Language of document : ECLI:EU:T:2013:67





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2013 – Acron / Consiglio

(causa T‑118/10)

«Dumping – Importazioni di soluzioni di urea e di nitrato d’ammonio originarie della Russia – Domanda di riesame relativo ai nuovi esportatori – Valore normale – Prezzo all’esportazione – Articoli 1, 2 e articolo 11, paragrafi 4 e 9, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articoli 1, 2 e articolo 11, paragrafi 4 e 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009]»

1.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punti 24, 25)

2.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Ricorso al valore costruito – Computo dei costi di produzione – Calcolo dei costi sulla base dei registri contabili – Costi influenzati da una distorsione del mercato – Adeguamento – Ammissibilità – Criteri (Regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 2, §§ 3 e 5, e n. 1225/2009, art. 2, §§ 3 e 5) (v. punti 38‑55)

3.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Norme relative al calcolo del margine antidumping contenute nell’accordo antidumping del GATT 1994 – Trasposizione nel diritto dell’Unione attraverso il regolamento antidumping di base – Interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 5, di tale regolamento alla luce del suddetto accordo antidumping (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «accordo antidumping del 1994», art. 2.2.1.1; regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 2, § 5, e n. 1225/2009, art. 2, § 5) (v. punti 65‑67, 70‑72)

4.                     Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Ampliamento di un motivo esistente – Ammissibilità (v. punto 92)

5.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Decisione relativa alla determinazione del valore normale – Motivazione – Presa in considerazione delle informazioni trasmesse alle imprese interessate durante il procedimento amministrativo (Art. 296 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 2, e n. 1225/2009, art. 2) (v. punto 100)

6.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Riesame relativo ai nuovi esportatori – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Margine di profitto – Calcolo delle spese generali, amministrative e di vendita – Applicazione del metodo seguito nel procedimento iniziale [Regolamenti del Consiglio n. 384/96, artt. 2, § 6, c), e 11, § 9, e n. 1225/2009, artt. 2, § 6, c), e 11, § 9] (v. punti 111, 112, 115, 116, 121‑123)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto contro il regolamento di esecuzione (UE) n. 1251/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1911/2006 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie, tra l’altro, della Russia (GU L 338, pag. 5).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Acron OAO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Fertilizers Europe.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.