Language of document : ECLI:EU:T:2003:114

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

10 aprile 2003 (1)

«Ricorso di annullamento - Aiuti concessi dagli Stati - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Art. 15 - Termine di prescrizione - Recupero dell'aiuto - Atto interruttivo della prescrizione»

Nella causa T-369/00,

Département du Loiret, rappresentato dal sig. A. Carnelutti, avocat,

ricorrente,

sostenuto da

Scott SA, con sede in Saint-Cloud (Francia), rappresentata da Sir Jeremy Lever, QC., dai sigg. G. Peretz, barrister, e R. Griffith, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Rozet e J. Flett, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 12 luglio 2000, 2002/14/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Francia a favore di Scott Paper SA/Kimberly-Clark (GU L 12, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),

composto dai sigg. J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas, dalla sig.ra P. Lindh, e dai sigg. N.J. Forwood e H. Legal, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 settembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il regolamento (CE) n. 659/1999

1.
    Il regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), stabilisce le norme procedurali in materia di aiuti di Stato.

2.
    L'art. 15 di tale regolamento dispone quanto segue:

«Periodo limite

1.    I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni.

2.    Il periodo limite inizia il giorno in cui l'aiuto illegittimo viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell'aiuto illegittimo interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

3.    Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente».

3.
    L'art. 30 del regolamento n. 659/1999 prevede quanto segue:

«Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».

Fatti all'origine della controversia

4.
    Il 31 agosto 1987, il comune di Orléans, il ricorrente e la società Scott Paper Company (in prosieguo: la «Scott») concludevano un accordo a seguito di offerte presentate dal comune di Orléans alla Scott. Con tale accordo la Scott decideva di installare uno stabilimento nel dipartimento del Loiret, su un terreno di 48 ettari nella zona industriale di La Saussaye. Tale accordo verteva segnatamente sull'acquisto del detto terreno e sulla tassa di risanamento, da calcolare secondo un'aliquota preferenziale, corrispondente al 25% della tariffa più bassa pagata dalle altre industrie. Il comune di Orléans proponeva altresì la realizzazione gratuita delle infrastrutture del sito.

5.
    Tale accordo prevedeva d'altronde che il ricorrente e il comune di Orléans contribuissero per un importo massimo di 80 milioni di franchi francesi (FRF) alla costruzione delle infrastrutture del sito a favore della Scott. Infine il prezzo d'acquisto del terreno, comprese le infrastrutture, era stabilito in FRF 31 milioni.

6.
    Nel novembre 1996, la Corte dei conti francese pubblicava una relazione pubblica, intitolata «Gli interventi degli enti locali a favore delle imprese» (relazione pubblica speciale della Corte dei conti, novembre 1996, Parigi). Con questa relazione essa intendeva attirare l'attenzione su un certo numero di eventuali aiuti concessi dagli enti locali francesi a favore di determinate imprese, ed in particolare sul trasferimento alla Scott di un terreno di 48 ettari della zona industriale della Saussaye.

7.
    In seguito alla pubblicazione di tale relazione, la Commissione riceveva, con lettera in data 23 dicembre 1996, una denuncia relativa alle condizioni preferenziali alle quali il comune di Orléans e il Consiglio generale del Loiret avrebbero venduto detti 48 ettari di terreno alla Scott, e alla tariffa di cui quest'ultima avrebbe beneficiato relativamente alla tassa di risanamento.

8.
    Con lettera 17 gennaio 1997, la Commissione chiedeva informazioni complementari alle autorità francesi. Ne seguiva uno scambio di corrispondenza tra le autorità francesi e la Commissione, tra il gennaio 1997 e l'aprile 1998, nell'ambito del quale le autorità francesi fornivano parte delle informazioni e precisazioni richieste, in particolare con lettere 19 marzo, 21 aprile e 29 maggio 1997. L'8 agosto 1997 la Commissione chiedeva nuovamente precisazioni alle autorità francesi. Essa riceveva informazioni complementari da queste ultime, il 3 novembre 1997, e dall'autore della denuncia, l'8 dicembre 1997, il 29 gennaio 1998 ed il 1° aprile 1998.

9.
    Con lettera 10 luglio 1998 la Commissione informava le autorità francesi della sua decisione, in data 20 maggio 1998, di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE, «tenuto conto dei dubbi sulle condizioni alle quali le autorità francesi avevano agito nei confronti [della Scott] e sulla loro compatibilità con il Trattato», e le invitava a presentare le loro osservazioni, nonché a rispondere ad alcuni quesiti (in prosieguo: la «decisione di avvio del procedimento»). In tale lettera la Commissione chiedeva inoltre alle autorità francesi di informare la Scott dell'avvio del procedimento, nonché del fatto che essa avrebbe potuto essere tenuta a rimborsare ogni aiuto illegittimamente percepito. Gli interessati venivano informati dell'avvio del procedimento ed invitati a presentare le loro eventuali osservazioni sulle misure controverse mediante pubblicazione della lettera summenzionata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 30 settembre 1998 (GU C 301, pag. 4).

10.
    Con lettera 25 novembre 1998 le autorità francesi presentavano alcune osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento.

11.
    Dopo aver preso conoscenza delle osservazioni fornite dalle autorità francesi e dai terzi, la Commissione chiedeva nuovamente informazioni complementari alle autorità francesi. Poiché queste ultime avevano risposto solo in parte, l'8 luglio 1999 la Commissione ingiungeva loro di fornirle le informazioni necessarie. Il 15 ottobre 1999 le autorità francesi ottemperavano in parte a tale richiesta.

12.
    Il 22 marzo 1999 il Consiglio ha adottato il regolamento n. 659, entrato in vigore il 16 aprile 1999, in applicazione del suo art. 30.

Decisione controversa

13.
    Il 12 luglio 2000, la Commissione adottava una decisione relativa all'aiuto di Stato messo in atto dalla Francia a favore della Scott (in prosieguo: la «decisione controversa»), il cui art. 1 prevede quanto segue:

«L'aiuto di Stato sotto forma di prezzo preferenziale di un terreno e di tariffa preferenziale della tassa di risanamento, che la Francia ha concesso a favore di Scott per un importo di 39,58 milioni di FRF (6,03 milioni di EUR) o, in valore attualizzato, di 80,77 milioni di FRF (12,3 milioni di EUR) per quanto riguarda il prezzo preferenziale del terreno, (...) è incompatibile con il mercato comune».

14.
    L'art. 2 della decisione controversa stabilisce che:

«1.    La Francia adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso il beneficiario l'aiuto di cui all'articolo 1, già posto illegalmente a disposizione.

2.    Il recupero è effettuato senza indugio conformemente alle procedure del diritto nazionale purché permettano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi maturati a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino alla data del suo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale».

15.
    Nella decisione controversa la Commissione riteneva che il termine di prescrizione cui è subordinato il suo potere in materia di recupero di un aiuto illegalmente concesso, ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 659/1999, fosse stato, nel caso di specie, interrotto. Infatti, qualsiasi misura presa dalla Commissione nei confronti dell'aiuto illegittimo interromperebbe il termine di prescrizione (v. punto 219 della decisione controversa).

16.
    La Commissione constatava che l'aiuto controverso era stato concesso il 31 agosto 1987. La prima misura presa dalla Commissione, sotto forma di richiesta formale di informazioni alle autorità francesi, sarebbe datata 17 gennaio 1997. Pertanto il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto prima della scadenza dei dieci anni previsti, per cui la Commissione avrebbe il potere di recuperare l'aiuto in questione (v. punto 220 della decisione controversa).

17.
    Inoltre, nella decisione controversa, la Commissione respinge l'argomento della Scott secondo il quale il termine di prescrizione sarebbe finalizzato a tutelare il beneficiario dell'aiuto e, pertanto, esso sarebbe interrotto solo quando quest'ultimo acquisisse conoscenza del fatto che essa sta conducendo un'istruttoria sull'aiuto. Infatti, secondo la Commissione, la questione concernente l'individuazione dell'effettivo beneficiario del termine di prescrizione prescinde dalla questione riguardante le modalità di calcolo di quest'ultimo. Inoltre essa rileva che l'art. 15 del regolamento n. 659/1999 non è destinato ai terzi e si limita alle relazioni tra la Commissione e gli Stati membri. La Commissione non sarebbe quindi soggetta ad un obbligo di informazione nei confronti dei terzi. Questi ultimi non potrebbero vantare alcun diritto specifico in base all'art. 15 di detto regolamento. In un procedimento relativo agli aiuti di Stato, essi beneficierebbero soltanto dei diritti procedurali che discendono dall'art. 88, n. 2, CE (v. punti 221-223 della decisione controversa).

18.
    Nel menzionare il beneficiario dell'aiuto, l'art. 15 del regolamento n. 659/1999 ha il solo fine di indicare un modo per determinare la data a partire dalla quale il termine di prescrizione inizia a decorrere, cioè «il giorno in cui l'aiuto illegittimo viene concesso al beneficiario» (v. punto 223 della decisione controversa).

19.
    La Commissione ricorda altresì che il beneficiario di un aiuto deve verificare se l'aiuto concessogli sia stato notificato. In mancanza di tale notifica e in assenza di autorizzazione non vi sarebbe certezza del diritto (v. punto 224 della decisione controversa).

Procedimento e conclusioni delle parti

20.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 dicembre 2000, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame. Nell'atto introduttivo esso chiede la riunione immediata della presente causa alla causa T-366/00, intentata dalla Scott il 30 novembre 2000, contro la decisione controversa.

21.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 marzo 2001, la Scott ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno del ricorrente.

22.
    Il 25 aprile 2001 il Tribunale ha organizzato una riunione informale comune per la presente causa e per la causa T-366/00, ai sensi dell'art. 64, n. 3, lett. e), del suo regolamento di procedura, nel corso della quale sono state discusse la domanda di riunione di dette due cause, presentata dal ricorrente nella presente causa, e la possibilità di decidere la questione riguardante la prescrizione prima di ogni discussione nel merito, domanda avanzata dalla Scott nella causa T-366/00.

23.
    Su relazione del giudice relatore e alla luce delle opinioni espresse nel corso della riunione informale, il Tribunale (Quinta Sezione ampliata) ha deciso di dare inizio alla fase orale, limitandola ai motivi di annullamento relativi ad un'eventuale prescrizione del potere della Commissione di ordinare il recupero dell'aiuto di Stato concesso dalla Francia sotto forma di prezzo preferenziale per un terreno di 48 ettari di La Saussaye.

24.
    Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione ampliata 10 maggio 2001, è stato autorizzato l'intervento della Scott nella presente causa a sostegno delle conclusioni del ricorrente.

25.
    Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 26 settembre 2002.

26.
    Nella presente sentenza il Tribunale si limita quindi ad esaminare la domanda di annullamento dell'art. 2 della decisione controversa, in quanto tale domanda si fonda sul motivo relativo alla violazione dell'art. 15 del regolamento n. 659/1999.

27.
    In tale contesto, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare l'art. 2 della decisione controversa, nella parte in cui essa dichiara illegittimo l'aiuto di Stato concesso sotto forma di prezzo preferenziale di un terreno e ordina il rimborso di FRF 39,58 milioni (EUR 6,03 milioni) o, in valore attualizzato, di FRF 80,77 milioni (EUR 12,3 milioni);

-    condannare la Commissione alle spese.

28.
    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare il ricorrente alle spese.

29.
    La Scott, intervenendo a sostegno del ricorrente, chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare fondato il ricorso;

-    condannare la Commissione alle spese.

In diritto

30.
    A sostegno della sua domanda di annullamento relativa alla prescrizione, il ricorrente deduce un unico motivo tratto dalla violazione dell'art. 15 del regolamento n. 659/1999. Tale motivo si divide in due parti. La prima parte riguarda l'applicazione del regolamento n. 659/1999 al caso di specie, la seconda al fatto che solamente un «atto d'imperio» adottato dalla Commissione - e non semplici richieste di informazioni rivolte alle autorità francesi - potrebbe interrompere il termine di prescrizione.

Sulla prima parte del motivo, relativa all'applicazione del regolamento n. 659/1999 al caso di specie

Argomenti delle parti

31.
    Il ricorrente fa valere che l'intervento della Commissione per quanto concerne il recupero dell'aiuto relativo al terreno di La Saussaye presso il suo beneficiario, e cioè la Scott, è prescritto secondo quanto disposto dall'art. 15 del regolamento n. 659/1999.

32.
    Esso contesta l'argomento della Commissione secondo il quale il regolamento n. 659/1999 non si applica alla fattispecie. Il ricorrente ritiene che la Commissione abbia riconosciuto l'applicabilità del regolamento n. 659/1999 nella decisione controversa poiché, dopo averne ricordato il contenuto, essa ha concluso che il termine di prescrizione era stato interrotto a seguito dell'invio alle autorità francesi di richieste di informazioni, segnatamente il 17 gennaio 1997. Orbene, il controllo giurisdizionale della legittimità della decisione controversa dovrebbe riguardarne il contenuto, come risulta dal suo testo esplicito. A tale proposito, il ricorrente sostiene che la Commissione ha modificato, nel controricorso, la propria motivazione della decisione controversa, giacché essa ora afferma che l'interruzione del termine di prescrizione dipendeva dalla decisione di avviare il procedimento in data 20 maggio 1998. Tale argomento, introdotto nel controricorso ma che non figura nella motivazione della decisione controversa, non dovrebbe pertanto essere ammesso a posteriori.

33.
    Il ricorrente fa valere che il regolamento n. 659/1999, la cui natura procedurale è indubbia, si applica ai procedimenti relativi agli aiuti di Stato in corso e che non sono stati oggetto di una decisione definitiva prima della sua entrata in vigore. Esso rileva altresì che tale regolamento è caratterizzato dall'assenza di disposizioni transitorie. Orbene, il detto regolamento, il quale codifica e consolida una prassi costante nell'applicazione dell'art. 88 CE, costituirebbe «un tutto indissociabile procedurale» che tenderebbe ad applicarsi immediatamente a tutte le cause in corso, salvo esplicite deroghe stabilite dal regolamento stesso. Sarebbe giurisprudenza costante che le norme di procedura si applichino, come si ritiene in generale, a tutte le controversie pendenti all'atto della loro entrata in vigore (v., sentenza della Corte 12 novembre 1981, cause riunite da 212/80 a 217/80, Salumi e a., Racc. pag. 2735, punto 9). Il ricorrente rileva che dall'aprile 1999 la stessa Commissione applica alle controversie in atto il regolamento n. 659/1999.

34.
    Inoltre, il ricorrente ritiene che il termine di prescrizione decennale, stabilito dall'art. 15 del regolamento n. 659/1999, abbia «portata assoluta» e che una misura interruttiva della prescrizione debba intervenire entro i dieci anni a decorrere dal giorno in cui l'aiuto illegittimo è stato accordato. Nel caso in cui fra la data di entrata in vigore del regolamento e la data di concessione dell'aiuto sia intercorso un periodo superiore a dieci anni senza che sia intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione, la prescrizione dovrebbe essere considerata acquisita. Di conseguenza, la mancata ingiunzione di comunicare informazioni o la mancata decisione di avviare la formale procedura di esame entro i dieci anni dalla concessione dell'aiuto, vieterebbe, ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 659/1999, il recupero dell'aiuto.

35.
    Il ricorrente sostiene che la presente controversia ha presentato un «carattere estremo» alla luce del periodo intercorso fra la data di concessione dell'aiuto, il 31 agosto 1987, e la data in cui le autorità francesi sono state chiamate a rispondere alle indagini della Commissione nel 1997. Tale «carattere estremo» sarebbe tanto più marcato in quanto sono stati necessari altri tre anni e mezzo per l'adozione della decisione controversa. Esso ritiene che tale periodo di tre anni e mezzo debba essere imputato sia agli Stati membri sia alla Commissione. Questo tempo trascorso avrebbe causato difficoltà, per non dire l'impossibilità, nel ricostruire i dati economici dell'epoca. Infatti, il decorso di un periodo molto lungo renderebbe particolarmente difficile giustificare una misura contestata alla luce del regime degli aiuti di Stato. A tale proposito, il ricorrente ritiene che dieci anni rappresentino il massimo termine di prescrizione accettabile.

36.
    Per giunta, il ricorrente insiste sui notevoli inconvenienti presentati dal procedimento «esclusivamente bilaterale» relativo agli aiuti di Stato. Infatti, tale procedimento si caratterizzerebbe per un dialogo approfondito e soddisfacente fra la Commissione e gli Stati membri nel caso in cui si tratti di aiuti accordati dall'amministrazione centrale dello Stato o da sue articolazioni. Tuttavia, non dovrebbe per forza essere così ove si tratti di aiuti concessi da enti locali. In tal caso, gli enti decentrati subirebbero le conseguenze del comportamento dello Stato centrale quando questo non si dimostra diligente nel rispondere alla Commissione. Pertanto il ricorrente ritiene che il dialogo tra la Commissione e lo Stato membro dovrebbe sistematicamente estendersi all'ente locale, autore dell'atto contestato.

37.
    La Commissione sostiene che l'affermazione del ricorrente secondo la quale l'intervento della Commissione nel caso di specie era prescritto è manifestamente infondata. Essa osserva che non è necessario, nella fattispecie, cercare di sapere se il regolamento n. 659/1999 costituisca un insieme di disposizioni procedurali che si applica generalmente a tutti procedimenti pendenti all'atto della loro entrata in vigore, o un insieme di disposizioni sostanziali che, in questo caso, si applicherebbe a situazioni anteriori solo se dal loro testo, dalla loro finalità o dalla loro struttura risulti chiaramente che va loro attribuita tale efficacia.

38.
    La Commissione ricorda che quando l'aiuto è stato concesso, cioè il 31 agosto 1987, così come per tutto il 1997, anno nel corso del quale essa ha inviato diverse richieste di informazioni alle autorità francesi, il legislatore comunitario non aveva fissato nessun termine di prescrizione in materia di azioni della Commissione nei confronti di aiuti di Stato non notificati. A suo parere, nessun fondamento normativo specifico poteva stabilire che i suoi interventi erano prescritti. Orbene, dalla sentenza del Tribunale 15 settembre 1998 (cause riunite T-126/96 e T-127/96, BFM e EFIM/Commissione, Racc. pag. II-3437, punto 68) risulterebbe che un termine di prescrizione non si può applicare in via analogica. La Commissione ritiene quindi che né le autorità pubbliche, che avevano concesso l'aiuto di Stato, né i beneficiari di quest'ultimo potessero riporre un legittimo affidamento nel fatto che alla sua azione si applicasse un termine di prescrizione.

39.
    La Commissione osserva altresì che è pacifico che al momento della adozione della sua decisione di avviare il procedimento, cioè il 20 maggio 1998, non era previsto nessun termine di prescrizione, per cui il suo intervento non era prescritto. Del pari, la Commissione non sarebbe stata soggetta al termine di prescrizione quando ha notificato alle autorità francesi la sua decisione di avviare un formale procedura di esame, il 10 luglio 1998, e quando ha effettuato la pubblicazione della medesima decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il 30 settembre 1998. L'entrata in vigore, il 16 aprile 1999, del regolamento n. 659/1999 e del relativo art. 15, non avrebbe potuto avere l'effetto di modificare retroattivamente tale situazione. Da tali constatazioni, la Commissione conclude che il suo intervento non poteva essere prescritto quando essa ha adottato la decisione controversa, il 12 luglio 2000. Essa ritiene che l'entrata in vigore del regolamento n. 659/1999 e del relativo art. 15 non poteva impedirle di adottare tale decisione o di non trarne tutte le conseguenze di diritto nei riguardi di un aiuto concesso in violazione dell'obbligo di notifica ex art. 88, n. 3, CE.

40.
    Secondo la Commissione, l'applicazione del regolamento n. 659/1999 e del termine di prescrizione previsto dal suo art. 15 a un aiuto concesso prima della sua entrata in vigore dipende da due condizioni che devono entrambe ricorrere, vale a dire, da un lato, il decorso di un periodo di dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto e, dall'altro, l'assenza di misure interruttive della prescrizione precedenti alla data di entrata in vigore di tale regolamento. La Commissione riconosce che sono trascorsi dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto di cui trattasi, ma essa ritiene che siano intervenute varie misure interruttive della prescrizione prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 659/1999. Ad ogni modo, la decisione di avvio del procedimento sarebbe intervenuta in un periodo in cui nessun fondamento normativo consentiva di considerare prescritto l'intervento della Commissione.

41.
    La Commissione ritiene che il ricorrente operi un'applicazione retroattiva dell'art. 15 del regolamento n. 659/1999. Orbene, tale regolamento, che non conterrebbe disposizioni transitorie e che pertanto si applicherebbe immediatamente, non potrebbe essere applicato retroattivamente. Secondo una costante giurisprudenza, un termine di prescrizione, per adempiere la sua funzione, dovrebbe essere previamente stabilito (v. sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661, e 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619). La Commissione ritiene che il regolamento n. 659/1999 fissi unicamente una regola di prescrizione per gli aiuti illegalmente concessi dopo la sua entrata in vigore. La regola di prescrizione riguarderebbe i casi «nuovi» di aiuti illegalmente accordati e non i casi «pregressi» di aiuti concessi prima dell'entrata in vigore del regolamento. Orbene, i provvedimenti comunitari non si applicherebbero retroattivamente, salvo casi eccezionali, qualora risulti chiaramente dal loro testo e dalla loro struttura che quella era l'intenzione del legislatore, il che non si verificherebbe nel caso dell'art. 15 del regolamento n. 659/1999. La Commissione rileva che il solo modo di garantire l'applicazione immediata dell'art. 15 del regolamento n. 659/1999 nei confronti dei casi «pregressi», evitando di effettuare un'applicazione retroattiva illegittima, è quello descritto al precedente punto 40.

42.
    Nella controreplica, la Commissione sostiene che il ricorrente non ha dimostrato che la causa in esame presentasse un «carattere estremo» dovuto al lasso di tempo che separa la data di concessione dell'aiuto, il 31 agosto 1987, da quella in cui esso è stato chiamato a rispondere alle sue indagini nel 1997, né che nella fattispecie la durata del procedimento sarebbe caratterizzata da una significativa protrazione. Essa sostiene, a questo proposito, che i tre anni e mezzo trascorsi dalla ricezione della denuncia dipendono anche dalle mancate risposte da parte delle autorità francesi, dalle loro richieste di dilazioni ulteriori e dallo svolgimento di una riunione informale.

43.
    La Commissione sottolinea altresì che ogni decisione di avvio del procedimento deve essere preceduta, conformemente all'art. 88, n. 2, CE, da un primo esame che la porti ad acquisire il convincimento che un aiuto di Stato è incompatibile con il Trattato. Essa rileva, a tale proposito, che gli elementi da essa acquisiti mediante le sue richieste di informazioni sono sfociati nell'adozione della decisione di avvio del procedimento il 20 maggio 1998, ovvero diciassette mesi dopo il deposito della denuncia.

44.
    La Commissione segnala inoltre di non essere stata in grado di formulare un'ingiunzione di comunicare informazioni nell'agosto 1997 in particolare per il fatto che le autorità francesi non avevano adottato una condotta di manifesto rifiuto di collaborazione, unica circostanza che avrebbe potuto motivare l'adozione di tale ingiunzione. Essa ritiene quindi di avere reagito con diligenza rivolgendosi, sin dal 17 gennaio 1997, alle autorità francesi per chiedere loro di trasmetterle qualsiasi informazione utile per l'istruzione della pratica.

45.
    In più, la Commissione fa valere che sebbene il suo comportamento possa essere valutato sotto il profilo del rispetto del principio di buona amministrazione, il ricorso non contiene nessun motivo inerente ad un'eventuale violazione di tale principio. Qualora si dovesse comunque ritenere che gli argomenti del ricorrente dedotti in sede di replica e riportati al precedente punto 35, relativi al «carattere estremo» della presente controversia, sollevino tale motivo, essi rappresenterebbero un motivo nuovo e sarebbero pertanto irricevibili.

46.
    L'affermazione del ricorrente secondo cui il dialogo fra la Commissione e le autorità francesi non è stato approfondito né soddisfacente, nella causa in esame, dal punto di vista degli enti locali che hanno concesso gli aiuti controversi, non sarebbe corretta, poiché il comune di Orléans, anch'esso coinvolto nella concessione di tali aiuti, non ha proposto alcun ricorso di annullamento. Ad ogni modo, le lettere delle autorità francesi di risposta alle richieste di informazioni avrebbero costantemente indicato che le informazioni in questione erano state raccolte segnatamente presso il ricorrente. Inoltre, quest'ultimo non avrebbe presentato osservazioni alla Commissione a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee della sua decisione di avviare il procedimento ex art. 88, n. 2, CE.

47.
    La Commissione ritiene del pari che il diritto riconosciuto dal Trattato di sottoporle qualsiasi osservazione relativa alle misure controverse nell'ambito del procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE sia il «diretto palliativo» delle conseguenze che il comportamento negligente dello Stato membro può avere nei confronti dell'ente locale che ha accordato l'aiuto di cui trattasi come nei confronti del relativo beneficiario. Essa considera, d'altra parte, che l'ente locale e il beneficiario dell'aiuto hanno a disposizione una soluzione giuridica nei mezzi di tutela giurisdizionale da loro esperibili dinanzi ai giudici nazionali allo scopo di far sorgere la responsabilità dello Stato centrale per la sua mancata diligenza a fronte del suo dovere di leale collaborazione con la Commissione. A suo parere, è a buon motivo che il Trattato, nell'ambito del controllo degli aiuti di Stato, ha definito la particolare situazione dello Stato membro quale organo de iure del potere pubblico. Le eventuali carenze di strutture costituzionali o amministrative di uno Stato membro dovrebbero essere risolte fondamentalmente nel suo ordinamento giuridico interno.

Giudizio del Tribunale

48.
    Occorre rilevare preliminarmente che, secondo una giurisprudenza costante, la legittimità di un atto comunitario dev'essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti nel momento in cui l'atto è stato adottato (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 6 ottobre 1999, causa T-123/97, Salomon/Commissione, Racc. pag. II-2925, punto 48, e 14 maggio 2002, causa T-126/99, Graphischer Maschinenbau/Commissione, Racc. pag. II-2427, punto 33).

49.
    In più, risulta da giurisprudenza costante che, anche se è opinione comune che le norme di procedura si applichino a tutte le controversie pendenti all'atto della loro entrata in vigore, ciò non vale per le norme sostanziali. Nell'interpretazione che abitualmente ne viene data, queste ultime concernono posizioni anteriori alla loro entrata in vigore solo se dal loro testo, dalla loro finalità o dalla loro struttura risulti chiaramente che va loro attribuita tale efficacia. Questa interpretazione garantisce il rispetto dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento in virtù dei quali le norme comunitarie debbono presentare caratteri di chiarezza e prevedibilità per i soggetti dell'ordinamento (v., in particolare, sentenze della Corte, Salumi e a., cit., punti 9 e 10, e 6 luglio 1993, cause riunite C-121/91 e C-122/91, CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione, Racc. pag. I-3873, punti 22 e 23).

50.
    Il regolamento n. 659/1999, costituendo un regolamento di procedura relativo all'applicazione dell'art. 88 CE, è stato adottato tenendo conto della prassi elaborata dalla Commissione in tale ambito al fine, in particolare, di assicurare una regolare ed efficace applicazione delle procedure previste da tale articolo ed accrescere la trasparenza e la certezza del diritto nella loro applicazione (v. ‘considerando’ 2 e 3 del regolamento). Nel capo III, intitolato «Procedura relativa agli aiuti illegittimi», sono illustrati i poteri della Commissione relativi in particolare all'esame degli aiuti di Stato, alla richiesta di informazioni, alle ingiunzioni di fornire informazioni e al recupero di un aiuto illegittimo. Si deve rilevare che dalla lettera stessa di tali disposizioni, compreso l'art. 15, risulta che esse hanno natura procedurale e che si applicano pertanto, in base alla giurisprudenza summenzionata, a tutti i procedimenti amministrativi in materia di aiuti di Stato pendenti dinanzi alla Commissione nel momento in cui il regolamento n. 659/1999 è entrato in vigore, ossia il 16 aprile 1999.

51.
    Inoltre, poiché l'art. 15 del regolamento n. 659/1999 non contiene alcuna disposizione transitoria relativa alla sua applicazione nel tempo, a differenza dell'art. 11, n. 2, secondo comma, di tale regolamento, relativo al potere della Commissione di ordinare il recupero a titolo provvisorio di un aiuto versato illegalmente, esso si applica ad ogni azione di recupero in via definitiva di un aiuto, anche concesso precedentemente a tale data, che intervenga dopo la data di entrata in vigore del regolamento.

52.
    Quanto all'argomento della Commissione secondo cui l'applicazione dell'art. 15 del regolamento n. 659/1999 a un aiuto concesso prima della sua entrata in vigore dipende da due condizioni che nella fattispecie non ricorrerebbero cumulativamente, occorre constatare, ad abuntantiam, che dal testo della decisione controversa, ed in particolare dall'esame della questione concernente l'applicazione del termine di prescrizione esposto nei punti 219-224, risulta che al momento dell'adozione di tale decisione la Commissione stessa riteneva che la sua azione relativa al recupero dell'aiuto controverso ricadesse nell'ambito di applicazione dell'art. 15 del regolamento n. 659/1999. Inoltre, il fatto che la Commissione abbia inviato alle autorità francesi, l'8 luglio 1999, un'ingiunzione di fornire informazioni in base all'art. 10, n. 3, di detto regolamento, evidenzia che essa ha condotto la procedura in materia di aiuti di Stato, avviata il 20 maggio 1998 in applicazione dell'art. 88, n. 2, CE, basandosi sulle nuove regole procedurali sin dal momento dell'entrata in vigore del regolamento n. 659/1999, ossia dal 16 aprile 1999.

53.
    Pertanto, poiché la Commissione, nella decisione controversa, ha basato esplicitamente il suo esame della prescrizione dell'azione di recupero dell'aiuto di cui trattasi sull'art. 15 del regolamento n. 659/1999 (v. punti 219-224), essa non può far valere altri argomenti contro il ricorrente che rimettano in discussione il suo esame, contenuto nella decisione controversa, nell'ambito del presente procedimento dinanzi al Tribunale.

54.
    Ne consegue che il potere della Commissione di ordinare il recupero dell'aiuto di cui trattasi era disciplinato dall'art. 15 del regolamento n. 659/1999.

55.
    Quanto all'argomento del ricorrente relativo al «carattere estremo» della presente controversia, occorre considerarlo infondato, senza necessità di accertare se esso costituisca un motivo nuovo come asserisce la Commissione (supra, punto 45).

56.
    Al riguardo si deve osservare che, per verificare se lo svolgimento del procedimento amministrativo avente ad oggetto l'aiuto controverso fosse caratterizzato da eccessivo ritardo, non si può prendere in considerazione, come pretende il ricorrente, il tempo intercorso tra la data di concessione dell'aiuto di cui trattasi e quella dell'adozione della decisione controversa. Tale verifica va condotta, infatti, prendendo come dies a quo quello in cui la Commissione è venuta a conoscenza della concessione dell'aiuto controverso. E' pacifico che la Commissione è stata informata della concessione di tale aiuto solo il 23 dicembre 1996, data del deposito della denuncia nel caso di specie, o, al più presto, nel novembre 1996, allorché la Corte dei conti francese ha pubblicato la relazione su «Gli interventi degli enti locali a favore delle imprese». Dalla decisione controversa risulta che la Commissione, agendo sulla base della denuncia del 23 dicembre 1996, ha chiesto informazioni complementari alle autorità francesi il 17 gennaio 1997. Ne è seguito uno scambio di corrispondenza tra le dette autorità e la Commissione, nell'ambito del quale quest'ultima ha cercato, con alcune difficoltà, di completare il suo fascicolo sollecitando la trasmissione di ulteriori informazioni fino alla data della decisione di avviare il procedimento, il 20 maggio 1998. Dopodiché, anche dopo l'avvio del procedimento amministrativo, le autorità francesi si sono mostrate reticenti a fornire le informazioni richieste dalla Commissione (v. supra, punti 8-11). Alla luce della cronologia degli eventi verificatisi tra il novembre 1996 e l'adozione della decisione controversa (v. punti 2-11 della decisione controversa), non si può imputare alla Commissione un ritardo eccessivo ovvero una mancanza di diligenza nella conduzione del procedimento amministrativo nel caso di specie.

57.
    In ogni caso, il recupero degli aiuti illegittimi, che è diretto al ripristino della situazione anteriore, anche se attuato molto tempo dopo la concessione degli aiuti di cui trattasi, non può costituire una sanzione non prevista dal diritto comunitario (sentenza del Tribunale 29 settembre 2000, causa T-55/99, CETM/Commissione, Racc. pag. II-3207, punto 164).

58.
    Per quanto riguarda l'argomento del ricorrente relativo ai notevoli inconvenienti presentati per gli enti locali dal procedimento «esclusivamente bilaterale» relativo agli aiuti di Stato, occorre osservare che l'art. 88, n. 3, CE impone un obbligo di notifica da parte dello Stato membro interessato a progetti diretti a istituire o modificare aiuti di Stato. Inoltre, siccome, secondo giurisprudenza costante, il beneficiario di un aiuto può fare legittimo affidamento, salvo circostanze eccezionali, sulla regolarità di un aiuto solamente qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto dell'art. 88 CE (sentenze della Corte 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3437, punto 14, e 14 gennaio 1997, causa C-169/95, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-135, punto 51), e un operatore economico diligente deve normalmente essere in grado di assicurarsi che tale procedura sia stata rispettata, neppure terzi, compresi gli enti locali, possono più avvalersi di tale legittimo affidamento, né contestare alla Commissione che il procedimento amministrativo relativo a un aiuto di Stato non notificato si svolga principalmente tra quest'ultima e lo Stato membro interessato. Se l'amministrazione centrale di uno Stato CE non ha adempiuto al suo obbligo di notifica, a danno degli enti locali o del beneficiario di un aiuto concesso da questi ultimi, ciò rappresenta un problema interno alle parti che non può essere addebitato alla Commissione. Una diversa decisione sfocerebbe in un ostacolo o costituirebbe un intralcio ingiustificato nei confronti dell'adempimento, da parte della Commissione, del suo compito di curare l'osservanza degli artt. 87 CE e 88 CE.

59.
    Dalle considerazioni che precedono discende che la prima parte del motivo dev'essere respinta.

Sulla seconda parte del motivo, relativa all'inidoneità di una richiesta di informazioni a interrompere il termine di prescrizione

Argomenti della parti

60.
    Il ricorrente ritiene che una richiesta di informazioni da parte della Commissione non possa interrompere il termine di prescrizione previsto all'art. 15 del regolamento n. 659/1999, neanche qualora essa sia corredata di «più paragrafi tipo che ricordino le eventuali conseguenze giuridiche della concessione di un aiuto illegittimo». Sarebbe contrario al principio di certezza del diritto che una richiesta di informazioni abbia un tale effetto sulla prescrizione.

61.
    A sostegno delle sue conclusioni il ricorrente precisa che, nella maggior parte degli ordinamenti nazionali degli Stati membri, nell'ambito del diritto economico, «solamente un atto d'imperio, adottato in applicazione di un'autorizzazione giuridicamente sancita in un apposito provvedimento, [è] idonea a interrompere la prescrizione».

62.
    Il ricorrente osserva altresì che, nell'ordinamento comunitario, l'art. 43 dello Statuto della Corte, che istituisce una prescrizione in materia di responsabilità extracontrattuale, specifica chiaramente che una mera richiesta rivolta all'istituzione competente può interrompere il termine di prescrizione solo se seguita dall'introduzione di un ricorso dinanzi al giudice comunitario. Al riguardo esso sostiene che la soluzione adottata in materia di applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE, nel regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1), appare come eccezionale.

63.
    Il ricorrente fa presente che all'epoca del deposito della denuncia, il 23 dicembre 1996, e fino all'avvio della formale procedura d'esame, nel maggio 1998, le richieste di informazioni della Commissione non avevano alcun fondamento normativo specifico. Esse, infatti, derivate dalla prassi e rivolte alle autorità francesi nel 1997, rientravano, secondo il ricorrente, nella fase preliminare d'esame degli eventuali aiuti di Stato, la quale può restare prettamente interna o bilaterale oppure può sfociare in una pura e semplice archiviazione della pratica. Inoltre, la Commissione non avrebbe adottato, nel procedimento in questione, un «atto d'imperio a carattere istruttorio», il solo atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione.

64.
    Il ricorrente considera che, tenuto conto del contesto e dello scopo dell'art. 15 del regolamento n. 659/1999, la tesi della Commissione secondo cui ogni richiesta d'informazione interrompe il termine di prescrizione non potrebbe attribuire a tale articolo un pieno effetto utile. Una tale interpretazione condurrebbe, infatti, ad un'interruzione quasi sistematica del termine di prescrizione a seguito di una denuncia.

65.
    Il ricorrente fa perciò osservare che la Commissione dispone di mezzi «d'imperio» per permettere l'interruzione del termine di prescrizione. Essa disporrebbe di due mezzi legittimi. Da un lato, la Commissione potrebbe adottare decisioni che le permettano, dopo aver posto lo Stato membro interessato in condizioni di esprimersi al riguardo, di ingiungergli di fornirle, nel termine da essa impartito, tutti i documenti, informazioni e dati supplementari per esaminare la compatibilità dell'aiuto col mercato comune (sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I-307). Il ricorrente rileva, a tal proposito, che la Commissione aveva messo la Francia in condizioni di esprimersi nel corso del primo trimestre 1997, in due riprese, ma che si era risolta per un'ingiunzione solamente nel 1999. Dall'altro, la Commissione potrebbe interrompere il termine di prescrizione adottando una «decisione di avvio della formale procedura d'esame». Orbene, il ricorrente ritiene che la Commissione abbia avuto la possibilità di avviare la detta procedura formale sin dal giugno 1997, ossia due mesi prima che scadesse il termine di prescrizione applicabile nella fattispecie.

66.
    Un'interpretazione del genere, che tenga conto del principio della certezza del diritto, non priverebbe la Commissione dei suoi mezzi di azione, ma costituirebbe anzi un notevole stimolo ad accelerare la trattazione delle cause nel rispetto del principio di diligenza e di buona amministrazione, quale enunciato dalla Corte a partire dalla sentenza 11 dicembre 1973 (causa 120/73, Lorenz, Racc. pag. 1471).

67.
    Il ricorrente conclude che un'interpretazione che attribuisca al meccanismo della prescrizione il suo pieno effetto utile, lasciando impregiudicata la capacità di intervento della Commissione, implica il fatto di ammettere che solo un atto d'imperio - nel caso concreto: l'adozione di un atto qualificato come decisione che arreca pregiudizio - può essere una «misura» idonea ad interrompere la prescrizione.

68.
    A sostegno della sua interpretazione del termine «misura» il ricorrente fa riferimento altresì agli ordinamenti nazionali degli Stati membri. Così, a suo parere, solamente l'adozione di uno strumento giuridico specificamente designato e costituito in applicazione della legge nazionale (legge, decreto, ordinanza o atto amministrativo specifico appositamente previsto) permetterebbe di interrompere il termine di prescrizione. Viceversa, una richiesta d'informazioni, salvo casi particolari sempre oggetto di disposizioni precise e specifiche, non potrebbe costituire un atto interruttivo del detto termine. Nella fattispecie la Commissione non avrebbe pertanto interrotto il termine di prescrizione prima della sua scadenza. Di conseguenza l'aiuto controverso dovrebbe essere considerato come un aiuto esistente.

69.
    La Scott sostiene che l'azione della Commissione non interrompe il termine di prescrizione nei confronti del beneficiario dell'aiuto a meno che le richieste di informazioni da essa rivolte allo Stato membro gli siano state notificate.

70.
    La Scott fa osservare anche che il termine di prescrizione previsto all'art. 15 del regolamento n. 659/1999 è particolarmente lungo. A suo parere, nello stabilire per le controversie concernenti aiuti di Stato un termine di prescrizione così lungo e attribuendo effetti così prolungati a un evento interruttivo della prescrizione a seguito dell'applicazione di tale disposizione, il Consiglio non poteva avere l'intenzione di consentire che il termine di prescrizione fosse facilmente interrotto.

71.
    La Commissione sostiene che le richieste di informazioni rivolte agli Stati membri sono atti che hanno l'effetto di interrompere il termine di prescrizione. Infatti, l'uso del termine «azione» all'art. 15 del regolamento n. 659/1999 da parte del legislatore comunitario non può essere casuale in un contesto quale quello di tale regolamento, adottato al fine di aumentare la trasparenza e la certezza del diritto nonché di codificare e consolidare la prassi costante elaborata dalla Commissione e dalla giurisprudenza della Corte in materia di aiuti di Stato. La Commissione osserva che il regolamento n. 659/1999 precisa le circostanze in cui essa può adottare decisioni e raccomandazioni nonché avanzare le varie richieste di informazioni e comunicazioni agli Stati membri. Inoltre, i termini utilizzati dal legislatore nel regolamento n. 659/1999 sarebbero conformi al contesto del controllo degli aiuti di Stato, il cui particolare procedimento è incentrato sul dialogo tra la Commissione e gli Stati membri. Secondo una giurisprudenza costante, gli Stati membri sarebbero i soli destinatari delle decisioni della Commissione, come confermerebbe il regolamento n. 659/1999. Tale procedimento in contraddittorio tra lo Stato membro e la Commissione non sarebbe diretto contro i beneficiari dell'aiuto illegalmente concesso. Questi ultimi disporrebbero, del resto, di diritti limitati dalle disposizioni di cui all'art. 88, n. 2, CE e al regolamento n. 659/1999.

72.
    Secondo la Commissione, il fatto che l'art. 15 del regolamento n. 659/1999 si riferisca a «[q]ualsiasi azione intrapresa dalla Commissione» significa che esso intende l'insieme dei mezzi che il detto regolamento mette a disposizione della Commissione. Pertanto le richieste di informazioni che la Commissione rivolge agli Stati membri sarebbero «strumenti del tutto idonei ad interrompere il termine di prescrizione ormai previsto dall'art. 15» e informerebbero tali Stati, nel rispetto del principio della certezza del diritto, del fatto che la Commissione istruisce una pratica su una misura.

73.
    La Commissione fa altresì valere che l'argomento del ricorrente secondo il quale solamente un «atto d'imperio» può costituire una misura idonea ad interrompere la prescrizione porta a restringere sensibilmente il suo potere d'intervento. Infatti, l'adozione di «atti d'imperio» richiederebbe la compresenza di molteplici condizioni. Quindi, un'ingiunzione di comunicare informazioni potrebbe intervenire solo a seguito di una semplice richiesta di informazioni seguita da un sollecito (v. art. 10 del regolamento n. 659/1999). Del pari, per avviare una formale procedura di esame, la Commissione deve aver previamente raccolto e ottenuto le informazioni pertinenti nonché aver effettuato un esame preliminare della misura di cui trattasi. La Commissione ritiene dunque che il ricorrente abbia mal interpretato le disposizioni dell'art. 15 del regolamento n. 659/1999.

74.
    La Commissione rileva che il ricorrente, riferendosi al regime della prescrizione attuato dal regolamento n. 2988/74, ha fatto valere che il detto regolamento rappresenterebbe un'eccezione fra gli innumerevoli esempi che illustrerebbero, negli ordinamenti nazionali, il concetto che una prescrizione dell'azione di un'autorità pubblica non può essere interrotta da una richiesta di informazioni. Orbene, il ricorrente, che non ha affatto eccepito l'illegittimità del regolamento n. 659/1999 o dell'art. 15 di quest'ultimo, non avrebbe cercato in nessun modo di dimostrare né di accertare che le richieste di informazioni rivolte dalla Commissione alle autorità francesi non possano costituire una valida misura interruttiva della prescrizione nell'ambito del regime stabilito dal legislatore comunitario ai fini del controllo degli aiuti di Stato.

75.
    L'argomento della Scott secondo cui il Consiglio non avrebbe avuto l'intenzione di consentire che il termine di prescrizione fosse facilmente interrotto quando esso ha scelto di fissare una prescrizione decennale in materia di recupero di aiuti illegalmente concessi, risulterebbe solamente dall'approccio soggettivo della Scott. Infatti, solamente il legislatore comunitario avrebbe il potere discrezionale di emanare una norma in materia di prescrizione e di deciderne le modalità procedurali.

Giudizio del Tribunale

76.
    Occorre rilevare anzitutto che, come constatato nell'ambito dell'esame della prima parte del motivo, il termine di prescrizione decennale fissato dall'art. 15 del regolamento n. 659/1999 si applica al caso di specie e che, pertanto, poiché l'aiuto in questione è stato concesso il 31 agosto 1987 e la decisione controversa è stata adottata il 12 luglio 2000, il detto termine dovrebbe essere considerato scaduto. La Commissione ha fondato la sua decisione di ordinare il recupero dell'aiuto in questione sul fatto che il termine di prescrizione sarebbe stato interrotto da misure da essa adottate fra il gennaio e l'agosto 1997 e segnatamente dalla sua lettera 17 gennaio 1997, con cui essa avrebbe formalmente richiesto informazioni alle autorità francesi (v. punto 220 della decisione controversa).

77.
    Il ricorrente fa valere esempi tratti dal diritto nazionale e dal diritto comunitario, segnatamente la citata sentenza Francia/Commissione, punto 19, per fondare la tesi secondo cui una semplice richiesta di informazioni non può interrompere il termine di prescrizione. Esso ritiene che solamente un atto d'imperio, adottato in applicazione di un'autorizzazione giuridicamente sancita in un apposito provvedimento, come una decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE o un'ingiunzione di fornire informazioni indirizzata alle autorità francesi, sarebbe idonea a costituire un atto interruttivo di prescrizione. Occorre considerare che tale conclusione non può essere dedotta dalla detta sentenza, la quale riguardava i provvedimenti cautelari a disposizione della Commissione per contrastare tutte le violazioni dell'art. 88, n. 3, CE. Tali provvedimenti consistono nel potere di ingiungere allo Stato membro, per mezzo di una decisione provvisoria, nelle more dell'esame dell'aiuto, di sospendere immediatamente il versamento di quest'ultimo e di fornire alla Commissione, nel termine da essa impartito, tutti i documenti, informazioni e dati necessari per esaminare la compatibilità dell'aiuto col mercato comune.

78.
    Con lettera 17 gennaio 1997, la Commissione ha richiesto informazioni alle autorità francesi «[a]l fine di poter verificare la veridicità degli elementi addotti e di stabilire se le misure accordate a favore della società Scott [costituissero] un aiuto ai sensi dell'art. [87, n. 1, CE]». Inoltre, in tale lettera, la Commissione ha manifestamente richiamato l'attenzione delle autorità francesi sulla lettera da essa inviata agli Stati membri il 3 novembre 1983 in merito agli obblighi ad essi incombenti in forza dell'art. 88, n. 3, CE, nonché «sulla comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 318 del 24 novembre 1983, pag. 3, in cui è stato ribadito che tutti gli aiuti concessi illegalmente possono formare oggetto di restituzione».

79.
    Ne consegue che le autorità francesi, avendo ricevuto la lettera 17 gennaio 1997, sono state da questa informate del fatto che la legalità dell'aiuto in questione era oggetto di esame da parte della Commissione e, se del caso, poteva formare oggetto di restituzione.

80.
    Ad ogni modo, occorre constatare che, anche se il regolamento n. 659/1999 non era applicabile il 17 gennaio 1997, per cui la lettera inviata alle autorità francesi a quella data non aveva allora l'effetto di interrompere il termine di prescrizione, poiché all'epoca non era stata prevista alcuna prescrizione, l'effetto giuridico di tale lettera deve tuttavia essere esaminato nell'ambito dell'esercizio da parte della Commissione, dopo il 16 aprile 1999, del suo potere di recuperare l'aiuto di cui trattasi.

81.
    A questo proposito, occorre notare che l'art. 10, n. 2, del regolamento n. 659/1999, proprio come l'art. 15 del medesimo, figura al capo III di tale regolamento relativo alle norme applicabili alla procedura in materia di aiuti illegittimi. L'art. 10, n. 2, prevede che la Commissione chieda informazioni allo Stato membro interessato. Risulta dall'art. 10, n. 2, del regolamento n. 659/1999, in combinato disposto con gli artt. 2, n. 2, e 5, nn. 1 e 2, del detto regolamento, che esso impone allo Stato membro interessato un obbligo immediato di fornire tutte le informazioni necessarie richieste dalla Commissione. Infatti, la Commissione, chiedendo informazioni a uno Stato membro, lo informa di essere in possesso di informazioni relative a un preteso aiuto illegittimo e che tale aiuto dovrà, eventualmente, essere restituito.

82.
    Pertanto, il carattere semplice della richiesta di informazioni non ha la conseguenza di privarla di efficacia giuridica in quanto atto idoneo a interrompere il termine di prescrizione previsto dall'art. 15 del regolamento n. 659/1999. Tale interpretazione non è diretta ad attribuire un'efficacia retroattiva agli artt. 10 e 15 di tale regolamento, ma semplicemente a garantire l'applicazione uniforme di tali articoli a una serie di fatti o eventi pregressi ed esaminati dopo il 12 luglio 2000.

83.
    Riguardo all'argomento della Scott secondo il quale le misure adottate dalla Commissione tra il gennaio e l'agosto del 1997 non potevano avere l'effetto d'interrompere il termine di prescrizione in applicazione dell'art. 15 del regolamento n. 659/1999, per il motivo che essa non aveva all'epoca conoscenza di tali misure, si deve osservare che l'art. 15 ha introdotto un termine di prescrizione unico per il recupero di un aiuto che si applica allo stesso modo allo Stato membro interessato, al beneficiario dell'aiuto e ai terzi.

84.
    Al riguardo occorre ricordare che la procedura stabilita dall'art. 88, n. 2, CE si svolge principalmente tra la Commissione e lo Stato membro coinvolto, laddove gli interessati, tra cui il beneficiario dell'aiuto, hanno il diritto di essere informati e di poter far valere il proprio punto di vista (v., in tal senso, sentenza della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punti 16 e 17). Infatti, secondo una giurisprudenza costante, gli interessati svolgono essenzialmente un ruolo di fonti d'informazione per la Commissione nell'ambito del procedimento amministrativo iniziato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE (sentenze del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T-266/94, Skibsvaerftsforeningen e a./Commissione, Racc. pag. II-1399, punto 256, e 25 giugno 1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, British Airways e a. e British Midland Airways/Commissione, Racc. pag. II-2405, punto 59). Orbene, la Commissione non è obbligata ad informare i potenziali interessati, compreso il beneficiario dell'aiuto, delle misure che essa adotta riguardo ad un aiuto illegittimo, prima dell'avvio del procedimento amministrativo.

85.
    Ne consegue che il solo fatto che la Scott ignorasse l'esistenza delle richieste di informazioni effettuate dalla Commissione alle autorità francesi a partire dal 17 gennaio 1997 non ha come conseguenza di privare le stesse di efficacia giuridica nel confronti della Scott. Pertanto la lettera 17 gennaio 1997, inviata dalla Commissione prima dell'avvio del procedimento amministrativo, con la quale erano richieste informazioni complementari alle autorità francesi, costituisce, in applicazione dell'art. 15 del regolamento n. 659/1999, una misura che interrompe il termine di prescrizione decennale, che nel caso di specie è iniziato a decorrere il 31 agosto 1987, prima della sua scadenza, anche se il ricorrente e la Scott ignoravano all'epoca l'esistenza di una tale corrispondenza.

86.
    Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la seconda parte del presente motivo dev'essere respinta.

87.
    Tenuto conto di quanto esposto, il ricorso di annullamento dell'art. 2 della decisione controversa dev'essere respinto nella parte in cui si fonda sulla violazione ad opera della Commissione dell'art. 15 del regolamento n. 659/1999.

Sulle spese

88.
    Tenuto conto che la presente sentenza si limita alla questione della prescrizione e che il procedimento dovrà proseguire, è opportuno allo stato degli atti sospendere la pronuncia sulle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso di annullamento dell'art. 2 della decisione della Commissione 12 luglio 2000, 2002/14/CE, è respinto nella parte in cui si fonda sulla violazione da parte della Commissione dell'art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88] del Trattato CE.

2)    Per il resto, il procedimento prosegue.

3)    Le spese sono riservate.

Cooke
García-Valdecasas
Lindh

Forwood

Legal

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 aprile 2003.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J.D. Cooke


1: Lingua processuale: il francese.