Language of document : ECLI:EU:T:2018:963

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

14 dicembre 2018 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Riforma dello Statuto – Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 – Impieghi tipo – Disposizioni transitorie relative all’inquadramento negli impieghi tipo – Articolo 30 dell’allegato XIII dello Statuto – Amministratori in transizione (AD 13) – Amministratori (AD 12) – Promozione ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto consentita solamente all’interno della carriera corrispondente all’impiego tipo occupato – Accesso all’impiego tipo “capo unità o equivalente” o “consigliere o equivalente” unicamente secondo la procedura di cui all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto – Parità di trattamento – Perdita dell’idoneità alla promozione al grado superiore – Legittimo affidamento»

Nella causa T‑526/16,

FZ, funzionario della Commissione europea, e gli altri funzionari della Commissione europea i cui nomi figurano in allegato (1), rappresentati da T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da J. Currall e G. Gattinara, successivamente da G. Gattinara e C. Berardis‑Kayser e, infine, da G. Berscheid, G. Gattinara e L. Radu Bouyon, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Parlamento europeo, rappresentato inizialmente da N. Chemaï e M. Dean, successivamente da L. Deneys, J. Steele e J. Van Pottelberge, in qualità di agenti,

e da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente da M. Bauer e E. Rebasti, successivamente da M. Bauer e R. Meyer, in qualità di agenti,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 270 TFUE e volta all’annullamento delle decisioni della Commissione con le quali l’autorità che ha il potere di nomina di detta istituzione ha inquadrato i ricorrenti negli impieghi tipo «amministratore in transizione» o «amministratore», con conseguente perdita, con effetto dal 1o gennaio 2014, dell’idoneità alla promozione al grado superiore, come confermate dalle decisioni di detta autorità del 3 luglio, 17 luglio e 6 agosto 2014,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, P. Nihoul e J. Svenningsen (relatore), giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 ottobre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        FZ e gli altri nove ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono funzionari della Commissione europea appartenenti al gruppo di funzioni degli amministratori (AD) di grado AD 12 o AD 13.

2        Dall’allegato I, sezione A, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione applicabile dal 1o maggio 2004 al 31 dicembre 2013 (in prosieguo: lo «Statuto del 2004»), risulta che i funzionari del gruppo di funzioni degli amministratori, inquadrati conformemente all’articolo 5 di detto Statuto, potevano avanzare dal grado AD 5 al grado AD 14 mediante promozione ai sensi dell’articolo 45 del medesimo Statuto, procedura che, «comporta[ndo] per il funzionario la nomina al grado superiore del gruppo di funzioni al quale appartiene», «è fatta esclusivamente a scelta, tra i funzionari che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi». Pertanto, sotto la vigenza di tale Statuto, i funzionari che occupavano un posto di amministratore di grado AD 12 o AD 13 erano idonei alla promozione al grado superiore ai sensi dell’articolo 45 del medesimo Statuto.

3        Il regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (GU 2013, L 287, pag. 15) è entrato in vigore il 1o novembre 2013. I considerando 17, 18 e 19 di detto regolamento sono così formulati:

«(17)      Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di effettuare uno studio e presentare proposte adeguate in merito all’articolo 5, paragrafo 4, all’allegato I, sezione A e all’articolo 45, paragrafo 1, dello statuto [del 2004], al fine di stabilire una correlazione chiara tra responsabilità e grado e per garantire che venga posto maggiormente l’accento sul livello di responsabilità all’atto di procedere all’esame comparativo dei meriti nel contesto della promozione.

(18) Tenuto conto di tale richiesta, è opportuno che la promozione a un grado superiore sia subordinata alla dedizione personale, al miglioramento di capacità e competenze, nonché all’espletamento di mansioni la cui importanza giustifichi la nomina del funzionario a tale grado superiore.

(19) Le carriere dei gruppi di funzioni [degli amministratori (AD) e degli assistenti (AST)] dovrebbero essere ristrutturate in modo tale da riservare i gradi più alti a un numero limitato di funzionari che esercitino in tale gruppo di funzioni il più alto livello di responsabilità. Pertanto gli amministratori possono avanzare fino al grado AD 12 a meno che non siano nominati in posizioni specifiche superiori a tale grado e i gradi AD 13 e 14 dovrebbero essere riservati al personale che svolge compiti di rilevante responsabilità. Analogamente, i funzionari di grado AST 9 possono essere promossi al grado AST 10 unicamente secondo la procedura di cui all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, dello statuto».

4        L’articolo 5, paragrafo 4, dello Statuto dei funzionari, nella versione applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2014 (in prosieguo: il «nuovo Statuto» o lo «Statuto»), così dispone:

«Una tabella riepilogativa dei diversi impieghi tipo figura all’allegato I, sezione A[, del nuovo Statuto]. Sulla base di tale tabella, l’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione può stabilire, previo parere del comitato dello statuto, la descrizione più dettagliata delle mansioni e delle prerogative associate a ciascun impiego tipo».

5        Dall’allegato I del nuovo Statuto, sezione A, rubricata «Impieghi tipo in ciascun gruppo di funzioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4», punto 1, risulta che, per quanto riguarda il gruppo di funzioni AD:

–        i funzionari neoassunti nell’impiego tipo «amministratore» possono avanzare dal grado AD 5 al grado AD 12;

–        i funzionari neoassunti nell’impiego tipo «capo unità o equivalente» possono avanzare dal grado AD 9 al grado AD 14; e

–        i funzionari neoassunti nell’impiego tipo «consigliere o equivalente» possono avanzare dal grado AD 13 al grado AD 14.

6        L’articolo 45 dello Statuto del 2004 è inoltre stato modificato mediante l’aggiunta, nella versione di tale disposizione che figura nel nuovo Statuto, della frase seguente: «Salvo nel caso in cui si applichi la procedura stabilita all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, [dello Statuto,] i funzionari possono essere promossi unicamente se occupano un impiego corrispondente a uno degli impieghi tipo figuranti all’allegato I, sezione A, per il grado immediatamente superiore».

7        Nell’ambito delle misure transitorie di cui all’allegato XIII del nuovo Statuto, l’articolo 30, paragrafo 1, di tale allegato dispone quanto segue:

«In deroga all’allegato I, sezione A, punto [1], ai funzionari in servizio al 31 dicembre 2013 si applica la seguente tabella di impieghi tipo nel gruppo di funzioni AD:

(…)

(…)

Capo unità o equivalente

AD 9 – AD 14

Consigliere o equivalente

AD 13 – AD 14

Amministratore di livello superiore in transizione

AD 14

Amministratore in transizione

AD 13

Amministratore

AD 5 – AD 12

».

8        L’articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, dell’allegato XIII del nuovo Statuto così recita:

«2.      Con effetto al 1o gennaio 2014, l’autorità che ha il potere di nomina inquadra i funzionari in servizio al 31 dicembre 2013 nel gruppo di funzioni AD nei seguenti impieghi tipo:

(…)

b)      i funzionari del grado AD 13 al 31 dicembre 2013 che non erano [“]capi unità o equivalenti[”] né [“]consiglieri o equivalenti[”] sono inquadrati come [“]amministratori in transizione[”];

c)      i funzionari del grado da AD 9 ad AD 14 al 31 dicembre 2013 che erano [“]capi unità o equivalenti[”] sono inquadrati come [“]capi unità o equivalenti[”];

d)      i funzionari del grado AD 13 o AD 14 al 31 dicembre 2013 che erano [“]consiglieri o equivalenti[”] sono inquadrati come [“]consiglieri o equivalenti[”];

e)      i funzionari del grado da AD 5 ad AD 12 al 31 dicembre 2013 che non erano [“]capi unità o equivalenti[”] sono inquadrati come [“]amministratori[”].

3.      In deroga al paragrafo 2, i funzionari del grado da AD 9 ad AD 14 con speciali responsabilità possono essere inquadrati dall’autorità che ha il potere di nomina entro il 31 dicembre 2015 come “capi unità o equivalenti” o “consiglieri o equivalenti”. Ciascuna autorità che ha il potere di nomina stabilisce le disposizioni di esecuzione del presente articolo. Il numero totale dei funzionari beneficiari della presente disposizione non può tuttavia superare il 5% dei funzionari del gruppo di funzioni AD al 31 dicembre 2013.

4.      L’inquadramento in un impiego tipo resta valido fintantoché il funzionario non è assegnato a una nuova funzione corrispondente a un altro impiego tipo».

9        Il 16 dicembre 2013 la Commissione ha adottato la decisione C(2013) 8968 final, recante disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 45 del nuovo Statuto, pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 55‑2013 del 19 dicembre 2013. Ai sensi dell’articolo 3, secondo trattino, di dette disposizioni generali di esecuzione, «[il] funzionario può essere oggetto di una decisione di promozione soltanto se», «al momento dell’avvio dell’esercizio di promozione (…), occupa un posto corrispondente a uno degli impieghi tipo per il grado al quale può essere promosso, indicati nell’allegato I, sezione A, all’articolo 30, paragrafo 1, o all’articolo 31, paragrafo 1, dell’allegato XIII [del nuovo] Statuto».

10      In seguito all’entrata in vigore, il 1o gennaio 2014, delle misure menzionate nei precedenti punti da 3 a 9, i ricorrenti di grado AD 12 sono stati inquadrati nell’impiego tipo «amministratore», il che implica che le loro carriere erano limitate ai gradi da AD 5 a AD 12, mentre quelli di grado AD 13 sono stati inquadrati nell’impiego tipo «amministratore in transizione», che non dà diritto a una promozione al grado superiore. Il 30 dicembre 2013 l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») della Commissione ha quindi modificato, nel sistema informatico di gestione del personale denominato «SysPer 2» (in prosieguo: il «SysPer 2»), i fascicoli individuali dei ricorrenti indicando nei medesimi il nuovo impiego tipo da essi occupato, con la conseguenza che, con effetto dal 1o gennaio 2014, essi non erano più idonei alla promozione al grado superiore.

11      Tra il 12 e il 31 marzo 2014, otto ricorrenti hanno proposto ciascuno un reclamo, in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, avverso le decisioni dell’APN, di portata sia generale che individuale, dirette a bloccare qualsiasi promozione dei ricorrenti al grado superiore nell’ambito dell’esercizio di promozione annuale di cui all’articolo 45 del nuovo Statuto.

12      Rispettivamente l’11 e il 24 aprile 2014 altri due ricorrenti, vale a dire GH e GC, hanno proposto ciascuno un reclamo analogo.

13      Con decisioni del 3 luglio 2014, redatte in termini identici, l’APN ha respinto i reclami proposti tra il 12 e il 31 marzo 2014, ad eccezione di quello di GK, che è stato respinto con decisione dell’APN del 17 luglio 2014. Inoltre, con decisione del 6 agosto 2014 l’APN ha respinto i reclami dell’11 e del 24 aprile 2014.

 Procedimento e conclusioni delle parti

14      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea il 20 ottobre 2014 e inizialmente iscritto a ruolo con il numero F‑113/14, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

15      Con decisione del 26 novembre 2014, il presidente della Terza Sezione del Tribunale della funzione pubblica, sentite le parti, ha deciso di sospendere il presente procedimento fino al passaggio in giudicato delle decisioni che concludono i procedimenti nelle cause U4U e a./Parlamento e Consiglio (T‑17/14) e USFSPEI/Parlamento e Consiglio (T‑75/14).

16      Rispettivamente il 10 dicembre 2014 e il 20 gennaio 2015, il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo hanno chiesto di intervenire, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, a sostegno delle conclusioni della Commissione. Essi sono stati informati a tale proposito che le loro domande sarebbero state trattate al momento della ripresa del procedimento.

17      In applicazione dell’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137), la presente causa è stata trasferita al Tribunale nello stato in cui si trovava alla data del 31 agosto 2016 e deve ora essere trattata conformemente al regolamento di procedura del Tribunale. Tale causa è stata iscritta a ruolo con il numero T‑526/16 e assegnata alla Prima Sezione.

18      In seguito alla pronuncia della sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio (T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489), successivamente della sentenza del 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlamento e Consiglio (T‑75/14, EU:T:2017:813), e della constatazione della mancata impugnazione di tali decisioni entro il termine stabilito all’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il procedimento è ripreso nella presente causa e la Commissione è stata quindi invitata a presentare il controricorso, ciò che essa ha fatto nel termine impartito, ossia il 17 aprile 2018.

19      Con decisione del 19 aprile 2018, il Parlamento e il Consiglio sono stati autorizzati ad intervenire, ai sensi dell’articolo 144 del regolamento di procedura, a sostegno delle conclusioni della Commissione.

20      Il 31 maggio 2018 i ricorrenti hanno depositato la replica nell’ambito del secondo scambio di memorie autorizzato dal Tribunale.

21      Il 31 maggio 2018, il Parlamento e il Consiglio hanno depositato le loro memorie di intervento, sulle quali le parti principali non hanno formulato osservazioni.

22      In seguito alla presentazione, nella causa FZ e a./Commissione (T‑540/16), di una domanda di riunione di tale procedimento con la presente causa, le parti sono state sentite sul punto e non hanno sollevato alcuna obiezione a tale proposito.

23      Dopo il deposito della controreplica in data 17 luglio 2018, è stata chiusa la fase scritta del procedimento.

24      Con decisione del 28 giugno 2018, sentite le parti, la presente causa è stata riunita alle cause T‑525/16 (GQ e a./Commissione) e T‑540/16 (FZ e a./Commissione) ai fini della fase orale del procedimento.

25      Le parti hanno svolto le loro difese orali all’udienza del 17 ottobre 2018. Nel corso dell’udienza, il Tribunale ha invitato la Commissione a fornirgli, entro due settimane, talune informazioni sull’attuale posizione statutaria dei ricorrenti. In seguito alla risposta trasmessa dalla Commissione il 31 ottobre 2018 e alle osservazioni dei ricorrenti del 13 novembre seguente, è stata chiusa la fase orale del procedimento.

26      I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

–        in via principale,

–        accertare l’illegittimità dell’articolo 45 e dell’allegato I del nuovo Statuto nonché delle relative misure transitorie;

–        annullare le decisioni dell’APN, di portata sia generale che individuale, di bloccare qualsiasi possibilità di promozione che li riguarda, in quanto funzionari di grado AD 12 o AD 13, nell’ambito dell’esercizio annuale di promozione del 2014;

–        condannare la Commissione alle spese;

–        in subordine,

–        annullare le decisioni dell’APN, di portata sia generale che individuale, di bloccare qualsiasi possibilità di promozione relativa ai ricorrenti, in quanto funzionari di grado AD 12 o AD 13, nell’ambito dell’esercizio annuale di promozione del 2014;

–        condannare la Commissione alle spese.

27      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

28      Il Parlamento conclude che il Tribunale voglia respingere gli argomenti dei ricorrenti volti ad ottenere una dichiarazione di inapplicabilità dell’articolo 45 e dell’allegato I del nuovo Statuto e delle relative misure transitorie.

29      Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità del ricorso

30      In via preliminare, pur concludendo che il ricorso è ricevibile, la Commissione sottolinea che esso riguarda in realtà soltanto le decisioni dell’APN di inquadrare i ricorrenti, a seconda dei casi, negli impieghi tipo «amministratore in transizione» o «amministratore», entrate in vigore il 1o gennaio 2014. Essa indica tuttavia che, mentre otto ricorrenti hanno proposto i loro reclami contro tali atti lesivi entro i termini previsti dallo Statuto, lo stesso non vale per GH e GC. Per questi ultimi, essa propone tuttavia di dichiarare, alla luce del punto 57 dell’ordinanza del 16 luglio 2015, FG/Commissione (F‑20/15, EU:F:2015:93), che i loro reclami sono stati proposti entro tre mesi a decorrere dalla comunicazione del 14 aprile 2014.

31      A tale proposito, atteso che l’esistenza di un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, e dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto è una condizione indispensabile per la ricevibilità di qualsiasi ricorso proposto dai funzionari avverso l’istituzione cui appartengono, occorre, nelle circostanze del caso di specie, determinare anzitutto quali atti intendano contestare i ricorrenti con il presente ricorso e valutare se essi costituiscano atti che arrecano loro pregiudizio (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2017, HN/Commissione, T‑588/16, non pubblicata, EU:T:2017:292, punto 39, e ordinanza del 16 luglio 2015, FG/Commissione, F‑20/15, EU:F:2015:93, punto 43). Inoltre, dal momento che la ricevibilità di un ricorso proposto dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 270 TFUE e dell’articolo 91 dello Statuto è subordinata al regolare svolgimento della procedura precontenziosa e al rispetto dei termini previsti dalla stessa (v. sentenza del 28 aprile 2017, HN/Commissione, T‑588/16, non pubblicata, EU:T:2017:292, punto 36 e giurisprudenza citata), occorre stabilire, per ciascuno di essi, se abbiano proposto i loro rispettivi reclami entro il termine di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

32      A tale proposito, i funzionari che occupavano impieghi di amministratore di grado da AD 5 a AD 13 alla data del 31 dicembre 2013 potevano essere inquadrati in diversi impieghi tipo, vale a dire quelli di «amministratore in transizione», «amministratore», «consigliere o equivalente» o «capo unità o equivalente» (v., in tal senso, sentenze del 28 aprile 2017, HN/Commissione, T‑588/16, non pubblicata, EU:T:2017:292, punto 40, e del 16 luglio 2015, EJ e a./Commissione, F‑112/14, EU:F:2015:90, punto 43).

33      Pertanto, le decisioni dell’APN di inquadrare i ricorrenti, a seconda dei casi, negli impieghi tipo «amministratore in transizione» o «amministratore», intervenute il 30 dicembre 2013 e concretizzatesi nell’introduzione di un riferimento all’inquadramento dei ricorrenti in tali impieghi tipo nei rispettivi fascicoli individuali tenuti nel SysPer 2 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), recano loro pregiudizio in quanto hanno l’effetto di privarli, con effetto dal 1o gennaio 2014, dell’idoneità alla promozione al grado superiore (v., in tal senso, sentenze del 28 aprile 2017, HN/Commissione, T‑588/16, non pubblicata, EU:T:2017:292, punto 42 e giurisprudenza citata, e del 16 luglio 2015, EJ e a./Commissione, F‑112/14, EU:F:2015:90, punto 45).

34      Inoltre, come ammesso dalla Commissione, ad eccezione dei casi di GH e GC, dette decisioni sono state impugnate dai ricorrenti con reclami proposti entro il termine di tre mesi, conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.

35      Per quanto riguarda i due ricorrenti che hanno proposto i loro reclami rispettivamente il 24 e l’11 aprile 2014, neppure questi ultimi possono essere considerati tardivi rispetto al termine di tre mesi di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Infatti, è giocoforza constatare che la Commissione si trova nell’impossibilità di confermare a quali date detti ricorrenti abbiano preso conoscenza della modifica, intervenuta il 30 dicembre 2013, dei loro rispettivi fascicoli individuali nel SysPer 2, poiché, in violazione degli articoli 25 e 26 dello Statuto, non ha loro notificato tali decisioni individuali, che li riguardavano (v., in tal senso, ordinanza del 16 luglio 2015, FG/Commissione, F‑20/15, EU:F:2015:93, punto 46 e giurisprudenza citata).

36      In tali circostanze, si deve riconoscere che, anche ammesso che i due ricorrenti in parola abbiano preso conoscenza della modifica nel SysPer 2 dei loro impieghi tipo prima, rispettivamente, del 24 e dell’11 gennaio 2014, le modalità con cui tali decisioni sono state portate a loro conoscenza potevano indurli in errore (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 1979, Orlandi/Commissione, 117/78, EU:C:1979:109, punto 11).

37      Pertanto, il presente ricorso deve essere dichiarato ricevibile in quanto è diretto contro le decisioni impugnate. Inoltre, tenuto conto del carattere evolutivo del procedimento precontenzioso, occorre prendere in considerazione la motivazione esposta nelle decisioni di rigetto dei reclami dei ricorrenti, motivazione che si presuppone coincida con quella delle decisioni impugnate (v., in tal senso, sentenze del 9 dicembre 2009, Commissione/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, punti 58 e 59, e del 16 gennaio 2018, SE/Consiglio, T‑231/17, non pubblicata, EU:T:2018:3, punto 22).

 Sulla domanda diretta all’accertamento dell’illegittimità di talune disposizioni dello Statuto

38      Per quanto riguarda la domanda diretta a far sì che il Tribunale accerti l’illegittimità dell’articolo 45 del nuovo Statuto e delle relative misure transitorie, si deve ricordare che, certamente, nell’ambito di una domanda diretta all’annullamento di una decisione individuale che lo riguarda, un funzionario o agente può eccepire, in forza dell’articolo 277 TFUE, l’illegittimità dell’atto di portata generale sulla base del quale è stata assunta detta decisione. Infatti, solo il giudice dell’Unione è autorizzato, ai sensi di quest’ultima disposizione, ad accertare l’illegittimità di un atto di portata generale e a trarre le conseguenze dell’inapplicabilità che ne deriva relativamente all’atto di portata individuale impugnato dinanzi ad esso (sentenza del 27 ottobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, punto 49).

39      Tuttavia, l’accertamento di illegittimità da parte del giudice dell’Unione conformemente alle disposizioni dell’articolo 277 TFUE è privo di effetti erga omnes, in quanto, se pure comporta l’illegittimità della decisione individuale impugnata, tuttavia lascia sussistere l’atto di portata generale nell’ordinamento giuridico senza pregiudicare la legittimità degli altri atti che siano stati adottati sul suo fondamento e che non siano stati impugnati entro il termine di ricorso (v., in tal senso, sentenze del 21 febbraio 1974, Kortner e a./Consiglio e a., da 15/73 a 33/73, 52/73, 53/73, da 57/73 a 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 e da 135/73 a 137/73, EU:C:1974:16, punti 37 e 38, e del 27 ottobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:T:2016:633, punto 53).

40      Ne consegue che, nell’ambito di una domanda di annullamento di un atto individuale che arreca pregiudizio, il giudice dell’Unione è senz’altro competente ad accertare in via incidentale l’illegittimità di una disposizione di portata generale sulla quale si fonda l’atto impugnato. Tuttavia, esso non è competente ad eseguire accertamenti del genere nel dispositivo delle sue sentenze (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2009, Ramaekers Jørgensen/Commissione, F‑74/08, EU:F:2009:142, punto 37).

41      Di conseguenza, come sostiene giustamente la Commissione, la domanda diretta a far sì che il Tribunale accerti l’illegittimità dell’articolo 45 e dell’allegato I del nuovo Statuto, nonché delle relative misure transitorie, deve essere dichiarata manifestamente irricevibile, in quanto non si inscrive in un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE volta ad ottenere l’annullamento delle decisioni impugnate.

 Sulla domanda di annullamento

42      A sostegno della loro domanda di annullamento, i ricorrenti deducono, in via principale, un motivo unico, concernente l’illegittimità dell’articolo 45 e dell’allegato I del nuovo Statuto. In subordine, essi sollevano altri due motivi, riguardanti, il primo, la violazione di detto articolo 45 e l’esistenza di un errore manifesto di valutazione e, il secondo, la violazione dell’obbligo di motivazione.

43      La Commissione, sostenuta dal Parlamento e dal Consiglio, conclude per il rigetto di tutti i suddetti motivi in quanto infondati.

 Sul primo motivo, attinente all’illegittimità dell’articolo 45 e dell’allegato I del nuovo Statuto

44      Secondo i ricorrenti, il dispositivo previsto dal nuovo Statuto, vale a dire l’impossibilità per i funzionari di grado AD 12 o AD 13, inquadrati negli impieghi tipo «amministratore» o «amministratore in transizione», di ottenere una promozione al grado superiore ai sensi dell’articolo 45 del nuovo Statuto, sarebbe in contrasto con il principio di parità di trattamento, con la vocazione alla carriera nonché con il principio di proporzionalità e il dovere di sollecitudine. In tale contesto, essi sostengono che, al momento della loro nomina, possedevano i requisiti per essere promossi fino al grado AD 14 senza limitazioni. Pertanto, il suddetto articolo e l’allegato I del nuovo Statuto avrebbero leso i loro diritti quesiti. Essi eccepiscono quindi l’illegittimità tanto dell’articolo 45 quanto dell’allegato I del nuovo Statuto.

45      La Commissione, sostenuta dal Parlamento e dal Consiglio, conclude per il rigetto dell’eccezione di illegittimità in quanto infondata.

46      Il presente motivo è costituito da sei parti che occorre esaminare in ordine successivo.

–       Sulla prima parte del primo motivo, relativa alla violazione dei principi di parità di trattamento e di vocazione alla carriera

47      A sostegno della prima parte del primo motivo, i ricorrenti affermano che, alla luce dell’articolo 5, paragrafo 5, dello Statuto, ai sensi del quale «[i] funzionari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni sono soggetti a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera», il legislatore dell’Unione ha violato i principi di parità di trattamento e di vocazione alla carriera.

48      A tale proposito, i ricorrenti ritengono che, precisando, all’articolo 45 del nuovo Statuto, che, «[s]alvo nel caso in cui si applichi la procedura stabilita all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1 [dello Statuto], i funzionari possono essere promossi unicamente se occupano un impiego corrispondente a uno degli impieghi tipo figuranti all’allegato I, sezione A, per il grado immediatamente superiore», il legislatore dell’Unione ha violato i principi di parità di trattamento e di vocazione alla carriera bloccando i ricorrenti negli impieghi tipo «amministratore» o «amministratore in transizione», che non offrono più loro la possibilità di essere promossi al grado superiore, essendo quest’ultimo riservato ai funzionari che occupano gli impieghi tipo «capo unità o equivalente» o «consigliere o equivalente».

49      Secondo i ricorrenti, essi sarebbero oggetto di un trattamento diverso rispetto agli amministratori che pure appartengono al loro stesso gruppo di funzioni, poiché sia gli amministratori di grado da AD 5 a AD 11 sia gli amministratori di grado da AD 9 a AD 13 che esercitano funzioni di «capo unità o equivalente» o di «consigliere o equivalente» continuerebbero invece a beneficiare del meccanismo di promozione fondato sull’esame comparativo dei meriti nel tempo dei funzionari che occupano tali gradi e impieghi, mentre, nel caso dei ricorrenti, la loro promozione ai gradi AD 13 o AD 14 sarebbe possibile solo nell’ambito della procedura di cui all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto, che non consentirebbe di ottenere una promozione dimostrando meriti ottenuti nel tempo, in quanto si baserebbe essenzialmente sulla valutazione delle competenze degli amministratori che abbiano manifestato interesse ad essere nominati a un posto vacante di «capo unità o equivalente» o di «consigliere o equivalente».

50      Inoltre, mentre agli amministratori di grado inferiore, da AD 5 a AD 11, sarebbe garantita la promozione in rapporto al numero di promozioni che devono essere autorizzate ogni anno dall’APN all’interno dell’istituzione, i ricorrenti sarebbero invece esposti ad un’alea quanto al numero di posti vacanti di «capo unità o equivalente» o di «consigliere o equivalente» che l’APN decida di coprire ogni anno secondo la procedura di cui all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto. Inoltre, nell’ambito della procedura di nomina a tali impieghi, l’APN disporrebbe di un potere discrezionale più ampio rispetto a quello di cui dispone nell’ambito della procedura di promozione, in particolare a motivo del mancato intervento del comitato paritetico di promozione. I ricorrenti aggiungono che, nel contesto di tale procedura di nomina, essi sono in concorrenza non solo con gli altri amministratori della Commissione, come nello scrutinio per merito comparativo nel contesto della procedura di promozione, ma altresì con gli amministratori delle altre istituzioni, il che ridurrebbe le loro possibilità di essere promossi.

51      Occorre rammentare a questo proposito che tra i funzionari e l’amministrazione non si instaura un rapporto di tipo contrattuale, ma un rapporto disciplinato dallo Statuto (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 1975, Gillet/Commissione, 28/74, EU:C:1975:46 punto 4). Conseguentemente, i diritti e gli obblighi dei funzionari possono essere modificati in qualsiasi momento dal legislatore dell’Unione e, in tale contesto, le leggi modificative di un’altra legge, come i regolamenti di modifica dello Statuto adottati a norma dell’articolo 336 TFUE, si applicano in via di principio, salvo deroga, agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l’impero della vecchia legge, fatta eccezione per le situazioni sorte e definitivamente attuatesi in vigenza della normativa precedente, che creano diritti quesiti (v. sentenze del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, punti da 60 a 62, e del 16 luglio 2015, EJ e a./Commissione, F‑112/14, EU:F:2015:90, punto 58).

52      Orbene, secondo la giurisprudenza, in un contesto di riforma dello Statuto, un diritto è considerato quesito qualora il fatto generatore del medesimo si sia realizzato prima della modifica legislativa e ciò non si verifica nel caso di un diritto la cui fattispecie costitutiva non si sia realizzata in vigenza della normativa che è stata modificata. Pertanto, qualora, come nel caso di specie, dei funzionari, sino alla data di entrata in vigore del nuovo Statuto, avessero soltanto la possibilità di essere promossi e la promozione fosse subordinata a una decisione di promozione al grado superiore rimessa al potere dell’APN non ancora adottata da quest’ultima, nel caso di specie al 1o gennaio 2014, siffatti funzionari non possono far valere un diritto quesito quanto alla conservazione della possibilità di detta promozione posteriormente a tale data (v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, punti da 63 a 65, e del 16 luglio 2015, EJ e a./Commissione, F‑112/14, EU:F:2015:90, punto 59).

53      Inoltre, i funzionari non possono richiamarsi al principio di tutela del legittimo affidamento per opporsi all’applicazione di una nuova disposizione legislativa, soprattutto in un settore nel quale il legislatore dell’Unione dispone di un ampio potere discrezionale (sentenze del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, punto 91, e del 16 luglio 2015, EJ e a./Commissione, F‑112/14, EU:F:2015:90, punto 60). Pertanto, devono essere respinti gli argomenti dei ricorrenti riguardanti la violazione del principio del legittimo affidamento e dei loro presunti diritti quesiti quanto all’idoneità alla promozione al grado superiore, derivante dalla limitazione delle loro carriere decisa, come essi sottolineano, da detto legislatore e/o dalla Commissione e risultante dall’inquadramento nell’impiego tipo «amministratore» o «amministratore in transizione».

54      Oltre a ciò, si deve rilevare che, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale riconosciuto al legislatore dell’Unione, quest’ultimo poteva legittimamente ritenere, al considerando 19 del regolamento n. 1023/2013 e all’allegato I, sezione A, punto 1, del nuovo Statuto, che i gradi AD 13 e 14 dovessero ormai essere riservati ad un numero limitato di funzionari, nella fattispecie ai soli amministratori che esercitano responsabilità di alto livello ai sensi di tale considerando, vale a dire «notevoli responsabilità».

55      In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il legislatore dell’Unione poteva ritenere che l’accesso a un impiego di grado AD 13 o AD 14 non dovesse più avere luogo nell’ambito di una promozione di amministratori ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto del 2004, procedura che, secondo la giurisprudenza, mira a modulare la carriera dei funzionari a seconda degli sforzi compiuti e dei meriti dimostrati, anche nel tempo (sentenze dell’11 luglio 2007, Konidaris/Commissione, T‑93/03, EU:T:2007:209, punto 91, e del 16 luglio 2015, EJ e a./Commissione, F‑112/14, EU:F:2015:90, punto 72), ma dovesse ormai avvenire secondo la procedura di nomina prevista all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, del nuovo Statuto.

56      Infatti, tale procedura di copertura di un posto vacante prevista all’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto mira, secondo la medesima giurisprudenza, alla ricerca, nell’interesse del servizio, del funzionario, dell’istituzione o di altre istituzioni, più idoneo a svolgere le funzioni inerenti al posto da coprire. Orbene, alla luce dell’obiettivo del legislatore dell’Unione di razionalizzazione della spesa pubblica e di correlazione tra le funzioni e il grado, esso poteva ritenere che tale procedura fosse più idonea a consentire all’APN di affidare le funzioni più importanti e di alto livello al numero limitato di funzionari che abbiano dato prova delle più adeguate competenze professionali, nella fattispecie agli amministratori che possano assumere responsabilità di «capo unità o equivalente» e di «consigliere o equivalente», che sono oggettivamente più elevate di quelle degli amministratori semplici.

57      Si deve inoltre sottolineare che l’APN dispone di un ampio potere di valutazione nell’organizzazione e strutturazione dei propri servizi e, di conseguenza, del livello di responsabilità per le mansioni che ritiene necessario affidare ai suoi funzionari e agenti (v. sentenza del 28 aprile 2017, HN/Commissione, T‑588/16, non pubblicata, EU:T:2017:292, punto 81 e giurisprudenza citata), il che implica che essa è libera, sotto il controllo dell’autorità di bilancio, di definire e razionalizzare il numero di «capi unità o equivalenti» e di «consiglieri o equivalenti» dei quali ha effettivamente bisogno.

58      A tal riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la modifica dello Statuto per quanto riguarda la struttura di carriera degli amministratori non è in contrasto con il mantenimento nel nuovo Statuto dell’articolo 5, paragrafo 5, secondo cui «[i] funzionari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni sono soggetti a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera». Infatti, nel nuovo quadro statutario, indipendentemente dalla data della loro assunzione o entrata in servizio, gli amministratori sono tutti soggetti a identiche condizioni di sviluppo di carriera, vale a dire un eventuale avanzamento fino al grado AD 12 semplicemente mediante il meccanismo di promozione di cui all’articolo 45 del nuovo Statuto e, qualora intendano avanzare oltre tale grado, la possibilità di farlo occupando funzioni che comportano responsabilità elevate in esito a una procedura, prevista all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, del nuovo Statuto, organizzata al fine di coprire posti rientranti negli impieghi tipo «capo unità o equivalente» o «consigliere o equivalente».

59      Per quanto riguarda il principio di vocazione alla carriera, occorre inoltre rammentare che il diritto dell’Unione non sancisce espressamente né un principio dell’unità della carriera né un principio della carriera. Per contro, la giurisprudenza ha enunciato il principio di vocazione alla carriera come la forma speciale del principio di parità di trattamento applicabile ai funzionari (sentenza del 5 marzo 2008, Toronjo Benitez/Commissione, F‑33/07, EU:F:2008:25, punti 87 e 88, e ordinanza del 27 settembre 2011, Lübking e a./Commissione, F‑105/06, EU:F:2011:152, punti 81 e 82).

60      A tale proposito, è vero che dall’articolo 5, paragrafo 5, dello Statuto risulta che «[i] funzionari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni sono soggetti a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera». Tuttavia, dall’articolo 45 del nuovo Statuto risulta che il legislatore dell’Unione ha deciso che, a decorrere dal 1o gennaio 2014, «[s]alvo nel caso in cui si applichi la procedura stabilita all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, i funzionari possono essere promossi unicamente se occupano un impiego corrispondente a uno degli impieghi tipo figuranti all’allegato I, sezione A, per il grado immediatamente superiore». Pertanto, come risulta dal considerando 19 del regolamento n. 1023/2013, il legislatore dell’Unione ha inteso, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 5, dello Statuto, il quale esige «identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera», per tutti gli amministratori, ristrutturare la carriera degli amministratori prevedendo per gli stessi un percorso di carriera base, nel cui ambito essi avanzano dal grado AD 5 al grado AD 12, e, successivamente, percorsi di carriera specifici, riservati agli amministratori che esercitano responsabilità elevate quali quelle di «capo unità o equivalente» o di «consigliere o equivalente», che consentono di accedere ai gradi AD più elevati, vale a dire AD 13 e AD 14.

61      Come rilevato dal Consiglio, stabilendo che, salvo nel caso in cui si applichi la procedura stabilita all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto, i funzionari possono ora essere promossi unicamente se occupano un posto corrispondente a uno degli impieghi tipo per il grado immediatamente superiore, il legislatore dell’Unione ha previsto una limitazione applicabile indistintamente a tutti i gruppi di funzioni e, all’interno di tali gruppi, a tutti gli amministratori e gli assistenti, e ciò a prescindere dalla data della loro assunzione o entrata in servizio.

62      In ogni caso, si configura una violazione del principio di parità di trattamento, principio generale del diritto dell’Unione, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e applicabile al diritto della funzione pubblica dell’Unione, soltanto quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso al momento del loro inquadramento e tale disparità di trattamento non è oggettivamente giustificata. Nell’applicazione di tale principio, le situazioni da mettere a confronto devono essere esaminate tenendo conto di tutti gli elementi che le caratterizzano (sentenza del 16 luglio 2015, EJ e a./Commissione, F‑112/14, EU:F:2015:90, punto 65; v. anche, in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, punto 76, e del 15 novembre 2011, Nolin/Commissione, T‑58/11 P, EU:T:2011:664, punti 37 e 38).

63      Occorre quindi accertare se i funzionari di grado AD 12 o AD 13, inquadrati negli impieghi tipo «amministratore» o «amministratore in transizione», si trovino in una situazione analoga a quella degli «amministratori» che occupano posti di grado inferiore, da AD 5 a AD 11, nonché a quella dei funzionari che appartengono allo stesso gruppo di funzioni ma esercitano funzioni di «capo unità o equivalente» o di «consigliere o equivalente», considerato che questi ultimi due gruppi di funzionari possono, a differenza dei ricorrenti, continuare a beneficiare di una promozione oltre il grado AD 12 o AD 13 ai sensi dell’articolo 45 del nuovo Statuto.

64      Per quanto riguarda i funzionari «amministratori» di grado da AD 5 a AD 11, i quali, al pari dei ricorrenti, non occupano funzioni di «capo unità o equivalente» o di «consigliere o equivalente», è giocoforza constatare che essi non si trovano oggettivamente nella stessa situazione dei funzionari di grado AD 12 o AD 13, quali i ricorrenti, che occupano le medesime funzioni di «amministratore», dato che, a differenza di questi ultimi, essi non hanno ancora raggiunto il grado massimo previsto per l’impiego tipo nel quale possono avanzare.

65      Orbene, conformemente alla giurisprudenza, il principio della parità di trattamento implica che tutti i funzionari promossi al medesimo grado debbano beneficiare, a pari merito, delle stesse possibilità di promozione al grado superiore (v. sentenza del 16 luglio 2015, EJ e a./Commissione, F‑112/14, EU:F:2015:90, punto 70 e giurisprudenza citata).

66      Pertanto, la situazione dei ricorrenti deve ora essere confrontata con quella dei funzionari di grado AD 12 o AD 13 che occupano funzioni di «capo unità o equivalente» o di «consigliere o equivalente».

67      A tale proposito, tenuto conto della natura delle funzioni affidate ai capi unità, notevolmente più elevate di quelle degli amministratori che sono posti, per l’appunto, sotto l’autorità di tali capi unità, i ricorrenti non possono sostenere di trovarsi in una situazione analoga a quella di detti capi unità, nella fattispecie quelli che occupano gradi AD 12 o AD 13.

68      Per quanto riguarda i «consiglieri o equivalenti», risulta dalla giurisprudenza che essi, al pari dei «capi unità o equivalenti» o dei funzionari che saranno assunti con la denominazione propria alla Commissione di «esperto di alto livello», devono esercitare funzioni diverse o complementari rispetto a quelle degli «amministratori», o responsabilità di gestione, che comportino «notevoli responsabilità» o eventualmente responsabilità maggiori rispetto a quelle avute in passato, tali da giustificare il fatto che, sotto la vigenza del nuovo Statuto, i «consiglieri giuridici» e gli «esperti di alto livello» occupino posti rientranti nell’impiego tipo «consigliere o equivalente» di grado AD 13 con possibilità di promozione al grado AD 14, a differenza degli «amministratori» di grado AD 12 o AD 13 (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, EJ e a./Commissione, F‑112/14, EU:F:2015:90, punto 74).

69      In ogni caso, il Tribunale ritiene che i ricorrenti, compresi quelli che esercitano funzioni di capo unità aggiunto, non abbiano dimostrato che le funzioni che esercitavano al 31 dicembre 2013 fossero altrettanto elevate o più elevate di quelle esercitate dai capi unità o dai consiglieri dello stesso grado.

70      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere la prima parte del primo motivo.

–       Sulla seconda parte del primo motivo, relativa alla violazione del principio di proporzionalità

71      A sostegno della seconda parte del primo motivo, i ricorrenti affermano che il blocco delle loro carriere ai gradi AD 12 o AD 13, determinato, a loro parere, dalle nuove disposizioni dello Statuto, è sproporzionato rispetto all’obiettivo dichiarato dal legislatore dell’Unione di riservare i gradi più elevati ad un numero limitato di funzionari che esercitano notevoli responsabilità al più alto livello. Da un lato, tale obiettivo sarebbe già stato raggiunto mediante il blocco, sotto la vigenza dello Statuto del 2004, dell’accesso ai gradi AD 15 e AD 16 per gli amministratori, in quanto tali gradi sono stati riservati ai soli direttori e direttori generali. Dall’altro, la misura in discussione nel caso dei ricorrenti non potrebbe essere considerata idonea a conseguire l’obiettivo dichiarato, in quanto l’APN potrebbe riesaminare ogni anno il numero di gradi da considerare riservati ai responsabili di alto livello che occupano le funzioni di «capo unità o equivalente» o di «consigliere o equivalente» e, in tal modo, ridurre ingiustificatamente le opportunità di carriera dei funzionari del gruppo di funzioni degli amministratori, i quali non possono avanzare oltre il grado AD 12 in mancanza di una nomina ad impieghi di questo tipo.

72      A tale proposito, occorre rammentare che il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non eccedano i limiti di quanto è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti. Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale dell’osservanza di tali condizioni, è stato riconosciuto al legislatore dell’Unione, nell’ambito dell’esercizio delle competenze che gli sono state conferite, un ampio potere discrezionale nei settori in cui la sua azione richiede scelte di natura tanto politica quanto economica o sociale e in cui esso è chiamato ad effettuare valutazioni complesse. Pertanto, non si tratta di accertare se una misura adottata in un determinato settore fosse l’unica o la migliore possibile. Infatti, quando il legislatore dell’Unione dispone di un ampio potere discrezionale, ipotesi che ricorre allorché esso adotta, a norma dell’articolo 336 TFUE, modifiche allo Statuto e al Regime applicabile agli altri agenti, solo la manifesta inidoneità rispetto allo scopo che l’istituzione competente intende perseguire può inficiare la legittimità della misura alla luce del principio di proporzionalità (sentenza del 26 febbraio 2016, Bodson e a./BEI, T‑240/14 P, EU:T:2016:104, punti 116 e 117).

73      Nel caso di specie, risulta che, per quanto riguarda le disposizioni della riforma, entrate in vigore il 1o gennaio 2014 e controverse nel presente procedimento, il legislatore dell’Unione si è prefissato l’obiettivo legittimo di fare in modo che la promozione a un grado più elevato sia subordinata alla dedizione personale, al miglioramento delle qualifiche e delle competenze, nonché all’espletamento di mansioni la cui importanza giustifichi la nomina del funzionario a tale grado superiore.

74      Infatti, il legislatore dell’Unione intendeva porre rimedio alla situazione insoddisfacente riscontrata in pratica nell’ambito della funzione pubblica dell’Unione, vale a dire che non poteva essere necessariamente stabilito un chiaro collegamento tra le responsabilità e il grado dei funzionari. A tale proposito, emerge in particolare dalla relazione della Commissione del 30 marzo 2011 al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all’equivalenza tra la nuova struttura delle carriere e quella precedente [COM(2011) 171 definitivo] che «la (…) struttura delle carriere [dello Statuto del 2004] p[oteva] produrre sulla struttura degli stipendi all’interno delle unità effetti di portata maggiore di quanto originariamente previsto» e che «[n]on [era] ad esempio impossibile che un capo unità po[tesse] percepire meno di tutti gli altri funzionari che lavora[va]no nella sua unità, segretario compreso[, e che] [s]i p[otesse] venir nominati capi unità già col grado AD9, ma gli amministratori p[otessero] raggiungere il grado AD14 (vale a dire cinque gradi in più rispetto a un solo grado in più previsto dal precedente statuto) e i segretari/commessi il grado AST11 (due gradi in più in termini di salario rispetto al grado di inizio servizio dei capi unità)».

75      Di conseguenza, secondo il legislatore dell’Unione, l’accento doveva essere posto ora sul livello di responsabilità all’atto di procedere all’esame comparativo dei meriti nel contesto della promozione. In definitiva, risulta inequivocabilmente dal regolamento n. 1023/2013 che detto legislatore ha inteso porre fine alla possibilità, concessa dallo Statuto del 2004, che i funzionari fossero sistematicamente promossi ai gradi più elevati senza che si potesse stabilire una correlazione tra le responsabilità di cui essi erano investiti e il grado occupato, il che poteva comportare che funzionari della categoria degli amministratori ottenessero i gradi AD 13 o AD 14 senza necessariamente esercitare responsabilità di alto livello o superiori.

76      Alla luce di tale obiettivo legittimo, il legislatore dell’Unione poteva stabilire, senza violare il principio di proporzionalità, che i gradi AD 13 e AD 14, che danno diritto a un livello di retribuzione particolarmente elevato, fossero d’ora in poi riservati ai soli amministratori che esercitano un elevato livello di responsabilità. Infatti, una misura siffatta sembra idonea a porre rimedio alla mancanza di correlazione constatata tra, da un lato, il grado elevato al quale taluni amministratori avevano avuto accesso mediante il meccanismo di promozione di cui all’articolo 45 dello Statuto del 2004, che è fondato essenzialmente sui meriti nel tempo e non sulle capacità e competenze degli interessati e, dall’altro, il livello delle responsabilità loro attribuite, inferiore a quello delle responsabilità dei capi unità o dei consiglieri e che poteva non essere variato nel corso del tempo.

77      È irrilevante la circostanza, fatta valere dai ricorrenti, che, per quanto riguarda il gruppo di funzioni degli amministratori, i gradi AD 15 e AD 16 fossero riservati, sotto la vigenza dello Statuto del 2004, ai soli direttori e direttori generali. Si deve peraltro osservare che, nell’ambito della riforma entrata in vigore nel 2014, il legislatore dell’Unione ha inteso escludere l’accesso ai gradi più elevati mediante il solo meccanismo di promozione previsto all’articolo 45 dello Statuto sia per gli amministratori, che non possono più accedere ai gradi AD 13 e AD 14 con questo semplice meccanismo, sia per gli «assistenti» o «assistenti in transizione», ai quali l’accesso mediante semplice promozione ai gradi AST 10 e AST 11 è ora parimenti escluso a vantaggio del meccanismo di nomina-promozione a un impiego tipo di «assistente superiore» secondo la procedura di cui all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto.

78      Alla luce di quanto precede, la seconda parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

–       Sulla terza parte del primo motivo, relativa alla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine

79      Con la terza parte del primo motivo, i ricorrenti sostengono che, adottando le decisioni impugnate, l’APN non ha tenuto sufficientemente conto dei loro interessi, violando in tal modo sia il principio di buona amministrazione, sia il dovere di sollecitudine ad essa incombente. Inoltre, contestano il fatto che ora dovranno essere nuovamente sottoposti a test volti a valutare la loro idoneità ad esercitare funzioni di «capo unità o equivalente» o di «consigliere o equivalente», pur non avendo cambiato gruppo di funzioni, che l’APN li aveva già sottoposti a tali test di idoneità al momento dell’assunzione e che essi hanno dato prova di meriti lungo l’intero arco della loro carriera.

80      Per quanto riguarda la violazione, lamentata dai ricorrenti, del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine, è giocoforza constatare che tali principi non possono consentire all’APN di non tenere conto delle disposizioni dello Statuto adottate dal legislatore dell’Unione, che, in quanto tali, sono vincolanti per essa come per tutte le altre autorità che hanno il potere di nomina delle altre istituzioni e degli altri organi e organismi dell’Unione. In particolare, il dovere di sollecitudine non potrebbe essere interpretato nel senso che l’APN è tenuta a compensare la perdita dell’idoneità alla promozione ai gradi AD 13 o AD 14, quale decisa da detto legislatore, con misure interne dirette a istituire un numero superiore di posti di «capo unità o equivalente» o di «consigliere o equivalente», poiché tale modus operandi porterebbe l’APN ad ostacolare la volontà del legislatore dell’Unione riducendo l’impatto desiderato delle misure da esso adottate nell’ambito della riforma.

81      Infatti, dal regolamento n. 1023/2013 risulta chiaramente che detto legislatore ha inteso porre fine alla possibilità, concessa dallo Statuto del 2004, che i funzionari fossero sistematicamente promossi ai gradi più elevati senza che si potesse stabilire una correlazione tra le responsabilità di cui essi erano investiti e il grado occupato, il che poteva comportare che funzionari del gruppo di funzioni degli amministratori ottenessero i gradi AD 13 o AD 14 senza necessariamente esercitare responsabilità di alto livello o superiori.

82      Inoltre, l’APN non poteva inquadrare i ricorrenti negli impieghi tipo «capo unità o equivalente» o «consigliere o equivalente». Infatti, alla data del 31 dicembre 2013, essi non esercitavano funzioni corrispondenti a tali impieghi tipo, cosicché, dal momento che non avevano presentato domanda di inquadramento in deroga ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, dell’allegato XIII del nuovo Statuto, essa doveva inquadrarli, rispettivamente, negli impieghi tipo «amministratore» o «amministratore in transizione», ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, dell’allegato XIII del nuovo Statuto (v., in tal senso, ordinanza del 16 dicembre 2015, Bärwinkel/Consiglio, F‑118/14, EU:F:2015:154, punto 56).

83      Pertanto, nonostante le difficoltà lamentate dai ricorrenti in relazione alle loro prospettive, d’ora in poi più limitate, di poter accedere a un impiego che dia loro la possibilità di essere promossi ai gradi AD 13 o AD 14 alla luce delle norme più rigorose e selettive di accesso a tali impieghi tipo, non spettava all’APN ostacolare l’applicazione delle nuove disposizioni dello Statuto in nome del principio di buona amministrazione o del dovere di diligenza ad essa incombente.

84      Ne consegue che la terza parte del primo motivo deve essere respinta in quanto infondata.

–       Sulla quarta parte del primo motivo, relativa alla violazione di diritti quesiti

85      A sostegno della quarta parte del primo motivo, i ricorrenti affermano che, escludendo la possibilità che essi siano promossi ai gradi AD 13 o AD 14 secondo la procedura di promozione prevista dall’articolo 45 del nuovo Statuto, il legislatore dell’Unione ha violato il loro diritto quesito a che i loro meriti siano confrontati con quelli di tutti i funzionari di grado, rispettivamente, AD 12 o AD 13.

86      A tal riguardo, è sufficiente ricordare che qualora, come nel caso di specie, dei funzionari, sino alla data di entrata in vigore del nuovo Statuto, avessero soltanto la possibilità di essere promossi e la promozione fosse subordinata a una decisione di promozione al grado superiore rimessa al potere dell’APN non ancora adottata da quest’ultima, nella fattispecie al 1o gennaio 2014, siffatti funzionari non possono far valere un diritto quesito quanto alla conservazione della possibilità di detta promozione posteriormente a tale data (v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, punti da 63 a 65, e del 16 luglio 2015, EJ e a./Commissione, F‑112/14, EU:F:2015:90, punto 59). A questo proposito, è irrilevante la giurisprudenza elaborata dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), che non riguarda lo Statuto (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2017, Arango Jaramillo e a./BEI, T‑482/16 RENV, EU:T:2017:901, non pubblicata, punto 113).

87      Inoltre, i ricorrenti non possono validamente sostenere che la limitazione dell’accesso ai gradi AD 13 o AD 14 mediante promozione ai sensi dell’articolo 45 del nuovo Statuto alle sole persone aventi accesso all’impiego «capo unità o equivalente» o «consigliere o equivalente» in esito alla procedura di cui all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto «pregiudica palesemente le condizioni di lavoro fondamentali che [li] hanno indotti ad entrare e a rimanere [al servizio] delle istituzioni» dell’Unione.

88      Infatti, a norma del nuovo Statuto, i funzionari di grado AD 12 o AD 13, quali i ricorrenti, non sono privati della possibilità di accedere ai gradi superiori AD 13 e AD 14, bensì devono soltanto dare prova, per poter raggiungere tali gradi, delle qualità richieste dall’APN per rispondere all’elevato livello di responsabilità esercitato dai titolari degli impieghi «capo unità o equivalente» o «consigliere o equivalente». Non si tratta pertanto di un blocco delle loro carriere, bensì, come sostenuto dal Consiglio, di una modifica della modalità che consente di ottenere una promozione ai gradi più elevati del gruppo di funzioni degli amministratori, nella fattispecie giungendo ad essere selezionati per occupare un nuovo impiego che comporta effettive responsabilità elevate tali da giustificare il correlativo livello elevato di retribuzione. I ricorrenti potrebbero quindi sempre partecipare ad una procedura di selezione ai sensi dell’articolo 4 e dell’articolo 29 dello Statuto al fine di occupare posti in detti impieghi tipo, che consentano loro di recuperare l’idoneità alla promozione al grado superiore (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2017, HN/Commissione, T‑588/16, non pubblicata, EU:T:2017:292, punto 86). Ciò è peraltro quanto ha fatto la maggior parte dei ricorrenti e, per metà di essi, tale procedura ha consentito loro di essere nominati ad un impiego di esperto che dà diritto a una promozione ai gradi superiori AD 13 e AD 14.

89      Ad abundantiam, occorre rilevare che, in ogni caso, il legislatore dell’Unione ha previsto, conformemente all’articolo 30, paragrafi da 5 a 9, dell’allegato XIII del nuovo Statuto, un aumento, a talune condizioni, dello stipendio dei funzionari di grado AD 12 o AD 13, quali i ricorrenti, e che, inoltre, in applicazione dei paragrafi 10 e 11 del medesimo articolo 30, qualora essi dovessero essere successivamente chiamati ad occupare un impiego di capo unità, quest’ultimo potrà essere da loro mantenuto o consentire loro di essere inquadrati in uno scatto superiore.

90      Alla luce di quanto precede, occorre respingere la quarta parte del primo motivo.

–       Sulla quinta parte del primo motivo, relativa alla violazione dei tassi previsti all’articolo 9 dell’allegato XIII e nell’allegato I, sezione B, del nuovo Statuto

91      Con la quinta parte del primo motivo, i ricorrenti sostengono che le nuove disposizioni dello Statuto contravvengono alle norme e ai principi applicabili in materia di tassi di promozione, quali previsti nell’allegato I, sezione B, del nuovo Statuto e all’articolo 9 dell’allegato XIII di detto Statuto, in quanto essi non possono più beneficiare di tali tassi e, conseguentemente, nutrire un’aspettativa di promozione al grado superiore.

92      A tal riguardo, è giocoforza rilevare che siffatto argomento non può essere accolto. Infatti, al fine di garantire una maggiore correlazione tra i gradi AD 13 o AD 14 e il livello di responsabilità dei funzionari titolari di tali gradi, il legislatore dell’Unione ha escluso che l’accesso agli stessi avvenga semplicemente attraverso il meccanismo di promozione di cui all’articolo 45 dello Statuto, che in precedenza assicurava con una certa automaticità che un determinato numero di amministratori di grado AD 12 o AD 13 fosse promosso ogni anno ai gradi AD 13 o AD 14 senza necessariamente esercitare responsabilità di alto livello o maggiori responsabilità.

93      Era quindi logico per il legislatore dell’Unione prevedere che, di conseguenza, il numero di impieghi di «capo unità o equivalente» o di «consigliere o equivalente» non fosse determinato con precisione, sotto la vigenza del nuovo Statuto, in funzione dei tassi applicabili nell’ambito della procedura di promozione. Infatti, la misura adottata nel contesto della riforma dello Statuto mirava, al contrario, a fare in modo che l’APN determinasse tale numero, peraltro limitato, in funzione delle sue effettive esigenze di personale di alto livello destinato ad occupare tali impieghi tipo, e non più in modo automatico.

94      Inoltre, poiché l’esclusione dell’applicazione della procedura di promozione di cui all’articolo 45 dello Statuto al fine di accedere ai gradi AD 13 o AD 14 non è in contrasto con il principio della parità di trattamento, nella fattispecie non occorre esaminare se i meccanismi normalmente applicabili alla procedura di promozione dovessero essere estesi alla procedura di cui all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto.

95      Peraltro, da un lato, è inerente all’obiettivo della riforma dello Statuto riservare il numero di impieghi di grado AD 13 e AD 14 ai funzionari che esercitano responsabilità di alto livello, proprio sottraendo tali impieghi al solo meccanismo di promozione.

96      Dall’altro, spetta alle APN stabilire il numero di posti di «capo unità o equivalente» o di «consigliere o equivalente» di cui necessitano, i profili di competenza da ricercare per occupare tali posti e, inoltre, ottenere al riguardo l’autorizzazione dell’autorità di bilancio al fine di istituire detti posti. Orbene, se il legislatore dell’Unione avesse deciso di imporre alle APN di rendere disponibile ogni anno un certo numero di questo tipo di impieghi al fine di assicurare una promozione a funzionari di grado AD 12 o AD 13 quali i ricorrenti, ciò avrebbe avuto, indirettamente, l’effetto di reintrodurre il sistema di promozione che, dal suo punto di vista, non consentiva di assicurare che la promozione ai gradi più elevati, quali i gradi AD 13 o AD 14, fosse subordinata alla dedizione personale, al miglioramento delle qualifiche e delle competenze nonché all’esercizio di responsabilità di alto livello o superiori.

97      Tali considerazioni valgono a fortiori per quanto riguarda i tassi previsti nell’allegato I, sezione B, dello Statuto, che, come giustamente rilevato dalla Commissione, erano comunque applicabili solo fino al 30 aprile 2011.

98      Alla luce di quanto precede, la quinta parte del primo motivo deve essere respinta.

–       Sulla sesta parte del primo motivo, relativa alla violazione del «patto» concluso tra le organizzazioni sindacali o professionali e il Consiglio in occasione dell’adozione della precedente riforma dello Statuto

99      Con la sesta parte del primo motivo, i ricorrenti sostengono che, adottando il regolamento n. 1023/2013, il legislatore dell’Unione e la Commissione hanno violato l’articolo 10 dello Statuto, che prevede la consultazione del comitato dello Statuto su qualunque proposta di revisione dello Statuto. In effetti, tale comitato sarebbe stato certamente consultato sulla proposta iniziale della Commissione. Tuttavia, quest’ultima non conteneva alcuna proposta sul blocco delle carriere degli amministratori di grado AD 12 e AD 13, in quanto detta proposta sarebbe stata aggiunta solo su suggerimento formulato dal Parlamento in una risoluzione del 2 luglio 2013. Orbene, tenuto conto del carattere sostanziale della modifica apportata alla proposta iniziale della Commissione, il comitato dello Statuto avrebbe dovuto essere nuovamente consultato, il che non sarebbe avvenuto.

100    Inoltre, il legislatore dell’Unione e la Commissione avrebbero violato l’accordo concluso tra il Consiglio e le organizzazioni sindacali o professionali (in prosieguo: le «OSP») nell’ambito della precedente riforma dello Statuto del 2004 e, più in generale, sarebbero venuti meno al loro obbligo di concertarsi debitamente con le OSP nonché, in particolare, di consultarle utilmente fornendo loro le informazioni pertinenti. Orbene, per quanto riguarda segnatamente il blocco delle carriere degli amministratori di grado AD 12 o AD 13, non sarebbe stato instaurato alcun dialogo e, in definitiva, le OSP sarebbero state informate poco e male in merito alle modifiche previste nell’ambito della riforma dello Statuto. I ricorrenti ne deducono che sono stati violati gli articoli 27 e 28 della Carta dei diritti fondamentali.

101    A tale proposito, il Tribunale ha già statuito che, se pure è vero che la Commissione si era avvalsa del suo potere di iniziativa legislativa nel presentare la proposta di modifica dello Statuto al Parlamento e al Consiglio il 13 dicembre 2011, essa tuttavia non aveva esercitato tale potere per emendare detta proposta. Infatti, sebbene la Commissione avesse partecipato alle negoziazioni in sede di trilogo tenutesi in occasione della procedura legislativa ordinaria in questione, il fatto che i negoziati in trilogo svoltisi in fase di prima lettura del Parlamento hanno condotto, con la partecipazione della Commissione, a un compromesso tra il Parlamento e il Consiglio volto a emendare la proposta di modifica dello Statuto non può essere considerato come integrante una modifica di detta proposta da parte della Commissione stessa, ai sensi della giurisprudenza risultante dalla sentenza dell’11 luglio 2007, Centeno Mediavilla e a./Commissione (T‑58/05, EU:T:2007:218). Inoltre, l’adozione in prima lettura, da parte del Parlamento, di un testo che ha emendato la proposta di modifica dello Statuto non poteva più essere assimilata a una modifica da parte della Commissione stessa della sua proposta iniziale (sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punti da 136 a 139).

102    Pertanto, la Commissione non era tenuta a consultare nuovamente il comitato dello Statuto ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto né dopo la conclusione dei negoziati in trilogo avvenuti in fase di prima lettura del Parlamento, né successivamente all’adozione, da parte di quest’ultimo, della sua proposta in prima lettura (sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punto 140).

103    Inoltre, l’accordo concluso tra il Consiglio e le OSP nel contesto dell’adozione della riforma sfociata nello Statuto del 2004, invocata dai ricorrenti, riguardava solo tale riforma e, pertanto, la successiva adozione del regolamento n. 1023/2013 non avrebbe potuto violare tale accordo, giacché accogliere siffatto ragionamento avrebbe significato ledere la competenza del legislatore dell’Unione prevista dall’articolo 336 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlamento e Consiglio, T‑75/14, EU:T:2017:813, punti da 86 a 89).

104    Quanto alla questione se le OSP fossero state sufficientemente informate e consultate nell’ambito della procedura di adozione del nuovo Statuto, anche alla luce degli articoli 27 e 28 della Carta dei diritti fondamentali, il Tribunale ha già statuito su tale questione in maniera circostanziata rispondendo esaustivamente alle censure formulate al riguardo da varie OSP nelle sentenze del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio (T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punti da 120 a 174), e del 16 novembre 2017, USFSPEI/Parlamento e Consiglio (T‑75/14, EU:T:2017:813, punti da 96 a 124).

105    Orbene, in mancanza di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli dedotti in maniera circostanziata e fondata dalle stesse OSP nelle cause che hanno dato luogo alle due sentenze menzionate al punto 104 supra, occorre respingere la sesta parte del primo motivo per le stesse ragioni esposte nelle due sentenze citate, in attesa delle quali era stato sospeso il presente procedimento.

106    Tenuto conto del rigetto delle sue varie parti, il primo motivo deve essere respinto nella sua integralità.

 Sul secondo motivo, attinente alla violazione dell’articolo 45 del nuovo Statuto e ad un errore manifesto di valutazione

107    A sostegno del secondo motivo sollevato in subordine, i ricorrenti invocano una «violazione dell’articolo 45 dello Statuto e un errore manifesto di valutazione» concernente, in sostanza, il considerando 19 del regolamento n. 1023/2013 adottato dal legislatore dell’Unione. Essi deducono fondamentalmente che, poiché il «nocciolo duro» del sistema di promozione di cui al suddetto articolo non era stato modificato da detto regolamento, il legislatore dell’Unione era tenuto a rispettare i principi sottesi a tale sistema e non poteva quindi escludere i ricorrenti da qualsiasi valutazione comparativa dei loro meriti ai fini dell’accesso al grado superiore. Pertanto, detto considerando 19 sarebbe in contrasto con l’articolo 45 dello Statuto.

108    La Commissione, sostenuta dal Parlamento e dal Consiglio, conclude per il rigetto del motivo in quanto infondato.

109    A tal riguardo, occorre rammentare che il legislatore dell’Unione può modificare in qualsiasi momento lo Statuto dei funzionari mediante regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 336 TFUE (v. ordinanza del 23 aprile 2015, Bensai/Commissione, F‑131/14, EU:F:2015:34, punto 40 e giurisprudenza citata). Orbene, qualora decida di farlo, non gli si può addebitare la violazione del medesimo Statuto, in quanto ne è l’autore, comprese le relative modifiche, e pertanto detto Statuto non lo vincola come farebbero testi di rango superiore quale il Trattato.

110    Inoltre, e in ogni caso, supponendo che il secondo motivo possa essere considerato un’eccezione di illegittimità diretta contro il considerando 19 del regolamento n. 1023/2013 e che sia ricevibile, sebbene, secondo la giurisprudenza, un considerando non possa, di per sé, essere oggetto di un ricorso di annullamento (ordinanza del 17 settembre 2014, Afepadi e a./Commissione, T‑354/12, non pubblicata, EU:T:2014:798, punto 32), si dovrebbe allora constatare che, per l’appunto, adottando tale considerando e la modifica dell’articolo 45 dello Statuto, il legislatore dell’Unione ha chiaramente voluto modificare la procedura di promozione di cui all’articolo 45 dello Statuto del 2004 rendendola inapplicabile agli amministratori di grado AD 12 e AD 13 che non esercitano funzioni di «capo unità o equivalente» o di «consigliere o equivalente», impieghi che attualmente devono essere coperti in esito a una procedura di nomina ai sensi dell’articolo 4 e dell’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto. A questo proposito, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, detto legislatore ha esplicitamente aggiunto una frase al testo dell’articolo 45 del nuovo Statuto al fine di escludere l’applicazione di tale procedura a situazioni, come quelle dei ricorrenti, nelle quali i funzionari hanno raggiunto il massimo grado previsto per l’impiego tipo da essi occupato.

111    Il secondo motivo deve pertanto essere respinto.

 Sul terzo motivo, attinente alla violazione dell’obbligo di motivazione

112    Con il terzo motivo, dedotto in subordine, i ricorrenti addebitano alla Commissione di non avere adempiuto l’obbligo di motivazione, omettendo di illustrare ulteriormente, in aggiunta alle spiegazioni esposte dal legislatore dell’Unione ai considerando da 17 a 19 del regolamento n. 1023/2013, le ragioni per le quali è stato ritenuto che essi non esercitino responsabilità al più alto livello e attualmente possano essere promossi ai gradi AD 13 o AD 14 soltanto qualora accedano, secondo la procedura di nomina di cui all’articolo 4 e all’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto, ad un impiego di «capo unità o equivalente» o di «consigliere o equivalente».

113    La Commissione, sostenuta dal Parlamento e dal Consiglio, conclude per il rigetto del motivo in quanto infondato.

114    A tale proposito, si deve rammentare che l’obbligo di motivazione prescritto dall’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, che si limita a riprodurre l’obbligo generale enunciato all’articolo 296 TFUE, è diretto, da un lato, a fornire all’interessato indicazioni sufficienti per valutare se l’atto sia fondato oppure se sia eventualmente inficiato da un vizio che consente di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo sindacato di legittimità su tale atto. Ne deriva che la motivazione deve, in via di principio, essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio e che la mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato viene a conoscenza dei motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione (sentenze del 26 novembre 1981, Michel/Parlamento, 195/80, EU:C:1981:284, punto 22, e del 28 febbraio 2008, Neirinck/Commissione, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, punto 50).

115    Tuttavia, tali principi devono essere attuati tenendo conto del carattere evolutivo del procedimento precontenzioso, da cui deriva che il reclamo amministrativo e il suo rigetto, esplicito o implicito, sono parti integranti di una procedura complessa e l’elaborazione dell’atto che fissa la posizione definitiva dell’istituzione cessa soltanto al momento dell’adozione della risposta fornita dall’APN al reclamo (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, punti 33, 34 e 45).

116    In tale contesto, il Tribunale ha ricordato che l’integrazione della motivazione, nella fase della decisione di rigetto del reclamo, è conforme alla finalità dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ai sensi del quale anche la decisione sul reclamo deve essere motivata. Tale disposizione implica necessariamente, infatti, che l’autorità chiamata a statuire sul reclamo non sia vincolata dalla sola motivazione, eventualmente insufficiente, se non inesistente, della decisione oggetto del reclamo (sentenze del 7 luglio 2011, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P, EU:T:2011:338, punto 72, e del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, punto 35).

117    Nel caso di specie, le decisioni impugnate non erano accompagnate da una specifica motivazione dell’APN. Infatti, quest’ultima si è sostanzialmente limitata ad attuare le nuove disposizioni dello Statuto entrate in vigore il 1o gennaio 2014 e che, nel caso dei ricorrenti, comportano il loro inquadramento negli impieghi tipo «amministratore» o «amministratore in transizione», che si è concretizzato in una modifica dei loro fascicoli personali tenuti nel SysPer 2 con effetto a decorrere da tale data.

118    Tuttavia, nella risposta ai reclami dei ricorrenti, l’APN ha spiegato che il suo modus operandi era consistito nell’attuare le disposizioni dello Statuto decise dal legislatore dell’Unione, senza disporre a tale riguardo di un potere discrezionale, e ha fornito loro una spiegazione dettagliata delle implicazioni e delle modalità di attuazione della riforma dello Statuto entrata in vigore nel 2014. Orbene, siffatte spiegazioni da parte dell’APN sono sufficienti, tenuto conto del suo obbligo di motivazione quale previsto dall’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, in quanto autrice delle decisioni impugnate adottate in forza di una competenza vincolata.

119    Nei limiti in cui, con il presente motivo, i ricorrenti intendono addebitare al legislatore dell’Unione di avere violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente in forza dell’articolo 296 TFUE, è già stato dichiarato, con specifico riguardo ai considerando da 17 a 19 del regolamento n. 1023/2013, che la motivazione delle modifiche dell’articolo 45, nonché degli allegati I e XIII del nuovo Statuto, relative alla struttura della carriera del personale, faceva apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dal Parlamento e dal Consiglio e consentiva pertanto ai ricorrenti di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al Tribunale di esercitare il proprio controllo (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2016, U4U e a./Parlamento e Consiglio, T‑17/14, non pubblicata, EU:T:2016:489, punti 182 e 183).

120    Inoltre, dal nuovo quadro statutario risulta chiaramente che solo qualora l’APN decida, in funzione delle sue necessità, di coprire posti di «capo unità o equivalente» o di «consigliere o equivalente», i funzionari «amministratori» o «amministratori in transizione» di grado AD 12 o AD 13, quali i ricorrenti, nel caso in cui debbano essere nominati ai sensi dell’articolo 4 e dell’articolo 29 dello Statuto, avranno la possibilità di recuperare l’idoneità alla promozione nell’ambito della procedura di cui all’articolo 45 del nuovo Statuto. Inoltre, dalle decisioni di rigetto dei reclami risulta altrettanto chiaramente che l’APN non ha riconosciuto che i ricorrenti avessero responsabilità altrettanto elevate quanto quelle normalmente affidate ai «capi unità o equivalenti» o ai «consiglieri o equivalenti».

121    Dalle suesposte considerazioni risulta che il terzo motivo deve essere respinto. Pertanto, il ricorso deve essere respinto nella sua integralità.

 Sulle spese

122    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

123    Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese.

124    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le istituzioni che sono intervenute nella causa sopportano le proprie spese.

125    Il Parlamento e il Consiglio dovranno quindi sopportare le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      FZ e gli altri funzionari della Commissione europea i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.

3)      Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 dicembre 2018.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon


*      Lingua processuale: il francese.


1      L’elenco degli altri funzionari della Commissione europea è allegato soltanto alla versione notificata alle parti.