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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Germania) il 20 novembre 2020 – T.N., N.N. / E.G.

(Causa C-617/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Parti

Istante: T.N., N.N.

Opponenti: E.G.

Questioni pregiudiziali

Alla Corte di giustizia dell’Unione europea vengono sottoposte le seguenti questioni pregiudiziali relative all’interpretazione degli articoli 13 e 28 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo 1 .

Se la dichiarazione di rinuncia di un erede, resa dallo stesso dinanzi al giudice dello Stato membro giurisdizionalmente competente in base alla sua residenza abituale e conformemente ai requisiti di forma ivi vigenti, sostituisca la dichiarazione di rinuncia da presentare al giudice di un altro Stato membro, giurisdizionalmente competente per la successione mortis causa, cosicché venga considerata efficace al momento del rilascio della dichiarazione (sostituzione).

Nell’ipotesi in cui si debba rispondere in senso negativo alla questione sub 1):

Se, ai fini dell’efficacia della dichiarazione di rinuncia, occorra che il l’autore, oltre alla dichiarazione resa in forma valida dinanzi al giudice giurisdizionalmente competente in base alla sua residenza abituale, comunichi l’avvenuto rilascio di tale dichiarazione anche al giudice giurisdizionalmente competente per la successione.

Nell’ipotesi in cui si debba rispondere in senso negativo alla questione sub 1) e in senso affermativo alla questione sub 2):

a)    Se, ai fini dell’efficacia della dichiarazione di rinuncia, in particolare ai fini del rispetto dei termini vigenti in loco per la presentazione della dichiarazione, sia sufficiente rivolgersi al giudice competente per la successione nella lingua ufficiale della sua giurisdizione.

b)    Se, ai fini dell’efficacia della dichiarazione di rinuncia, in particolare ai fini del rispetto dei termini vigenti in loco per la presentazione della dichiarazione, occorra presentare al giudice giurisdizionalmente competente per la successione una copia originale dell’atto di rinuncia emesso dal giudice competente in base alla residenza abituale del suo autore, corredato di traduzione.

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1 GU 2012. L 201, pag. 107.