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Ricorso proposto il 13 dicembre 2012 - Optilingua / UAMI - Esposito (ALPHATRAD)

(Causa T-538/12)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Optilingua holding SA (Epalinges, Svizzera) (rappresentante: S. Rizzo, avocat)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Michele Esposito (Cava de' Tirreni, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell'8 ottobre 2012, nel procedimento R 444/2011-1;

-    condannare l'UAMI e Michele Esposito alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo "ALPHATRAD", per servizi appartenenti alle classi 35, 38, 41 e 42 - marchio comunitario n. 617 316

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: Esposito

Decisione della divisione di annullamento: la domanda di dichiarazione di decadenza è accolta

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è respinto

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009

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