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Ricorso proposto il 16 dicembre 2008 - Total / Commissione

(Causa T-548/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Total SA (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: E. Morgan de Rivery e A. Noël-Baron, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

in via principale, annullare, ai sensi dell'art. 230 CE, la decisione della Commissione delle Comunità europee 1° ottobre 2008, C(2008) 5476 def., nella parte in cui riguarda la Total SA;

in via subordinata, annullare, ai sensi dell'art. 230 CE, l'ammenda di euro 128 163 000 inflitta congiuntamente ed in solido alla Total France e alla Total SA dall'art. 2 della decisione della Commissione delle Comunità europee 1° ottobre 2008, C(2008) 5476 def.;

a titolo del tutto subordinato, ridurre, ai sensi dell'art. 229 CE, l'importo dell'ammenda di euro 128 163 000 inflitta congiuntamente ed in solido alla Total France e alla Total SA dall'art. 2 della decisione della Commissione delle Comunità europee 1° ottobre 2008, C(2008) 5476 def.;

condannare comunque la Commissione delle Comunità europee all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Col presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 1° ottobre 2008, C(2008) 5476 def., avente ad oggetto il caso COMP/39.181 - Cere per candele, in cui la Commissione aveva rilevato che determinate imprese, tra cui la ricorrente, avevano violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53, n. 1, dell'Accordo sullo Spazio economico europeo fissando i prezzi e ripartendosi i mercati delle cere di paraffina nello Spazio economico europeo (SEE) e della paraffina molle in Germania.

A sostegno delle sue domande, la ricorrente fa valere nove motivi riguardanti o implicanti:

la violazione dei diritti della difesa e della presunzione d'innocenza della ricorrente, nei limiti in cui la decisione impugnata violerebbe l'ambito di applicazione ratione personae di tali diritti e a causa delle irregolarità procedurali commesse durante la fase d'istruzione e del ragionamento circolare seguito nella decisione stessa;

la contraddittorietà della motivazione in ordine a i) la necessità di verificare se la società controllante abbia effettivamente esercitato un'influenza determinante sulla propria controllata e ii) la portata del controllo che deve avere una società controllante sulla propria controllata affinché sia possibile imputare l'infrazione alla controllante;

la violazione delle norme che disciplinano l'imputabilità delle infrazioni di cui all'art. 81 CE in seno ai gruppi societari, posto che i) la Commissione avrebbe erroneamente affermato nella decisione impugnata di non essere tenuta ad allegare elementi comprovanti la presunzione e ii) la decisione impugnata violerebbe il principio d'autonomia giuridica ed economica delle controllate sul quale si basano i diritti nazionali delle società;

l'errore manifesto di valutazione, nei limiti in cui i) la nomina dei membri del consiglio d'amministrazione della Total France da parte della Total SA non corroborerebbe la presunzione di influenza determinante e ii) la serie di indizi sollevati dalla Total SA consentirebbe incontestabilmente di escludere la presunzione di influenza determinante;

la violazione dei principi della responsabilità personale e della personalità della pena, nonché del principio della legalità, in quanto la Commissione avrebbe considerato l'esistenza di un'entità economica unica costituita dalla Total SA e dalla Total France;

la violazione dei principi di certezza del diritto e di buona amministrazione, in quanto l'imputabilità alla Total SA dell'infrazione commessa dalla sua controllata Total France si baserebbe su un criterio nuovo e ii) la Commissione non avrebbe valutato la situazione caso per caso, contrariamente a quanto essa stessa aveva indicato di voler fare;

lo sviamento di potere, laddove il regolamento n. 1/2003 intende punire un'impresa per avere commesso un'infrazione alle norme della concorrenza e non estendere la sanzione di tale impresa implicando la società controllante;

la violazione del principio di proporzionalità in quanto l'importo finale dell'ammenda inflitta alla ricorrente e alla sua controllata sarebbe completamente sconnesso dal valore di vendita dei prodotti relativi all'allegata infrazione oggetto della decisione; e

la riduzione dell'ammenda, dato che le pratiche contestate non hanno né la gravità né la durata che la Commissione ha voluto loro attribuire e i diritti della difesa della ricorrente sono stati violati in modo qualificato.

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