Language of document : ECLI:EU:T:2004:96

Causa T-216/02

Fieldturf Inc.

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Marchio denominativo LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS — Impedimenti assoluti alla registrazione — Art. 7, n. 1, lett. b), e art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94 — Rifiuto di registrazione»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Marchio denominativo «LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS» — Prodotti e servizi indissociabilmente connessi

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

2.      Marchio comunitario — Disposizioni di procedura — Decisioni dell’UAMI — Rispetto dei diritti della difesa

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73)

1.      Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, il marchio denominativo «LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS», di cui si chiede la registrazione per prati sintetici e per i servizi di installazione di tali prodotti, è privo di carattere distintivo in quanto tale marchio non è idoneo ad essere considerato, prima facie, come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi considerati, bensì come un semplice messaggio pubblicitario.

Infatti, per quanto concerne i prodotti in oggetto, il marchio è solo la concatenazione banale di tre affermazioni, inequivocabili, relative alle proprietà di questi prodotti, che pertanto informano direttamente il pubblico destinatario del fatto che questi ultimi presentano qualità analoghe a quelle dell’erba naturale. Per quanto riguarda i servizi in oggetto, e benché non si possa escludere che il marchio richiesto possa avere carattere distintivo sotto tale aspetto, si impone una soluzione comune ai prodotti e ai servizi considerati nella domanda di registrazione, dato che, da un lato, quest’ultima non fa distinzioni e, in particolare, non chiede la limitazione ai soli servizi qualora fosse respinta riguardo ai prodotti, e dato che, comunque e soprattutto, questi prodotti e servizi sono indissociabilmente connessi, poiché lo scopo di questi servizi può essere soltanto l’installazione di tali prodotti.

(v. punti 30, 33, 35)

2.      Non costituisce violazione dell’art. 73 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, il quale stabilisce che le decisioni dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) possono essere basate soltanto su motivi sui quali le parti hanno potuto prendere posizione, la circostanza che una commissione di ricorso dell’UAMI abbia omesso di comunicare a una parte i risultati di una ricerca su Internet da essa effettuata e richiamata nella propria decisione, dal momento che la commissione di ricorso è pervenuta alle sue conclusioni a seguito di un ragionamento autonomo rispetto al riferimento alla detta ricerca e che il detto riferimento è stato operato unitamente al fine di confermare l’esattezza delle sue conclusioni.

(v. punti 39-42)