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ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

19 marzo 2024 (*)

«Ricorso di annullamento – Diritto istituzionale – Membro del Parlamento – Regolamento concernente le spese e le indennità dei deputati europei – Recupero di indennità versate a titolo del rimborso delle spese parlamentari – Assenza di imputabilità delle decisioni impugnate ad un gruppo politico e al suo segretario generale –Irricevibilità parziale»

Nella causa T‑422/23,

Lara Comi, residente in Saronno (Italia), rappresentata da V. Mariconda, M. Centonze e G. Recine, avvocati,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da N. Görlitz, M. Ecker e R. Rende Granata, in qualità di agenti,

Gruppo del Partito popolare europeo (PPE), rappresentato da F. Drexler, in qualità di agente,

e

Segretario generale del Gruppo del PPE, rappresentato da F. Drexler, in qualità di agente,

convenuti,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da F. Schalin (relatore), presidente, I. Nõmm e G. Steinfatt, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente, sig.ra Lara Comi, chiede, segnatamente, l’annullamento della decisione del Segretario generale del Gruppo politico del Partito popolare europeo (PPE) al Parlamento europeo (in prosieguo: il «Gruppo PPE») del 5 giugno 2023 (in prosieguo: la «decisione impugnata») e della nota di addebito n. 7030000946 del Direttore generale delle Finanze del Parlamento del 3 luglio 2023 (in prosieguo: la «nota di addebito»).

 Fatti all’origine della controversia

2        La ricorrente è deputata al Parlamento europeo dal novembre 2022, dopo aver già ricoperto tale incarico dal 2009 al 2019. Essa è membro del Gruppo PPE.

3        La ricorrente ha presentato, in relazione agli stanziamenti assegnati a titolo della voce di bilancio 400 del Parlamento, varie richieste di pagamento di spese relative a fatture emesse nell’ambito di contratti conclusi con diversi prestatori di servizi, afferenti a differenti periodi compresi tra i mesi di novembre 2014 e di aprile 2019.

4        La ricorrente ha scelto, per tutte le spese effettuate a titolo della voce di bilancio 400, il pagamento diretto ai prestatori di servizi con i quali essa aveva concluso i contratti. I pagamenti a tali prestatori di servizi sono stati effettuati dagli organi competenti del Gruppo PPE in seguito allo svolgimento di un controllo ex ante.

5        A seguito di sospetti di irregolarità riguardanti, tra l’altro, alcune richieste formulate dalla ricorrente in relazione agli stanziamenti assegnati al Gruppo PPE a titolo della voce di bilancio 400, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha avviato un’indagine il 15 aprile 2019 (caso OC/2019/0160/A1).

6        Il 4 dicembre 2019 la ricorrente è stata informata dell’avvio di tale indagine in quanto persona interessata.

7        L’8 giugno 2020 l’OLAF ha inviato una richiesta di informazioni e di documenti alla ricorrente, alla quale quest’ultima ha risposto il 24 giugno 2020.

8        Il 25 agosto 2020 l’OLAF ha emesso la sua relazione finale sull’indagine, che ha rilevato delle irregolarità riguardanti, tra l’altro, alcune richieste presentate dalla ricorrente nel quadro degli stanziamenti assegnati al Gruppo PPE a titolo della voce di bilancio 400.

9        A seguito dell’emissione della relazione finale dell’OLAF, il Segretario generale del Gruppo PPE, con lettera del 4 febbraio 2022, ha avviato la procedura per l’eventuale recupero degli importi che sarebbero stati indebitamente versati a seguito della domanda della ricorrente, conformemente all’articolo 98, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), e agli articoli 1.1.1 e 1.4 del regolamento relativo all’utilizzo degli stanziamenti della voce di bilancio 400, adottato dall’Ufficio di presidenza del Parlamento il 30 giugno 2003, nella versione in vigore al momento dell’adozione della decisione impugnata (in prosieguo: il «regolamento 400»), per un importo complessivo di EUR 131 266, invitando la ricorrente a presentare osservazioni al riguardo.

10      Il 1° aprile 2022 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni, che erano accompagnate da otto documenti giustificativi in formato elettronico e cartaceo.

11      Il 13 dicembre 2022 la ricorrente ha presentato osservazioni supplementari alle quali erano allegati otto nuovi documenti in formato elettronico e cartaceo.

12      Il 5 giugno 2023 il Segretario generale del Gruppo PPE ha adottato la decisione impugnata. L’articolo 1 di tale decisione ordina, in conformità all’articolo 98, paragrafo 5, del regolamento finanziario e all’articolo 1.4 del regolamento 400, il recupero presso la ricorrente di un importo complessivo di EUR 116 870 a titolo dei vari contratti che costei ha concluso con sette prestatori. L’articolo 2 della medesima decisione incarica il Direttore generale delle Finanze del Parlamento, in qualità di ordinatore delegato per gli stanziamenti della voce di bilancio 400, di procedere al recupero della somma in questione, ai sensi dell’articolo 1.4 del regolamento 400 e degli articoli da 98 a 101 del regolamento finanziario.

13      Il 3 luglio 2023 il Direttore generale delle Finanze del Parlamento ha emesso la nota di addebito, che ha trasmesso alla ricorrente il 4 luglio successivo assieme alla decisione impugnata.

 Conclusioni delle parti

14      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        in via preliminare, sospendere l’esecutività della decisione impugnata e della nota di addebito;

–        accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di essa ricorrente in quanto i destinatari delle contestazioni avrebbero dovuto essere le società con cui sono stati sottoscritti i contratti di servizi in questione;

–        in via principale, accertare e dichiarare che, visti i contratti di servizi in esame e i relativi giustificativi prodotti (verificati e autorizzati ex ante ed ex post dal PPE e dal Parlamento), la ricorrente non ha violato le disposizioni delle misure di attuazione dello statuto dei deputati del Parlamento in relazione alle richieste relative agli stanziamenti assegnati al Gruppo PPE a titolo della voce di bilancio 400;

–        accertato e dichiarato quanto sopra, annullare, dichiarare nulla/inefficace e/o comunque definitivamente revocare la decisione impugnata e la nota di addebito;

–        in via subordinata e condizionata, in caso di accoglimento delle contestazioni addebitate con la decisione impugnata, accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione/decadenza per il recupero di una parte degli importi (pari ad EUR 54 889,99) intimati con la nota di addebito;

–        accertato e dichiarato quanto sopra, dichiarare inefficace e/o revocare la nota di addebito, rideterminando le eventuali somme dovute dai terzi percettori dei pagamenti indicati in atti o, in via ulteriormente subordinata, da chi di dovere, nella minor misura che eventualmente risulterà all’esito del presente procedimento;

–        in ogni caso, condannare il Parlamento, il Gruppo PPE e il Segretario generale del Gruppo PPE al pagamento di tutte le spese e gli onorari sostenuti dalla ricorrente per il presente procedimento e, più in generale, per la difesa dagli addebiti contestati.

15      Nell’eccezione di irricevibilità, il Gruppo PPE e il suo Segretario generale concludono che il Tribunale voglia:

–        rigettare il ricorso perché irricevibile nella misura in cui è diretto contro di essi;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

16      A norma dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale, se il convenuto ne fa richiesta, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità, senza avviare la discussione nel merito.

17      Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto sulla base degli atti del fascicolo e decide di statuire senza proseguire il procedimento, nella misura in cui il presente ricorso è diretto contro il Gruppo PPE e il suo Segretario generale.

18      In via principale, il Gruppo PPE e il suo Segretario generale sostengono che il presente ricorso è irricevibile laddove è diretto contro di essi, nella misura in cui la decisione impugnata, pur essendo stata formalmente adottata dal Segretario generale del Gruppo PPE, rientra nella categoria degli atti adottati in virtù di poteri delegati, dovendosi considerare che tali atti possono essere imputati soltanto all’istituzione delegante, ossia, nel caso di specie, il Parlamento.

19      Quanto alla nota di addebito, quest’ultima non proverrebbe dal Gruppo PPE o dal suo Segretario generale, ma dal Parlamento stesso, sicché il ricorso sarebbe parimenti irricevibile laddove è diretto contro i primi due soggetti suindicati.

20      Ad ogni modo, il Gruppo PPE e il suo Segretario generale ricordano che essi non appartengono alla categoria delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione europea, contro la quale può essere proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE. La tutela giuridica della ricorrente resterebbe nondimeno garantita, nella misura in cui essa ha diretto il suo ricorso, così come era sua facoltà, anche contro il Parlamento.

21      In risposta, la ricorrente fa valere, in sostanza, che esiste un’incertezza riguardo alla designazione delle parti convenute nella presente causa, sicché essa intende mantenere le conclusioni che ha formulato nel suo ricorso introduttivo.

22      Nelle circostanze del caso di specie, il Tribunale reputa opportuno esaminare il profilo di irricevibilità sollevato in via principale dal Gruppo PPE e dal suo Segretario generale, relativo al fatto che, in sostanza, la decisione impugnata e la nota di addebito non potrebbero essere imputate ad essi.

23      A questo proposito, occorre ricordare che gli atti adottati in virtù di poteri delegati sono di norma imputati all’istituzione delegante, alla quale spetta difendere in giudizio l’atto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del 12 luglio 1957, Algera e a./Assemblea Comune, 7/56 e da 3/57 a 7/57, EU:C:1957:7, pag. 110, e del 17 luglio 1959, Snupat/Alta Autorità, 32/58 e 33/58, EU:C:1959:18, pag. 293).

24      Nel caso di specie, come risulta dal regolamento 400, e in particolare dal suo punto 1, intitolato «Base giuridica della gestione degli stanziamenti», il Parlamento affida i compiti di gestione dei fondi assegnati ai gruppi politici, conformemente ai principi della gestione decentralizzata indiretta, applicando per analogia l’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario e tenendo conto delle esigenze specifiche dei gruppi stessi in conformità del suddetto regolamento 400.

25      Inoltre, ai sensi dell’articolo 1.4 del regolamento 400, intitolato «Responsabilità», i gruppi politici sono responsabili di fronte al Parlamento dell’utilizzo degli stanziamenti nei limiti dei poteri loro conferiti dall’Ufficio di Presidenza dell’istituzione ai fini dell’attuazione di detto regolamento.

26      Date tali circostanze, risulta che, sebbene la decisione impugnata sia stata formalmente adottata dal Segretario generale del Gruppo PPE, quest’ultimo ha agito sulla base di poteri che gli erano stati delegati dal Parlamento.

27      Di conseguenza, la decisione impugnata deve, nel caso di specie, essere considerata come imputabile unicamente al Parlamento, nei cui confronti il ricorso deve essere diretto.

28      Inoltre, per quanto riguarda la nota di addebito, occorre constatare che, pur essendo stata adottata dal Direttore generale delle Finanze del Parlamento, quest’ultimo ha agito, ai sensi dell’articolo 2 della decisione impugnata, in virtù di poteri che gli sono stati subdelegati dal Segretario generale del Gruppo PPE, che agiva lui stesso in virtù di poteri che il Parlamento gli aveva delegato (v. punto 12 supra).

29      Pertanto, al pari della decisione impugnata, l’adozione della nota di addebito non può essere considerata come rientrante nella competenza del Gruppo PPE o del suo Segretario generale, sicché il ricorso non può che essere dichiarato irricevibile laddove è inteso all’annullamento della nota suddetta in quanto diretto contro tali soggetti.

30      Alla luce dell’insieme delle considerazioni sopra esposte, occorre accogliere l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Gruppo PPE e dal suo Segretario generale e respingere il ricorso, in tutti i capi di conclusioni proposti, in quanto irricevibile, laddove esso è diretto contro il Gruppo PPE e il suo Segretario generale.

 Sulle spese

31      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, nei limiti in cui il presente ricorso era diretto contro il Gruppo PPE e il suo Segretario generale, occorre, entro questi limiti, condannarla alle spese, in conformità alle conclusioni di detti soggetti. Inoltre, per quanto riguarda le spese sostenute dalla ricorrente e dal Parlamento nell’ambito del procedimento principale, la decisione sulle stesse è riservata.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella misura in cui è diretto contro il Gruppo politico del Partito popolare europeo (PPE) al Parlamento europeo e contro il Segretario generale di tale gruppo.

2)      La sig.ra Lara Comi è condannata a sopportare le proprie spese afferenti al procedimento sull’eccezione di irricevibilità, nonché le spese sostenute dal Gruppo politico del PPE al Parlamento e dal Segretario generale di tale gruppo nell’ambito del procedimento sull’eccezione di irricevibilità.

3)      Per il resto, la decisione sulle spese è riservata.

Così deciso a Lussemburgo, il 19 marzo 2024

Il cancelliere

 

Il presidente

V. Di Bucci

 

F. Schalin


*      Lingua processuale: l’italiano.