Language of document : ECLI:EU:T:2010:404

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

21 settembre 2010 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo i GAI – Marchio nazionale denominativo YGAY e marchi comunitari figurativo e denominativo MARQUÉS DE MURRIETA YGAY – Impedimenti relativi alla registrazione – Uso effettivo del marchio anteriore – Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009] – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009]»

Nella causa T‑546/08,

Villa Almè Azienda vitivinicola di Vizzotto Giuseppe, con sede in Mansuè, rappresentata dagli avv.ti G. Massa e P. Massa,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. O. Montalto e A. Sempio, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Marqués de Murrieta, SA, con sede in Logroño (Spagna), rappresentata dagli avv.ti P. López Ronda e G. Macias Bonilla,

avente ad oggetto un ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 24 settembre 2008 (procedimento R 1695/2007‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Bodegas Marqués de Murrieta, SA, e la Villa Almè Azienda vitivinicola di Vizzotto Giuseppe,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, presidente, dai sigg. F. Dehousse (relatore) e H. Kanninen, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 dicembre 2008,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 giugno 2009,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 giugno 2009,

in seguito all’udienza del 23 febbraio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 27 maggio 2005 la ricorrente, Villa Almè Azienda vitivinicola di Vizzotto Giuseppe, presentava una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), a norma del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2        Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:

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3        Detta registrazione era richiesta per prodotti rientranti nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondenti alla seguente descrizione: «Vini».

4        La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari del 19 dicembre 2005, n. 51.

5        In data 20 gennaio 2006 l’interveniente, Bodegas Marqués de Murrieta, SA, divenuta Marqués de Murrieta, SA, esperiva opposizione alla registrazione del marchio richiesto relativamente ai prodotti di cui al punto 3 supra, ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009).

6        L’opposizione si fondava sui seguenti marchi anteriori:

–        il marchio denominativo YGAY, oggetto della registrazione spagnola n. 2 315 558 del 20 novembre 2000, per i prodotti «Bevande alcoliche (tranne le birre)» compresi nella classe 33;

–        il marchio comunitario figurativo, oggetto della registrazione n. l 707 728 del 10 gennaio 2002, per i prodotti «Vini» compresi nella classe 33, riprodotto qui di seguito:

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–        il marchio comunitario denominativo MARQUÉS DE MURRIETA YGAY, oggetto della registrazione n. l 699 412 del 10 gennaio 2002, per i prodotti «Vini» compresi nella classe 33.

7        Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello indicato all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009].

8        Il 19 dicembre 2006 la ricorrente contestava la sussistenza di un rischio di confusione e richiedeva che fosse presentata la prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori. Il 20 febbraio 2007 l’interveniente produceva documenti volti a dimostrare l’uso effettivo dei marchi anteriori, ai sensi dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009).

9        Con decisione 12 settembre 2007 la divisione d’opposizione dell’UAMI accoglieva l’opposizione sul fondamento del marchio spagnolo anteriore n. 2 315 558, YGAY (in prosieguo: il «marchio anteriore»).

10      Contro la decisione della divisione di opposizione, in data 30 ottobre 2007, la ricorrente presentava ricorso dinanzi all’UAMI a norma degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58-64 del regolamento n. 207/2009).

11      La prima commissione di ricorso dell’UAMI, con decisione 24 settembre 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), respingeva il ricorso. Essa basava la sua analisi su una comparazione del marchio i GAI, oggetto della domanda di registrazione (in prosieguo: il «marchio richiesto»), con il marchio anteriore. Considerava innanzitutto che l’uso effettivo del marchio anteriore fosse stato dimostrato per i vini in Spagna. Al riguardo, essa riteneva che il fatto che il segno YGAY fosse accompagnato da altre espressioni non gli impedisse di svolgere la funzione di marchio identificativo dei prodotti in questione. Di seguito, constatava che i marchi in causa presentavano una somiglianza visiva e che erano praticamente identici a livello fonetico. A livello concettuale, poi, essi non avrebbero avuto un significato chiaro per il pubblico di riferimento, ossia il consumatore spagnolo normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto. Considerata inoltre l’identità dei prodotti in conflitto, la Commissione concludeva per l’esistenza di un rischio di confusione.

 Conclusioni delle parti

12      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI alle spese.

13      L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

14      La ricorrente invoca due motivi a sostegno del proprio ricorso concernenti, il primo, la violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e, il secondo, la violazione dell’art. 43, nn. 2 e 3, del medesimo regolamento. Il Tribunale esaminerà anzitutto il secondo motivo.

 Sul secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94

15      La ricorrente contesta che sia stata data la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore. A suo parere, le prove dell’uso del marchio anteriore sarebbero insufficienti, lacunose e non continuative. La documentazione prodotta dall’interveniente rivelerebbe che il segno YGAY è sempre associato ad altri termini o segni, in particolare alla denominazione sociale del produttore di vini, Marqués de Murrieta, dotati di un maggior carattere distintivo. Inoltre, erroneamente la commissione di ricorso avrebbe omesso di considerare fattori interdipendenti come le modalità di uso del marchio anteriore, il consumatore di riferimento e la concorrenzialità dei prodotti di cui trattasi.

16      L’UAMI e l’interveniente contestano l’argomentazione della ricorrente.

17      Secondo una giurisprudenza costante, dall’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, letto alla luce del nono ‘considerando’ del medesimo regolamento (ora decimo ‘considerando’ del regolamento n. 207/2009), e dalla regola 22, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento [n. 40/94] (GU L 303, pag. 1), come modificato, risulta che la ratio della condizione che il marchio anteriore debba essere stato seriamente utilizzato per essere opponibile ad una domanda di marchio comunitario consiste nel limitare i conflitti fra due marchi, purché non vi sia un legittimo motivo economico derivante da una funzione effettiva del marchio sul mercato. Ai sensi della regola 22, n. 3, del regolamento n. 2868/95, la prova dell’utilizzazione deve riguardare il luogo, la durata, la rilevanza e la natura dell’uso del marchio anteriore [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑203/02, Sunrider/UAMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), Racc. pag. II‑2811, punti 36-38 e la giurisprudenza ivi citata].

18      Nella fattispecie, la ricorrente non avanza nessun argomento fondato per contestare la valutazione delle indicazioni circa il luogo, la durata, la rilevanza e la natura dell’uso del marchio anteriore apportate dall’interveniente. A suo avviso, le prove dell’uso del marchio anteriore sono insufficienti perché il segno YGAY sarebbe associato ad altri segni, che avrebbero un carattere maggiormente distintivo.

19      Nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha constatato che non sussisteva nessuna regola in materia di marchi comunitari che obbligasse l’opponente a provare l’uso distinto e separato del marchio anteriore rispetto ad ogni altro marchio. Secondo la commissione di ricorso, è possibile che due o più marchi siano utilizzati congiuntamente, come appunto succede nel settore vinicolo.

20      Tale impostazione va condivisa. Non ci si trova, infatti, nella situazione in cui il marchio dell’interveniente è utilizzato in una forma diversa da quella in cui è stato registrato, ma nella situazione in cui più segni sono utilizzati simultaneamente senza alterare il carattere distintivo del segno registrato [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 dicembre 2005, causa T‑29/04, Castellblanch/UAMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), Racc. pag. II‑5309, punti 33 e 34].

21      Invero, il marchio anteriore appare su etichette di bottiglie, fotografie di cofanetti, fatture, fotocopie di cataloghi ed estratti stampa. Vi appare da solo o associato ad altri elementi, come la dicitura «marqués de murrieta». Il marchio anteriore appare altresì sotto la rubrica «Descrizione» delle fatture esibite dall’interveniente.

22      L’interveniente rileva che la dicitura «marqués de murrieta» indica sia la ragione sociale del fabbricante sia le cantine responsabili della produzione e della commercializzazione del vino. La funzione del segno YGAY è pertanto quella di identificare un determinato tipo di vino fra le varietà di vini che essa commercializza.

23      Peraltro, anche se la dicitura «marqués de murrieta» può avere un forte carattere distintivo, perfino superiore a quello del marchio anteriore, come afferma la ricorrente, ciò nondimeno il marchio anteriore è senz’altro in uso. Si deve poi constatare che l’uso congiunto della dicitura «marqués de murrieta» e del marchio anteriore su uno stesso supporto non pregiudica la funzione identificativa del marchio anteriore rispetto ai prodotti di cui trattasi.

24      Infine, in materia di etichettatura di prodotti vinicoli, l’apposizione congiunta di marchi o di altre indicazioni sullo stesso prodotto, in particolare il nome dello stabilimento vinicolo e quello del prodotto, costituisce una prassi commerciale corrente (sentenza CRISTAL CASTELLBLANCH, cit. al punto 20, punto 34).

25      Il marchio anteriore identifica, quindi, il prodotto commercializzato dall’interveniente e il fatto che sia associato ad altre indicazioni non ha alcuna rilevanza per la prova del suo uso effettivo. Risulta peraltro dai documenti prodotti dall’interveniente nell’ambito del procedimento dinanzi all’UAMI al fine di dimostrare la serietà dell’uso del marchio anteriore e allegati dalla ricorrente al suo ricorso che detto marchio è utilizzato altresì da solo.

26      La ricorrente sostiene pure che la commissione di ricorso avrebbe, erroneamente, omesso di considerare fattori interdipendenti come le modalità di uso del marchio anteriore, il consumatore di riferimento e la concorrenzialità dei prodotti di cui trattasi.

27      Tuttavia, tali argomenti sono in realtà destinati a dimostrare l’assenza di rischio di confusione, come la stessa ricorrente ha ammesso in udienza, sicché non rilevano ai presenti fini.

28      La prova dell’uso effettivo del marchio anteriore per i prodotti in causa è stata quindi apportata.

29      Ne consegue che il secondo motivo della ricorrente, concernente la violazione dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94, deve essere respinto.

 Sul primo motivo, concernente la violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

30      La ricorrente afferma, in sostanza, che il livello di attenzione del pubblico di riferimento è maggiore verso il vino che verso altri beni di consumo, che i prodotti in questione sono diversi e che i segni in conflitto non potrebbero essere confusi. La commissione di ricorso avrebbe erroneamente concluso per l’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

31      L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

32      Ai termini dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Ai sensi del n. 2, lett. a), ii), del medesimo articolo [divenuto art. 8, n. 2, lett. a), ii), del regolamento n. 207/2009], poi, per marchi anteriori devono essere intesi i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

33      Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico creda che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese collegate economicamente. In base a questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi in causa e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑162/01, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II‑2821, punti 30-33 e la giurisprudenza ivi citata].

34      Nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione occorre prendere in considerazione altresì il consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Si deve anche tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o dei servizi di cui trattasi [v. sentenza del Tribunale 13 febbraio 2007, causa T‑256/04, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), Racc. pag. II‑449, punto 42 e la giurisprudenza ivi citata].

 Sul pubblico di riferimento

35      Nella fattispecie, il marchio anteriore è un marchio nazionale registrato in Spagna. Occorre dunque tener presente la percezione dei marchi in conflitto che ha il consumatore dei corrispondenti prodotti in tale Stato.

36      Il vino è un prodotto di largo consumo, sicché la commissione di ricorso ha giustamente considerato che il pubblico di riferimento fosse il consumatore medio spagnolo.

37      Infatti, è giurisprudenza costante che i vini sono prodotti di uso corrente per i quali il pubblico di riferimento è il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 25 ottobre 2006, causa T‑13/05, Castell del Remei/UAMI – Bodegas Roda (ODA), non pubblicata nella Raccolta, punto 46; 14 novembre 2007, causa T‑101/06, Castell del Remei/UAMI – Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), non pubblicata nella Raccolta, punto 52, e 12 marzo 2008, causa T‑332/04, Sebirán/UAMI – El Coto De Rioja (Coto D’Arcis), non pubblicata nella Raccolta, punto 29].

38      Nel caso di specie, non poggia su alcun elemento l’affermazione della ricorrente secondo cui il pubblico di riferimento sarebbe il consumatore spagnolo dotato di un grado di attenzione superiore a quello abituale per altri beni di consumo.

39      Si deve perciò concludere che giustamente la commissione di ricorso ha considerato che il pubblico di riferimento è costituito dal consumatore medio spagnolo, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

 Sulla comparazione dei prodotti

40      La ricorrente sostiene che i prodotti di cui trattasi sono differenti e che la circostanza che appartengano tutti alla classe 33 attesterebbe unicamente la loro «identità amministrativa». Sottolinea che i vini spagnoli differiscono da quelli italiani per aroma, colore, gradazione alcolica, caratteristiche organolettiche e canali di distribuzione.

41      Nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha considerato che i prodotti in causa fossero identici e che, pertanto, l’argomento tratto dalla diversa origine geografica fosse inconferente, trattandosi in entrambi i casi di vini.

42      Si deve ricordare che, qualora i prodotti oggetto del marchio anteriore includano i prodotti di cui alla domanda di marchio, tali prodotti sono considerati identici [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑104/01, Oberhauser/UAMI – Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II‑4359, punti 32 e 33; 24 novembre 2005, causa T‑346/04, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Racc. pag. II‑4891, punto 34, e CRISTAL CASTELLBLANCH, cit. al punto 20, punto 51].

43      Nella fattispecie, i prodotti designati dal marchio richiesto, ossia i «Vini», compresi nella classe 33, sono inclusi nella categoria dei prodotti coperti dal marchio anteriore, ossia le «Bevande alcoliche (tranne le birre)», appartenenti alla medesima classe.

44      Ne consegue che i prodotti di cui trattasi nella fattispecie devono essere considerati identici ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

45      Gli argomenti della ricorrente nel senso che i vini in questione sono diversi per origine geografica, caratteristiche e canali di distribuzione sono, a tal riguardo, inconferenti, visto che, come rileva l’UAMI, la registrazione del marchio è stata chiesta per i vini tout court, senza precisarne origine, provenienza o qualità.

46      Giustamente, quindi, la commissione di ricorso ha considerato i prodotti in causa identici.

 Sulla comparazione dei segni in conflitto

47      Secondo una giurisprudenza costante, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in esame, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (sentenze della Corte 12 giugno 2007, causa C‑334/05 P, UAMI/Shaker, Racc. pag. I‑4529, punto 35, e 3 settembre 2009, causa C‑498/07 P, Aceites del Sur-Coosur/Koipe e UAMI, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 60).

48      Sul piano visivo, la commissione di ricorso ha considerato che i due segni in causa avessero strutture simili e ha concluso per la loro somiglianza.

49      La ricorrente fa notare la sottolineatura e la grafica particolare del marchio richiesto. Asserisce che quest’ultimo è composto di tre lettere ed è associato ad un articolo, laddove il marchio anteriore contiene quattro lettere, e che la «i» è diversa da ogni altra lettera del marchio anteriore. A suo avviso, il marchio anteriore deve essere considerato un marchio complesso, poiché è associato agli elementi denominativi riportati sull’etichetta, come la dicitura «marqués de murrieta».

50      L’UAMI e l’interveniente contestano tale argomentazione.

51      Occorre osservare anzitutto che il marchio anteriore YGAY non è un marchio complesso. È poi irrilevante che le etichette di vino contengano, oltre ai meri segni in conflitto, altri elementi di informazione, quali il nome del produttore o dell’imbottigliatore o la denominazione d’origine. La valutazione della somiglianza dei segni in conflitto deve essere effettuata solamente riguardo ai marchi come proposti per la registrazione o già registrati, senza che possa tenersi conto di un elemento per il quale non sia stata chiesta copertura con la domanda di registrazione oppure non sussista già la tutela del marchio anteriore (v., in tal senso, sentenza CASTELL DEL REMEI ODA, cit. al punto 37, punto 61).

52      Nella fattispecie, è dunque il segno YGAY che deve essere preso in considerazione e non il segno MARQUÉS DE MURRIETA YGAY.

53      In secondo luogo, si deve rilevare che il marchio richiesto può, da parte sua, essere considerato complesso, essendo costituito da un elemento denominativo (il termine «i gai») e da uno figurativo (la stilizzazione e la sottolineatura).

54      La ricorrente contesta, in sostanza, alla commissione di ricorso di aver considerato secondario l’elemento figurativo del marchio richiesto.

55      Ebbene, si deve ricordare che la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione d’insieme prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da uno o più dei suoi elementi (sentenze della Corte UAMI/Shaker, cit. al punto 47, punto 41, e 20 settembre 2007, causa C‑193/06 P, Nestlé/UAMI, non pubblicata nella Raccolta, punto 42). È unicamente quando tutti gli altri elementi del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante (sentenze UAMI/Shaker, cit. al punto 47, punto 42, e Nestlé/UAMI, cit., punto 43). Ciò si verificherebbe in particolare quando un elemento di un marchio complesso è in grado da solo di dominare l’immagine di tale marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo che tutti gli altri elementi del marchio risultino trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta [sentenza Nestlé/UAMI, cit., punto 43; sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑6/01, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II‑4335, punto 33, e 13 ottobre 2009, causa T‑146/08, Deutsche Rockwool Mineralwoll/UAMI – Redrock Construction (REDROCK), non pubblicata nella Raccolta, punto 62].

56      Nella fattispecie, la commissione di ricorso ha a buon diritto considerato l’elemento figurativo del marchio richiesto come manifestamente secondario rispetto all’elemento denominativo dello stesso e non sufficientemente caratterizzante perché i marchi non producano impressioni d’insieme simili.

57      Infatti, i consumatori di vini sono abituati a designare e a riconoscere questi ultimi in funzione dell’elemento denominativo che serve a identificarli [sentenze del Tribunale 13 luglio 2005, causa T‑40/03, Murúa Entrena/UAMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), Racc. pag. II‑2831, punto 56, e Coto D’Arcis, cit. al punto 37, punto 38].

58      Inoltre, l’elemento figurativo del marchio richiesto, costituito da una sottolineatura e una stilizzazione, non ha un contenuto semantico proprio né presenta una configurazione elaborata. Esso ha, perciò, un carattere distintivo debole e non può essere considerato dominante nell’impressione visiva d’insieme che il marchio richiesto produce sul pubblico di riferimento. Si può quindi ritenere che abbia carattere trascurabile nella rappresentazione del marchio richiesto.

59      Al contrario, l’elemento denominativo è in grado di dominare da solo l’immagine del marchio richiesto che il pubblico di riferimento ricorda. Occorre dunque convenire con le conclusioni della commissione di ricorso al riguardo.

60      Peraltro, gli elementi denominativi utilizzati nei marchi in conflitto, cioè «i» e «gai», da un lato, e «ygay», dall’altro, contengono in tutto lo stesso numero di lettere, sebbene una di loro sia considerata un articolo nel marchio richiesto. Inoltre le due lettere centrali sono identiche. Pertanto, anche se la «i» e la «y», collocate al primo e all’ultimo posto nei due marchi, non si somigliano, i segni in causa devono essere considerati nel loro insieme simili sul piano visivo.

61      Alla luce di quanto sopra, la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore concludendo che i marchi in conflitto fossero simili sul piano visivo.

62      Sul piano fonetico, la commissione di ricorso ha considerato che i marchi in conflitto fossero praticamente identici, dato che la separazione tra la vocale «i» e la parola «gai» è quasi impercettibile e che in spagnolo i due segni in causa si pronunciano alla stessa maniera.

63      Secondo la ricorrente, la pronuncia è differente perché il consumatore spagnolo leggerebbe il termine «ygay» con la pronuncia inglese («guèï») del termine «gay», che evocherebbe l’omosessualità, mentre pronuncerebbe «gaï» il termine «gai».

64      L’UAMI e l’interveniente contestano tale argomentazione.

65      Si deve constatare che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, in spagnolo non vi è alcuna differenza di pronuncia tra i due segni in causa. Infatti, tanto l’elemento «i» del marchio richiesto quanto la sillaba «y» del marchio anteriore si pronunciano «i». Del pari, il termine «gai» del marchio richiesto e la seconda sillaba «gay» del marchio anteriore, benché scritti diversamente, si pronunciano in spagnolo in maniera identica, cioè «gaï».

66      I segni in conflitto si pronunciano per di più con lo stesso suono iniziale e lo stesso suono finale, la cui lunghezza è identica.

67      Così, la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore concludendo che i marchi in conflitto erano praticamente identici a livello fonetico.

68      Sul piano concettuale, la commissione di ricorso ha considerato che i marchi in causa non avessero alcun significato chiaro per il pubblico di riferimento e che, perciò, nessuna comparazione concettuale fosse possibile.

69      La ricorrente sostiene che il segno YGAY rinvia alla parola inglese «gay», e dunque al concetto di omosessualità, il cui significato trasgressivo non potrebbe non catturare l’attenzione del pubblico di riferimento.

70      L’UAMI e l’interveniente contestano tale argomentazione.

71      Occorre rilevare che, quanto al marchio anteriore, se è vero che il termine inglese «gay» rinvia effettivamente al concetto di omosessualità, non così il termine «ygay». Quest’ultimo non ha significati concettuali particolari, tanto più che la sillaba «gay» è pronunciata in spagnolo diversamente che in inglese. Il riferimento all’omosessualità, invocato dalla ricorrente, non appare dunque chiaro al pubblico di riferimento, per quanto una sua parte sia in grado di parlare inglese e conosca il termine inglese «gay».

72      Quanto al marchio richiesto, è pacifico che per il pubblico di riferimento non ha un significato concettuale particolare.

73      Di conseguenza, la commissione di ricorso ha giustamente considerato che, non avendo i marchi in conflitto alcun significato nella lingua spagnola, non fosse possibile una comparazione concettuale.

74      Risulta da quanto precede che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore allorché ha constatato che, considerata la somiglianza visiva e la quasi identità fonetica, i marchi in conflitto presentavano un elevato grado di somiglianza.

 Sul rischio di confusione

75      Occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, l’esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutata globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti nel caso di specie (v., in tal senso, sentenze UAMI/Shaker, cit. al punto 47, punto 34, e Aceites del Sur-Coosur/Koipe e UAMI, cit. al punto 47, punto 59).

76      Nel caso di specie, tenendo conto della somiglianza visiva e della quasi identità fonetica dei segni nonché dell’identità dei prodotti, si deve constatare che la commissione di ricorso ha concluso giustamente per l’esistenza di un rischio di confusione.

77      Non inficia tale rilievo l’argomento della ricorrente secondo cui, in applicazione della giurisprudenza, anche quando due segni distinti siano alquanto simili, la somiglianza può venir meno se i fattori c.d. interdipendenti ne escludono la confondibilità agli occhi del consumatore di riferimento.

78      Occorre ricordare al riguardo che, se è vero che le differenze concettuali che separano i marchi in esame possono risultare idonee a neutralizzare in larga misura le somiglianze visive e auditive rilevate tra gli stessi, una neutralizzazione siffatta richiede, tuttavia, che almeno uno dei marchi di cui trattasi abbia, nella prospettiva del pubblico di riferimento, un significato chiaro e determinato, di modo che detto pubblico possa immediatamente comprenderlo, e che l’altro marchio non abbia un tale significato o ne abbia uno del tutto diverso [sentenza 14 ottobre 2003, causa T‑292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II‑4335, punto 54].

79      Orbene, come è stato constatato ai punti 71 e 72 supra, né il marchio richiesto né il marchio anteriore hanno, nella prospettiva del pubblico di riferimento, un significato chiaro e determinato in conformità della succitata giurisprudenza.

80      Pertanto, l’applicazione della giurisprudenza concernente l’interdipendenza dei fattori, invocata dalla ricorrente, non può condurre, nella fattispecie, ad escludere un rischio di confusione.

81      Tutto ciò considerato, la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore concludendo per l’esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Il presente motivo deve essere perciò respinto.

82      Ne consegue che l’intero ricorso deve essere respinto.

 Sulle spese

83      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI e l’interveniente ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Villa Almè Azienda vitivinicola di Vizzotto Giuseppe è condannata alle spese.

Wiszniewska-Białecka

Dehousse

Kanninen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 settembre 2010.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.