Ricorso proposto il 30 aprile 2010 - Maximuscle Limited / UAMI - Foreign Supplement Trade Mark Ltd
(Causa T-198/10)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Maximuscle Ltd (Hertfordshire, Regno Unito) (rappresentanti: N. Phillips, solicitor e G. Fernando, barrister)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Foreign Supplement Trademark Ltd (Oakville, Canada)
Conclusioni della ricorrente
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 gennaio 2010, procedimento R 1621/2008-1, e rinviare la causa;
in subordine, modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 gennaio 2010, procedimento R 1621/2008-1;
condannare il convenuto alle spese sostenute nel presente procedimento ed in quello dinanzi all'UAMI.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo "GAKIC", per prodotti delle classi 5, 30 e 32
Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso e, conseguentemente, rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario registrato in questione
Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso, in primo luogo, ha reiterato l'errore della divisione di opposizione e ha erroneamente esaminato la controversia alla luce dell'art. 7, n. 1, lett. d); in secondo luogo, ha erroneamente ritenuto rilevante la circostanza che l'acido glicina-alfa-chetoisocaproico, la cui forma abbreviata è GAKIC, è un composto brevettato negli Stati Uniti; in terzo luogo, non ha preso in considerazione elementi successivi alla data di registrazione, affermando che erano privi di valore probatorio; in quarto luogo, non ha esaminato determinate prove con la motivazione che esse erano relative a un sito web collegato alla ricorrente; in quinto luogo, ha adottato un approccio contraddittorio con riguardo alla conclusione secondo cui GAKIC era una forma abbreviata dell'acido glicina-alfa-chetoisocaproico; in sesto luogo, ha snaturato prove e non ha dato adeguato rilievo alla prova che mostra che "GAKIC" era l'abbreviazione naturale di "glycine(G)-alpha(A)-ketoisocaproic(KIC) acid" (acido glicina-alfa-chetoisocaproico); e, in settimo luogo, ha erroneamente attribuito carattere di marchio alla scrittura a lettere maiuscole del termine "GAKIC".
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