Language of document : ECLI:EU:F:2012:88


SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Terza Sezione)

20 giugno 2012 (*)

«Funzione pubblica – Concorso generale – Decisione della commissione giudicatrice del concorso di non ammissione a partecipare alle prove di esame – Mezzi di ricorso – Ricorso giurisdizionale proposto senza attendere la decisione sul reclamo amministrativo – Ricevibilità – Condizioni specifiche di ammissione al concorso – Esperienza professionale richiesta»

Nella causa F‑66/11,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Alma Yael Cristina, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata da S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da B. Eggers e P. Pecho, successivamente da B. Eggers, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione),

composto dai sigg. S. Van Raepenbusch, presidente, R. Barents e K. Bradley (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra X. Lopez Bancalari, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 febbraio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 12 luglio 2011, la sig.ra Cristina ha proposto il presente ricorso diretto, da una parte, all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AST/111/10 di non ammetterla a partecipare alle prove di esame di detto concorso e, dall’altra, alla condanna della Commissione europea a risarcire il preteso danno da lei subìto a seguito di tale decisione.

 Contesto normativo

2        L’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue:

«Qualsiasi persona cui si applica il presente Statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l’autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura imposta dallo Statuto. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi (…)».

3        L’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto è così formulato:

«Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se:

–        l’autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, e nel termine ivi previsto,

–        tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto».

4        L’articolo 2 dell’allegato III dello Statuto, relativo alla procedura di concorso menzionata all’articolo 29 dello Statuto, dispone quanto segue:

«I candidati devono riempire un formulario stabilito dall’autorità che ha il potere di nomina.

Ai candidati può essere richiesto qualsiasi documento o informazione complementare».

5        Il 17 novembre 2010, l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando di concorso generale EPSO/AST/111/10 per la costituzione di una riserva di assunzione di assistenti di grado AST 1 nel settore di attività del segretariato (GU C 312 A, pag. 1; in prosieguo: il «bando di concorso»).

6        Il titolo II del bando di concorso, dal titolo «Natura delle mansioni», era così redatto:

«La natura e il livello delle mansioni da svolgere comportano l’esecuzione dei seguenti compiti:

–      organizzare e coordinare le riunioni, ivi compresa la costituzione dei fascicoli e dei documenti di lavoro,

–      ricevere, filtrare e trattare le telefonate, trattare la corrispondenza e comunicare informazioni generali agli interlocutori telefonici,

–      gestire caselle [di posta elettronica] e caselle funzionali,

–      gestire agende, supervedere lo scadenzario, vegliare al rispetto dei termini,

–      fornire un supporto amministrativo generale, in particolare per la gestione documentale (ricezione, trattamento, seguito e archiviazione dei documenti e della corrispondenza),

–      preparare e gestire le missioni, gestire le assenze,

–      presentare e verificare documenti (impaginazione, formattazione, tabelle),

–      redazione (livello segreteria) di progetti di note, lettere, resoconti,

–      altri lavori amministrativi diversi da quelli di segreteria connessi alla gestione delle pratiche e alla ricerca di informazioni, che richiedono in particolare l’utilizzazione delle tecnologie informatiche,

–      nei servizi di traduzione: ricezione, gestione e trattamento delle domande di traduzione ed in particolare preparazione, trattamento e ultimazione di documenti, principalmente con l’ausilio di un software di traduzione, alimentazione e aggiornamento delle memorie di traduzione, nonché dei lavori di dattilografia, di impaginazione e di formattazione.

(…)».

7        Le condizioni specifiche di ammissione al concorso, definite al punto 2 del titolo III del bando di concorso, prevedevano, per quanto riguarda il titolo di studio, che i candidati dovessero avere un livello di studi superiori sancito da un diploma finale in rapporto diretto con la natura delle mansioni [punto III.2.1, lettera a)], ovvero un livello di studi secondari sancito da un diploma finale che desse accesso agli studi superiori seguito da un’esperienza lavorativa in rapporto diretto con la natura delle mansioni della durata minima di tre anni [punto III.2.1, lettera b)].

8        Il titolo IV, punto 1, del bando di concorso precisava che sarebbero stati invitati ai test di accesso unicamente i candidati che avevano dichiarato, al momento dell’iscrizione per via elettronica, di soddisfare le condizioni generali e specifiche del titolo III del bando di concorso.

9        Il titolo V, punto 1, del bando di concorso precisava che sarebbero stati ammessi a partecipare alle prove di esame i candidati che avevano ottenuto non soltanto uno dei migliori punteggi e il minimo richiesto nei test di accesso, ma che soddisfacevano anche, alla luce delle loro dichiarazioni all’atto dell’iscrizione per via elettronica, le condizioni di ammissione generali e quelle specifiche figuranti nel titolo III del bando di concorso.

10      La stessa disposizione specificava che l’ammissione a partecipare alle prove di esame sarebbe stata confermata salvo una verifica successiva dei documenti giustificativi allegati al fascicolo di ciascun candadato.

11      Il titolo VII, punto 2, del bando di concorso specificava che i candidati ammessi alle prove di esame sarebbero stati invitati a trasmettere un fascicolo di candidatura completo (atto di candidatura elettronico firmato e documenti giustificativi).

12      Nel bando di concorso figurava altresì, in un riquadro e in grassetto, la seguente menzione preliminare:

«Prima di presentare la candidatura, i candidati devono leggere attentamente la guida [per i concorsi generali] pubblicata nella Gazzetta ufficiale (…) C 184 A dell’8 luglio 2010 e sul sito Internet dell’EPSO.

La guida è parte integrante del presente bando di concorso e illustra le norme relative alle procedure e alle modalità di iscrizione».

13      La guida per i concorsi generali, nella versione in vigore al momento dei fatti (GU 2010, C 184 A, pag. 1; in prosieguo: la «guida diretta ai candidati»), stabilisce al suo punto 6.3, dal titolo «Mezzi di ricorso»:

«In tutte le fasi della procedura di concorso, se un candidato ritiene che l’EPSO o la commissione giudicatrice non abbia agito con equità o non abbia ottemperato:

–      alle disposizioni relative alla procedura di concorso,

–      oppure alle disposizioni del bando di concorso,

e che tale inottemperanza gli abbia arrecato pregiudizio, può avvalersi dei mezzi di ricorso indicati qui di seguito:

–      il candidato può formare un reclamo amministrativo in base all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto (…),

inviandolo per posta al seguente indirizzo:

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

(…)

oppure mediante la pagina di contatto del sito Internet dell’EPSO.

Come oggetto della lettera si dovranno indicare:

–      il numero del concorso,

–      il proprio numero di candidato,

–      la precisazione “Réclamation article 90, paragraphe 2”, “Complaint article 90 §2”, o “Beschwerde Artikel 90, Absatz 2 ”(a scelta),

–      la fase (…) in questione del concorso.

Si rammenta che le commissioni giudicatrici dei concorso godono di un ampio potere di valutazione.

È inutile formare reclamo contro una decisione della commissione giudicatrice, la quale statuisce in piena indipendenza. Il direttore dell’EPSO non ha la facoltà di modificare le decisioni delle commissioni giudicatrici, il cui ampio potere di valutazione è soggetto a controllo unicamente in caso di evidente violazione delle regole che disciplinano i loro lavori. In questa evenienza, la decisione della commissione giudicatrice del concorso può essere impugnata direttamente dinanzi ai giudici dell’Unione, senza dover prima formare il reclamo in base all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto (…)

–      il candidato può formare un ricorso giurisdizionale in base all’articolo 270 [TFUE] e all’articolo 91 dello Statuto (…) dinanzi al:

Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea

(…)

Si noti che i ricorsi riguardanti un errore nel valutare i criteri generali di ammissione, che non rientrano nella sfera di competenza della commissione giudicatrice, saranno ricevibili dinanzi al Tribunale della funzione pubblica soltanto se è stato prima formato un reclamo amministrativo in base all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto (…), secondo la modalità ivi descritte.

Per le modalità di presentazione del ricorso, consultare il sito [Internet] del Tribunale della funzione pubblica (…)

I termini di ordine pubblico stabiliti per questi due tipi di procedimento [dallo Statuto] decorrono dalla data di notifica dell’atto lesivo».

 Fatti

14      Il 18 novembre 2010, la ricorrente ha presentato la sua candidatura al concorso generale EPSO/AST/111/10 (in prosieguo: il «concorso») compilando il modulo elettronico corrispondente.

15      Il 17 marzo 2011, l’EPSO ha informato la ricorrente che ella aveva superato i test di accesso.

16      Tuttavia, con lettera del 7 aprile 2011, l’EPSO ha comunicato alla ricorrente che, alla luce dell’esame del modulo di iscrizione, la commissione giudicatrice del concorso aveva deciso di non autorizzarla a partecipare alle prove di esame, avendo ritenuto che ella non soddisfacesse le condizioni specifiche di ammissione al concorso.

17      La ricorrente ha contestato la sua esclusione dal concorso con due messaggi di posta elettronica rispettivamente in data 7 e 8 aprile 2011.

18      L’EPSO ha risposto alla ricorrente con lettera del 6 giugno 2011, precisandole che la commissione giudicatrice del concorso aveva riesaminato il suo fascicolo, ma ribadiva la sua decisione di non autorizzarla a partecipare alle prove d’esame. Infatti, secondo la commissione giudicatrice del concorso, il titolo di studi di cui la ricorrente è in possesso non rientrava nel settore di attività del concorso e, di conseguenza, la ricorrente avrebbe dovuto avere almeno tre anni di esperienza professionale in rapporto diretto con la natura delle mansioni relative ai posti da coprire. Orbene, poiché, nel modulo di iscrizione, ella non aveva fornito alcun dettaglio concernente la sua esperienza professionale in quanto assistente, la commissione giudicatrice del concorso non aveva potuto considerare che ella soddisfaceva la condizione dell’esperienza professionale.

19      Con messaggio di posta elettronica del 9 giugno 2011, la ricorrente ha risposto all’EPSO che ella non poteva rinvenire nella lettera del 6 giugno 2011 alcuna risposta utile e ha chiesto, ritenendo di soddisfare tutti i criteri richiesti, di essere autorizzata a partecipare al prosieguo delle prove di concorso. Tale messaggio di posta elettronica è rimasto senza risposta.

20      L’11 luglio 2011, la ricorrente ha presentato, «a titolo conservativo», un reclamo, sulla base dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, contro la decisione della commissione giudicatrice del concorso di non ammetterla a partecipare alle prove di esame, e il giorno successivo, il 12 luglio 2011, ella ha adito il Tribunale.

21      All’udienza, la ricorrente ha informato il Tribunale che, l’11 ottobre 2011, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha respinto il reclamo e che ella non ha proposto ricorso avverso tale decisione.

 Conclusioni delle parti e procedimento

22      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

1)      in via principale:

–        annullare la decisione, adottata il 7 aprile 2011, con cui le viene negato il diritto a partecipare alle prove di esame del concorso;

–        di conseguenza, dichiarare che occorre reintegrare la ricorrente nella procedura di assunzione posta in essere mediante detto concorso, ove necessario organizzando nuove prove di esame;

2)      in subordine, nel caso in cui non venisse accolta la domanda principale, condannare la convenuta al pagamento di una somma fissata provvisoriamente ed ex aequo et bono a EUR 20 000, quale risarcimento del danno materiale, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall’emananda sentenza;

3)      ad ogni modo, condannare la convenuta al pagamento di una somma fissata provvisoriamente ed ex aequo et bono a EUR 20 000, quale risarcimento del danno morale, maggiorata degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall’emananda sentenza;

4)      condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese.

23      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

24      Con lettere della cancelleria del 21 ottobre 2011 e del 30 gennaio 2012, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere a misure di organizzazione del procedimento. Le parti hanno ottemperato, entro i termini impartiti, ai quesiti del Tribunale.

25      Con ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale, del 26 gennaio 2012, la presente causa è stata riunita alla causa registrata come F‑83/11, Cristina/Commissione, ai fini della trattazione orale.

 Sull’oggetto della controversia e sulla ricevibilità del secondo capo della domanda in via principale

26      In primo luogo, anche se la ricorrente chiede l’annullamento della decisione iniziale della commissione giudicatrice del concorso, notificata con lettera dell’EPSO del 7 aprile 2011, occorre constatare, tenuto conto della giurisprudenza costante, che arreca pregiudizio alla ricorrente unicamente la decisione della commissione giudicatrice adottata previo riesame, e notificata dall’EPSO con lettera del 6 giugno 2011, di non ammetterla a partecipare alle prove di esame (v., in particolare, sentenza del Tribunale del 4 febbraio 2010, Wiame/Commissione, F‑15/08, punto 20) e che, pertanto, si deve considerare che è contro quest’ultima decisione (in prosieguo: la «decisione impugnata») che la ricorrente rivolge la sua domanda di annullamento.

27      In secondo luogo, il Tribunale constata che il secondo capo della domanda in via principale è volto in sostanza a chiedere all’amministrazione di reintegrare la ricorrente nell’iter di assunzione messo in atto dal concorso.

28      Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, non spetta al giudice dell’Unione, nell’ambito del sindacato di legittimità, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione o sostituirsi a queste ultime (sentenza del Tribunale di primo grado del 5 aprile 2005, Christensen/Commissione, T‑336/02, punto 17; sentenza del Tribunale del 23 novembre 2010, Bartha/Commissione, F‑50/08, punto 50).

29      Questo capo della domanda dev’essere pertanto respinto in quanto irricevibile.

 Sulla ricevibilità del ricorso

 Argomenti delle parti

30      La Commissione riconosce espressamente nel suo controricorso che «i candidati a[i] concors[i] hanno il diritto di adire [il giudice dell’Unione] senza previo reclamo, se contestano la decisione di [una] commissione giudicatrice [di concorso]». Essa considera tuttavia che il presente ricorso è manifestamente irricevibile in quanto non è stato preceduto, conformemente all’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto, da un reclamo che abbia formato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.

31      La Commissione osserva che, se è vero che un candidato può deferire una decisione di una commissione giudicatrice di concorso direttamente al giudice, tuttavia, secondo la giurisprudenza, in quanto sia stato presentato un reclamo, il termine di ricorso decorre, ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto, dal giorno della notifica della decisione adottata in risposta al reclamo e la ricevibilità del ricorso giurisdizionale proposto successivamente dipende dal rispetto da parte dell’interessato di tutti i vincoli procedurali che si connettono al rimedio del reclamo previo.

32      Secondo la Commissione, tra tali vincoli procedurali vi sarebbe l’obbligo per l’interessato di attendere la fine del procedimento precontenzioso prima di poter proporre un ricorso giurisdizionale.

33      La Commissione ritiene pertanto che, poiché la ricorrente aveva presentato un reclamo contro la decisione della commissione giudicatrice del concorso di non ammetterla a partecipare alle prove di esame del concorso, ella avrebbe dovuto attendere la risposta dell’APN prima di proporre il presente ricorso.

34      Infine, la Commissione sostiene che sarebbe in contrasto con il principio di certezza del diritto e di buona amministrazione dichiarare ricevibile un ricorso dinanzi al Tribunale contro una decisione di una commissione giudicatrice di concorso, pur lasciando in essere un procedimento precontenzioso che mira, tra l’altro, ad ottenere una composizione amichevole.

35      All’udienza, in risposta all’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, la ricorrente ha ricordato che, nella sua sentenza del 20 giugno 1990, Burban/Parlamento (T‑133/89), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha dichiarato ricevibile un ricorso proposto in circostanze sostanzialmente identiche a quelle della presente causa.

 Giudizio del Tribunale

36      Ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto, un ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea è ricevibile solo se l’APN sia stata previamente adita con reclamo e se tale reclamo abbia formato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.

37      Tuttavia, come risulta da una giurisprudenza costante, la procedura del reclamo amministrativo non ha senso quando le censure sono dirette contro le decisioni di una commissione giudicatrice di concorso, dato che l’APN non ha gli strumenti per riformare queste ultime (v. sentenze della Corte del 16 marzo 1978, Ritter von Wüllerstorff und Urbair/Commissione, 7/77, punto 7, e del 14 luglio 1983, Detti/Corte di giustizia, 144/82, punto 16; sentenza del Tribunale di primo grado del 23 gennaio 2002, Gonçalves/Parlamento, T‑386/00, punto 34). Di conseguenza, il rimedio giuridico esperibile nei confronti della decisione di una commissione giudicatrice di concorso consiste normalmente nell’adizione del giudice dell’Unione senza reclamo previo (in prosieguo: l’«adizione diretta», v. sentenza Bartha/Commissione, cit., punto 25).

38      Ne consegue che, quando un candidato escluso contesta la decisione di una commissione giudicatrice di concorso, non è assolutamente necessario che egli presenti un reclamo previo contro la decisione da lui contestata e ancor meno un siffatto reclamo «a titolo conservativo», come ha fatto la ricorrente nella presente controversia.

39      Tuttavia, non risulta né dallo Statuto né dalla giurisprudenza che un candidato ad un concorso che abbia ciononostante sottoposto all’APN un reclamo contro una decisione della commissione giudicatrice di detto concorso non possa adire direttamente il giudice senza attendere la decisione dell’APN sul reclamo.

40      Al contrario, il giudice dell’Unione ha già esplicitamente ammesso che, quando un candidato ad un concorso si rivolge, mediante reclamo amministrativo, all’APN, tale passo, qualunque sia il suo significato giuridico, non può avere la conseguenza di privare il candidato del suo diritto di adire il giudice direttamente (sentenza della Corte del 30 novembre 1978, Salerno e a./Commissione, 4/78, 19/78 e 28/78, punto 10; sentenza Burban/Parlamento, cit., punto 17).

41      Pertanto, se un candidato ad un concorso decide di adire direttamente il Tribunale, quest’ultimo deve determinare se il ricorso sia stato proposto entro il termine di tre mesi e dieci giorni dalla notifica al ricorrente della decisione che arreca pregiudizio (v. sentenza Burban/Parlamento, cit., punto 18).

42      Per contro, la ricevibilità di un siffatto ricorso dinanzi al giudice non può essere sottoposta alla condizione dell’esaurimento del procedimento precontenzioso posta dall’articolo 91 dello Statuto, poiché tale condizione si applica solo ai ricorsi per i quali un reclamo amministrativo è obbligatorio. La soluzione proposta dalla Commissione equivarrebbe a sottoporre l’adizione diretta del giudice ad un’ulteriore condizione di ricevibilità che si applica, in realtà, solo quando l’adizione del giudice dev’essere preceduta da un reclamo.

43      Tale conclusione non è contraddetta dal punto 6.3 della guida diretta ai candidati ai sensi del quale questi ultimi possono contestare le decisioni della commissione giudicatrice di concorso per via amministrativa e con la proposizione di un ricorso giurisdizionale, senza che sia mai precisato che la presentazione di un reclamo esclude l’adizione diretta del giudice.

44      Il Tribunale constata, inoltre, che tale conclusione non viene per nulla infirmata dalla giurisprudenza menzionata dalla Commissione nelle sue memorie, che verrà esaminata qui di seguito, né dagli argomenti esposti all’udienza.

45      Vero è che, come rileva la Commissione, secondo una giurisprudenza abbondante nel contenzioso delle decisioni di una commissione giudicatrice di concorso, da una parte, qualora il ricorrente scelga di rivolgersi preliminarmente all’amministrazione tramite un reclamo amministrativo, la ricevibilità del ricorso contenzioso proposto successivamente dipende dal rispetto di tutti i vincoli procedurali connessi al reclamo previo (sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2007, Van Neyghem/Commissione, F‑73/06, punto 37) e, dall’altra, in quanto sia stato presentato un reclamo contro la decisione di una commissione giudicatrice di concorso, il termine di ricorso decorre, ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto, dal giorno della notifica della decisione adottata in risposta al reclamo (sentenza Detti/Corte di giustizia, cit., punto 17; sentenze del Tribunale di primo grado del 27 giugno 1991, Valverde Mordt/Corte di giustizia, T‑156/89, punto 90; del 16 settembre 1998, Jouhki/Commissione, T‑215/97, punto 22; del 31 maggio 2005, Gibault/Commissione, T‑294/03, punto 22; ordinanza del Tribunale di primo grado del 25 novembre 2005, Pérez-Díaz/Commissione, T‑41/04, punto 32, e sentenza del Tribunale di primo grado dell’8 giugno 2006, Pérez-Díaz/Commissione, T‑156/03, punto 26; sentenze del Tribunale del 12 marzo 2009, Hambura/Parlamento, F‑4/08, punto 24, e Bartha/Commissione, cit., punto 26).

46      Tuttavia, occorre constatare che tutte queste sentenze, salvo un’eccezione, riguardavano la ricevibilità di ricorsi proposti dopo il rigetto di un reclamo e dopo la scadenza del termine per adire direttamente il giudice. Si tratta quindi di una giurisprudenza che riguarda una condizione di ricevibilità propria ai ricorsi proposti seguendo la procedura sancita dall’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto.

47      Per quanto riguarda la citata sentenza Pérez-Díaz/Commissione, il Tribunale di primo grado aveva dichiarato che il reclamo e il ricorso avevano oggetti diversi. Infatti, il reclamo era diretto a contestare la decisione della Commissione di indire una nuova prova orale a seguito dell’annullamento, da parte della sentenza del Tribunale di primo grado del 24 settembre 2002, Pérez-Díaz/Commissione (T‑102/01), della decisione della commissione giudicatrice di escludere il ricorrente dall’elenco di riserva, mentre il ricorso contenzioso contestava la nuova decisione della commissione giudicatrice del concorso di non iscrivere il ricorrente nell’elenco di riserva in esito alla nuova prova orale. Ne consegue che, in questa causa, non occorreva che il Tribunale di primo grado dichiarasse che un ricorso di annullamento, proposto prima che il procedimento amministrativo precontenzioso avviato contro l’atto contestato, nella fattispecie la decisione della Commissione di indire una nuova prova orale, fosse concluso con il rigetto del reclamo, è prematuro, dato che il Tribunale di primo grado si era limitato a dichiarare che non poteva ritenersi che il ricorso contenzioso fosse stato preceduto da un reclamo amministrativo [sentenza Pérez-Díaz/Commissione (T‑156/03), cit., punti 27 e 34].

48      Di conseguenza, poiché la giurisprudenza ricordata ai punti 45 e 47 della presente sentenza riguarda situazioni di fatto e di diritto che differiscono in maniera significativa da quella del caso di specie, essa non può essere considerata pertinente nel caso in esame.

49      La Commissione sostiene inoltre che il presente ricorso dev’essere dichiarato irricevibile per motivi afferenti alla certezza del diritto e alla buona amministrazione della giustizia.

50      Tuttavia, in primo luogo, il rispetto delle esigenze di certezza del diritto non può giustificare l’applicazione all’adizione diretta del giudice di una condizione di ricevibilità che non le è propria, salvo limitare il diritto, di cui dispongono i candidati esclusi, di deferire direttamente al giudice una decisione di una commissione giudicatrice di concorso. Inoltre, è giocoforza constatare che, qualora un candidato ad un concorso faccia precedere l’adizione diretta del giudice da un reclamo, se una decisione favorevole sul reclamo interviene prima della decisione del Tribunale sul ricorso, il ricorrente perderebbe il proprio interesse ad agire e pertanto il suo ricorso diverrebbe senza oggetto. Per contro, se la decisione non gli è favorevole, il ricorrente avrebbe comunque il diritto di disporre di una decisione del Tribunale al fine di risolvere la controversia tra lui e l’amministrazione.

51      Per quanto riguarda il rispetto del principio di buona amministrazione della giustizia, il Tribunale considera che il miglior modo di rispettare tale principio è quello di trattare il ricorso diretto che gli viene proposto, senza prendere in considerazione gli incerti di un reclamo di cui esso non è investito.

52      Infine, non possono essere accolti neppure gli argomenti svolti dalla Commissione all’udienza, a sostegno dell’eccezione di irricevibilità fondata sul carattere prematuro del presente ricorso.

53      Infatti, in primo luogo, la Commissione ha sostenuto che la soluzione accolta nella citata sentenza Burban/Parlamento sarebbe stata resa obsoleta dalla giurisprudenza successiva. Tuttavia, come il Tribunale ha spiegato ai punti 45‑48 della presente sentenza, la giurisprudenza fatta valere dalla Commissione non è pertinente nella fattispecie, poiché essa riguarda ricorsi proposti in seguito ad un reclamo, mentre, al contrario, le citate sentenze Salerno e a./Commissione e Burban/Parlamento sono intervenute in contesti di fatto sostanzialmente identici a quello della presente causa.

54      In secondo luogo, la Commissione ha affermato che, nella causa in cui è stata pronunciata la citata sentenza Burban/Parlamento, il ricorrente aveva «in definitiva» scelto il rimedio dell’adizione diretta del giudice (sentenza Burban/Parlamento, cit., punto 18), mentre nella presente causa la ricorrente avrebbe tentato di utilizzare nel contempo i due rimedi giuridici. Tale argomentazione non tiene conto del fatto che, nella fattispecie, la ricorrente, così come i ricorrenti nelle cause in cui sono state pronunciate le citate sentenze Salerno e a./Commissione, e Burban/Parlamento, ha scelto il rimedio dell’adizione diretta del giudice, la quale è avvenuta, certamente, senza attendere la decisione dell’amministrazione sul reclamo, ma entro il termine di ricorso di tre mesi e dieci giorni dalla notifica della decisione della commissione giudicatrice del concorso.

55      In terzo luogo, per distinguere la presente causa dalla causa in cui è stata pronunciata la citata sentenza Burban/Parlamento, la Commissione ha messo in rilievo che, nel caso di specie, la ricorrente era rappresentata da avvocati quando ha presentato il suo reclamo. Orbene, un siffatto argomento è privo di pertinenza, dato che il fatto che la ricorrente sia stata assistita da avvocati per redigere il reclamo non ha alcuna influenza sul suo diritto ad adire direttamente il Tribunale.

56      In quarto luogo, la Commissione ha sostenuto che le procedure di assunzione e di selezione si sono molto evolute nella loro complessità e, in particolare, per quanto riguarda le possibilità per un candidato escluso di informarsi sulle decisioni della commissione giudicatrice ed eventualmente di contestarle. Nondimeno, la Commissione non ha dimostrato la pertinenza di tali considerazioni di fatto sulla ricevibilità di un ricorso giurisdizionale che interverrebbe comunque previo esaurimento di tutti questi rimedi giuridici specifici esperibili da parte dei candidati ai concorsi.

57      In quinto e ultimo luogo, la Commissione ha affermato, sia nelle sue memorie che all’udienza, che in un gran numero di casi la decisione sul reclamo dà ai candidati esclusi una risposta «soddisfacente», il che sarebbe dimostrato dal fatto che il numero di ricorsi proposti al Tribunale è molto meno elevato di quello dei reclami riguardanti decisioni di una commissione giudicatrice di concorso trattati dalla Commissione.

58      Orbene, in primis, il Tribunale constata che tali affermazioni non sono suffragate dalla Commissione con nessun elemento di prova. In secondo luogo, anche se tali affermazioni fossero esatte, la Commissione ha ammesso che solo in rarissimi casi la commissione giudicatrice di concorso deve modificare la sua posizione iniziale di non ammettere un candidato a concorrere. In terzo luogo, la guida diretta ai candidati precisa espressamente, al suo punto 6.3 riguardante i mezzi di ricorso, che «[è] inutile formare reclamo contro una decisione della commissione giudicatrice, la quale statuisce in piena indipendenza. Il direttore dell’EPSO non ha la facoltà di modificare le decisioni delle commissioni giudicatrici». In quarto luogo, anche se le affermazioni della Commissione fossero provate, esse non potrebbero infirmare una giurisprudenza costante secondo la quale il reclamo amministrativo previo obbligatorio previsto dall’articolo 91 dello Statuto riguarda solo gli atti che l’APN può eventualmente riformare e il fatto che l’APN non può riformare la decisione di una commissione giudicatrice di concorso. In quinto luogo, l’argomento della Commissione è contradditorio in quanto l’irricevibilità di un ricorso proposto prima della scadenza del termine di risposta al reclamo previo avrebbe l’effetto di scoraggiare i candidati esclusi dal presentare siffatti reclami, mentre, secondo la Commissione stessa, tali reclami potrebbero dar soddisfazione ai candidati esclusi, almeno in taluni casi.

59      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, è dunque importante determinare se, nel caso di specie, l’adizione diretta del Tribunale sia avvenuta entro il termine di tre mesi e dieci giorni dalla notifica della decisione che arreca pregiudizio alla ricorrente (v. sentenza Burban/Parlamento, cit., punto 17).

60      A questo proposito, risulta dagli atti che la decisione impugnata è stata ricevuta dalla ricorrente il 6 giugno 2011 e che il ricorso è stato proposto il 12 luglio successivo.

61      Alla luce di quanto è stato appena esposto, si deve dichiarare che il ricorso non è prematuro.

 Nel merito

 Sulla domanda diretta all’annullamento

62      A sostegno della sua domanda diretta all’annullamento della decisione impugnata, la ricorrente solleva due motivi relativi, rispettivamente, all’errore manifesto di valutazione della commissione giudicatrice del concorso e alla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.

 Sul primo motivo, relativo all’errore manifesto di valutazione della commissione giudicatrice del concorso

–       Argomenti delle parti

63      La ricorrente fa valere che la commissione giudicatrice del concorso avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione non tenendo conto delle dichiarazioni, figuranti nel modulo di iscrizione, relative ai suoi studi e alla sua esperienza professionale.

64      In particolare, secondo la ricorrente, sulla base delle sue dichiarazioni, contenute nel modulo d’iscrizione, la commissione giudicatrice del concorso avrebbe dovuto chiederle di fornire i documenti comprovanti sia il suo livello di studi sia le sue qualificazioni professionali e accertarsi della pertinenza del suo titolo di studi o della sua esperienza professionale rispetto alla natura delle mansioni menzionate nel bando di concorso.

65      La Commissione ribatte che la ricorrente aveva indicato sotto la rubrica «Esperienza professionale» del modulo di iscrizione al concorso un’esperienza professionale di due mesi e diciassette giorni. Poiché la commissione giudicatrice del concorso poteva legittimamente prendere in considerazione soltanto tale periodo al fine di valutare l’esperienza professionale della ricorrente, senza aver bisogno di ottenere maggiori dettagli da parte di quest’ultima, essa avrebbe ritenuto, senza commettere alcun errore manifesto di valutazione, che tale esperienza professionale fosse insufficiente a soddisfare la condizione minima di tre anni.

66      Pertanto, la Commissione ritiene che il primo motivo debba essere respinto in quanto manifestamente infondato.

–       Giudizio del Tribunale

67      Occorre innanzitutto ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la commissione giudicatrice di un concorso ha la responsabilità di valutare, caso per caso, se l’esperienza professionale fatta valere da ciascun candidato corrisponda al livello richiesto dal bando di concorso. La commissione giudicatrice dispone al riguardo di un potere discrezionale, nel contesto delle disposizioni dello Statuto relative alle procedure di concorso, per quanto concerne la valutazione sia della natura e della durata delle esperienze professionali anteriori dei candidati sia del rapporto più o meno stretto che queste ultime possono presentare con le esigenze del posto da coprire (sentenze del Tribunale di primo grado del 25 marzo 2004, Petrich/Commissione, T‑145/02, punto 37, e del 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione, T‑293/03, punti 65 e 66).

68      Pertanto, nell’ambito del suo sindacato di legittimità, il Tribunale deve limitarsi a verificare che l’esercizio di tale potere non sia stato viziato da errore manifesto (sentenza del Tribunale di primo grado del 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commissione, T‑214/99, punto 71, e sentenza del Tribunale del 1° luglio 2010, Časta/Commissione, F‑40/09, punto 58).

69      Inoltre, la giurisprudenza ha avuto l’occasione di precisare che la commissione giudicatrice di concorso, per verificare se le condizioni di ammissione siano soddisfatte, può unicamente tener conto delle indicazioni fornite dai candidati nel loro atto di candidatura e dei documenti giustificativi che essi sono tenuti a produrre a sostegno di quest’ultimo (v. sentenza Časta/Commissione, cit., punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

70      Nella decisione impugnata, la commissione giudicatrice del concorso ha concluso che, poiché il diploma in diritto ed economia dell’Unione europea di cui la ricorrente è in possesso non ha un rapporto diretto con il settore di attività del concorso, cioè il segretariato, ella avrebbe dovuto disporre, in applicazione del punto III.2.1, lettera b), del bando di concorso, di almeno tre anni di esperienza professionale quale segretaria. Tuttavia, dato che ella non aveva fornito, nel modulo di iscrizione, alcun dettaglio sulla sua esperienza professionale, a parte la durata di due mesi e diciassette giorni, la commissione giudicatrice del concorso ha ritenuto che la condizione dell’esperienza professionale non fosse soddisfatta e ha rifiutato di ammettere la ricorrente a concorrere per tale motivo.

71      La ricorrente ha precisato all’udienza che ella non contestava che il suo titolo di studi non fosse in rapporto diretto con la natura delle mansioni menzionate nel bando di concorso e che ella avrebbe dovuto di conseguenza soddisfare le condizioni specifiche previste dal punto III.2.1, lettera b), del bando di concorso.

72      La ricorrente non contesta neppure che, nella rubrica del modulo d’iscrizione relativa all’esperienza professionale, ella ha indicato solo un impiego come assistente presso la Commissione per due mesi e diciassette giorni. Tuttavia, all’udienza ella ha riconosciuto di aver commesso probabilmente un lapsus calami menzionando la sua esperienza professionale nella rubrica del modulo d’iscrizione relativa alla motivazione.

73      A questo proposito il Tribunale constata, infatti, che, nella rubrica del modulo d’iscrizione relativa alla motivazione, la ricorrente si è limitata a dichiarare di aver lavorato come segretaria amministrativa per oltre dieci anni. Tuttavia, il suo atto di candidatura non conteneva nessun’altra informazione che avesse permesso alla commissione giudicatrice del concorso di verificare l’estensione e la pertinenza di tale esperienza professionale alla luce delle condizioni di ammissione al concorso.

74      Ne consegue che, alla luce della giurisprudenza sopra ricordata, la commissione giudicatrice del concorso non può essere censurata per non aver invitato la ricorrente a fornire ulteriori documenti o per non aver proceduto direttamente a ricerche integrative in relazione a tale informazione, che non si basava su alcun elemento verificabile, riguardante l’esperienza professionale della ricorrente (v. sentenza Carrasco Benítez/Commissione, cit., punti 77 e 78).

75      Di conseguenza, la commissione giudicatrice del concorso non ha commesso alcun errore manifesto ritenendo, sulla base degli elementi forniti dalla ricorrente nel suo atto di candidatura, che la condizione relativa all’esperienza professionale non fosse soddisfatta.

76      Ne consegue che il primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine

–       Argomenti delle parti

77      La ricorrente contesta alla commissione giudicatrice del concorso il fatto di non aver preso in considerazione tutti gli elementi che potevano determinare la sua decisione, tra i quali non soltanto l’interesse del servizio, ma anche il suo interesse personale, e sostiene che la decisione impugnata ha l’effetto di escludere dal concorso una candidata rispondente in tutto e per tutto all’interesse del servizio.

78      La Commissione conclude per il rigetto del motivo in quanto manifestamente infondato.

–       Giudizio del Tribunale

79      In primo luogo, il Tribunale rileva che il punto 2.1.3.1 della guida diretta ai candidati, che forma parte integrante del bando di concorso e che la ricorrente ha del resto allegato al ricorso, prevede chiaramente che le informazioni richieste all’atto dell’iscrizione ad un concorso generale vertono, tra l’altro, sull’«esperienza professionale (se richiesta): identità e indirizzo del datore del lavoro, natura delle funzioni esercitate, loro data d’inizio e di conclusione». Nella fattispecie, un’indicazione dell’esperienza professionale era effettivamente richiesta dal bando di concorso.

80      In secondo luogo, si deve ricordare che, ai sensi della giurisprudenza ricordata ai punti 67‑69 della presente sentenza, una commissione giudicatrice di concorso non è assolutamente tenuta a invitare i candidati a fornire ulteriori documenti o a procedere direttamente a ricerche al fine di verificare se l’interessato soddisfacesse tutte le condizioni del bando di concorso.

81      In terzo luogo, risulta dalle disposizioni dell’articolo 2, secondo comma, dell’allegato III dello Statuto che queste ultime offrono una mera facoltà alla commissione giudicatrice di concorso di chiedere ai candidati informazioni integrative, qualora essa nutra dubbi sulla portata di un documento prodotto. Al riguardo non si può assolutamente trasformare in obbligo ciò che il legislatore ha concepito come una mera facoltà per la commissione giudicatrice di concorso (sentenza Carrasco Benítez/Commissione, cit., punto 78).

82      In quarto luogo, ai sensi del titolo V, punto 1, e del titolo VII, punto 2, del bando di concorso, la trasmissione del fascicolo completo di candidatura e la verifica dei documenti giustificativi allegati è una seconda tappa nello svolgimento del concorso, alla quale erano ammessi solo i candidati che avevano ottenuto uno dei migliori punteggi e il minimo richiesto nei test di accesso e che soddisfacevano, alla luce delle dichiarazioni formulate all’atto dell’iscrizione per via elettronica, le condizioni generali e quelle specifiche del titolo III del bando di concorso.

83      In quinto e ultimo luogo, anche supponendo che la mera affermazione della ricorrente, non suffragata da alcun elemento di prova, secondo la quale ella rispondeva in tutto e per tutto all’interesse del servizio, in ragione del suo titolo di studi e della sua esperienza professionale, risulti accertata, non può contestarsi alla commissione giudicatrice del concorso il fatto di aver violato il principio di buona amministrazione adottando una decisione fondata sul fatto che la ricorrente non aveva fornito nel suo atto di candidatura gli elementi sufficienti a permettere a detta commissione giudicatrice di accertare che ella soddisfaceva le condizioni specifiche di ammissione. Allo stesso modo, il dovere di sollecitudine non richiede assolutamente da una commissione giudicatrice di concorso che essa ammetta a concorrere tutti i candidati che, secondo il loro proprio parere, soddisfano le esigenze dei posti da coprire.

84      Di conseguenza, la commissione giudicatrice del concorso non ha violato il principio di buona amministrazione né il suo dovere di sollecitudine adottando la decisione impugnata senza aver preliminarmente chiesto informazioni ad integrazione di dichiarazioni formulate nel modulo d’iscrizione da una candidata che non aveva fornito allora gli elementi sufficienti a consentire alla commissione giudicatrice di accertare che ella soddisfaceva le condizioni specifiche di ammissione al concorso.

85      Il secondo motivo deve pertanto essere respinto in quanto infondato.

 Sulla domanda risarcitoria

86      Secondo una giurisprudenza costante in materia di funzione pubblica, la domanda di risarcimento danni deve essere respinta qualora presenti uno stretto legame con la domanda di annullamento, a sua volta respinta in quanto infondata (sentenza del Tribunale del 23 novembre 2010, Wenig/Commissione, F‑75/09, punto 71).

87      Nella fattispecie, si deve osservare che la domanda risarcitoria presenta uno stretto legame con la domanda di annullamento che è stata respinta in quanto infondata. Dato che l’esame della domanda di annullamento non ha rivelato alcun illecito tale da far sorgere la responsabilità dell’istituzione, si deve respingere la domanda di risarcimento per quanto riguarda sia il danno materiale che il danno morale.

88      Da tutto quanto precede risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

89      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

90      Dalla motivazione sopra esposta risulta che la ricorrente è soccombente. Inoltre, nelle sue conclusioni, la Commissione ha espressamente chiesto la condanna della ricorrente alle spese. Poiché le circostanze della fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La sig.ra Cristina sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Van Raepenbusch

Barents

Bradley

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 giugno 2012.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Lingua processuale: il francese.