Language of document : ECLI:EU:F:2014:248

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

18 novembre 2014

Causa F‑59/09 RENV

Carlo De Nicola

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI)

«Funzione pubblica – Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento – Personale della BEI – Valutazione annuale – Regolamentazione interna – Procedimento di ricorso – Diritto al contraddittorio – Violazione da parte del comitato per i ricorsi – Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi – Molestie psicologiche – Non luogo a statuire sulle domande risarcitorie»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale il sig. De Nicola chiedeva in particolare, in primo luogo, l’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 14 novembre 2008, in secondo luogo, l’annullamento delle decisioni di promozione del 29 aprile 2008 e della decisione, adottata lo stesso giorno, di non promuoverlo, in terzo luogo, l’annullamento del suo rapporto informativo per il 2007, in quarto luogo, la constatazione delle molestie psicologiche di cui egli riteneva di essere stato vittima e, in quinto luogo, la condanna della BEI a porvi fine e a risarcire i danni che egli riteneva aver subito a causa di tali molestie.

Decisione:      La decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti del 14 novembre 2008 è annullata. Non vi è luogo a statuire sulle domande volte al risarcimento dei danni lamentati a titolo delle molestie psicologiche. Il ricorso è respinto quanto al resto. La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola nelle cause F‑59/09, T‑264/11 P e F‑59/09 RENV.

Massime

1.      Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Valutazione – Rapporto informativo – Contestazione dinanzi al comitato per i ricorsi della Banca – Decisione del comitato di rinunciare a pronunciarsi senza sentire l’interessato – Violazione dei diritti della difesa

2.      Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Ricorso per risarcimento danni – Domande di risarcimento, basate sui medesimi fatti, presentate nell’ambito di due ricorsi distinti – Priorità – Principio di buona amministrazione della giustizia – Non luogo a statuire

1.      Nell’ambito di un ricorso di un membro del personale della Banca europea per gli investimenti contro i risultati di un esercizio di valutazione annuale che lo riguarda, il comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti può rinunciare a conoscere della controversia, in applicazione del punto 20 dell’allegato A della comunicazione relativa all’esercizio di valutazione del rendimento del 2007, unicamente in casi eccezionali ed esso deve informarne le parti precisando i motivi della sua rinuncia, segnatamente qualora il comportamento di una di esse durante il procedimento abbia causato tale situazione, nel pieno rispetto, conformemente al punto 10 del medesimo allegato, del diritto ad essere sentiti di cui gode ciascuna delle parti.

Così, allorché l’interessato non desiste dal suo ricorso dinanzi al comitato per i ricorsi, il fatto che quest’ultimo rinunci a pronunciarsi senza rispettare i punti 10 e 20 dell’allegato A priva, per sua natura, l’interessato del diritto ad essere sentito sui diversi motivi che solleva, privandolo di un grado di controllo.

(v. punti 51, 53 e 54)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenza De Nicola/BEI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, punto 44

2.      Quando gli elementi e gli argomenti in fatto e in diritto relativi ai medesimi fatti all’origine di due domande risarcitorie presentate dal medesimo ricorrente nell’ambito di due ricorsi distinti contro il medesimo convenuto sono più dettagliati e meglio motivati nell’ambito di una di tali cause, e ciò ad opera di entrambe le parti, ne consegue che il giudice dell’Unione è posto in una migliore posizione per conoscere e valutare i fatti all’origine della domanda risarcitoria nell’ambito di detta causa. Di conseguenza, è in posizione migliore per garantire una buona amministrazione della giustizia e una tutela giurisdizionale effettiva nell’ambito di tale causa. Pertanto, non vi è luogo a statuire sulla domanda risarcitoria nell’ambito dell’altra causa.

(v. punti 68, 70 e 71)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza De Nicola/BEI, F52/11, EU:F:2014:243