Language of document : ECLI:EU:C:2017:71

Causa C‑573/14

Commissaire général aux réfugiés e aux apatrides

contro

Mostafa Lounani

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Conseil d’État (Belgio)]

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Asilo – Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato – Articolo 12, paragrafo 2, lettera c) e articolo 12, paragrafo 3 – Esclusione dallo status di rifugiato – Nozione di “atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite” – Portata – Membro dirigente di un’organizzazione terroristica – Condanna penale per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico – Esame individuale»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 gennaio 2017

1.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2004/83 – Esclusione dallo status di rifugiato – Cause di esclusione – Atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite – Ambito di applicazione – Limitazione agli atti che sono oggetto di una condanna per uno dei reati terroristici previsti dall’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/475 – Insussistenza

[Direttiva del Consiglio 2004/83, art. 12, § 2, c); decisione quadro del Consiglio 2002/475, art. 1, § 1]

2.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2004/83 – Esclusione dallo status di rifugiato – Cause di esclusione– Atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite – Esclusione subordinata ad una valutazione individuale dei fatti da parte dell’autorità competente

[Direttiva del Consiglio 2004/83, art. 12, § 2, c)]

3.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2004/83 – Esclusione dallo status di rifugiato – Cause di esclusione – Atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite – Nozione – Partecipazione alle attività di un gruppo terroristico – Inclusione –Mancanza di commissione, di tentativo o di minaccia di commissione di un atto terroristico– Irrilevanza

[Direttiva del Consiglio 2004/83, art. 12, §§ 2, c), e 3; decisione quadro del Consiglio 2002/475, art. 1, § 1]

1.      L’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che, per poter ritenere che ricorra la causa di esclusione dallo status di rifugiato ivi prevista, non è necessario che il richiedente protezione internazionale sia stato condannato per uno dei reati terroristici di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo.

Se il legislatore dell’Unione avesse inteso restringere l’ambito di applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/83 e limitare la nozione di «atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni unite» ai soli reati elencati all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/475, avrebbe potuto farlo senza difficoltà, menzionando espressamente tali reati o facendo riferimento alla decisione quadro sopra citata.

Orbene, l’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/83 non si riferisce né alla decisione quadro 2002/475, sebbene questa esistesse alla data in cui l’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), è stato redatto, né ad alcun altro strumento dell’Unione europea adottato nel contesto della lotta al terrorismo.

(v. punti 52‑54, dispositivo 1)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 72)

3.      L’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/83 devono essere interpretati nel senso che atti di partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, come quelli per i quali il resistente nel procedimento principale è stato condannato, possono giustificare l’esclusione dallo status di rifugiato, sebbene non sia stato stabilito che l’interessato abbia commesso, tentato di commettere o minacciato di commettere un atto di terrorismo, quale precisato nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite. Ai fini della valutazione individuale dei fatti che consentono di determinare se sussistono fondati motivi per ritenere che una persona si sia resa colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, abbia istigato atti del genere o abbia altrimenti concorso alla loro commissione, la circostanza che tale persona sia stata condannata, dai giudici di uno Stato membro, per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico assume particolare importanza, al pari dell’accertamento che detta persona era membro dirigente di tale gruppo, senza che sia necessario stabilire che tale persona abbia essa stessa istigato un atto di terrorismo o che abbia altrimenti concorso alla sua commissione.

(v. punto 79, dispositivo 2)