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Ricorso proposto il 7 maggio 2024 – MAZ-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz / Consiglio

(Causa T-240/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: OAO Minskii Avtomobilnyi Zavod - upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: N. Tuominen e L. Engelen, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) 2024/768, del 26 febbraio 2024, che attua l’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina 1 , e la decisione del Consiglio (PESC) 2024/769, del 26 febbraio 2024, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina 2 nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente e incidono su di essa.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento n. 765/2006 e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642, come modificati dagli atti impugnati (in prosieguo: il «criterio 4, paragrafo 1, lettera b)»).

Secondo motivo, dedotto in subordine, vertente su un errore di valutazione nell’applicazione del criterio 4, paragrafo 1, lettera b) e su una violazione dell’onere della prova.

3.    Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali della ricorrente.

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1     GU L 2024/768.

1     GU L 2024/769.