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Ricorso presentato il 20 novembre 2008 - Toqueville/OHMI - Schiesaro (TOCQUEVILLE 13)

(Causa T-510/08)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Toqueville Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: S. Bariatti, avvocato, I. Palombella, avvocato, E. Cucchiara, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra(e) parte(i) dinanzi alla commissione di ricorso: Marco Schiesaro (Milano, Italia)

Conclusioni della ricorrente

L'annullamento della decisione della Seconda Commissione di Ricorso dell'UAMI del 26 agosto 2008, nel procedimento R 829/2008-2 Toqueville Srl c. M. Schiesaro.

Con condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Marchio verbale "TOCQUEVILLE 13" (marchio comunitario n. 1.406.982) per contraddistinguere prodotti e servizi rientranti nelle Classi 25, 41 e 42.

Titolare del marchio comunitario: La ricorrente.

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Marco Schiesaro.

Decisione impugnata di fronte alla Commissione di ricorso: La decisione della Divisione di annullamento di accogliere la domanda di decadenza parziale del marchio in questione.

Decisione della commissione di ricorso: Dichiarare il ricorso inammissibile e respingere una richiesta de "restitutio in integrum" riguardante il termine per l'introduzione di un ricorso contro la decisione della divisione di annullamento.

Motivi dedotti: Violazione degli articoli 73 e 78 del Regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario, nonché degli articoli 2 e 9 del Regolamento (CE) n. 2869/95, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, e 50 del Regolamento (CE) n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del Regolamento (CE) n. 40/94.

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