Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 22 luglio 2022 – Mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di: CJ; altra parte nel procedimento: Openbaar Ministerie

(Causa C-492/22)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Ricorrente: CJ

Altra parte nel procedimento: Openbaar Ministerie

Questioni pregiudiziali

1)    Se gli articoli 12 e 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, 1 in     combinato disposto con l’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali     dell’Unione europea, ostino a che un ricercato, la cui consegna ai fini     dell’esecuzione di una pena privativa della libertà è stata definitivamente     autorizzata ma è stata rinviata «affinché questi possa essere sottoposto a     procedimento penale nello Stato membro di esecuzione (...) per un reato     diverso da quello oggetto del mandato d'arresto europeo», nel corso del     procedimento penale di cui trattasi venga mantenuto di stato di detenzione in     esecuzione del mandato d’arresto europeo.

2)    a.     Se la decisione di avvalersi della facoltà di rinviare la consegna, di cui     all’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, configuri     una decisione relativa all’esecuzione del [mandato d’arresto europeo], che, in     forza dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, in     combinato disposto con il considerando 8 della stessa decisione quadro, deve     essere adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

    b.     In caso di risposta affermativa, se dalla circostanza che detta decisione     sia     stata adottata senza intervento di un’autorità giudiziaria     dell’esecuzione, ai     sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro     2002/584/GAI,     discenda che un ricercato non può più essere mantenuto     in stato di detenzione     in esecuzione del mandato di arresto europeo     emesso nei suoi confronti.

3)    a.    Se l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, in     combinato disposto con gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali     dell’Unione europea, osti a che la consegna di un ricercato venga rinviata ai     fini del procedimento penale nello Stato membro di esecuzione per il solo     motivo che il ricercato, interrogato a tal riguardo, non intende rinunciare al suo     diritto di presenziare al procedimento penale di cui trattasi.

    b.     In tal caso, di quali fattori l’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba     tenere     conto nella sua decisione di rinvio dell’effettiva consegna.

____________

1 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002 L 190, pag. 1).