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Impugnazione proposta il 4 dicembre 2020 dal Comitato di risoluzione unico avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 23 settembre 2020, causa T-420/17, Portigon AG / Comitato di risoluzione unico

(Causa C-664/20 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Comitato di risoluzione unico (SRB) (rappresentanti: P.A. Messina e J. Kerlin, agenti, nonché H.-G. Kamann, F. Louis e P. Gey, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Portigon AG, Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 23 settembre 2020, Portigon/ Comitato di risoluzione unico (T-420/17, EU:T:2020:438);    

respingere il ricorso di annullamento;    

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: violazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, snaturamento degli elementi di prova e violazione del diritto dell’SRB (Single Resolution Board, Comitato di risoluzione unico) ad un equo processo

L’SRB sostiene, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe interpretato e applicato erroneamente l’articolo 85, paragrafo 3, del suo regolamento di procedura, avendo dichiarato che l’SRB non avrebbe regolarmente autenticato la sua decisione dell’11 aprile 2017, relativa al calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2017 (SRB/ES/SRF/2017/05) (decisione controversa), in quanto le prove presentate al riguardo all’udienza di discussione dall’SRB sarebbero state irricevibili. In proposito, l’SRB fa valere, sotto un primo profilo, che sarebbe stato giustificato fornire prove in udienza a sostegno della regolare autenticazione della decisione controversa, poiché la questione riguardante la mancata autenticazione non sarebbe stata precedentemente oggetto del procedimento scritto né sarebbe stata trattata nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento o di una misura istruttoria del Tribunale. L’SRB afferma, sotto un secondo profilo, che il Tribunale avrebbe snaturato le prove prodotte dinanzi ad esso, ignorando queste ultime e ritenendo che le medesime, – quand’anche ricevibili – fossero inconsistenti. Inoltre, il Tribunale, affermando che le prove fornite non dimostravano, in ogni caso, un collegamento indissolubile tra la scheda di accompagnamento sottoscritta dal presidente dell’SRB e l’allegato alla decisione contestata, non avrebbe tenuto conto del numero di riferimento sulla scheda di accompagnamento, che avrebbe indissolubilmente collegato quest’ultima al documento elettronico contenente, a sua volta, la decisione impugnata e il suo allegato. L’SRB sostiene, sotto un terzo profilo, che il Tribunale avrebbe violato il suo diritto ad un equo processo, non avendo sollevato la questione della mancata autenticazione prima dell’udienza, non avendo dato all’SRB l’opportunità di rispondere per iscritto alle affermazioni infondate della Portigon prima dell’udienza, non avendo accettato l’offerta dell’SRB di fornire ulteriori prove e non avendo mai informato l’SRB del fatto che riteneva insufficienti le prove.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 296 TFUE

In secondo luogo, l’SRB fa valere che il Tribunale non avrebbe rispettato gli obblighi sanciti dall’articolo 296 TFUE e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, avendo dichiarato che la decisione impugnata non era stata adeguatamente motivata, posto che la Portigon non ha potuto verificare appieno l’esattezza del calcolo in essa contenuto. Il Tribunale non sarebbe stato in grado di conciliare tali prescrizioni con l’obbligo di segretezza, risultante dall’articolo 339 TFUE, che il Tribunale non avrebbe menzionato nella sentenza impugnata, nonché da altri principi del diritto dell’Unione. Il regolamento (UE) 2015/631 , su cui si baserebbe il calcolo dei contributi e la cui validità non sarebbe stata nemmeno contestata dalla Portigon, stabilirebbe un equilibrio proporzionato tra i principi di trasparenza, l’obbligo del segreto professionale e gli altri obiettivi da esso perseguiti, in particolare, il raggiungimento di un determinato livello-obiettivo di contributi al finanziamento del fondo di risoluzione unico e la riscossione di contributi da tutti gli istituti rilevanti in modo equo e proporzionato. Nel motivare la decisione controversa, l’SRB si sarebbe conformato a tale quadro normativo e avrebbe quindi adempiuto al suo obbligo di motivare adeguatamente la decisione impugnata.

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1 Regolamento delegato della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).