Language of document : ECLI:EU:T:2017:865

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

5 dicembre 2017 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Trasferimento dei diritti a pensione nazionali – Rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo»

Nella causa T‑728/16,

Sabine Tuerck, funzionario della Commissione europea, residente in Woluwe‑Saint-Pierre (Belgio), rappresentata da S. Orlandi e T. Martin, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara e L. Radu Bouyon, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 10 dicembre 2015 recante conferma del trasferimento al regime pensionistico dell’Unione europea dei diritti a pensione maturati dalla ricorrente anteriormente alla sua entrata in servizio presso l’Unione,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, V. Valančius (relatore) e U. Öberg, giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 ottobre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente, sig.ra Sabine Tuerck, entrava al servizio dell’Unione europea il 1o marzo 2004. In applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), la ricorrente chiedeva, con lettera del 27 maggio 2010, il trasferimento al regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione da lei maturati prima di entrare in servizio presso l’Unione. Alla data di presentazione della sua domanda, la ricorrente era inquadrata nel grado AD 11, quinto scatto.

2        Il 30 giugno 2010 l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (in prosieguo: il «PMO») accusava ricezione della domanda della ricorrente.

3        Il 26 novembre 2010 la ricorrente veniva promossa al grado AD 12, primo scatto, con decorrenza 1o gennaio 2010.

4        Il 29 aprile 2013 il PMO confermava l’ammissibilità della domanda della ricorrente e trasmetteva la stessa presso il Deutsche Rentenversicherung Bund (ente previdenziale federale tedesco; in prosieguo: il «DRV»).

5        Con lettera del 5 maggio 2015 il DRV rispondeva precisando che il capitale trasferibile che rappresentava i diritti a pensione maturati in precedenza dalla ricorrente ammontava, al 27 maggio 2010, data di presentazione della domanda di trasferimento, a EUR 141 652,07.

6        Il 22 giugno 2015 il PMO sottoponeva alla ricorrente una proposta di abbuono di annualità corrispondente al trasferimento dei diritti a pensione da lei maturati presso il DRV prima della sua entrata al servizio della Commissione europea (in prosieguo: la «proposta di abbuono»). Al riguardo, sulla base delle cifre provvisorie relative all’importo complessivo in termini di capitale comunicato dal DRV, ossia EUR 141 652,07, ove la ricorrente avesse accettato la proposta di abbuono, il trasferimento dei suoi diritti a pensione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII allo Statuto, secondo i parametri applicabili alla data della sua domanda di trasferimento, il 27 maggio 2010, e in considerazione della sua età, del suo gruppo di funzioni nonché del suo grado e scatto alla stessa data, avrebbe portato al riconoscimento di un periodo di contribuzione di 3 anni, 8 mesi e 29 giorni.

7        Il 30 giugno 2015 la ricorrente accettava la proposta di abbuono.

8        Il 10 dicembre 2015 il PMO notificava alla ricorrente la decisione con cui le veniva riconosciuto un abbuono di annualità di pensione (in prosieguo: la «decisione impugnata») a seguito del trasferimento effettivo, ai sensi dell’articolo 11 dell’allegato VIII allo Statuto, del capitale che rappresenta i diritti a pensione da lei maturati presso il DRV prima della sua entrata al servizio dell’Unione e alla luce delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII allo Statuto, adottate con decisione C(2011) 1278 della Commissione, del 3 marzo 2011, pubblicata nelle Informations administratives n. 17-2011 del 28 marzo 2011 (in prosieguo: le «DGE»). Ai sensi di tale decisione, il trasferimento dei diritti a pensione della ricorrente portava al riconoscimento di un periodo di contribuzione di 3 anni e 4 mesi. Per ottenere tale risultato, il PMO aveva operato, sul capitale di EUR 146 714,33 effettivamente trasferito dal DRV, la detrazione di un interesse semplice del 3,1% per ogni anno trascorso tra la data di presentazione della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo, ossia la detrazione di un importo pari ad una rivalutazione del capitale, tra la data della domanda e quella del trasferimento effettivo, di EUR 20 666,28. Pertanto, il PMO considerava che l’importo che rappresenta i diritti a pensione maturati in precedenza dalla ricorrente ammontava, ai fini della determinazione dell’abbuono di annualità di pensione, a EUR 126 048,05.

9        Il 9 marzo 2016 la ricorrente presentava reclamo contro la decisione impugnata. Tale reclamo veniva respinto con decisione del 5 luglio 2016.

 Procedimento e conclusioni delle parti

10      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

11      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

12      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

13      Il 30 giugno 2017 a titolo delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato le parti a pronunciarsi per iscritto su taluni aspetti della controversia. Queste ultime hanno ottemperato a tali richieste entro i termini impartiti.

14      Il 27 luglio 2017 a titolo delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato la ricorrente a rivolgersi al DRV e a chiedere a tale ente di fornirle un documento che, da una parte, attestasse l’importo dei diritti a pensione da lei maturati nel regime tedesco alla data del 27 maggio 2010 e, dall’altra, spiegasse i motivi per i quali esiste una differenza tra detto importo e l’importo effettivamente trasferito alla Commissione l’11 settembre 2015.

15      La ricorrente ha risposto alla richiesta del Tribunale con lettera del 25 settembre 2017. Essa ha allegato a quest’ultima una lettera del DRV in data 13 settembre 2017.

 In diritto

16      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi, fondati, il primo, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, delle DGE e, il secondo, sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII allo Statuto.

17      A sostegno del suo primo motivo, la ricorrente fa valere, in sostanza, che il PMO non poteva legittimamente detrarre, come ha fatto, dal capitale trasferito dal DRV un interesse semplice del 3,1% per ogni anno trascorso tra la data di presentazione della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo. Al riguardo, la ricorrente sostiene che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, delle DGE, la detrazione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo può avvenire in maniera «forfettaria» solo nel caso in cui l’ente, presso il quale sono stati maturati i diritti a pensione precedenti, sia nell’impossibilità di comunicare l’ammontare di detti diritti alla data di registrazione della domanda di trasferimento. Orbene, secondo la ricorrente, il DRV, con lettera del 5 maggio 2015, ha comunicato al PMO l’ammontare dei suoi diritti a pensione alla data di registrazione della sua domanda di trasferimento, ossia il 27 maggio 2010.

18      La Commissione ribatte che il DRV non ha fornito alcuna precisazione quanto alla composizione dell’importo attualizzato effettivamente trasferito, di modo che le era impossibile distinguere tra, da un lato, il capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati dalla ricorrente alla data di registrazione della domanda di trasferimento e, dall’altro, la rivalutazione di tale capitale. Inoltre, la Commissione fa valere che, al fine di garantire un’attuazione obiettiva della procedura di trasferimento dei diritti a pensione, è necessario far ricorso a parametri uniformi, tali da poter essere applicati ad ogni procedura di trasferimento.

19      Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, dell’allegato VIII allo Statuto, il funzionario che entra al servizio dell’Unione dopo aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale o dopo aver esercitato un’attività subordinata o autonoma, ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, di far versare all’Unione il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le citate attività.

20      L’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VIII allo Statuto prevede che, in tal caso, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») dell’istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina, mediante disposizioni generali di esecuzione, tenuto conto dello stipendio base, dell’età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità che computa, secondo il regime pensionistico dell’Unione, a titolo di servizio prestato in precedenza sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo.

21      L’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, delle DGE precisa che il numero di annualità da prendere in considerazione è calcolato sulla base dell’importo trasferibile che rappresenta i diritti maturati durante i periodi di cui all’articolo 5, punto 1, primo comma, e punto 2, primo comma, delle DGE, dedotto l’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data di registrazione della domanda di trasferimento e la data del trasferimento effettivo.

22      L’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, delle DGE dispone, in sostanza, che, qualora l’ente nazionale o internazionale sia impossibilitato a comunicare l’ammontare dei diritti a pensione alla data di registrazione della domanda, un interesse semplice al tasso del 3,1% sia detratto dall’importo trasferito per il periodo intercorso tra la data di registrazione della domanda e la data di trasferimento effettivo.

23      Risulta pertanto dalla formulazione chiara e precisa delle disposizioni menzionate ai precedenti punti da 19 a 22 che le decisioni di riconoscimento di abbuono di annualità sono fondate sull’importo del capitale trasferibile alla data di registrazione della domanda, quale comunicato dalle autorità nazionali o internazionali competenti all’APN, detratto, eventualmente, l’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data di registrazione della domanda e quella del trasferimento effettivo. Ne risulta inoltre che solo in caso di impossibilità, per l’ente nazionale o internazionale competente, di comunicare l’ammontare dei diritti a pensione alla data di registrazione della domanda, un interesse semplice al tasso del 3,1% viene detratto dal capitale attualizzato effettivamente trasferito. Pertanto, nel caso in cui le autorità nazionali o internazionali competenti abbiano comunicato all’APN l’ammontare dei diritti a pensione alla data di registrazione della domanda, quest’ultima autorità non può operare alcuna detrazione su tale importo e il calcolo delle annualità di pensione statutaria deve quindi essere effettuato sulla base dell’intero importo di cui trattasi.

24      Per quanto riguarda la determinazione da parte delle autorità nazionali o internazionali competenti dell’ammontare dei diritti a pensione maturati alla data di registrazione della domanda, risulta da una giurisprudenza costante che tale operazione rientra nell’esclusiva competenza dell’autorità che gestisce il regime pensionistico al quale l’interessato era iscritto anteriormente alla sua entrata in servizio presso l’Unione, poiché tale operazione determina il capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati nel regime nazionale in forza della normativa pertinente dello Stato membro interessato (v. sentenza del 5 dicembre 2013, Časta, C‑166/12, EU:C:2013:792, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, risulta altresì dalla giurisprudenza che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale in sede di adozione delle proprie normative nazionali di attuazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII allo Statuto (sentenza del 5 dicembre 2013, Časta, C‑166/12, EU:C:2013:792, punto 31).

25      Nella fattispecie, risulta dalla decisione impugnata che, l’11 settembre 2015, il DRV ha trasferito alla Commissione un capitale attualizzato di EUR 146 714,33. Il PMO ha operato su tale capitale la detrazione di un interesse semplice del 3,1% per ogni anno trascorso tra la data di presentazione della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo, ossia la detrazione di un importo corrispondente ad una rivalutazione del capitale, tra la data della domanda e quella del trasferimento effettivo, di EUR 20 666,28. Pertanto, il PMO ha considerato che l’importo che rappresenta i diritti a pensione maturati in precedenza dalla ricorrente ammontasse a EUR 126 048,05.

26      Orbene, con lettera del 5 maggio 2015, il DRV ha comunicato al PMO quello che considerava come il calcolo provvisorio dell’importo trasferibile alla data di registrazione della domanda della ricorrente. Secondo tale lettera, l’importo trasferibile al 27 maggio 2010 era di EUR 141 652,07, di cui EUR 340,22 di interessi.

27      Tale importo trasferibile alla data di registrazione della domanda della ricorrente ha costituito il fondamento della proposta di abbuono di annualità rivolta a quest’ultima il 22 giugno 2015.

28      Risulta altresì dagli elementi agli atti che, su richiesta della ricorrente, il DRV ha confermato a quest’ultima, con lettera del 4 febbraio 2016, che l’importo trasferibile alla data di registrazione della domanda di trasferimento, il 27 maggio 2010, era di EUR 141 652,07, e cioè EUR 141 311,85 a titolo di diritti a pensione maturati dalla ricorrente a tale data, a cui si aggiungevano EUR 340,22 di interessi.

29      Tale informazione è stata nuovamente confermata dal DRV nella sua lettera del 13 settembre 2017, inviata alla ricorrente a seguito della misura di organizzazione del procedimento di cui al precedente punto 14.

30      Pertanto, in primo luogo, si deve necessariamente constatare che il DRV ha comunicato alla Commissione l’ammontare dei diritti a pensione maturati alla data di registrazione della domanda della ricorrente, ossia il 27 maggio 2010. Di conseguenza, la Commissione non può validamente sostenere, come essa ha fatto, che, a partire dall’importo del capitale attualizzato effettivamente trasferito, le era impossibile distinguere tra, da una parte, l’importo che rappresenta i diritti a pensione maturati dalla ricorrente alla data di registrazione della domanda di trasferimento e, dall’altra, l’importo corrispondente alla rivalutazione di tale capitale tra la data di registrazione della domanda di trasferimento e la data del trasferimento effettivo.

31      In secondo luogo, per quanto riguarda il calcolo da parte dei servizi della Commissione del numero di annualità di abbuono da prendere in considerazione nel regime pensionistico dell’Unione, che è un calcolo distinto da quello del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati, come risulta dal precedente punto 24, occorre constatare che né l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII allo Statuto né alcun’altra disposizione statutaria prevedono espressamente l’obbligo di operare, sul capitale attualizzato effettivamente trasferito, la detrazione del tasso di interesse del 3,1% di cui all’articolo 8 dello stesso allegato. Ne consegue che l’affermazione della Commissione secondo cui, in sostanza, l’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VIII allo Statuto impone in ogni caso al PMO «di attualizzare» il capitale che rappresenta l’ammontare dei diritti a pensione maturati alla data di registrazione della domanda non si basa su alcuna disposizione statutaria. La sola detrazione imposta dallo Statuto è quella dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo del capitale attualizzato a tale data. In ogni caso, non spetta alla Commissione determinare o, come essa sostiene, «attualizzare» l’importo del capitale che rappresenta materialmente i diritti a pensione maturati, alla data di registrazione della domanda di trasferimento, in base alle attività anteriori del funzionario interessato.

32      In terzo luogo, è importante sottolineare che l’articolo 7, paragrafo 1, delle DGE non permette alla Commissione, contrariamente a quanto essa sostiene, di detrarre interessi qualora, come si è verificato nel caso di specie, l’ente nazionale o internazionale competente non sia stato impossibilitato a comunicare l’ammontare dei diritti a pensione maturati alla data di registrazione della domanda. Consentire alla Commissione di operare una trattenuta a beneficio del bilancio dell’Unione sul capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati dalla ricorrente alla data di registrazione della domanda di trasferimento condurrebbe ad un’appropriazione ingiustificata, ad opera di tale istituzione, di parte dei diritti a pensione nazionali liquidati ai fini del trasferimento – diritti che appartengono in effetti al funzionario in base alla giurisprudenza – e, pertanto, ad un arricchimento senza causa a beneficio dell’Unione.

33      Si deve inoltre rilevare che dagli elementi agli atti nonché dai chiarimenti forniti dalla ricorrente all’udienza risulta che la differenza di EUR 5 062,26 tra, da una parte, l’importo trasferibile dei diritti a pensione maturati nel regime tedesco alla data del 27 maggio 2010, comunicato dal DRV alla Commissione il 5 maggio 2015, e, dall’altra, l’importo effettivamente trasferito alla Commissione l’11 settembre 2015, corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda e quella del trasferimento effettivo, risulta dall’applicazione di una convenzione sull’attuazione dell’articolo 11 dell’allegato VIII allo Statuto, sottoscritta dalla Repubblica federale di Germania e dalla Commissione nel 1994. A norma di tale convenzione, l’ente previdenziale tedesco competente è tenuto ad applicare una maggiorazione del 3,5%, per ogni anno intero trascorso, all’importo messo retroattivamente a sua disposizione dalle autorità nazionali, per il periodo intercorso dalla data di trasferimento a tale ente dei fondi di cui trattasi alla data di trasferimento dei fondi stessi da parte di tale ente al regime pensionistico dell’Unione. Pertanto, nella fattispecie, l’importo di EUR 5 062,26 proviene dall’applicazione del tasso del 3,5% per ogni anno intero trascorso all’importo messo a disposizione del DRV in due tempi, e cioè il 13 maggio 2014 e il 30 luglio 2014, poi trasferito da tale ente alla Commissione l’11 settembre 2015.

34      Risulta da tutto quanto precede che, operando sul capitale attualizzato effettivamente trasferito la detrazione di un interesse semplice del 3,1% per ogni anno trascorso tra la data di presentazione della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo, anche se, nelle particolari circostanze del caso di specie, il DRV non è stato impossibilitato a comunicarle l’ammontare dei diritti a pensione maturati dalla ricorrente alla data di registrazione della sua domanda, la Commissione ha commesso un errore di diritto.

35      Alla luce di tutto quanto precede e senza che si renda necessario esaminare nel merito il secondo motivo dedotto dalla ricorrente, occorre accogliere il presente ricorso e annullare la decisione impugnata.

 Sulle spese

36      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nella fattispecie, poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione europea del 10 dicembre 2015, recante conferma del trasferimento al regime dell’Unione europea dei diritti a pensione maturati dalla sig.ra Sabine Tuerck anteriormente alla sua entrata in servizio presso l’Unione, è annullata.

2)      La Commissione è condannata alle spese.

Pelikánová

Valančius

Öberg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 dicembre 2017.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.