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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 30 agosto 2002

    (Causa T-259/02)

    Lingua processuale: il tedesco

Il 30 agosto 2002 la Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, con sede in Vienna, rappresentata dall'avv. S. Völcker, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-annullare la decisione della Commissione 11 giugno 2002 C(2002)2091 def., nella parte in cui è riguardata la ricorrente;

-in subordine, ridurre l'ammenda di 30,38 Mio euro inflitta alla ricorrente nella detta decisione;

-condannare la convenuta alle spese di causa.

Motivi e principali argomenti:

Il procedimento promosso dalla convenuta è stato indirizzato contro i regolari incontri tra banche in Austria ("Bankenrunden"). Nell'impugnata decisione la Commissione ha accertato che la ricorrente - assieme ad altri sette istituti bancari austriaci - ha violato l'art. 81 CE per aver preso parte ad accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, commissioni e pubblicità, che hanno prodotto dal 1( gennaio 1995 fino al 24 giugno 1998 una limitazione della concorrenza sul mercato bancario austriaco. La Commissione ha inflitto ammende alle banche riguardate.

La ricorrente deduce innanzi tutto che la convenuta ha erroneamente ritenuto che gli accordi di cui alla presente fattispecie sarebbero stati idonei a influire sul commercio tra gli Stati membri. Gli accordi tra le banche austriache si limitavano esclusivamente all'Austria. In base alla natura delle prestazioni di servizi riguardate esse non erano neppure idonei a compartimentare il mercato austriaco. Non si è pertanto in presenza di un comportamento in contrasto con l'art. 81 CE. Manca inoltre il fondamento per un ordine della Commissione di cessare per il futuro il comportamento illegittimo. La Commissione medesima ha accertato che già dal 24 giugno 1998 la ricorrente ha cessato di prendere parte agli accordi.

La ricorrente impugna inoltre la qualifica del comportamento illegittimo come violazione "particolarmente grave" ai sensi degli orientamenti in materia di fissazione delle ammende. La Commissione, in occasione della valutazione della gravità della violazione, avrebbe pretermesso di considerare che i "Bankenrunden" non erano concepiti dalle banche apposta per frapporre ostacoli alla concorrenza, bensì, al contrario, si sono tenuti per oltre 50 anni conformemente alla situazione giuridica austriaca e - fino all'ultimo - in cooperazione con i pubblici poteri.

La ricorrente censura inoltre il calcolo dell'ammenda inflittale. In violazione delle relazioni con il settore delle banche popolari e (Raiffeisensektors) e contrariamente alla consolidata giurisprudenza, la Commissione ha attribuito alla ricorrente quote di mercato di imprese delle quali la ricorrente non era partecipe e sul cui comportamento sul mercato non era in grado di influire. Inoltre la Commissione ha disatteso tutte le circostanze attenuanti dedotte, senza dare una sufficiente dimostrazione. Inoltre la Commissione ha applicato erroneamente la regola prevista per i testimoni chiave 1.

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1 - Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4)