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Ricorso proposto il 28 marzo 2024 – Ghost - Corporate Management /EUIPO – Nacomi Group (fluff)

(Causa T-170/24)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ghost - Corporate Management SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: P. Malheiro Lima, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nacomi Group sp. z o.o. (Wilkowice, Polonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo fluff – Domanda di registrazione n. 18 186 228

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 gennaio 2024 nel procedimento R 1609/2023-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

respingere la domanda di registrazione del marchio controverso;

condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione.

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