Language of document : ECLI:EU:T:2021:796


 


 



Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) dell’11 novembre 2021 – ZU / SEAE

(causa T689/19)

«Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Funzione pubblica – Funzionari – Personale della Commissione in servizio presso il SEAE – Domanda di rimborso delle spese di missione – Domanda di assistenza – Rigetto – Competenza dell’autore dell’atto – Delega di poteri – Procedimento precontenzioso – Designazione della parte convenuta – Irricevibilità parziale – Principio di sana gestione finanziaria – Sviamento di potere – Ricorso in parte manifestamente infondato in diritto»

1.      Procedimento giurisdizionale – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice – Decisione adottata con ordinanza motivata

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 126 e 129)

(v. punti 21, 22)

2.      Ricorsi dei funzionari – Ricorso diretto contro la decisione di rigetto del reclamo – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione priva di natura confermativa

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

(v. punti 28, 29, 47)

3.      Funzionari – Autorità che ha il potere di nomina – Competenze – Funzionario della Commissione assegnato in tale qualità presso il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) – Presentazione da parte dell’interessato di domande di rimborso di spese e di assistenza – Ripartizione delle competenze tra l’autorità che ha il potere di nomina della Commissione e quella del SEAE

[Statuto dei funzionari, artt. 1 ter, a), 2, § 1, e 24; decisione del Consiglio 2010/427, art. 6, § 5]

(v. punti 31-44)

4.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Incompetenza dell’autore dell’atto contestato – Motivo di ordine pubblico

(Statuto dei funzionari, art. 90)

(v. punto 45)

5.      Ricorsi dei funzionari – Domanda di risarcimento del danno causato da un comportamento privo di carattere decisionale – Mancanza di un procedimento precontenzioso conforme allo Statuto – Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

(v. punti 108-110)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del SEAE del 30 novembre 2018 recante rigetto delle domande del ricorrente relative al rimborso di spese di missione e all’assistenza prevista all’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e, qualora necessario, della decisione della Commissione europea del 28 giugno 2019 recante rigetto del reclamo del ricorrente diretto contro la suindicata decisione del SEAE e, dall’altro, al risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

ZU è condannato alle spese.