Language of document : ECLI:EU:C:2018:871

Cause riunite C569/16 e C570/16

Stadt Wuppertal
contro
Maria Elisabeth Bauer

e

Volker Willmeroth
contro
Martina Broßonn

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesarbeitsgericht)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Rapporto di lavoro che termina a causa del decesso del lavoratore – Normativa nazionale che impedisce il versamento ai successori del lavoratore di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute dal medesimo – Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 31, paragrafo 2 – Invocabilità nell’ambito di una controversia tra privati»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2018

1.        Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Portata – Indennità finanziaria per ferie non godute versata alla fine del rapporto di lavoro – Normativa nazionale che prevede l’estinzione del diritto a un’indennità compensativa in caso di decesso del lavoratore – Inammissibilità

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea artt. 31, § 2, e 52, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7; direttiva del Consiglio 93/104, art. 7)

2.        Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Direttiva 2003/88 – Articolo 7 – Effetto diretto – Possibilità di invocarlo in una controversia tra privati – Insussistenza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7)

3.        Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Principio del diritto sociale dell’Unione particolarmente importante – Portata

(Art. 151 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea artt. 21, § 1, 27, 31, § 2, e 52, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7; direttiva del Consiglio 93/104, art. 7)

4.        Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Indennità finanziaria per ferie non godute versata alla fine del rapporto di lavoro – Normativa nazionale giudicata contraria alla direttiva 2003/88 e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Obblighi di un organo giurisdizionale nazionale investito di una controversia tra privati – Disapplicazione di tale normativa nazionale e concessione dell’indennità finanziaria all’avente causa del lavoratore deceduto

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea artt. 31, § 2, e 51, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7)

1.      L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nei procedimenti principali, ai sensi della quale, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa del decesso del lavoratore, il diritto alle ferie annuali retribuite maturate ai sensi di tali disposizioni e non godute dal lavoratore prima del suo decesso si estingue, senza poter far sorgere un diritto a un’indennità finanziaria per dette ferie che sia trasmissibile agli aventi causa del lavoratore in via successoria.

In effetti, l’estinzione del diritto maturato da un lavoratore alle ferie annuali retribuite o del suo correlato diritto al pagamento di un’indennità finanziaria per le ferie non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro, senza che l’interessato abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare detto diritto alle ferie annuali retribuite, arrecherebbe pregiudizio alla sostanza stessa del diritto medesimo (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2013, Riesame Commissione/Strack, C‑579/12 RX-II, EU:C:2013:570, punto 32).

Così, il beneficio di una compensazione pecuniaria nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato per effetto del decesso del lavoratore risulta indispensabile per garantire l’effetto utile del diritto alle ferie annuali retribuite accordato al lavoratore (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C‑118/13, EU:C:2014:1755, punto 24).

In tale contesto, occorre infine ricordare che la Corte ha già avuto occasione di precisare che l’espressione «ferie annuali retribuite» di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, la quale dev’essere assimilata a quella di «ferie annuali retribuite» utilizzata all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tali disposizioni, la retribuzione deve essere mantenuta e che, in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2011, Williams e a., C‑155/10, EU:C:2011:588, punti 18 e 19).

Come ricordato al punto 39 della presente sentenza, il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite in quanto principio essenziale del diritto sociale dell’Unione che si riflette nell’articolo 7 della direttiva 93/104 e nell’articolo 7 della direttiva 2003/88, nel frattempo espressamente sancito come diritto fondamentale all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta. Tale diritto fondamentale include anche un diritto all’ottenimento di un pagamento nonché, in quanto diritto intrinsecamente collegato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

A tale riguardo, possono essere apportate limitazioni a questo diritto solamente rispettando le rigorose condizioni previste all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e, in particolare, il contenuto essenziale di tale diritto. In tal senso, gli Stati membri non possono derogare al principio derivante dall’articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, principio secondo cui un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2017, King, C‑214/16, EU:C:2017:914, punto 56).

(v. punti 49, 50, 57‑59, 61, 63 e dispositivo1)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 72, 73, 77, 78)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 80, 81, 83, 84)

4.      Nel caso in cui sia impossibile interpretare una normativa nazionale come quella discussa nei procedimenti principali in modo da garantirne la conformità all’articolo 7 della direttiva 2003/88 e all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, il giudice nazionale, investito di una controversia tra il successore di un lavoratore deceduto e l’ex datore di lavoro di detto lavoratore, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che al menzionato successore venga concesso, a carico del suddetto datore di lavoro, il beneficio di un’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite maturate ai sensi delle citate disposizioni e non godute da tale lavoratore prima del suo decesso. Questo obbligo grava sul giudice nazionale sulla base dell’articolo 7 della direttiva 2003/88 e dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali se detta controversia intercorre tra un tale successore e un datore di lavoro che riveste la qualità di autorità pubblica, e sulla base della seconda di queste disposizioni se la controversia ha luogo tra il successore e un datore di lavoro che ha la qualità di privato.

Il diritto a un periodo di ferie annuali retribuite, sancito per ogni lavoratore dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, riveste quindi, quanto alla sua stessa esistenza, carattere allo stesso tempo imperativo e incondizionato; quest’ultima non richiede infatti una concretizzazione ad opera delle disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale, le quali sono solo chiamate a precisare la durata esatta delle ferie annuali e, eventualmente, talune condizioni di esercizio di tale diritto. Ne consegue che la suddetta disposizione è di per sé sufficiente a conferire ai lavoratori un diritto invocabile in quanto tale in una controversia contro il loro datore di lavoro, in una situazione disciplinata dal diritto dell’Unione e, di conseguenza, rientrante nell’ambito di applicazione della Carta (v., per analogia, sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, punto 76).

Per quanto riguarda l’effetto così prodotto dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta nei confronti dei datori di lavoro che hanno la qualità di privati, si deve rilevare che, sebbene l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta precisi che le sue disposizioni si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione, detto articolo 51, paragrafo 1, non affronta, tuttavia, la questione relativa alla possibilità che tali soggetti privati si trovino, all’occorrenza, direttamente obbligati al rispetto di determinate disposizioni di tale Carta e non può, pertanto, essere interpretato nel senso che esso esclude sistematicamente una simile possibilità.

Anzitutto, e come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 78 delle sue conclusioni, il fatto che talune disposizioni di diritto primario si rivolgano, in primis, agli Stati membri non è idonea a escludere che esse possano applicarsi nei rapporti fra privati (v., in tal senso, sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, punto 77).

La Corte ha poi, segnatamente, già ammesso che il divieto sancito all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta è di per sé sufficiente a conferire a un soggetto privato un diritto invocabile in quanto tale in una controversia che lo vede opposto a un altro soggetto privato (sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, punto 76), senza, quindi, che vi osti l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

Infine, e per quanto riguarda, più precisamente, l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, va sottolineato che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite implica, per sua stessa natura, un corrispondente obbligo in capo al datore di lavoro, ossia quello di concedere tali ferie retribuite.

(v. punti 85, 87‑90, 92 e dispositivo2)