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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 18 dicembre 2015 – Berlioz Investment Fund S.A. / Directeur de l'administration des Contributions directes

(Causa C-682/15)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti

Ricorrente: Berlioz Investment Fund S.A.

Resistente: Directeur de l'administration des Contributions directes

Questioni pregiudiziali

Se uno Stato membro attui il diritto dell’Unione e garantisca, pertanto, l’applicabilità della Carta, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima, in una fattispecie come quella in esame qualora infligga ad un singolo una sanzione amministrativa pecuniaria per mancanze contestate al medesimo nell’adempimento degli obblighi di collaborazione derivanti da un provvedimento di ingiunzione adottato dalla competente autorità nazionale, in base a norme procedurali di diritto interne istituite a tal fine, nell’ambito dell’esecuzione, da parte di tale Stato membro in veste di Stato richiesto, di una richiesta di scambio di informazioni proveniente da un altro Stato membro e da questo specificamente fondata sulle disposizioni della direttiva 2011/16 1 relativa allo scambio di informazioni su richiesta.

Se, in caso di applicazione verificata della Carta al caso di specie, un singolo possa invocare l’articolo 47 della Carta qualora ritenga che la sanzione amministrativa pecuniaria inflittagli sia volta ad obbligarlo a fornire informazioni nell’ambito dell’esecuzione, da parte dell’autorità competente dello Stato membro richiesto in cui egli sia residente, di una richiesta di informazioni proveniente da un altro Stato membro non provvista di alcuna giustificazione relativa all’effettivo obiettivo fiscale, cosicché nel caso di specie venga a mancare un obiettivo legittimo, e che miri a ottenere informazioni prive di prevedibile pertinenza nella fattispecie impositiva in questione.

Se, in caso di applicazione verificata della Carta al caso di specie, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale riconosciuto dall’articolo 47 della Carta richieda, senza che l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta consenta di imporre restrizioni, che il giudice nazionale competente disponga di una competenza estesa al merito e, pertanto, della facoltà di verificare, perlomeno a titolo di eccezione, la validità di un provvedimento di ingiunzione, adottato dall’autorità competente di uno Stato membro nell’ambito dell’esecuzione di una richiesta di scambio di informazioni presentata dall’autorità competente di un altro Stato membro, specificamente in base alla direttiva 2011/16, nell’ambito di un ricorso presentato dal terzo detentore delle informazioni nonché destinatario di tale decisione di ingiunzione, diretto contro la decisione di quantificazione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata a causa dell’inadempimento, al medesimo contestato, relativamente all’obbligo di collaborazione nell’ambito dell’esecuzione della suddetta richiesta.

In caso di applicazione verificata della Carta al caso di specie, se gli articoli 1, paragrafo 1, e 5 della direttiva 2011/16 debbano, alla luce, da un lato, del parallelismo con il principio di prevedibile pertinenza derivante dal modello di convenzione fiscale dell’OCSE sul reddito e sul patrimonio e, dall’altro, del principio di leale collaborazione di cui all’articolo 4 TUE e del fine della direttiva 2011/16, essere interpretati nel senso che il carattere prevedibilmente pertinente, per quanto riguarda il caso di imposizione in esame e il fine fiscale indicato, delle informazioni richieste da uno Stato membro a un altro Stato membro, costituisca una condizione che debba essere soddisfatta dalla richiesta di informazioni al fine di far scattare l’obbligo, per l’autorità competente dello Stato membro richiesto, di darvi seguito e di legittimare la decisione di ingiunzione a un terzo detentore.

In caso di applicazione verificata della Carta al caso di specie, se il combinato disposto degli articoli 1, paragrafo 1, e 5 della direttiva 2011/16, nonché 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osti ad una disposizione di legge di uno Stato membro che limiti, in termini generali la verifica, da parte dell’autorità nazionale competente agente in veste di autorità dello Stato richiesto, della validità di una richiesta di informazioni, al controllo della regolarità formale e che esso imponga al giudice nazionale, adito con ricorso giurisdizionale come quello descritto nella terza questione supra, di verificare il rispetto della condizione di prevedibile pertinenza delle informazioni richieste sotto tutti gli aspetti relativi al caso di imposizione concretamente in discussione, al fine fiscale dichiarato e al rispetto dell’articolo 17 della direttiva 2011/16.

In caso di applicazione verificata della Carta al caso di specie, se l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta osti a una disposizione di legge di uno Stato membro che escluda la sottoposizione al giudice nazionale competente dello Stato richiesto, adito con ricorso giurisdizionale come quello descritto nella terza questione supra, della richiesta di informazioni formulata dall’autorità competente di un altro Stato membro e imponga la presentazione di tale documento dinanzi al giudice nazionale competente e la concessione del diritto di accesso al terzo, o addirittura la sottoposizione di detto documento dinanzi al giudice nazionale, senza consentire l’accesso al terzo detentore a causa del carattere riservato di tale documento, a condizione che le difficoltà causate al medesimo dalla limitazione dei suoi diritti vengano sufficientemente compensate dal procedimento dinanzi al giudice nazionale competente.

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1 Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64, pag. 1).