Language of document : ECLI:EU:F:2014:39

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

5 marzo 2014

Causa F‑77/13

DC

contro

Ufficio europeo di polizia (Europol)

«Funzione pubblica – Personale dell’Europol – Invalidità – Indennità di invalidità – Calcolo degli interessi – Domanda risarcitoria – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso presentato ai sensi dell’articolo 270 TFUE, in base al quale DC chiede sostanzialmente la condanna dell’Ufficio europeo di polizia (Europol o in prosieguo: l’«Ufficio») a corrispondergli gli interessi che ritiene gli siano dovuti sugli importi versati a titolo della sua invalidità permanente parziale.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. DC sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Ufficio europeo di polizia.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Ricevibilità dei ricorsi – Eccezione di irricevibilità – Facoltà del giudice di emettere un’ordinanza sulla base dell’articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 76 e 78)

2.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Indennità di invalidità per infortunio – Trattamento erroneo del fascicolo di un agente dell’Europol – Domanda di interessi compensativi – Regime applicabile

(Statuto del personale Europol, art. 57)

3.      Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Conteggio informativo degli importi dovuti al ricorrente a motivo della sua invalidità – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; statuto del personale Europol, art. 57)

4.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Ricorso proposto prima della scadenza del termine di risposta al reclamo – Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; statuto del personale Europol, art. 93, § 2)

1.      Anche se la convenuta ha sollevato un’eccezione di irricevibilità con atto separato in base all’articolo 78 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, e il ricorrente ha formulato osservazioni su detta eccezione, il Tribunale della funzione pubblica resta libero, se l’irricevibilità del ricorso gli appare manifesta, di adottare un’ordinanza in base all’articolo 76 di tale regolamento.

(v. punto 27)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 30 ottobre 2008, Ortega Serrano/Commissione, F‑48/08, punto 23

2.      Occorre tener conto di una domanda volta ad ottenere la corresponsione di interessi compensativi sul capitale versato a titolo dell’articolo 57 dello statuto del personale dell’Europol, presentata da un agente dell’Europol in riparazione degli errori che l’Europol avrebbe commesso nel trattamento del suo fascicolo d’invalidità e del ritardo che ne sarebbe conseguito, così come della presentazione di conclusioni risarcitorie che seguono il regime comune cui è soggetto il sorgere della responsabilità extracontrattuale.

(v. punto 30)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 15 dicembre 1999, Latino/Commissione, T‑300/97, punto 99

3.      Un conteggio degli importi dovuti a titolo dell’invalidità permanente parziale di un agente dell’Europol sulla base dell’articolo 57 dello statuto del personale Europol, puramente informativo, presentato sotto forma di una semplice tabella proveniente da un’autorità relativamente alla quale non è stato accertato che abbia agito in nome del direttore dell’Europol, non può infatti essere ritenuto un atto lesivo tale da modificare in misura rilevante la situazione giuridica di detto agente.

(v. punto 37)

4.      Conformemente alle disposizioni dell’articolo 93, paragrafo 2, dello statuto del personale Europol, un ricorso è ricevibile solo qualora, in particolare, il reclamo diretto contro la decisione di cui il ricorrente ha chiesto l’annullamento sia stato previamente oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto, di modo che un ricorso proposto prima che siffatta decisione venga alla luce o sia adottata è prematuro e pertanto irricevibile.

(v. punto 39)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 7 febbraio 1991, Tagaras/Corte di giustizia, T‑18/89 e T‑24/89, punti 50 e 51