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Ricorso proposto il 3 maggio 2024 – Gutseriev / Consiglio

(Causa T-233/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mikail Safarbekovich Gutseriev (Mosca, Russia) (rappresentanti: B. Kennelly, Senior Counsel, J. Pobjoy, Barrister at Law, e D. Anderson, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

a norma dell’articolo 263 TFUE, annullare i) la decisione (PESC) 2024/769 del Consiglio, del 26 febbraio 2024, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina1 e ii) il regolamento di esecuzione (UE) 2024/768 del Consiglio, del 26 febbraio 2024, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina 2 , nella parte in cui si applicano al ricorrente (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati del 2024»);

a norma dell’articolo 277 TFUE, dichiarare che l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 (come modificata), e l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006 (come modificato), sono inapplicabili, nella parte in cui riguardano il ricorrente, in quanto illegittimi e di conseguenza annullare, nella parte in cui si applicano al ricorrente, gli atti impugnati del 2024;

condannare il Consiglio a farsi carico delle spese del ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che esistessero elementi di fatto sufficienti a giustificare l’inserimento del suo nome negli elenchi in esame in applicazione dei criteri stabiliti negli atti impugnati del 2024.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato l’articolo 296 TFUE, non avendo corredato di motivazione sufficiente gli atti impugnati del 2024.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio avrebbe violato i diritti fondamentali del ricorrente, tra cui il diritto alla vita privata, il diritto di proprietà e la libertà d’impresa.

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1 Decisione (PESC) 2024/769 del Consiglio, del 26 febbraio 2024, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina (GU L, 2024/769).

1 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/768 del Consiglio, del 26 febbraio 2024, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (GU L, 2024/768).