Language of document : ECLI:EU:C:2017:373

Causa C‑682/15

Berlioz Investment Fund SA

contro

Directeur de l’administration des contributions directes

[domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo)]

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/16/UE – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Articolo 1, paragrafo 1 – Articolo 5 – Richiesta di informazioni rivolta ad un terzo – Diniego di risposta – Sanzione – Nozione di “prevedibile pertinenza” delle informazioni richieste – Controllo dell’autorità interpellata – Sindacato giurisdizionale – Portata – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 51 – Attuazione del diritto dell’Unione – Articolo 47 – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Accesso del giudice e del terzo alla richiesta di informazioni rivolta dall’autorità richiedente»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 maggio 2017

1.        Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Attuazione del diritto dell’Unione – Normativa nazionale che commina una sanzione pecuniaria in caso di diniego di fornire informazioni in forza della direttiva 2011/16 – Inclusione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 51, § 1; direttiva del Consiglio 2011/16, artt. 18 e 22, § 1)

2.        Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Limiti – Decisione di ingiunzione volta a consentire di dare seguito ad una richiesta formulata sulla base della direttiva 2011/16 nonché provvedimento che punisce per un’inottemperanza a una tale decisione – Inclusione – Presupposto – Controllo della legittimità della decisione di ingiunzione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

3.        Ravvicinamento delle legislazioni – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Direttiva 2011/16 – Scambio di informazioni su richiesta – Richiesta di informazioni rivolta ad un terzo – Sorgere di un obbligo di rispondere in capo allo Stato membro interpellato e legittimità di una decisione di ingiunzione rivolta da tale Stato membro a un amministrato – Presupposto – Prevedibile pertinenza delle informazioni richieste – Valutazione che spetta all’autorità richiedente – Limiti

(Direttiva del Consiglio 2011/16, artt. 1, § 1, 5 e 17, § 1)

4.        Ravvicinamento delle legislazioni – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Direttiva 2011/16 – Scambio di informazioni su richiesta – Richiesta di informazioni rivolta ad un terzo – Esame svolto dall’autorità interpellata in ordine alla validità di detta richiesta – Obbligo che incombe all’autorità richiedente – Presentazione di un’adeguata motivazione in merito alla finalità delle informazioni richieste

(Direttiva del Consiglio 2011/16, artt. 1, § 1, 5 e 17, § 1)

5.        Ravvicinamento delle legislazioni – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Direttiva 2011/16 – Scambio di informazioni su richiesta – Richiesta di informazioni rivolta ad un terzo – Esame svolto dall’autorità interpellata in ordine alla validità di detta richiesta – Portata – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Sindacato giurisdizionale su una misura sanzionatoria inflitta per inottemperanza a tale decisione d’ingiunzione – Sindacato sulla legittimità di tale decisione di ingiunzione – Inclusione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; direttiva del Consiglio 2011/16, artt. 1, § 1, e 5)

6.        Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Direttiva 2011/16 – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Sindacato giurisdizionale su una richiesta di informazioni rivolta ad un terzo – Diritto di accesso a tale richiesta da parte del giudice dello Stato membro interpellato – Assenza di tale diritto di accesso per l’amministrato interessato da detta richiesta

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; direttiva 2011/16, artt. 16 e 20, § 2)

1.      L’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro attua il diritto dell’Unione, nell’accezione di tale disposizione, – e che, di conseguenza, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea risulta applicabile – quando attraverso la propria normativa commina una sanzione pecuniaria a carico di un amministrato che si rifiuti di fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra autorità tributarie, fondato, segnatamente, sulle disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

La circostanza che la direttiva 2011/16 non preveda espressamente l’applicazione di misure sanzionatorie non osta a che queste ultime siano considerate rientranti nell’attuazione di tale direttiva e, di riflesso, nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. In effetti, la nozione di «misure previste [per ottenere le informazioni richieste]», nell’accezione dell’articolo 18 di tale direttiva, e quella di «misure necessarie per (…) assicurare il buon funzionamento del sistema di cooperazione amministrativa», nell’accezione dell’articolo 22, paragrafo 1, della medesima direttiva, sono atte ad includere siffatte misure.

In tale contesto, la circostanza che la disposizione nazionale che funge da base di una misura sanzionatoria come quella inflitta alla Berlioz figuri in una legge che non è stata adottata per trasporre la direttiva 2011/16 è irrilevante, dal momento che l’applicazione di tale disposizione nazionale persegue la finalità di garantire quella della citata direttiva (v., in questo senso, sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 28).

(v. punti 39, 40, 42, dispositivo 1)

2.      L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che un amministrato, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria per inottemperanza ad una decisione amministrativa che gli ingiunge di fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra amministrazioni tributarie nazionali in forza della direttiva 2011/16, è legittimato a contestare la legittimità di tale decisione.

Da una costante giurisprudenza della Corte risulta infatti che i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione e che l’applicabilità del diritto dell’Unione implica quella dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta (v., in questo senso, sentenze del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punti da 19 a 21, nonché del 26 settembre 2013, Texdata Software, C‑418/11, EU:C:2013:588, punti 72 e 73).

Per quanto attiene, più nello specifico, alla necessità di un diritto garantito dal diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 47 della Carta, va ricordato che, per costante giurisprudenza, la tutela nei confronti di interventi dei pubblici poteri nella sfera di attività privata di una persona, sia fisica che giuridica, che siano arbitrari o sproporzionati, rappresenta un principio generale del diritto dell’Unione (sentenze del 21 settembre 1989, Hoechst/Commissione, 46/87 e 227/88, EU:C:1989:337, punto 19, e del 22 ottobre 2002, Roquette Frères, C‑94/00, EU:C:2002:603, punto 27, nonché ordinanza del 17 novembre 2005, Minoan Lines/Commissione, C‑121/04 P, non pubblicata, EU:C:2005:695, punto 30).

Per quanto attiene all’articolo 47, secondo comma, della Carta, esso prevede che ogni individuo ha il diritto a che la sua causa sia esaminata da un giudice indipendente e imparziale. Il rispetto di tale diritto presuppone che la decisione di un’autorità amministrativa che, di per sé, non soddisfi i requisiti di indipendenza e di imparzialità, sia sottoposta a un successivo controllo da parte di un organo giurisdizionale che deve, segnatamente, essere competente ad approfondire tutte le questioni pertinenti.

Di conseguenza, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 80 delle conclusioni, il giudice nazionale, adito con un ricorso avverso la sanzione amministrativa pecuniaria inflitta al singolo per l’inosservanza della decisione di ingiunzione, deve poter esaminare la legittimità di quest’ultima, affinché quanto sancito dall’articolo 47 della Carta sia rispettato.

(v. punti 49, 51, 55, 56, 59, dispositivo 2)

3.      L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 5 della direttiva 2011/16 devono essere interpretati nel senso che la «prevedibile pertinenza» delle informazioni richieste da uno Stato membro a un altro Stato membro costituisce una condizione che la richiesta di informazioni deve soddisfare per essere idonea a innescare in capo allo Stato membro interpellato l’obbligo di rispondervi e, di riflesso, rappresenta una condizione di legittimità della decisione di ingiunzione rivolta da tale Stato membro a un amministrato e della misura sanzionatoria inflitta a quest’ultimo per inosservanza di tale decisione.

L’obiettivo della nozione di prevedibile pertinenza, così come emerge dal considerando 9 della direttiva 2011/16 è pertanto quello di consentire all’autorità richiedente di ottenere tutte le informazioni che essa ritenga opportune ai fini della propria indagine, senza tuttavia autorizzarla a oltrepassare manifestamente i limiti di tale indagine, né a imporre un onere eccessivo a carico dell’autorità interpellata.

Spetta quindi a tale autorità, che è a capo dell’indagine sfociata nella richiesta di informazioni, valutare, in base alle circostanze della causa, la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste ai fini di tale indagine, in ragione dell’evoluzione del procedimento e, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2011/16, dell’esaurimento delle fonti di informazione consuete che essa ha potuto utilizzare.

Sebbene l’autorità richiedente goda in proposito di un margine discrezionale, essa non può tuttavia richiedere informazioni che non presentino alcuna pertinenza con l’indagine in esame.

(v. punti 68, 70, 71, 74, dispositivo 3)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 78‑80)

5.      L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 5 della direttiva 2011/16 devono essere interpretati nel senso che la verifica dell’autorità interpellata, adita con una richiesta di informazioni proveniente dall’autorità richiedente in forza di tale direttiva, non si limita alla regolarità formale di detta richiesta, ma deve consentire a tale autorità interpellata di assicurarsi che le informazioni domandate non siano prive di qualsiasi prevedibile pertinenza alla luce dell’identità del contribuente coinvolto e di quella del terzo eventualmente informato, nonché delle esigenze dell’indagine tributaria in questione. Le medesime disposizioni della direttiva 2011/16 e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un ricorso proposto da un amministrato avverso una misura sanzionatoria inflittagli dall’autorità interpellata per inottemperanza ad una decisione di ingiunzione adottata da quest’ultima in seguito a una richiesta di informazioni rivolta dall’autorità richiedente in forza della direttiva 2011/16, il giudice nazionale dispone, oltre che di una competenza a modificare la sanzione inflitta, di una competenza a verificare la legittimità di tale decisione di ingiunzione. Per quanto riguarda la condizione di legittimità di detta decisione consistente nella prevedibile pertinenza delle informazioni richieste, il sindacato giurisdizionale si limita alla verifica dell’assenza manifesta di siffatta pertinenza.

(v. punto 89, dispositivo 4)

6.      L’articolo 47, secondo comma, della Carta deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro interpellato, nell’ambito dell’esercizio del proprio sindacato giurisdizionale, deve avere accesso alla richiesta di informazioni rivolta dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato. Per contro, l’amministrato interessato non dispone di un diritto di accesso alla richiesta di informazioni nella sua interezza, richiesta che rimane un documento segreto, conformemente all’articolo 16 della direttiva 2011/16. Allo scopo di far esaminare pienamente la sua causa quanto all’assenza di prevedibile pertinenza delle informazioni richieste è sufficiente, in linea di principio, che egli disponga delle informazioni contemplate all’articolo 20, paragrafo 2, di tale direttiva.

(v. punto 101, dispositivo 5)