Language of document : ECLI:EU:T:2010:305





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 9 luglio 2010 – Toqueville / UAMI – Schiesaro (TOCQUEVILLE 13)

(causa T‑510/08)

«Marchio comunitario – Procedimento di decadenza – Marchio comunitario denominativo TOCQUEVILLE 13 – Mancata osservanza del termine per la proposizione di un ricorso contro la decisione di decadenza – Domanda di restitutio in integrum – Art. 78 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 81 del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 78, n. 1; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 77) (v. punti 58‑63)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 26 agosto 2008 (procedimento R 829/2008‑2), relativa alla domanda di restitutio in integrum proposta dalla ricorrente.

Dati della causa

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di decadenza:

Marchio denominativo TOCQUEVILLE 13 per contraddistinguere prodotti e servizi rientranti nelle classi 25, 41 e 42 – marchio comunitario n. 1406982

Titolare del marchio comunitario:

Toqueville Srl

Parte che richiede la decadenza del marchio comunitario:

Marco Schiesaro

Decisione impugnata di fronte alla commissione di ricorso:

Decisione della divisione di annullamento di accogliere la domanda di decadenza parziale del marchio in questione

Decisione della commissione di ricorso:

Irricevibilità del ricorso e rigetto della domanda di restitutio in integrum riguardante il termine per l’introduzione di un ricorso contro la decisione della divisione di annullamento


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Toqueville Srl è condannata alle spese.