Ricorso proposto il 13 dicembre 2012 - Optilingua / UAMI - Esposito (ALPHATRAD)
(Causa T-538/12)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Optilingua holding SA (Epalinges, Svizzera) (rappresentante: S. Rizzo, avocat)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Michele Esposito (Cava de' Tirreni, Italia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell'8 ottobre 2012, nel procedimento R 444/2011-1;
- condannare l'UAMI e Michele Esposito alle spese.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo "ALPHATRAD", per servizi appartenenti alle classi 35, 38, 41 e 42 - marchio comunitario n. 617 316
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: Esposito
Decisione della divisione di annullamento: la domanda di dichiarazione di decadenza è accolta
Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è respinto
Motivi dedotti: violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009
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