]uando il funzionario dispensato dall’impiego nell’interesse del servizio raggiunge l’età pensionabile, è collocato automaticamente a riposo». Da tale formulazione, e più specificamente dall’impiego del verbo «raggiungere», risulta che il collocamento a riposo d’ufficio presuppone che il funzionario interessato si trovi in posizione di congedo nell’interesse del servizio alla data in cui raggiunge «l’età pensionabile» e che tale congedo abbia una certa durata.

84      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre constatare che la formulazione letterale dell’articolo 42 quater dello Statuto conforta la tesi secondo la quale il congedo nell’interesse del servizio deve avere una certa durata, il che esclude che tale collocamento in congedo possa essere concomitante con il collocamento a riposo d’ufficio. L’esclusione della possibilità che il collocamento in congedo nell’interesse del servizio possa essere concomitante con il collocamento a riposo d’ufficio del funzionario interessato significa, tenuto conto delle considerazioni contenute ai precedenti punti 73 e 74, che la disposizione di cui sopra non è applicabile a funzionari che, come il ricorrente, hanno raggiunto «l’età pensionabile».

85      Occorre verificare se tale conclusione non sia infirmata dall’interpretazione sistematica e teleologica dell’articolo 42 quater dello Statuto.

–       Sull’interpretazione sistematica

86      Si deve ricordare che l’articolo 42 quater dello Statuto fa parte del capitolo 2 del titolo III dello Statuto, intitolato «Posizioni». Ai sensi dell’articolo 35 dello Statuto, che figura nello stesso capitolo, il funzionario può essere collocato in una delle seguenti posizioni: l’attività di servizio, il comando, l’aspettativa per motivi personali, la disponibilità, il congedo per servizio militare, il congedo parentale o congedo per motivi familiari e il congedo nell’interesse del servizio.

87      Per contro, la «cessazione definitiva dal servizio» è disciplinata dal capitolo 4 del Titolo III dello Statuto. L’articolo 47 dello Statuto che figura in tale capitolo enumera, quali casi di cessazione definitiva dal servizio: le dimissioni, le dimissioni d’ufficio, la dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio, il licenziamento per insufficienza professionale, la destituzione, il collocamento a riposo e il decesso.

88      Risulta pertanto che, mentre il congedo nell’interesse del servizio è stato concepito dal legislatore dell’Unione come una «posizione» nella quale un funzionario può essere collocato durante la sua carriera nelle istituzioni dell’Unione, la tesi della Commissione relativa alla possibilità di applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto ad un funzionario che abbia raggiunto «l’età pensionabile» e, quindi, alla possibilità del suo collocamento in congedo nell’interesse del servizio e, simultaneamente, a riposo d’ufficio, porta a trasformare la misura controversa da una «posizione» amministrativa in un caso di «cessazione definitiva dal servizio». Infatti, come rilevato dal giudice dell’urgenza nell’ordinanza del 18 maggio 2017, RW/Commissione (T‑170/17 R, non pubblicata, EU:T:2017:351, punto 61), l’applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto operata dalla Commissione è simile ad un «collocamento a riposo d’ufficio nell’interesse del servizio» contro la volontà dell’interessato.

89      Risulta dalle considerazioni che precedono che la collocazione dell’articolo 42 quater dello Statuto nel capitolo 2 del titolo III di tale normativa mal si concilia con la tesi di cui sopra della Commissione, e, in ogni caso, non infirma la conclusione esposta al precedente punto 84.

–       Sull’interpretazione teleologica

90      La Commissione sostiene che la ratio legis dell’articolo 42 quater dello Statuto è quella di ottimizzare la gestione delle risorse umane delle istituzioni. Tale disposizione permetterebbe una certa flessibilità nella gestione del personale prossimo al pensionamento o in procinto di andare in pensione offrendo nel contempo agli interessati un’indennità ragionevole. Secondo la Commissione, il legislatore dell’Unione non ha inteso limitare la sfera di applicazione della norma ai funzionari che non sono in procinto di andare in pensione. L’ottimizzazione perseguita presupporrebbe la più ampia discrezionalità tanto più che, da una parte, essa avviene nel rispetto degli interessi del funzionario interessato e, dall’altra, la misura riguarda prioritariamente i funzionari prossimi al pensionamento. Sarebbe paradossale che la misura fosse inapplicabile ai funzionari che hanno già raggiunto la loro età pensionabile. La Commissione sostiene quindi che tale delimitazione della sfera di applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto priva tale disposizione di parte della sua efficacia e della sua ragion d’essere.

91      Vero è che, come la Commissione fa giustamente valere invocando il considerando 7 del regolamento n. 1023/2013, la finalità dell’articolo 42 quater dello Statuto è, in ultima analisi, l’ottimizzazione della gestione delle risorse umane delle istituzioni (v., in questo senso, sentenza del 14 dicembre 2018, FV/Consiglio, T‑750/16, oggetto di impugnazione, EU:T:2018:972, punti 106, 118, 121 e 123). Tuttavia, come del resto rileva la Commissione stessa, il legislatore dell’Unione ha fatto sì che il collocamento in congedo nell’interesse del servizio avvenga nel rispetto degli interessi dei funzionari interessati.

92      A tale proposito, occorre ricordare che il settimo comma dell’articolo 42 quater dello Statuto prevede che il funzionario collocato in congedo nell’interesse del servizio beneficia di un’indennità calcolata conformemente all’allegato IV dello Statuto. Dall’articolo unico, primo comma, di tale allegato, letto alla luce dell’articolo 42 quater dello Statuto, risulta che tale indennità mensile, durante i primi tre mesi di applicazione della misura, è pari allo stipendio base del funzionario interessato. Dal quarto al sesto mese, essa ammonta all’85% dello stipendio base e, successivamente e sino al collocamento a riposo d’ufficio, al 70% dello stipendio base.

93      In quanto disposizione, prevista dal legislatore dell’Unione, che attenua, per i funzionari interessati, gli inconvenienti di un collocamento in congedo nell’interesse del servizio, occorre altresì far riferimento all’ottavo comma dell’articolo 42 quater dello Statuto, il quale, in sostanza, permette al funzionario interessato di continuare a contribuire al regime pensionistico durante il periodo del suo collocamento in congedo nell’interesse del servizio, al fine di aumentare l’importo della pensione di cui beneficerà al momento del suo pensionamento.

94      Si deve necessariamente constatare che, se fosse consentita l’applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto ad un funzionario che ha raggiunto «l’età pensionabile» e, pertanto, il suo collocamento a riposo d’ufficio fosse concomitante con il suo collocamento in congedo nell’interesse del servizio, il detto funzionario non ricaverebbe alcun beneficio dalle disposizioni previste dal settimo e dall’ottavo comma dell’articolo 42 quater dello Statuto, in quanto la durata del congedo nell’interesse del servizio sarebbe nulla. Di conseguenza, l’equilibrio perseguito dal legislatore dell’Unione, nell’ambito dell’adozione dell’articolo 42 quater dello Statuto, tra le considerazioni relative alla gestione ottimizzata delle risorse umane delle istituzioni e le considerazioni relative alla tutela sufficiente degli interessi dei funzionari interessati, sarebbe perturbato a scapito di queste ultime considerazioni.

95      Inoltre, si deve altresì necessariamente constatare che, nell’ipotesi di collocamento a riposo d’ufficio contemporaneamente al collocamento in congedo nell’interesse del servizio, l’APN non disporrebbe della possibilità offerta dal quarto comma dell’articolo 42 quater dello Statuto, anche solo «in casi eccezionali», di porre fine al congedo nell’interesse del servizio e di reintegrare il funzionario. Ne consegue che l’ipotesi di cui sopra mal si concilia con tale disposizione in quanto, da un lato, essa porta a privare automaticamente le istituzioni, togliendo loro ogni potere discrezionale, di uno strumento di gestione del personale quale la possibilità di reintegrare nel servizio il funzionario interessato e, dall’altro, essa priva il detto funzionario della possibilità di tale reintegrazione.

96      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve constatare che l’interpretazione teleologica dell’articolo 42 quater dello Statuto non corrobora la tesi della Commissione, ma corrobora invece la conclusione esposta al precedente punto 84. Tale constatazione non è in alcun modo rimessa in discussione dalla sentenza del 14 dicembre 2018, FV/Consiglio (T‑750/16, oggetto di impugnazione, EU:T:2018:972), fatta valere dalle istituzioni all’udienza. Certo, in tale sentenza, il Tribunale, pronunciandosi sulla legittimità di una decisione di applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto ad un funzionario che non aveva raggiunto «l’età pensionabile», ha messo in rilievo, in quanto obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione attraverso l’adozione di tale disposizione, l’ottimizzazione, in materia di efficienza in termini di costi, dell’investimento dedicato alla formazione professionale dei funzionari e, in ultima analisi, la messa a disposizione, presso le istituzioni, di uno strumento aggiuntivo di gestione del personale (sentenza del 14 dicembre 2018, FV/Consiglio, T‑750/16, oggetto di impugnazione, EU:T:2018:972, punti 106, 118, 121 e 123). Orbene, tali considerazioni del Tribunale non contraddicono quelle, menzionate ai precedenti punti 91 e 94, relative all’equilibrio perseguito dal legislatore dell’Unione nell’ambito dell’adozione dell’articolo 42 quater dello Statuto.

97      Di conseguenza, al termine dell’interpretazione dell’articolo 42 quater dello Statuto, si deve concludere che tale disposizione non può essere applicata a funzionari che, come il ricorrente, hanno raggiunto «l’età pensionabile» ai sensi di quest’ultima. Ne consegue che la Commissione, adottando sul fondamento di tale disposizione la decisione impugnata, ha violato la sfera di applicazione di detta disposizione e che la decisione impugnata deve, pertanto, essere annullata senza che occorra esaminare i motivi elencati al precedente punto 48.

 Sulle spese

98      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

99      Poiché la Commissione è rimasta sostanzialmente soccombente, essa, conformemente alle conclusioni del ricorrente, va condannata alle spese, ivi comprese quelle riguardanti il procedimento sommario.

100    Il Parlamento e il Consiglio sopporteranno le proprie spese, conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione europea del 21 dicembre 2016, con la quale RV è stato collocato in congedo nell’interesse del servizio e, contemporaneamente, a riposo d’ufficio è annullata.

2)      Per il resto, il ricorso è respinto.

3)      La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute da RV, ivi comprese quelle riguardanti il procedimento sommario.

4)      Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.

Prek

Buttigieg

Berke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 giugno 2019.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.