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Ricorso proposto il 22 maggio 2024 – Rotenberg / Consiglio

(Causa T-268/24)

Lingua processuale: l'inglese.

Parti

Ricorrente: Igor Rotenberg (Mosca, Russia) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto e V. Villante, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare:

la decisione (PESC) 2024/847 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 13 marzo 2024;

il regolamento di esecuzione (UE) 2024/849 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 13 marzo 2024;

denominati collettivamente gli «atti impugnati», nella misura in cui gli atti impugnati includono il ricorrente nell’elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, dell’articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali, nonché sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’articolo 47 della Carta.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione – omesso assolvimento dell’onere della prova – violazione dei criteri di inserimento negli elenchi previsti agli articoli 1, paragrafo 1, lettere b) e d), e 2, paragrafo 1, lettere d) ed f), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014 e all’articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed f), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, entrambi concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali del ricorrente, nonché sulla violazione dei suoi diritti fondamentali di proprietà e di libertà di impresa e sulla violazione degli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali.

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