Language of document :

Ricorso proposto l'11 agosto 2006 - Taruffi / Commissione

(causa F-95/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Adrien Taruffi (Schouweiler, Lussemburgo) (rappresentanti: avv. S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che l'art. 4, n. 1, delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello statuto adottate con decisione della Commissione 23 dicembre 2004 (DGE), è illegittimo;

annullare le decisioni della Commissione che stabiliscono i punti di merito e di priorità del ricorrente per gli esercizi di promozione 2004 e 2005 nonché le decisioni di non iscrivere il suo nome sull'elenco di merito tenuto dai comitati di promozione e sull'elenco dei dipendenti promossi al grado B*10 per l'esercizio di promozione 2004;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce il mancato esame effettivo dei suoi meriti nell'ambito della valutazione effettuata dal comitato di promozione, a seguito della risposta positiva dell'amministrazione al suo primo reclamo.

Per quanto riguarda l'esercizio 2004, il ricorrente deduce in particolare l'errore manifesto di valutazione nella parte in cui i suoi meriti per l'esercizio 2004 sarebbero stati comparati a quelli dei dipendenti che rientrano nella voce di bilancio "ricerca" mentre egli rientrava, per tale esercizio, nella voce di bilancio "funzionamento".

Per quanto riguarda l'esercizio 2005, il ricorrente considera illegittima l'interpretazione dell'art. 4, n. 1, delle DGE ritenuta dalla Commissione, secondo cui, anche se il ricorrente era stato assegnato a due direzioni generali diverse e anche se un rapporto intermedio che comportava l'attribuzione di punti di merito era stato deciso per la prima parte dell'anno 2004, soltanto la direzione generale incaricata di stabilire il suo rapporto finale sarebbe stata competente per l'attribuzione di punti di priorità.

In generale, il ricorrente ritiene che le decisioni impugnate sono state adottate in violazione dell'art. 45 dello statuto nella parte in cui l'anzianità, e non il merito, sarebbe stata presa in considerazione come criterio determinante.

____________