Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 9 luglio 2010 – Toqueville / UAMI – Schiesaro (TOCQUEVILLE 13)
(causa T‑510/08)
«Marchio comunitario – Procedimento di decadenza – Marchio comunitario denominativo TOCQUEVILLE 13 – Mancata osservanza del termine per la proposizione di un ricorso contro la decisione di decadenza – Domanda di restitutio in integrum – Art. 78 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 81 del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 78, n. 1; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 77) (v. punti 58‑63)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 26 agosto 2008 (procedimento R 829/2008‑2), relativa alla domanda di restitutio in integrum proposta dalla ricorrente. |
Dati della causa
Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di decadenza: | Marchio denominativo TOCQUEVILLE 13 per contraddistinguere prodotti e servizi rientranti nelle classi 25, 41 e 42 – marchio comunitario n. 1406982 |
Titolare del marchio comunitario: | Toqueville Srl |
Parte che richiede la decadenza del marchio comunitario: | Marco Schiesaro |
Decisione impugnata di fronte alla commissione di ricorso: | Decisione della divisione di annullamento di accogliere la domanda di decadenza parziale del marchio in questione |
Decisione della commissione di ricorso: | Irricevibilità del ricorso e rigetto della domanda di restitutio in integrum riguardante il termine per l’introduzione di un ricorso contro la decisione della divisione di annullamento |
Dispositivo
2) | | La Toqueville Srl è condannata alle spese. |