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Impugnazione proposta il 16 aprile 2024 dalla Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2024, causa T-146/22, Ryanair/Commissione (KLM II; COVID-19)

(Causa C-269/24 P)

Lingua processuale: l’inglese.

Parti

Ricorrente: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (rappresentante: C.E. Schillemans, P.J.F. Huizing, J. de Kok e E. de Krom, advocaten)

Altre parti nel procedimento: Ryanair DAC, Commissione europea, Repubblica francese, Regno dei Paesi Bassi, Société Air France, Air France-KLM

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione e annullare la sentenza impugnata;

avvalersi della facoltà di statuire definitivamente sulla controversia in applicazione dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia e respingere il ricorso di annullamento proposto nella causa T-146/22;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché esamini i motivi sui quali quest’ultimo non si era pronunciato; e

condannare la Ryanair DAC alle spese del procedimento di impugnazione e a quelle di primo grado, se statuisce definitivamente sulla controversia, oppure, riservare la decisione sulle spese del presente procedimento se rinvia la causa al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi.

In primo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto applicando un criterio giuridico errato per determinare il beneficiario dell’aiuto all’interno di un gruppo societario e, quindi, concludendo erroneamente che la Air France-KLM Holding SA e le sue società figlie, incluse la Société Air France SA e le sue società figlie, non potevano essere escluse dal destinatario della misura di aiuto in questione.

In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto sostituendo la propria valutazione a quella della Commissione in merito alla determinazione del beneficiario dell’aiuto senza dimostrare adeguatamente un errore manifesto di valutazione nella decisione della Commissione europea impugnata.

In terzo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto interpretando erroneamente il quadro giuridico per quanto riguarda la nozione di vantaggio indiretto derivante da un aiuto di Stato.

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