Language of document : ECLI:EU:T:2017:865

Causa T728/16

Sabine Tuerck

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Trasferimento dei diritti a pensione nazionali – Rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 dicembre 2017

1.      Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima di entrare al servizio dell’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Abbuono di annualità – Modalità di calcolo – Fondamento costituito dall’importo del capitale trasferibile – Rivalutazione del capitale tra la data di registrazione della domanda e quella del trasferimento effettivo – Modalità

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 11, § 2)

2.      Funzionari – Pensioni – Diritti a pensione maturati prima di entrare al servizio dell’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Modalità – Ripartizione delle competenze fra le istituzioni dell’Unione e le autorità nazionali

(Statuto dei funzionari, allegato VIII, art. 11, § 2)

1.      Dall’articolo 7, paragrafo 1, delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII allo Statuto adottate dalla Commissione risulta che, per quanto riguarda il trasferimento al regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione maturati da un funzionario a titolo di un regime pensionistico nazionale o internazionale, le decisioni di riconoscimento di abbuono di annualità sono fondate sull’importo del capitale trasferibile alla data di registrazione della domanda, quale comunicato dalle autorità nazionali o internazionali competenti all’autorità che ha il potere di nomina (APN), detratto, eventualmente, l’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data di registrazione della domanda e quella del trasferimento effettivo. Ne risulta inoltre che solo in caso di impossibilità, per l’ente nazionale o internazionale competente, di comunicare l’ammontare dei diritti a pensione alla data di registrazione della domanda, un interesse semplice viene detratto dal capitale attualizzato effettivamente trasferito. Pertanto, nel caso in cui le autorità nazionali o internazionali competenti abbiano comunicato all’APN l’ammontare dei diritti a pensione alla data di registrazione della domanda, quest’ultima autorità non può operare alcuna detrazione su tale importo e il calcolo delle annualità di pensione statutaria deve quindi essere effettuato sulla base dell’intero importo di cui trattasi.

(v. punto 23)

2.      Per quanto riguarda la determinazione da parte delle autorità nazionali o internazionali competenti dell’ammontare dei diritti a pensione maturati alla data di registrazione della domanda, tale operazione rientra nell’esclusiva competenza dell’autorità che gestisce il regime pensionistico al quale l’interessato era iscritto anteriormente alla sua entrata in servizio presso l’Unione, poiché tale operazione determina il capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati nel regime nazionale in forza della normativa pertinente dello Stato membro interessato. Inoltre, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale in sede di adozione delle proprie normative nazionali di attuazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII allo Statuto.

(v. punto 24)