Language of document : ECLI:EU:T:2010:305

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

9 luglio 2010 (*)

«Marchio comunitario – Procedimento di decadenza – Marchio comunitario denominativo TOCQUEVILLE 13 – Mancata osservanza del termine per la proposizione di un ricorso contro la decisione di decadenza – Domanda di restitutio in integrum – Art. 78 del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 81 del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Nella causa T‑510/08,

Toqueville Srl, con sede in Milano, rappresentata dagli avv.ti S. Bariatti, I. Palombella e E. Cucchiara,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e      modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Sempio, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Marco Schiesaro, residente in Limbiate, rappresentato dagli avv.ti A. Canella e D. Camaiora,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 26 agosto 2008 (procedimento R 829/2008‑2), relativa alla domanda di restitutio in integrum proposta dalla ricorrente,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, V. Vadapalas e L. Truchot (relatore), giudici

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 novembre 2008,

visto il controricorso dell’UAMI depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 marzo 2009,

visto il controricorso dell’interveniente depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 marzo 2009,

vista la replica depositata nella cancelleria del Tribunale il 22 giugno 2009,

vista la controreplica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 21 agosto 2009,

visto il fatto che non è stata presentata dalle parti una domanda di fissazione di un’udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, e deciso, pertanto, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’art. 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la procedura orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 2 dicembre 1999, la ricorrente, Toqueville Srl, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2        Il marchio di cui si è chiesta la registrazione è il segno denominativo TOCQUEVILLE 13.

3        I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 25, 41 e 42 ai sensi dell’accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono per ciascuna delle dette classi alla seguente descrizione:

–        classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria»;

–        classe 41: «Servizi relativi all’organizzazione di svaghi e divertimenti, in particolare discoteche»;

–        classe 42: «Servizi di ristorazione e bar».

4        La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 2000/59 del 24 luglio 2000.

5        Il marchio TOCQUEVILLE 13 è stato registrato il 26 gennaio 2001 per i citati prodotti e servizi.

6        Il 25 giugno 2007, l’interveniente, sig. Marco Schiesaro, ha presentato, in applicazione dell’art. 50, n. 1, lett. a), e dell’art. 55, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 [divenuti art. 51, n. 1, lett. a), e art. 56, n. 1, lett. a), del regolamento n. 207/2009], una domanda di decadenza del marchio TOCQUEVILLE 13, per i prodotti della classe 25.

7        La domanda di decadenza è stata notificata il 2 luglio 2007 dall’UAMI al rappresentante ufficiale della ricorrente, che veniva invitato a presentare eventuali osservazioni e prove del serio uso del marchio TOCQUEVILLE 13 nel termine di tre mesi, cioè prima del 2 ottobre 2007.

8        Il rappresentante ufficiale della ricorrente ha trasmesso la notifica alla ricorrente il 19 luglio 2007 mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

9        In assenza di osservazioni e di prove dell’uso serio del marchio TOCQUEVILLE 13 entro il termine assegnato, con lettera del 29 novembre 2007 l’UAMI ha informato le parti del procedimento di decadenza in merito alla chiusura del contraddittorio del procedimento e alla prossima adozione di una decisione nel merito.

10      Il 17 dicembre 2007, la divisione di annullamento dell’UAMI ha dichiarato la parziale decadenza del marchio TOCQUEVILLE 13 per i prodotti della classe 25, a partire dalla data di presentazione della domanda di decadenza. La decisione è stata notificata al rappresentante ufficiale della ricorrente lo stesso giorno.

11      Il 3 aprile 2008, l’interveniente ha diffidato la ricorrente dall’utilizzare il marchio TOCQUEVILLE 13 per designare articoli d’abbigliamento.

12      Il 28 maggio 2008, la ricorrente ha avviato due procedimenti dinanzi all’UAMI. In primo luogo, essa ha presentato, in applicazione dell’art. 78 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 81 del regolamento n. 207/2009), una domanda di restitutio in integrum nella quale chiedeva che i suoi diritti fossero ripristinati con riferimento a due termini che essa non aveva rispettato. Si trattava, da una parte, del termine concesso per la presentazione delle prove dell’uso serio del marchio TOCQUEVILLE 13 nel contesto del procedimento di decadenza (in prosieguo: il «primo termine») e, dall’altra, del termine concesso per presentare ricorso avverso la decisione 17 dicembre 2007, con cui la divisione di annullamento aveva pronunciato la parziale decadenza del marchio TOCQUEVILLE 13 (in prosieguo: il «secondo termine»). In secondo luogo, essa ha proposto ricorso avverso la decisione che dichiara la decadenza del marchio TOCQUEVILLE 13.

13      La ricorrente sosteneva, nella sua domanda di restitutio in integrum, di non aver avuto conoscenza né del procedimento di decadenza, né della decisione che dichiara la parziale decadenza del marchio TOCQUEVILLE 13 prima del 3 aprile 2008, allorché l’interveniente l’ha diffidata dall’utilizzare ancora il marchio TOCQUEVILLE 13 per articoli d’abbigliamento, mentre le diverse notifiche non sarebbero mai state portate a sua conoscenza.

14      La ricorrente ha allegato al ricorso per restitutio in integrum le prove che riteneva atte a dimostrare l’uso serio del marchio TOCQUEVILLE 13.

15      Con lettera del 3 luglio 2008 inviata alle parti del procedimento di decadenza, l’UAMI ha in particolare indicato, da una parte, che considerava il ricorso per restitutio in integrum relativo al mancato rispetto del primo termine come non presentato perché la tassa corrispondente non era stata pagata e, dall’altra, che la domanda di restitutio in integrum relativa al mancato rispetto del secondo termine era pendente dinanzi alla commissione di ricorso. In questa stessa lettera, l’UAMI ha informato la ricorrente della possibilità di cui disponeva di chiedere una decisione formale in merito alle questioni esposte in tale lettera prima del 2 settembre 2008.

16      Con decisione 26 agosto 2008, notificata alle parti l’11 settembre 2008 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha dichiarato irricevibile la domanda di restitutio in integrum relativa al mancato rispetto del secondo termine. In particolare, essa ha considerato che la regola 77 del regolamento della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), la quale dispone, in particolare, che qualsiasi notifica o altra comunicazione inviata dall’UAMI a un rappresentante debitamente autorizzato ha lo stesso effetto che se fosse inviata alla persona rappresentata, non consentiva alla ricorrente di invocare la mancata conoscenza della decisione di decadenza parziale e di far valere che tale mancata conoscenza costituiva un impedimento ai sensi dell’art. 78, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 81, n. 1, del regolamento n. 207/2009), dato che la decisione che dichiarava la decadenza del marchio TOCQUEVILLE 13 era stata validamente notificata al suo rappresentante.

17      La commissione di ricorso ha aggiunto che, anche supponendo che la domanda di restitutio in integrum relativa al mancato rispetto del secondo termine fosse ricevibile, essa era per altro verso infondata, in quanto la ricorrente non aveva fornito una giustificazione che spiegasse il mancato rispetto del termine per proporre ricorso avverso la decisione che dichiarava la decadenza del marchio TOCQUEVILLE 13, né aveva dimostrato di non aver ricevuto la lettera raccomandata del 19 luglio 2007, con la quale il suo rappresentante autorizzato la informava dell’avvio di un procedimento di decadenza.

 Conclusioni delle parti

18      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI alle spese.

19      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

20      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile;

–        in subordine, confermare la decisione impugnata;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

21      L’interveniente sostiene che il ricorso è tardivo. A suo avviso, la decisione impugnata è stata notificata alla ricorrente l’11 settembre 2008 e il ricorso è stato depositato il 20 novembre 2008, cioè più di due mesi dopo la notifica della decisione impugnata, nell’inosservanza dell’art. 63, n. 5, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65, n. 5, del regolamento n. 207/2009).

22      La ricorrente contesta l’argomentazione dell’interveniente.

 Giudizio del Tribunale

23      Ai sensi dell’art. 63, n. 5, del regolamento n. 40/94, il ricorso diretto contro una decisione della commissione di ricorso dell’UAMI deve essere inoltrato entro due mesi dalla notifica della decisione. In conformità dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, i termini processuali sono aumentati di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

24      Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla ricorrente l’11 settembre 2008. Il termine per la proposizione del ricorso scadeva dunque il 21 novembre 2008, incluso il termine in ragione della distanza.

25      Il ricorso è pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 20 novembre 2008, cioè prima della scadenza del termine di ricorso.

26      Ne consegue che il ricorso è ricevibile.

 Nel merito

27      A sostegno del ricorso, la ricorrente solleva cinque motivi, vertenti rispettivamente sulla violazione dell’art. 78, n. 3, seconda frase, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 81, n. 3, seconda frase, del regolamento n. 207/2009), sulla violazione dei «principi di logicità e ragionevolezza», sulla violazione dei diritti della difesa, sulla violazione delle condizioni della restitutio in integrum, come esposte all’art. 78 del regolamento n. 40/94, nonché sulla violazione dell’art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009), nonché sulla regola 50 del regolamento n. 2868/95, in quanto la commissione di ricorso non avrebbe motivato la sua affermazione secondo cui la ricorrente non prova di non aver ricevuto il 19 luglio 2007 la lettera raccomandata con ricevuta di ritorno mediante la quale il suo rappresentante autorizzato le ha trasmesso la notifica della domanda di decadenza depositata dall’interveniente il 25 giugno 2007 presso l’UAMI.

28      Occorre trattare congiuntamente i motivi vertenti sulla violazione dei «principi di logicità e ragionevolezza» e dei diritti della difesa.

 Sul secondo e sul terzo motivo, vertenti sulla violazione dei «principi di logicità e ragionevolezza» e dei diritti della difesa

–       Argomenti delle parti

29      La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso, considerando come non presentata la sua domanda di restitutio in integrum relativa al mancato rispetto del primo termine, ha violato i «principi di logicità e ragionevolezza» e i diritti della difesa.

30      L’UAMI chiede il rigetto del motivo vertente sulla violazione dei diritti della difesa. Esso non si è pronunciato sul motivo vertente sulla violazione dei «principi di logicità e ragionevolezza».

31      L’interveniente non ha presentato osservazioni sui motivi in esame.

–       Giudizio del Tribunale

32      In forza dell’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, applicabile in materia di proprietà intellettuale ai sensi dell’art. 130, n. 1, dello stesso regolamento, ogni ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti e tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso [v. sentenza del Tribunale 19 novembre 2008, causa T‑269/06, Rautaruukki/UAMI (RAUTARUUKKI), non pubblicata nella Raccolta, punto 33, e giurisprudenza ivi citata].

33      Al fine di garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia, occorre, perché il ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali in fatto e in diritto sui quali esso si basa risultino almeno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo stesso del ricorso (v. sentenza RAUTARUUKKI, supra al punto 31, punto 34, e giurisprudenza ivi citata).

34      Per quanto riguarda i due motivi in esame, il ricorso non soddisfa le condizioni di cui all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. Infatti, lo stesso non definisce il contenuto dei «principi di logicità e ragionevolezza» che invoca e non contiene l’esposizione sommaria delle censure dirette contro la decisione impugnata e vertenti sull’asserita violazione da parte della commissione di ricorso dei diritti della difesa, cosicché il secondo e il terzo motivo devono essere dichiarati irricevibili.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 78, n. 3, seconda frase, del regolamento n. 40/94

–       Argomenti delle parti

35      La ricorrente sostiene di aver fornito la prova del pagamento della tassa di restitutio in integrum e della tassa di ricorso, i cui importi sono fissati all’art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2869, relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (GU L 303, pag. 33).

36      Secondo la ricorrente, la suddivisione della sua richiesta di restitutio in integrum in due domande, ciascuna delle quali reca un termine specifico, è infondata in forza dell’art. 78, n. 3, seconda frase, del regolamento n. 40/94. La commissione di ricorso avrebbe infatti a torto considerato come non presentata la prima domanda di restitutio in integrum, con riferimento al mancato rispetto del primo termine, laddove la ricorrente aveva pagato la tassa corrispondente. Inoltre, l’associazione del pagamento della tassa di restitutio in integrum al ricorso relativo al mancato rispetto del secondo termine sarebbe, da una parte, arbitraria, per l’assenza di qualsiasi elemento dal quale si possa desumere una specifica volontà della ricorrente in tal senso e, dall’altra, illogica, in quanto l’interesse della ricorrente risiedeva soprattutto nel ripristino del primo termine.

37      La ricorrente ritiene anche che il pagamento della tassa relativa alla domanda di restitutio in integrum dovesse essere associato a tale domanda considerata nel suo insieme e sostiene che la finalità della restitutio in integrum è di mettere l’interessato nella miglior posizione possibile nell’ambito del procedimento. Pertanto, se vi sono diversi termini non osservati, occorrerebbe prendere in considerazione il più risalente, in senso logico e cronologico.

38      L’UAMI condivide gli argomenti della ricorrente nei limiti in cui riguardano l’illegittimità della suddivisione della domanda di restitutio in integrum in due distinte istanze e l’associazione del pagamento della tassa di restitutio in integrum al ricorso relativo al mancato rispetto del secondo termine.

39      L’interveniente non ha presentato osservazioni sul motivo.

–       Giudizio del Tribunale

40      È pacifico che, con la lettera del 3 luglio 2008 inviata alle parti del procedimento di decadenza, l’UAMI ha indicato che, da una parte, esso riteneva la domanda di restitutio in integrum relativa al mancato rispetto del primo termine come non presentata, in quanto la tassa corrispondente non era stata pagata, e che, dall’altra, la domanda di restitutio in integrum relativa al mancato rispetto del secondo termine sarebbe stata trattata dalla commissione di ricorso. Nella stessa lettera, l’UAMI ha informato la ricorrente della possibilità di chiedere una decisione formale in merito alle questioni esposte in tale lettera prima del 2 settembre 2008.

41      La commissione di ricorso si è trovata dunque a dover statuire soltanto sulla domanda di restitutio in integrum relativa al mancato rispetto del secondo termine, come risulta dai punti 9 e 10 della decisione impugnata.

42      Orbene, il presente motivo, che contesta la scelta operata dall’UAMI di considerare la domanda di restitutio in integrum relativa al mancato rispetto del primo termine come non presentata, prende in considerazione un punto di motivazione che è estraneo alla decisione impugnata, in quanto è diretto contro la lettera dell’UAMI del 3 luglio 2008, la quale ha concesso alla ricorrente, che non se ne è avvalsa, la facoltà di chiedere una decisione formale in merito alle questioni esposte in tale lettera. Quindi, il motivo in esame non è idoneo a inficiare la legittimità della decisione impugnata.

43      Ne consegue che il presente motivo deve essere respinto perché inoperante.

 Sul quarto motivo, vertente sulla violazione delle condizioni relative alla restitutio in integrum, come risultanti dall’art. 78 del regolamento n. 40/94

44      Il motivo si divide in tre parti.

45      Con la prima parte del motivo, la ricorrente sostiene che la sua domanda di restitutio in integrum era ricevibile perché soddisfaceva le condizioni previste dall’art. 78, n. 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 81, n. 2, del regolamento n. 207/2009). Inoltre, essa avrebbe presentato la sua domanda di restitutio in integrum per iscritto, nel termine di due mesi a decorrere dalla cessazione dell’asserito impedimento e di un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato e avrebbe compiuto l’iter procedimentale che le si era impedito di intraprendere, ossia presentare prove del serio uso del marchio TOCQUEVILLE 13, nonché proporre un ricorso avverso la decisione che pronunciava la decadenza di detto marchio.

46      Con la seconda parte del suo motivo, la ricorrente sostiene che si trovava nella situazione descritta al punto 6.2.4 delle direttive relative ai procedimenti dinanzi all’UAMI, da cui risulterebbe che costituisce motivo di restitutio in integrum il fatto che il rappresentante debitamente autorizzato non sia riuscito a localizzare il cliente, malgrado l’applicazione di un impegno fattivo e ragionevole a tale scopo.

47      Con la terza parte del suo motivo, la ricorrente sostiene di aver dato prova di tutta l’attenzione resa necessaria dalle circostanze, ai sensi dell’art. 78, n. 1, del regolamento n. 40/94.

48      La prima e la seconda parte del motivo, relative alla ricevibilità della domanda di restitutio in integrum, vanno esaminate insieme.

–       Argomenti delle parti

49      La ricorrente invoca il punto 6.2.4 delle direttive relative ai procedimenti dinanzi all’UAMI, il quale menziona, tra i criteri di concessione della restitutio in integrum, le cause relative al rapporto tra la parte del procedimento e il suo rappresentante. Da tale testo risulterebbe, da un lato, che la mancata localizzazione del cliente, a differenza dell’assenza di istruzioni impartite da quest’ultimo, costituisce un motivo di concessione della restitutio in integrum e, dall’altro lato, che la restitutio in integrum deve essere concessa se il rappresentante ha applicato misure ragionevoli per localizzare il suo cliente, senza tuttavia riuscirvi.

50      La ricorrente ritiene al riguardo che l’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno possa essere considerato come misura ragionevole ai sensi del punto 6.2.4 di dette direttive. Inoltre, dalla giurisprudenza del Tribunale risulta che l’art. 78, n. 1, del regolamento n. 40/94 non escluderebbe l’attuazione della restitutio in integrum nell’ipotesi di colpa del mandatario o di uno dei suoi preposti.

51      La ricorrente considera anche che il giorno di cui occorreva tenere conto per determinare la data della cessazione dell’impedimento, ai sensi dell’art. 78, n. 1, del regolamento n. 40/94, dal quale decorreva il termine concesso per proporre la domanda di restitutio in integrum, era la data in cui essa ha avuto conoscenza dell’esistenza di un procedimento di decadenza del marchio TOCQUEVILLE 13 e della decisione di decadenza, cioè il 3 aprile 2008, quando l’interveniente l’ha diffidata dall’utilizzare il marchio TOCQUEVILLE 13 per designare articoli d’abbigliamento.

52      Infine, la ricorrente considera che la sua domanda di restitutio in integrum era ricevibile, perché presentata nel termine di un anno a decorrere dalla scadenza del primo termine.

53      L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

54      Ai sensi della regola 77, prima frase, del regolamento n. 2868/95, «qualsiasi notifica o altra comunicazione inviata dall’[UAMI] al rappresentante debitamente facoltizzato produce gli stessi effetti che avrebbe se fosse inviata al rappresentato».

55      Va osservato che la commissione di ricorso ha constatato, al punto 15 della decisione impugnata, che la regola 77, prima frase, del regolamento n. 2868/95 non permetteva alla ricorrente di invocare la mancata conoscenza della decisione che pronuncia la decadenza del marchio TOCQUEVILLE 13, dal momento che essa era stata validamente notificata al rappresentante autorizzato.

56      La commissione di ricorso ne ha dedotto che la mancata conoscenza della decisione di decadenza non costituiva un impedimento, ai sensi dell’art. 78, n. 1, del regolamento n. 40/94, di cui la ricorrente potesse avvalersi nel contesto di un procedimento di restitutio in integrum.

57      Nella fattispecie, è incontestato che l’avvio del procedimento di decadenza del marchio TOCQUEVILLE 13 e la decisione che dichiara la decadenza di detto marchio sono state notificate al rappresentante autorizzato della ricorrente, rispettivamente, il 2 luglio 2007 e il 17 dicembre 2007.

58      In applicazione della regola 77 del regolamento n. 2868/95, dette notifiche, inviate al rappresentante autorizzato della ricorrente, hanno avuto lo stesso effetto che se fossero state inviate alla ricorrente stessa.

59      Ne deriva che si può ritenere che l’avvio del procedimento di decadenza del marchio TOCQUEVILLE 13 e la decisione che dispone la decadenza di tale marchio siano state notificate alla ricorrente rispettivamente il 2 luglio 2007 e il 17 dicembre 2007.

60      Si deve pertanto ritenere che la ricorrente abbia avuto conoscenza in queste date di detto procedimento e di detta decisione e non, come essa asserisce, il 3 aprile 2008.

61      La ricorrente non può pertanto invocare a sostegno della sua domanda di restitutio in integrum l’esistenza di un impedimento ai sensi dell’art. 78, n. 1, del regolamento n. 40/94, che sarebbe caratterizzato dall’impossibilità di osservare i termini concessi per presentare le prove del serio uso del marchio TOCQUEVILLE 13 e per proporre ricorso avverso la decisione di decadenza per la mancata conoscenza di dette notifiche.

62      Infatti, le summenzionate notifiche hanno validamente fatto decorrere detti termini, che sono rispettivamente scaduti il 2 ottobre 2007 e il 17 febbraio 2008.

63      Inoltre, l’assenza di un impedimento, ai sensi dell’art. 78, n. 1, del regolamento n. 40/94, rende inutile la determinazione della data della sua cessazione, che avrebbe costituito il dies a quo del termine di due mesi previsto per proporre la domanda di restitutio in integrum, in forza dell’art. 78, n. 2, del regolamento n. 40/94.

64      Conseguentemente, la commissione di ricorso ha a buon diritto dichiarato irricevibile la domanda di restitutio in integrum della ricorrente, constatando l’assenza di un impedimento al ricevimento della notifica della decisione di decadenza.

65      Inoltre, la ricorrente non può utilmente invocare il punto 6.2.4 delle direttive relative ai procedimenti dinanzi all’UAMI avverso la regola 77, prima frase, del regolamento n. 2868/95.

66      Ai sensi di detto punto 6.2.4:

«Il mandatario deve prendere tutte le misure necessarie per conto del suo cliente. La mancanza di istruzioni da parte del cliente non costituisce un motivo per la concessione della restitutio. Diversa è la situazione in cui il mandatario debba adoperarsi attivamente per localizzare il suo cliente; tali misure non devono superare i limiti del ragionevole nelle circostanze date».

67      Occorre, infatti, ricordare che il procedimento dinanzi all’UAMI è disciplinato, nella fattispecie, dalle disposizioni dei regolamenti n. 40/94 e n. 2868/95. Le direttive relative ai procedimenti dinanzi all’UAMI costituiscono, di per sé, solo la codificazione di una linea di condotta che l’Ufficio stesso si propone di adottare, di modo che, fatta salva la loro conformità alle norme di diritto di rango superiore, ne deriva un’autolimitazione dell’UAMI, il quale è tenuto a conformarsi a tali regole che esso stesso si è imposto. A loro volta, siffatte direttive non possono introdurre deroghe ai regolamenti n. 40/94 e n. 2868/95 e quindi occorre valutare unicamente in base a questi ultimi la ricevibilità della domanda di restitutio in integrum [sentenza del Tribunale 12 maggio 2009, causa T–410/07, Jurado Hermanos/UAMI (JURADO), Racc. pag. II‑1345, punto 20].

68      Ne consegue che il punto 6.2.4 delle direttive relative ai procedimenti dinanzi all’UAMI può essere applicato soltanto nei limiti in cui è conforme alla regola 77, prima frase, del regolamento n. 2868/95.

69      Va osservato che l’interpretazione che la ricorrente dà del punto 6.2.4 delle citate direttive permetterebbe a chiunque non sia stato in grado di attenersi, nei confronti dell’UAMI, ad un termine la cui mancata osservanza abbia direttamente implicato la perdita di un diritto o quella di un mezzo di ricorso di vedersi concedere il beneficio della restitutio in integrum, a condizione che la sua domanda sia ricevibile, qualora il suo rappresentante debitamente autorizzato non sia riuscito a mettersi in contatto con esso, malgrado le iniziative fattive e ragionevoli intraprese a tale scopo.

70      Da siffatta interpretazione risulta che i rapporti tra il rappresentante debitamente autorizzato e il soggetto rappresentato potrebbero in talune circostanze costituire un impedimento, ai sensi dell’art. 78, n. 1, del regolamento n. 40/94, idoneo a fondare la domanda di restitutio in integrum.

71      Secondo la ricorrente, nella fattispecie, costituirebbe tale impedimento il fatto che il suo rappresentante autorizzato non sia riuscito a trasmetterle le notifiche provenienti dall’UAMI, malgrado la ragionevole misura costituita a tal fine dall’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

72      Orbene, siffatta interpretazione del punto 6.2.4 delle direttive relative ai procedimenti dinanzi all’UAMI non risulta conforme alla regola 77, prima frase, del regolamento n. 2868/95.

73      Infatti, detto punto 6.2.4, come interpretato dalla ricorrente, attribuirebbe a chiunque sia destinatario di una notifica o di una comunicazione da parte dell’UAMI il diritto ad essere reintegrato nei suoi diritti con riferimento ad un termine che non sia stato in grado di osservare per il fatto di non aver ricevuto personalmente detta comunicazione o notifica, e ciò sebbene, come nel caso di specie, il rappresentante autorizzato della persona interessata abbia ricevuto detta notifica o comunicazione. Orbene, dalla regola 77, prima frase, del regolamento n. 2868/95 risulta che ogni notifica o altra comunicazione inviata dall’UAMI ad un rappresentante debitamente autorizzato ha lo stesso effetto che se fosse inviata alla persona rappresentata, di modo che la persona interessata da una notifica o da un’altra comunicazione e il suo rappresentante autorizzato devono essere considerati come un solo ed unico destinatario di detta notifica o altra comunicazione.

74      Pertanto, l’interpretazione del punto 6.2.4 delle direttive relative ai procedimenti dinanzi all’UAMI proposta dalla ricorrente, non essendo conforme alla regola 77, prima frase, del regolamento n. 2868/95, non può essere accolta.

75      Da quanto precede va dedotto che l’argomentazione della ricorrente, basata sul fatto che essa non aveva avuto conoscenza del procedimento di decadenza del marchio TOCQUEVILLE 13 e della decisione di decadenza, non può essere accolta.

76      Infine, l’interpretazione accolta dal Tribunale nelle sue sentenze 20 giugno 2001, causa T–146/00, Ruf e Stier/UAMI (Immagine «DAKOTA») (Racc. pag. II‑1797), nonché 31 maggio 2005, causa T‑373/03, Solo Italia/UAMI ‑ Nuova Sala (PARMITALIA) (Racc. pag. II‑1881), secondo cui la formulazione dell’art. 78 del regolamento n. 40/94 non esclude l’attuazione della restitutio in integrum in caso di colpa del mandatario o di uno dei suoi preposti non trova applicazione nella fattispecie, in quanto i fatti all’origine di dette sentenze non sono paragonabili a quelli della presente fattispecie.

77      Infatti, nelle cause che hanno dato luogo a dette sentenze, le perdite dei diritti nei quali le ricorrenti chiedevano di essere reintegrate derivavano, nel primo caso, dal mancato pagamento della tassa di deposito di una domanda di registrazione di marchio comunitario nel termine previsto all’art. 27 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 27 del regolamento n. 207/2009) e, nel secondo, dal mancato deposito di un ricorso redatto contro una decisione dell’UAMI nel termine previsto all’art. 59 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 60 del regolamento n. 207/2009), malgrado il pagamento della tassa corrispondente. Orbene, nella prima causa, l’UAMI non ha notificato alle ricorrenti l’obbligo di pagare la tassa di deposito e, nella seconda, la ricorrente non contesta che la decisione dell’UAMI di cui trattasi le sia stata notificata. Ne risulta che il mancato rispetto dei termini in parola non aveva origine nell’identità del destinatario di una notifica inviata dall’UAMI, di modo che la regola 77 del regolamento n. 2868/95, anche supponendola applicabile, sarebbe stata priva di rilievo nella soluzione di tali controversie.

78      Va, inoltre, osservato che le persone il cui comportamento era all’origine della decadenza dai diritti erano mandatari, con riferimento ai quali non si è sostenuto che avessero la qualità di rappresentanti autorizzati, ai sensi della regola 77 del regolamento n. 2868/95, disposizione che, del resto, non è stata invocata.

79      Da quanto precede risulta che occorre respingere il ricorso senza che vi sia bisogno di statuire né sulla terza parte del presente motivo né sul quinto motivo.

 Sulle spese

80      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

81      Poiché l’UAMI e l’interveniente ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Toqueville Srl è condannata alle spese.

Meij

Vadapalas

Truchot

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 luglio 2010.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.