Language of document : ECLI:EU:T:2014:983

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

25 novembre 2015 (*)

«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario tridimensionale – Cubo con facce a griglia – Impedimenti assoluti alla registrazione – Articolo 76, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Assenza di segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009] – Assenza di segno costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento n. 207/2009] – Assenza di segno costituito esclusivamente dalla forma che conferisce al prodotto un valore sostanziale – Articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), del regolamento n. 207/2009] – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009] – Assenza di carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009] – Carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009) – Obbligo di motivazione – Articolo 75, primo periodo, del regolamento n. 207/2009»

Nella causa T‑450/09,

Simba Toys GmbH & Co. KG, con sede a Fürth (Germania), rappresentata da O. Ruhl, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da D. Botis, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:

Seven Towns Ltd, con sede a Londra (Regno Unito), rappresentata inizialmente da M. Edenborough, QC, e B. Cookson, solicitor, e successivamente da K. Szamosi e M. Borbás, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 1° settembre 2009 (procedimento R 1526/2008‑2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Simba Toys GmbH & Co. KG e la Seven Towns Ltd,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, F. Dehousse e A. M. Collins (relatore), giudici,

cancelliere: J. Weychert, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 novembre 2009,

viste le ordinanze di sospensione del procedimento del 10 marzo e del 9 luglio 2010,

vista la riapertura del procedimento,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 novembre 2010,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 novembre 2010,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 4 marzo 2011,

vista la controreplica dell’UAMI depositata presso la cancelleria del Tribunale il 25 maggio 2011,

vista la controreplica dell’interveniente depositata presso la cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2011,

vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,

in seguito all’udienza del 5 dicembre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 1º aprile 1996, la Seven Towns Ltd, interveniente ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno tridimensionale qui di seguito riprodotto:

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3        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 28 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, nella sua versione riveduta e modificata e corrispondono alla seguente descrizione: «Puzzle tridimensionali».

4        Il 6 aprile 1999 il marchio contestato è stato registrato come marchio comunitario, con il numero 162784 ed è stato rinnovato il 10 novembre 2006.

5        Il 15 novembre 2006 la Simba Toys GmbH & Co. KG, ricorrente, ha presentato una domanda di nullità del marchio contestato ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009], in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e), del detto regolamento [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e), del regolamento n. 207/2009].

6        Con decisione del 14 ottobre 2008, la divisione di annullamento ha respinto integralmente la domanda di nullità (in prosieguo: la «decisione del 14 ottobre 2008»).

7        Il 23 ottobre 2008 la ricorrente ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli da 57 a 62 del regolamento n. 40/94 [divenuti articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009]. A sostegno del proprio ricorso, essa invocava la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e), del suddetto regolamento.

8        Con decisione del 1º settembre 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha confermato la decisione del 14 ottobre 2008 e ha respinto il ricorso.

9        Per quanto concerne la censura relativa alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/49, la commissione di ricorso ha ritenuto che essa fosse infondata giacché, da un lato, il marchio contestato era stato riprodotto graficamente in modo adeguato e, dall’altro, «non vi [era] nessun motivo apparente in base al quale la struttura cubica a griglia non fosse, in teoria, idonea a distinguere i prodotti e i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese» (punto 16 della decisione impugnata).

10      La censura relativa alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 è stata respinta dalla commissione di ricorso dopo che quest’ultima ha constatato che il marchio contestato si discostava in maniera significativa dagli usi del settore. Da un lato, essa ha rilevato che la ricorrente non aveva prodotto alcuna prova decisiva che dimostrasse che «una struttura cubica a griglia [costituiva] una “norma” nel settore specifico dei puzzle tridimensionali». Il fatto che esista il puzzle a cubo Soma, che assomiglia al cubo oggetto del marchio contestato, non sarebbe sufficiente a dimostrare che tale marchio corrisponde alla norma del settore (punto 20 della decisione impugnata). Dall’altro lato, essa ha ritenuto che il marchio contestato presentasse caratteristiche sufficienti a essere considerato intrinsecamente distintivo per i prodotti interessati (punto 21 della decisione impugnata).

11      Riguardo alla censura relativa alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso ha ritenuto la stessa infondata giacché, salvo previa conoscenza del consumatore, il marchio contestato non assomigliava, né faceva pensare, a un puzzle tridimensionale (punto 23 della decisione impugnata).

12      Infine, la commissione di ricorso ha respinto la censura relativa alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 40/94. In primo luogo, essa ha ritenuto che la registrazione del marchio contestato non fosse contraria all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 207/2009], dopo aver constatato, in sostanza, che la «struttura cubica a griglia» non forniva alcuna indicazione né sulla sua funzione né sull’esistenza di una qualsiasi funzione e che non era possibile affermare che essa potesse «apportare un vantaggio o un qualsiasi effetto tecnico nel settore dei puzzle tridimensionali» (punto 28 della decisione impugnata). In secondo luogo, la commissione di ricorso ha dichiarato che «poiché la forma in questione non [aveva] palesemente la forma di un puzzle e sia le funzioni sia i movimenti che si [potevano] applicare ad essa [erano] chiaramente nascosti, non si poteva ritenere [che essa fosse] imposta dalla natura stessa del prodotto» (punto 29 della decisione impugnata). Essa ne ha dedotto che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento n. 207/2009] non fosse applicabile al caso di specie. In terzo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che una semplice «griglia cubica come quella illustrata dalla riproduzione del marchio contestato non potesse essere considerata dotata di una forma che conferisce un valore sostanziale ai prodotti», cosicché era applicabile al caso di specie neppure l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), del regolamento n. 207/2009] (punto 30 della decisione impugnata).

 Conclusioni delle parti

13      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI e l’interveniente alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e del procedimento dinanzi al Tribunale.

14      L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

15      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce otto motivi. Il primo motivo verte su una violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 207/2009. Il secondo motivo verte su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94. Il terzo motivo verte su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento n. 40/94. Il quarto motivo verte su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), del regolamento n. 40/94. Il quinto motivo verte su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94. Il sesto motivo verte su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94. Il settimo motivo verte su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009). L’ottavo motivo verte su una violazione dell’articolo 75, primo periodo, del regolamento n. 207/2009.

 Sul primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 207/2009

16      Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009:

«Nel corso della procedura l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti».

17      Il primo motivo sollevato dalla ricorrente verte sulla violazione del primo periodo di tale disposizione e si suddivide in quattro capi. In primo luogo, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso non ha «identificato interamente le caratteristiche del marchio [contestato]». In particolare, la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto del fatto che le riproduzioni di tale marchio mostrano «chiaramente» la presenza di interstizi alle estremità delle «linee nere» che appaiono su ciascuna faccia del cubo in questione, elemento che lascerebbe intendere «chiaramente» che tali linee non mirano a riprodurre una «gabbia nera», ma a separare «i singoli elementi più piccoli del cubo» gli uni dagli altri. In secondo luogo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto del fatto che, per natura, un puzzle è costituito da singoli elementi. Essa sostiene che, tenuto conto del fatto che un puzzle è un gioco che consiste nel muovere tali elementi «in maniera tale da ottenere un certo ordine finale predefinito», nella fattispecie, il consumatore e il commerciante medio percepiranno sempre che le suddette linee nere hanno la funzione di suddividere il cubo in questione in singoli elementi che, «in un modo o nell’altro», possono essere mossi. In terzo luogo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto del fatto che, come essa aveva spiegato nelle sue osservazioni del 2 maggio 2007 dinanzi alla divisione di annullamento, la forma di un cubo «con dimensioni 3 × 3 × 3» era necessaria per ottenere un risultato tecnico, ossia un puzzle tridimensionale con elementi che possono girare, con un certo livello di difficoltà e con determinate caratteristiche ergonomiche. In quarto luogo, essa ritiene che la commissione di ricorso abbia erroneamente omesso di tener conto del fatto che, come la stessa aveva spiegato nelle sue osservazioni del 27 agosto 2007 dinanzi alla divisione di annullamento, le suddette linee nere svolgevano una funzione tecnica. In quinto luogo, essa sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il cubo Soma non facesse parte del settore interessato e rileva che sia essa stessa sia l’interveniente avevano tuttavia prodotto elementi di prova a tal proposito durante il procedimento dinanzi all’UAMI.

18      L’UAMI ritiene che il primo motivo debba essere respinto in quanto manifestamente infondato.

19      In primo luogo, va rilevato che, con il suo primo motivo, relativo alla violazione di una disposizione di carattere procedurale, la ricorrente intende mettere in discussione la fondatezza dell’accertamento di taluni fatti e argomenti della commissione di ricorso, piuttosto che contestare a quest’ultima il fatto di non aver preso in considerazione tali fatti ed argomenti prima di adottare la decisione impugnata. Orbene, la questione se la commissione di ricorso abbia valutato correttamente o no taluni fatti, argomenti o elementi probatori rientra nell’esame della legittimità nel merito della decisione impugnata e non in quello della regolarità del procedimento che ha condotto alla sua adozione.

20      In secondo luogo, va rilevato che, comunque, tale motivo, è, in parte, carente in fatto e, in parte, il risultato di una lettura erronea della decisione impugnata.

21      Infatti, innanzitutto, risulta dalla decisione impugnata (v. segnatamente, punti 16, 21 e 28 della decisione impugnata) che la commissione di ricorso ha esaminato in modo dettagliato le riproduzioni grafiche del marchio contestato, ivi incluse le linee nere spesse che vi compaiono e che dividono in quadrati l’interno di ciascuna faccia del cubo in questione (in prosieguo: le «linee nere»). Inoltre, va rilevato che, non solo gli interstizi situati alle estremità delle linee nere sono poco visibili, ma altresì che, in ogni caso, la loro presenza non esclude affatto che, così come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 21 della decisione impugnata, il marchio contestato possa essere percepito come la riproduzione di una «gabbia nera».

22      Occorre poi evidenziare che non vi è nulla nella decisione impugnata che consenta di ritenere che la commissione di ricorso abbia ignorato che, per natura, un puzzle sia composto da singoli elementi. A tal proposito, la ricorrente contesta infondatamente a quest’ultima di aver rilevato, al punto 21 della decisione impugnata, nel corso dell’esame della questione se il marchio contestato potesse essere ritenuto intrinsecamente distintivo per i prodotti interessati, che il cubo in questione non presentava «alcuna caratteristica evidente che mostrasse che esso [poteva] essere girato o ruotato». In particolare, diversamente da quanto addotto dalla ricorrente, il fatto che, per natura, un puzzle sia costituito da singoli elementi non implica necessariamente che questi ultimi possano ruotare. Nel caso di specie, un osservatore oggettivo non penserà per forza che le linee nere – anche supponendo che noti gli interstizi alle estremità – abbiano la funzione di dividere il cubo in singoli elementi che «in un modo o in un altro» possono essere mossi. I nove quadrati che compaiono su ciascuna faccia del cubo in questione, per via dei bordi neri potrebbero essere utilizzati anche per apporvi, ad esempio, lettere, numeri, colori o disegni, senza bisogno di muovere tali quadrati o altri elementi del cubo In realtà, così come sarà spiegato più nel dettaglio al successivo punto 54, l’affermazione della ricorrente si basa in gran parte sulla premessa erronea che sussiste necessariamente un nesso tra un’asserita capacità di rotazione di alcuni elementi del cubo in esame e la presenza di linee nere sulle facce di quest’ultimo.

23      Per quanto concerne inoltre il terzo e il quarto capo del presente motivo, occorre rilevare che dalla decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ha esaminato esaustivamente tutti gli argomenti e gli elementi di prova prodotti dalle varie parti durante il procedimento amministrativo (v. segnatamente, punti da 3 a 11, 16, 20, 21 e da 28 a 30 della decisione impugnata). In particolare, la commissione di ricorso ha pienamente tenuto conto degli argomenti della ricorrente secondo i quali, da un lato, la forma in questione sarebbe necessaria per ottenere un risultato tecnico e, dall’altro, le linee nere svolgerebbero una funzione tecnica (v. punti 10, 28 e 29 della decisione impugnata).

24      Infine, va osservato che, diversamente da quanto asserisce la ricorrente, nel rinviare al punto 20 della decisione impugnata la commissione di ricorso non ha escluso che il cubo Soma faccia parte del settore interessato. Nel suddetto punto, la commissione di ricorso ha semplicemente ritenuto che il fatto che esistesse un puzzle, ossia il suddetto cubo, che assomigliava al cubo oggetto del marchio contestato, non era sufficiente a dimostrare che tale marchio corrispondeva alla norma del settore (v. successivo punto 106).

25      In terzo luogo, va sottolineato che, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, anche quando, come nel caso di specie, esso riguarda motivi assoluti di nullità, la commissione di ricorso non è tenuta a procedere ad un esame d’ufficio dei fatti [sentenza del 13 settembre 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/UAMI – Castel Frères (CASTEL), T‑320/10, Racc. (Per Estratto), EU:T:2013:424, oggetto di impugnazione, punti da 25 a 29]. È vero che non si può per questo impedire alla commissione di ricorso, ove lo ritenga necessario, di prendere in considerazione d’ufficio ogni elemento pertinente per la sua valutazione. Tuttavia, dagli atti non risulta che nel caso di specie ciò fosse necessario.

26      Dalle precedenti considerazioni risulta che il primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 207/2009, deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul secondo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94

27      Il secondo motivo sollevato dalla ricorrente verte su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94 e si suddivide in otto capi. In primo luogo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente omesso di tener conto del fatto che le linee nere potessero si potessero riferire a funzioni tecniche. In secondo luogo, essa sostiene che la questione rilevante è se le caratteristiche essenziali del marchio siano attribuibili unicamente a un risultato tecnico e non se esse svolgano effettivamente una funzione tecnica. In terzo luogo, essa contesta alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto dell’interesse generale sotteso alla disposizione sopra menzionata. Essa asserisce che, conservando la registrazione del marchio contestato il suo titolare potrebbe farlo valere nei confronti di terzi intenzionati a vendere puzzle tridimensionali che possono ruotare. In quarto luogo, essa contesta alla commissione di ricorso di non aver dissentito dalla dichiarazione della divisione di annullamento contenuta nella decisione del 14 ottobre 2008, secondo la quale le caratteristiche essenziali della forma in questione non svolgono alcuna funzione tecnica, cosicché la registrazione di tale forma come marchio non crea un monopolio su una soluzione tecnica. In quinto luogo, essa afferma che la commissione di ricorso non ha tenuto conto del fatto che, nelle cause che hanno dato origine alla sentenza del 18 giugno 2002, Philips (C‑299/99, Racc., EU:C:2002:377), e alla sentenza del 12 novembre 2008, Lego Juris/UAMI – Mega Brands (Mattoncino di Lego rosso) (T‑270/06, Racc., EU:T:2008:483), le funzioni tecniche interessate non si evincevano direttamente dalle riproduzioni dei marchi controversi. In sesto luogo, essa contesta alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto del fatto che non esistevano forme alternative che potessero svolgere la medesima funzione tecnica. In settimo luogo, essa asserisce che la commissione di ricorso ha erroneamente considerato che le riproduzioni del marchio contestato non suggerivano alcuna funzione particolare. Invero, dalla presenza di interstizi alle estremità delle linee nere si evincerebbe che i singoli elementi del cubo in questione possono ruotare. In ottavo luogo, essa contesta alla commissione di ricorso di non aver considerato che i puzzle tridimensionali «di questo tipo generico» nonché la loro capacità di rotazione erano conosciuti prima che venisse depositata la domanda del marchio contestato.

28      L’UAMI e l’interveniente si oppongono agli argomenti della ricorrente e chiedono il rigetto del secondo motivo.

29      La forma di un prodotto rientra tra i segni idonei a costituire un marchio. Ciò si evince, con riguardo al marchio comunitario, dall’articolo 4 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 4, del regolamento n. 207/2009), ai sensi del quale possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

30      Tuttavia, in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94, «[s]ono esclusi dalla registrazione (…) i segni costituiti esclusivamente (…) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico».

31      Risulta dalla giurisprudenza che tale disposizione vieta la registrazione di ogni forma costituita, nelle sue caratteristiche essenziali, esclusivamente dalla forma del prodotto tecnicamente causale e sufficiente al conseguimento del risultato tecnico prefissato, anche se quel risultato può essere ottenuto attraverso altre forme che adottano la stessa soluzione tecnica, oppure una soluzione differente (sentenza Mattoncino di Lego rosso, cit. al punto 27 supra, EU:T:2008:483, punto 43).

32      Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, ciascuno degli impedimenti alla registrazione, elencati all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94, deve essere interpretato alla luce dell’interesse generale che lo sottende. L’interesse generale sotteso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), di tale regolamento è di evitare che la tutela del diritto di marchio sfoci nel conferimento a un’impresa di un monopolio su soluzioni tecniche o su caratteristiche utilitarie di un prodotto (v. sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI, C‑48/09 P, Racc., EU:C:2010:516, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

33      Le norme stabilite dal legislatore riflettono, al riguardo, il bilanciamento tra due considerazioni, ciascuna delle quali è in grado di contribuire a creare un sistema di concorrenza sano e leale (sentenza Lego Juris/UAMI, cit. al punto 32 supra, EU:C:2010:516, punto 44).

34      Da un lato, l’inserimento nell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 del divieto di registrare come marchio qualsiasi segno costituito dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico garantisce che le imprese non possano avvalersi del diritto dei marchi per perpetuare, senza limiti nel tempo, diritti esclusivi vertenti su soluzioni tecniche (sentenza Lego Juris/UAMI, cit. al punto 32 supra, EU:C:2010:516, punto 45).

35      Infatti, quando la forma di un prodotto si limita ad incorporare la soluzione tecnica messa a punto dal fabbricante e brevettata su sua domanda, la tutela di tale forma come marchio dopo la scadenza del brevetto ridurrebbe considerevolmente e all’infinito la possibilità per le altre imprese di utilizzare detta soluzione tecnica. Orbene, nel sistema dei diritti di proprietà intellettuale come sviluppato nell’Unione, le soluzioni tecniche possono godere di tutela unicamente per un periodo limitato, onde poter essere liberamente utilizzate in seguito da tutti gli operatori economici (sentenza Lego Juris/UAMI, cit. al punto 32 supra, EU:C:2010:516, punto 46).

36      Inoltre, la registrazione come marchio di una forma esclusivamente funzionale di un prodotto permette al titolare del marchio di vietare alle altre imprese non solo l’uso della medesima forma, ma anche l’uso di forme simili (v., in tal senso, sentenza Lego Juris/UAMI, cit. al punto 32 supra, EU:C:2010:516, punto 56).

37      Dall’altro lato, circoscrivendo l’impedimento alla registrazione stabilito dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94 ai segni costituiti «esclusivamente» dalla forma del prodotto «necessaria» per ottenere un risultato tecnico, il legislatore ha tenuto debitamente in considerazione la circostanza che tutte le forme di prodotto, in una certa misura, sono funzionali e che pertanto sarebbe inopportuno escludere la registrazione come marchio di una forma di prodotto per il solo motivo che essa presenta caratteristiche funzionali. Impiegando i termini «esclusivamente» e «necessaria», tale disposizione garantisce che la registrazione sia esclusa solamente per le forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebbe quindi effettivamente l’utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese (sentenza Lego Juris/UAMI, cit. al punto 32 supra, EU:C:2010:516, punto 48).

38      Dalla giurisprudenza si evince parimenti che un’applicazione corretta dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94 richiede che le caratteristiche essenziali del segno tridimensionale di cui trattasi siano debitamente individuate da parte dell’autorità che si pronuncia sulla domanda di registrazione di tale segno come marchio. L’espressione «caratteristiche essenziali» dev’essere intesa nel senso che riguarda gli elementi più importanti del segno (sentenza Lego Juris/UAMI, cit. al punto 32 supra, EU:C:2010:516, punti 68 e 69).

39      L’individuazione di dette caratteristiche essenziali deve essere effettuata caso per caso senza alcuna gerarchia sistematica tra i differenti tipi di elemento che un segno può contenere. Nella ricerca delle caratteristiche essenziali di un segno, l’autorità competente può basarsi direttamente sull’impressione complessiva prodotta dal segno o procedere, anzitutto, ad un esame in successione di ogni elemento costitutivo del segno (v. sentenza Lego Juris/UAMI, cit. al punto 32 supra, EU:C:2010:516, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

40      In particolare, come rilevato dalla Corte al punto 71 della sentenza Lego Juris/UAMI, cit. al punto 32 supra (EU:C:2010:516), l’individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno nell’ottica di un’eventuale applicazione dell’impedimento alla registrazione previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94 può essere condotta, a seconda dei casi, soprattutto con riguardo al grado di difficoltà di tale segno, tramite una semplice analisi visiva di detto segno, oppure, al contrario, può essere fondata su un esame approfondito nel cui contesto si tenga conto degli elementi utili alla valutazione, come indagini e perizie, o ancora dati relativi a diritti di proprietà intellettuale precedentemente conferiti in relazione al prodotto di cui trattasi.

41      Una volta individuate le caratteristiche essenziali del segno, l’UAMI deve ancora verificare se tutte queste caratteristiche assolvano la funzione tecnica del prodotto di cui trattasi. Infatti, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94 non trova applicazione quando la domanda di registrazione come marchio verte su una forma di prodotto nella quale svolge un ruolo importante un elemento non funzionale, come ad esempio un elemento ornamentale o di fantasia. In tale caso, le imprese concorrenti hanno facilmente accesso a forme alternative che presentano funzionalità equivalente, di modo che non sussiste un rischio di pregiudizio alla disponibilità della soluzione tecnica. In tale ipotesi, i concorrenti del titolare del marchio potranno incorporare senza difficoltà tale soluzione tecnica in forme di prodotto non dotate del medesimo elemento non funzionale di cui dispone la forma del prodotto di detto titolare e che non sono quindi né identiche né simili a tale forma (sentenza Lego Juris/UAMI, cit. al punto 32 supra, EU:C:2010:516, punto 72).

42      Occorre esaminare il presente motivo alla luce dei suesposti principi.

43      Innanzi tutto occorre individuare le caratteristiche essenziali del marchio contestato.

44      Nel caso di specie, così come indicato al punto 28 della decisione impugnata, la domanda di registrazione del marchio contestato contiene la riproduzione grafica, sotto tre diverse prospettive, di un cubo, ciascuna delle cui facce presenta una struttura a griglia formata da bordi di colore nero che dividono la faccia in nove quadrati delle stesse dimensioni, disposti di tre in tre in un quadrato. Quattro linee nere spesse, ossia le linee nere (v. precedente punto 21), di cui due disposte orizzontalmente e le altre due verticalmente, suddividono in quadrati l’interno di ciascun lato del suddetto cubo. Com’è correttamente segnalato al punto 21 della decisione impugnata, tali vari elementi conferiscono al marchio contestato l’aspetto di una «gabbia nera».

45      Dai punti 16, 20, 28 e 30 della decisione impugnata si evince che la commissione di ricorso identifica come caratteristiche essenziali del marchio contestato ciò che essa definisce una «struttura cubica a griglia», ossia, da un lato, il cubo stesso e, dall’altro, la struttura a griglia che compare su ciascuna faccia del cubo.

46      Diversamente da quanto asserito dalla ricorrente nelle proprie memorie, la commissione di ricorso non ha quindi limitato le caratteristiche essenziali del marchio contestato alle «linee orizzontali e verticali che separano, gli uni dagli altri, i singoli elementi del cubo». Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall’UAMI e dall’interveniente in udienza in risposta a un quesito del Tribunale, non costituisce un’ulteriore caratteristica essenziale del suddetto marchio il fatto – peraltro inesatto – che quest’ultimo contenga diverse sfumature di grigio. Invero, oltre al fatto che la domanda di registrazione del marchio contestato non menziona alcun colore con riferimento a quest’ultimo, occorre osservare che nelle riproduzioni grafiche di tale marchio le facce del cubo sono bianche o coperte da sfumature nere.

47      La valutazione della commissione di ricorso menzionata al precedente punto 45 deve essere confermata, giacché da una mera analisi visiva del marchio contestato si evince chiaramente che gli elementi menzionati al suddetto punto ne costituiscono gli elementi più importanti.

48      Successivamente occorre verificare se tutte le suddette caratteristiche essenziali del marchio svolgano una funzione tecnica dei prodotti interessati.

49      Al punto 28 della decisione impugnata, la commissione di ricorso, innanzitutto, ha specificato che da una giurisprudenza consolidata emergeva che «dall’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, [lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/49] i motivi di nullità di un marchio tridimensionale [dovevano] basarsi esclusivamente sull’esame della riproduzione del marchio così come [era] stato depositato e non su caratteristiche invisibili dichiarate o presunte». Essa ha poi osservato che le riproduzioni grafiche del marchio contestato «non [suggerivano] alcuna funzione particolare, neanche quando [venivano] presi in considerazione i prodotti, ossia i “puzzle tridimensionali”». Essa ha ritenuto che non si dovesse tener conto della capacità «ben nota» di rotazione delle bande verticali e orizzontali del puzzle denominato «il cubo di Rubik» né riscontrare «in maniera illegittima e retroattiva», la funzionalità nelle riproduzioni. Secondo la commissione di ricorso, la struttura cubica a griglia non fornisce alcuna indicazione sulla sua funzione né sull’esistenza di una funzione qualsiasi e «non è possibile ritenere che essa possa apportare un vantaggio o un effetto tecnico qualunque nel settore dei puzzle tridimensionali». Essa ha aggiunto che la forma era regolare e geometrica e non conteneva «nessun indizio sul puzzle che [riproduceva]».

50      In primo luogo, la ricorrente contesta tale analisi sostenendo, nell’ambito del primo, del secondo e del settimo capo del presente motivo, che la presenza di interstizi alle estremità delle linee nere suggerisce chiaramente che tali linee sono finalizzate a separare gli uni dagli altri alcuni «singoli elementi più piccoli del cubo» che possono essere mossi e ruotati singolarmente. Le suddette linee, pertanto, sarebbero «attribuibili a funzioni tecniche» ai sensi del punto 84 della sentenza Philips, cit. al punto 27 supra (EU:C:2002:377). Essa aggiunge che da tale sentenza si evince che la questione pertinente non è se le caratteristiche essenziali del marchio svolgano effettivamente una funzione tecnica, ma se «un prodotto tecnico dotato di determinate caratteristiche tecniche presenti le caratteristiche [essenziali] in questione, come conseguenza delle sue caratteristiche tecniche». Orbene, nel caso di specie, le linee nere sarebbero proprio la conseguenza di una funzione tecnica, ossia la capacità di rotazione di singoli elementi del cubo di cui trattasi.

51      A tal riguardo, va rilevato che la ricorrente sostiene al contempo che le linee nere svolgono una funzione tecnica e sono la conseguenza di una siffatta funzione. In udienza, invitata dal Tribunale a chiarire la propria posizione al riguardo, essa ha affermato, da un lato, che le linee nere svolgevano una funzione di «separabilità», la quale sarebbe un «presupposto» della capacità di movimento dei singoli elementi del cubo di cui trattasi e, dall’altro, che esisteva una «correlazione» tra la soluzione tecnica interessata e le linee nere.

52      Da un lato, occorre respingere l’affermazione della ricorrente secondo cui le linee nere sono la conseguenza di un’asserita capacità di rotazione dei singoli elementi del cubo in questione.

53      Tale affermazione è, infatti, innanzitutto, priva di pertinenza, poiché, ciò che occorre dimostrare ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94, è che le caratteristiche essenziali del marchio in questione svolgono esse stesse la funzione tecnica del prodotto di cui trattasi e sono state scelte per svolgere tale funzione, e non che esse ne siano il risultato. Come correttamente sostenuto dall’UAMI, dai punti 79 e 80 della sentenza Philips, cit. al punto 27 supra (EU:C:2002:377), si evince che è in tal senso che deve essere intesa l’affermazione della Corte di cui al punto 84 della medesima sentenza secondo la quale un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto non può essere registrato qualora risulti che le caratteristiche funzionali essenziali di tale forma sono attribuibili esclusivamente al risultato tecnico. Tale affermazione è inoltre confermata dall’interpretazione del Tribunale, al punto 43 della sentenza Mattoncino di Lego rosso, cit. al punto 27 supra (EU:T:2008:483), dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94 (v. precedente punto 31) secondo cui l’impedimento alla registrazione previsto da tale disposizione si applica solamente laddove la forma del prodotto sia «tecnicamente causale e sufficiente al conseguimento del risultato tecnico prefissato», interpretazione confermata dalla Corte ai punti da 50 a 58 della sentenza Lego Juris/UAMI, cit. al punto 32 supra (EU:C:2010:516).

54      Detta affermazione è poi comunque infondata. Infatti, come evidenziato dall’interveniente nelle sue memorie e all’udienza, è ben possibile che un cubo le cui facce, o altri elementi, possono ruotare, non contenga linee di separazioni visibili. Non sussiste quindi un nesso necessario tra, da un lato, una siffatta eventuale capacità di rotazione, o anche qualsiasi altra possibilità di muovere alcuni elementi del cubo di cui trattasi, e, dall’altro, la presenza, sulle facce del suddetto cubo, di linee nere spesse o, a fortiori, di una struttura a griglia come quella raffigurata nelle riproduzioni grafiche del marchio contestato.

55      Infine, va ricordato che il marchio contestato è stato registrato per i «puzzle tridimensionali» in generale, ossia, senza limitarsi a quelli con capacità di rotazione, i quali sono semplicemente un tipo particolare tra tanti altri. Inoltre, va evidenziato che l’interveniente, come ha essa stessa confermato all’udienza in risposta ad un quesito posto dal Tribunale, non ha allegato alla propria domanda di registrazione una descrizione nella quale fosse specificato che la forma in esame aveva una siffatta capacità.

56      Dall’altro lato, deve parimenti essere respinto l’argomento della ricorrente secondo cui le linee nere svolgono una funzione tecnica, nella specie quella di separare, gli uni dagli altri, alcuni singoli elementi del cubo in questione affinché questi ultimi possano essere mossi e ruotati singolarmente.

57      Infatti, tale argomento si basa sulla premessa erronea che il cubo di cui trattasi sarà sicuramente percepito come composto da elementi che possono ruotare (v. precedente punto 22). Anche supponendo che un osservatore oggettivo possa dedurre dalle riproduzioni grafiche del marchio contestato che le linee nere hanno la funzione di separare, gli uni dagli altri, elementi mobili, esso non potrà stabilire precisamente se questi elementi siano finalizzati, ad esempio, a ruotare o ad essere smontati, per essere, poi, rimontati o a consentire che il cubo in questione si trasformi in un’altra forma.

58      In realtà, l’argomento della ricorrente, come si evince dalle sue memorie, si fonda essenzialmente sulla conoscenza della capacità di rotazione delle bande verticali e orizzontali del cubo di Rubik. Orbene, è chiaro che tale capacità non può risultare né dalle linee nere, in quanto tali, né più in generale, dalla struttura a griglia che compare su ciascuna faccia del cubo di cui trattasi, ma tuttalpiù, da un meccanismo interno allo stesso, non visibile nelle riproduzioni grafiche del marchio contestato, e che, com’è peraltro pacifico tra le parti, non può costituire una caratteristica essenziale di tale marchio.

59      Ciò premesso, non si può contestare alla commissione di ricorso il fatto di non avere inserito tale elemento invisibile nella sua analisi della funzionalità delle caratteristiche essenziali del marchio contestato. Infatti, sebbene non si possa impedire alla commissione di ricorso di procedere per deduzione ai fini di tale analisi, tale deduzione deve essere eseguita nel modo più oggettivo possibile partendo dalla forma di cui trattasi, come riprodotta graficamente, e non deve essere puramente teorica, ma sufficientemente attendibile. Orbene, nel caso di specie, la deduzione dalle riproduzioni grafiche del marchio contestato dell’esistenza di un meccanismo interno di rotazione non avrebbe soddisfatto tali requisiti.

60      Infatti, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso al punto 28 della decisione impugnata, le linee nere, e più in generale, la struttura a griglia che appare su ciascuna faccia del cubo di cui trattasi, non svolgono, né tantomeno suggeriscono, alcuna funzione tecnica. Certamente, sebbene la struttura a griglia sia, prima di tutto, un elemento ornamentale e di fantasia che gioca un ruolo importante nella forma in questione in quanto indicatore d’origine (v. successivo punto 110), essa determina altresì la divisione visiva di ogni faccia del suddetto cubo in nove elementi quadrati delle stesse dimensioni. Tuttavia, essa non può svolgere una funzione tecnica propriamente detta ai sensi della giurisprudenza pertinente. Al riguardo, va ricordato che non era intenzione del legislatore impedire la registrazione come marchio di una forma di un prodotto sulla base del mero motivo che essa presentava caratteristiche utilitarie, posto che qualsiasi forma di prodotto è, in una certa misura, funzionale (v. precedente punto 37).

61      Con riferimento all’altra caratteristica essenziale del marchio contestato, nella fattispecie il cubo in sé, non occorre stabilire se esso svolga una funzione tecnica del prodotto di cui trattasi, dal momento che, come si evince dalle precedenti considerazioni, per quanto riguarda la caratteristica essenziale che costituisce la struttura a griglia ciò non si verifica comunque. Al riguardo, va ricordato che l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94 si applica unicamente quando le caratteristiche essenziali del segno sono tutte funzionali. La registrazione di un segno come marchio non può essere rifiutata in base a tale disposizione se la forma del prodotto in causa incorpora un elemento non funzionale principale (v., in tal senso, sentenza Lego Juris/UAMI, cit. al punto 32 supra, EU:C:2010:516, punto 52).

62      Dalle considerazioni che precedono, risulta che il primo, il secondo ed il settimo capo del secondo motivo non sono fondati.

63      In secondo luogo, va parimenti respinto, in quanto infondato, il terzo capo del presente motivo, che verte sul fatto di avere ignorato l’interesse generale sotteso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94.

64      Infatti, diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, il marchio contestato non può essere invocato dal suo titolare per impedire a terzi la commercializzazione di puzzle tridimensionali con capacità di rotazione. Come si evince, infatti, dalle precedenti considerazioni, la registrazione di tale marchio produce l’effetto di tutelare non la capacità di rotazione di cui sarebbe dotata la forma in questione, ma unicamente la forma di un cubo sulle cui facce è apposta una struttura a griglia, che gli conferisce l’aspetto di una «gabbia nera». Il suddetto marchio non può segnatamente impedire a terzi la commercializzazione di puzzle tridimensionali aventi una forma diversa da quella di un cubo o aventi la forma di un cubo, ma le cui facce non presentano una struttura a griglia analoga a quella che compare sul marchio contestato o qualsiasi altro disegno simile, a prescindere dal fatto che i suddetti puzzle siano dotati o meno di capacità di rotazione. Al riguardo, va sottolineato che dal fascicolo si evince che, alla data del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, sul mercato esistevano già molti puzzle tridimensionali con capacità di rotazione, che avevano forme diverse da quelle di un cubo e/o presentavano disegni diversi da quelli di una struttura a griglia.

65      In terzo luogo, per quanto riguarda il quarto capo del secondo motivo, la ricorrente contesta il fatto che la commissione di ricorso non abbia preso le distanze dalla seguente dichiarazione di cui al punto 28 della decisione del 14 ottobre 2008:

«Le caratteristiche essenziali della forma in questione non svolgono una funzione tecnica e il fatto che essa sia registrata come marchio non crea un monopolio su una soluzione tecnica. Pertanto, essa non impedisce ai concorrenti di commercializzare puzzle meccanici che sono dotati di una funzione di movimento o di rotazione degli elementi costitutivi. Il [marchio] contestato non limita neppure la scelta dei concorrenti di realizzare una siffatta funzione tecnica per i propri prodotti».

66      Secondo la ricorrente, tale argomento si basa sull’idea che il marchio contestato non possa essere dichiarato nullo, perché «ad ogni modo, non potrebbero essere promosse azioni per contraffazione contro prodotti di terzi che sono identici o analoghi al marchio se [tali] prodotti (…) svolgono una funzione tecnica (ossia se essi possono essere ruotati)». Il suddetto argomento si fonderebbe così sull’articolo 12, lettera b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 12, lettera b), del regolamento n. 207/2009]. Orbene, secondo la giurisprudenza, quest’ultima disposizione non può avere un’influenza decisiva sull’interpretazione dell’articolo 7 del regolamento n. 40/94.

67      Va osservato che gli argomenti della ricorrente si basano su un’interpretazione erronea del summenzionato passo di cui al punto 28 della decisione del 14 ottobre 2008. In tale passo, infatti, la divisione di annullamento non si pronuncia affatto sull’applicazione dell’articolo 12, lettera b), del regolamento n. 40/94, che riguarda la limitazione degli effetti del marchio comunitario e prevede che il diritto conferito mediante la sua registrazione non consente al suo titolare di impedire ai terzi l’uso nel commercio, a determinate condizioni, d’indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio, ossia d’indicazioni descrittive. In realtà, in detto passo, la divisione di annullamento si limita a valutare le conseguenze della registrazione del marchio contestato con riferimento all’interesse generale sotteso all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94 (v. precedente punto 32). Poiché tale valutazione della divisione di annullamento è corretta, come si evince dai precedenti punti 63 e 64, non si può contestare alla commissione di ricorso di non averne preso le distanze nella decisione impugnata.

68      Il quarto capo del secondo motivo deve pertanto essere respinto in quanto infondato.

69      In quarto luogo, va osservato che è altresì infondato il quinto capo del secondo motivo, relativo al fatto che, nelle cause che hanno dato origine alle sentenze Philips, cit. al punto 27 supra (EU:C:2002:377), e Mattoncino di Lego rosso, cit. al punto 27 supra (EU:T:2008:483), la funzione tecnica delle forme controverse non si evinceva neppure direttamente dalle riproduzioni dei marchi interessati.

70      Infatti, da un lato, nella causa che ha dato origine alla sentenza Philips, cit. al punto 27 supra (EU:C:2002:377), la funzione tecnica interessata, nella fattispecie la rasatura, si evinceva chiaramente dalla riproduzione grafica della forma in questione, che mostrava in particolare, sulla parte superiore del rasoio elettrico, tre teste circolari a lame rotanti, disposte a forma di triangolo equilatero.

71      Analogamente, dall’altro lato, nella causa Mattoncino di Lego rosso, cit. al punto 27 supra (EU:T:2008:483), la riproduzione grafica del marchio controverso mostrava segnatamente due file di sporgenze sul lato superiore del mattoncino del gioco in questione. Poiché i prodotti interessati erano i «giochi di costruzione», si deduceva logicamente da tali sporgenze che esse servivano per agganciare i mattoncini del gioco e che avevano un lato inferiore incavato e sporgenze secondarie, anche se questi ultimi elementi non erano visibili nella suddetta riproduzione.

72      Invece, le riproduzioni grafiche del marchio contestato non consentono di capire né se la forma in questione svolga una funzione tecnica qualsiasi né quale sarebbe eventualmente la funzione. In particolare, com’è stato già precisato ai precedenti punti 22, 54, 57 e 58, non si deduce in modo sufficientemente certo da tali riproduzioni che il cubo in questione sia composto da elementi che si muovono ed ancor meno che tali elementi possano ruotare.

73      In quinto luogo, non può essere accolto neppure il sesto capo del secondo motivo, relativo al fatto che la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto dell’asserita mancanza di forme alternative idonee a svolgere la «stessa funzione tecnica». La pretesa della ricorrente, contenuta nella sua replica, secondo la quale, se non esistono siffatte forme alternative, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94 deve sempre applicarsi, è altresì infondata.

74      Infatti, da un lato, tale censura è carente in fatto. Supponendo che la funzione tecnica alla quale si riferisce la ricorrente sia la capacità di rotazione che potrebbe essere presente in un puzzle tridimensionale, è opportuno ribadire che, alla data del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, esistevano già nel mercato numerosi puzzle tridimensionali con una siffatta funzionalità, ma si presentavano con una forma diversa da quella di un cubo, come ad esempio quella di un tetraedro, di un ottaedro, di un dodecaedro o di un icosaedro, o la cui superficie esterna non presentava una struttura a griglia (v. precedente punto 64).

75      Dall’altro lato e, comunque, come si evince sia dalla sentenza Philips, cit. al punto 27 supra (EU:C:2002:377, punti da 81 a 84), sia dalla sentenza Lego Juris/UAMI, cit. al punto 32 supra (EU:C:2010:516, punti da 53 a 58), è irrilevante, per quanto concerne l’esame della funzionalità delle caratteristiche essenziali di una forma, che esistano o no altre forme che consentono di ottenere lo stesso risultato tecnico.

76      In sesto luogo, l’ottavo capo del presente motivo, secondo cui la commissione di ricorso avrebbe erroneamente omesso di tener conto del fatto che i puzzle tridimensionali «di tale tipo generico» e la loro capacità di rotazione erano conosciuti prima del deposito del marchio contestato, non può essere accolto sulla base dei medesimi motivi esposti al precedente punto 58.

77      Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul terzo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento n. 40/94

78      La ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento n. 40/94 poiché non ha tenuto conto del fatto che ciascuna singola caratteristica del marchio contestato era imposta dalla «funzione» del prodotto.

79      L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

80      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento n. 40/94, «[s]ono esclusi dalla registrazione (…) i segni costituiti esclusivamente (...) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto».

81      Occorre osservare che la commissione di ricorso ha correttamente dichiarato, al punto 29 della decisione impugnata, che questa disposizione non era applicabile al caso di specie.

82      Invero, è evidente che la natura dei prodotti interessati, nel caso di specie i puzzle tridimensionali, non impone affatto che tali prodotti abbiano la forma di un cubo le cui facce hanno una struttura a griglia. Come hanno correttamente sottolineato l’UAMI e l’interveniente e come emerge dal fascicolo, già alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio richiesto, i puzzle tridimensionali, anche quelli che potevano ruotare, avevano molteplici forme, dalle più comuni forme geometriche (per esempio cubi, piramidi, sfere e coni) a quelle di edifici, monumenti, oggetti o animali.

83      Di conseguenza, il terzo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul quarto motivo, relativo a una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), del regolamento n. 40/94

84      La ricorrente sostiene che, poiché le singole caratteristiche della forma in esame sono necessarie per un puzzle tridimensionale che presenti alcune «singole caratteristiche ottimizzate (convertibilità, un dato grado di difficoltà [e] funzioni ergonomiche)», questa forma conferisce un valore sostanziale ai prodotti interessati e al loro successo commerciale. Pertanto, la commissione di ricorso avrebbe violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), del regolamento n. 40/94.

85      L’UAMI e l’interveniente chiedono che il quarto motivo sia respinto in quanto infondato.

86      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), del regolamento n. 40/94, «[s]ono esclusi dalla registrazione (…) i segni costituiti esclusivamente (…) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto».

87      Affinché tale motivo di esclusione possa essere applicato, occorre che il segno interessato sia costituito esclusivamente da una forma e che le caratteristiche estetiche dello stesso, ossia il suo aspetto esteriore, determinino ampiamente la scelta del consumatore e, pertanto, il valore commerciale del prodotto in esame. Pertanto, qualora la forma conferisca un valore sostanziale al prodotto in esame, è irrilevante che anche altre caratteristiche del prodotto, quali le qualità tecniche, possano conferirgli un valore significativo [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2011, Bang & Olufsen/UAMI (Riproduzione di un altoparlante), T‑508/08, Racc., EU:T:2011:575, punti da 73 a 79].

88      Nella fattispecie, si deve osservare che, come ha correttamente rilevato l’UAMI, l’argomento della ricorrente si basa sull’idea che sono le caratteristiche funzionali che possiede la forma in esame a conferire un valore sostanziale ai prodotti interessati. Essa non dimostra, e nemmeno afferma, che un valore sostanziale del genere derivi dall’aspetto estetico della predetta forma.

89      Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato che la commissione di ricorso aveva commesso un errore nel ritenere, al punto 30 della decisione impugnata, che l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), del regolamento n. 40/94 non fosse applicabile nella fattispecie. Il quarto motivo, relativo alla violazione di tale disposizione, deve pertanto essere respinto in quanto infondato.

 Sul quinto motivo, relativo a una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94

90      Il quinto motivo sollevato dalla ricorrente verte su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 e si suddivide in cinque capi. In primo luogo, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto del fatto che il marchio contestato assomigliava alla forma dei prodotti interessati. In secondo luogo, essa sostiene che le caratteristiche essenziali del marchio contestato sono semplicemente tecniche, cosicché quest’ultimo non può essere percepito come un indicatore d’origine. In terzo luogo, essa contesta nuovamente alla commissione di ricorso di non avere tenuto conto del fatto che, per natura, un puzzle è costituito da singoli elementi. In quarto luogo, essa sostiene che la commissione di ricorso le ha erroneamente trasferito l’onere della prova con riguardo alla questione se il marchio si discosti o no in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore, che graverebbe sul titolare di tale marchio. In quinto luogo, essa ribadisce che la commissione di ricorso ha erroneamente considerato che il cubo Soma non faceva parte del settore interessato.

91      L’UAMI e l’interveniente si oppongono agli argomenti della ricorrente e chiedono che il quinto motivo sia respinto.

92      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 sono esclusi dalla registrazione i «marchi privi di carattere distintivo».

93      Dire che un marchio ha carattere distintivo, nel senso di questa disposizione, equivale a dire che tale marchio permette di identificare il prodotto per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (sentenze del 29 aprile 2004, Henkel/UAMI, C‑456/01 P e C‑457/01 P, Racc., EU:C:2004:258, punto 34, e del 7 ottobre 2004, Mag Instrument/UAMI, C‑136/02 P, Racc., EU:C:2004:592, punto 29).

94      Tale carattere distintivo dev’essere valutato da un lato, rispetto ai prodotti o ai servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, rispetto alla percezione da parte del pubblico di riferimento (v. sentenze Henkel/UAMI, cit. al punto 93 supra, EU:C:2004:258, punto 35, e del 22 giugno 2006, Storck/UAMI, C‑25/05 P, Racc., EU:C:2006:422, punto 25).

95      Nella fattispecie, occorre osservare, analogamente alla divisione di annullamento (v. punti 34 e 35 della decisione del 14 ottobre 2008), che i prodotti designati dal marchio contestato, ossia i puzzle tridimensionali, sono prodotti di uso comune rivolti ai consumatori finali e che il pubblico di riferimento è il consumatore medio dell’Unione, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tali constatazioni non sono state messe in discussione dalla ricorrente.

96      Secondo una giurisprudenza costante, i criteri di valutazione del carattere distintivo di un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi (v. sentenza del 20 ottobre, Freixenet/UAMI, C‑344/10 P e C‑345/10 P, Racc., EU:C:2011:680, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

97      Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, occorre tener conto del fatto che la percezione del pubblico del settore interessato non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dalla forma del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, rappresentato da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso, appunto, di un marchio tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo (v. sentenza Freixenet/UAMI, cit. al punto 96 supra, EU:C:2011:680, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

98      Inoltre, secondo la giurisprudenza, più la forma della quale è stata chiesta la registrazione come marchio assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui si tratta, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94. Date tali circostanze, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, possa assolvere la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo nel senso di detta disposizione (sentenze Henkel/UAMI, cit. al punto 93 supra, EU:C:2004:258, punto 39, e Mag Instrument/UAMI, cit. al punto 93 supra, EU:C:2004:592, punto 31).

99      Infine, per valutare se la combinazione degli elementi che compongono una forma possa essere percepita dal pubblico di riferimento come un indicatore d’origine, occorre analizzare l’impressione complessivamente prodotta da tale combinazione, il che non osta a un esame successivo dei diversi elementi di presentazione utilizzati [v. sentenza del 16 settembre 2009, Alber/UAMI (Manopola), T‑391/07, EU:T:2009:336, punto 49 e giurisprudenza ivi citata].

100    Gli argomenti della ricorrente vanno esaminati sulla scorta di tali considerazioni.

101    La commissione di ricorso ha considerato, ai punti 20 e 21 della decisione impugnata, che il marchio contestato si discostava in maniera significativa dagli usi del settore. In primo luogo, essa ha rilevato che la ricorrente non aveva in sostanza prodotto alcuna prova decisiva che dimostrasse che «una struttura cubica a griglia [costituiva] una “norma” nell’ambito specifico dei puzzle tridimensionali». In secondo luogo, essa ha constatato che il marchio contestato presentava caratteristiche sufficienti per essere considerato intrinsecamente distintivo per i prodotti interessati. A tal proposito, essa ha specificato che «[i]l cubo di 3 × 3 × 3 non [era] manifestamente – almeno senza una preliminare conoscenza del suo scopo – una riproduzione di un puzzle tridimensionale», che «[assomigliava] più a un blocco di costruzioni che a un gioco», che «non [conteneva] né cifre, né lettere, né alcuna evidente caratteristica che mostrasse che lo stesso [poteva] essere girato o ruotato» e che «non [mostrava] nulla che potesse suggerire che si trattava di un qualsivoglia gioco». Essa ha specificato anche che «[il marchio contestato presentava] alcune caratteristiche, sotto forma di una “gabbia nera”, che potevano attirare l’attenzione dei consumatori medi e consentire di sensibilizzare questi ultimi alla forma dei prodotti [dell’interveniente]», e che tale forma non era quindi «una delle forme usuali dei prodotti nel settore interessato, né una semplice variante di tali forme, bensì una forma con un aspetto particolare che, anche con riguardo al risultato estetico complessivo, [era] atta ad attirare l’attenzione del pubblico interessato e a consentire a quest’ultimo di distinguere i prodotti oggetto del marchio [contestato] da quelli aventi un’altra origine commerciale». Essa ha infine concluso che, anche se il suo carattere distintivo non era elevato, il marchio contestato non poteva essere considerato privo di qualsiasi carattere distintivo per i prodotti interessati.

102    In primo luogo, va respinto il quarto capo del presente motivo, relativo ad un’asserita inversione dell’onere della prova.

103    Invero, innanzitutto, come hanno correttamente rilevato l’UAMI e l’interveniente, i marchi comunitari registrati beneficiano di una presunzione di validità che può essere rimessa in discussione solo in caso di procedimento di dichiarazione di decadenza o di nullità. Spetta quindi al soggetto che ha presentato la domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità fornire gli elementi di prova a sostegno della sua domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità [v., in tal senso, sentenza CASTEL, cit. al punto 25 supra, EU:T:2013:424, punti 27 e 28; v. altresì regola 37, lettera b), punto iv), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 (GU L 303, pag. 1)]. Pertanto, nella fattispecie, spetta alla ricorrente apportare la prova dell’asserita assenza di carattere distintivo del marchio contestato e, segnatamente, dimostrare che quest’ultimo assomigliava «alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui si tratta», a norma della relativa giurisprudenza. Orbene, essa non ha apportato una prova siffatta, come sarà esposto al successivo punto 105.

104    Occorre poi rilevare che l’argomento della ricorrente sviluppato a sostegno del presente capo non può essere accolto in quanto essa sostiene erroneamente che emerge dalla giurisprudenza menzionata al precedente punto 98 che, se un marchio tridimensionale assomiglia al prodotto di cui si tratta, ciò «implica di fatto» che i consumatori non lo percepiranno come un indicatore d’origine, salvo ove esso si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore, cosa che spetterebbe provare sempre al titolare del marchio. Infatti, se un marchio tridimensionale si discosta in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore, esso non può assomigliare al prodotto di cui si tratta ai sensi di tale giurisprudenza.

105    In secondo luogo, si deve osservare che, come correttamente rilevato al punto 20 della decisione impugnata, la ricorrente non ha sufficientemente dimostrato che la forma in esame costituiva la norma nel settore dei puzzle tridimensionali. Con i suoi argomenti, la stessa non cerca del resto nemmeno di apportare una prova siffatta, bensì si limita a sostenere che un cubo con una struttura a griglia è una delle possibili forme che può avere un puzzle del genere.

106    È vero che, come indicato sempre nello stesso punto della decisione impugnata, durante il procedimento amministrativo la ricorrente ha richiamato l’esistenza del cubo Soma, un puzzle cosiddetto di «sezionamento» costituito da sette elementi diversi, ciascuno dei quali composto da quattro piccoli cubi che, una volta assemblati, formano un cubo di tre unità per faccia. Tuttavia, come ha correttamente precisato la commissione di ricorso al predetto punto, il solo fatto che esista quindi sul mercato un puzzle che assomiglia a quello dell’interveniente non è sufficiente a dimostrare che la forma che costituisce l’oggetto del marchio contestato è la norma nel settore dei puzzle tridimensionali. Tali considerazioni confermano, inoltre, che la commissione di ricorso non ha affatto escluso che il cubo Soma facesse parte del predetto settore.

107    Infatti, come correttamente affermato al punto 21 della decisione impugnata, la forma in esame non sarà spontaneamente – ossia, senza una conoscenza preliminare del suo scopo – percepita dal consumatore medio come riproduttiva di un puzzle tridimensionale. A tal proposito, la commissione di ricorso ha correttamente osservato che la superficie esterna del cubo in esame non conteneva alcuna lettera, alcuna cifra, né alcuna «caratteristica evidente[,] che mostrasse che esso [poteva] essere girato o ruotato». Per quanto concerne quest’ultimo punto, emerge dall’esame del secondo motivo di cui sopra che l’affermazione della ricorrente, secondo cui le caratteristiche essenziali del marchio contestato sono semplicemente tecniche, deve essere respinta.

108    Inoltre, contrariamente a quanto afferma la ricorrente nella replica, la forma di un cubo, a fortiori le cui facce hanno una struttura a griglia, non è «usuale» nei puzzle tridimensionali. Com’è stato già osservato al precedente punto 82, questi ultimi, infatti, possono avere molteplici forme diverse.

109    In realtà, come ha correttamente fatto notare l’UAMI nelle sue memorie, anche se la forma in esame fosse percepita dai consumatori come riproduttiva di un puzzle tridimensionale, essa sarebbe soltanto sempre associata al prodotto specifico commercializzato dall’interveniente, ossia il cubo di Rubik, e non a una sotto categoria generica di puzzle tridimensionali.

110    Inoltre, va confermata la valutazione della commissione di ricorso, di cui al punto 21 della decisione impugnata, secondo la quale il marchio contestato presenta caratteristiche sufficienti a considerare che sia dotato di un carattere distintivo intrinseco. Invero, oltre al fatto che l’aspetto esteriore della forma in esame non può essere considerato una semplice variante di un comune puzzle tridimensionale che viene in mente in modo naturale, occorre ricordare che la presenza di una struttura a griglia su ciascuna faccia del cubo in esame conferisce al marchio contestato, considerato nel suo complesso, l’aspetto di una «gabbia nera» (v. precedente punto 44). Tali caratteristiche sono sufficientemente specifiche e arbitrarie al punto che conferiscono a detto marchio un aspetto originale, che può rimanere facilmente impresso nella memoria del consumatore medio e consentirgli di distinguere i prodotti oggetto del predetto marchio da quelli aventi un’altra origine commerciale.

111    Le valutazioni di cui al precedente punto 110 non possono essere rimesse in discussione dall’argomento della ricorrente secondo cui, essendo un puzzle, per natura, composto da singoli elementi, il pubblico di riferimento percepirà le linee nere come se avessero la funzione di dividere il cubo in elementi che, «in un modo o in un altro, possono essere mossi» (v. precedente punto 22).

112    Emerge da quanto precede che il primo, il secondo, il terzo e il quinto capo del quinto motivo devono altresì essere respinti in quanto infondati.

113    Pertanto, il quinto motivo va interamente respinto e si deve concludere che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che il marchio contestato non fosse privo di qualsiasi carattere distintivo per i prodotti interessati.

 Sul sesto motivo, relativo a una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94

114    Il sesto motivo sollevato dalla ricorrente verte su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94 e si suddivide in quattro capi. In primo luogo, la ricorrente sostiene che il marchio contestato è semplicemente descrittivo di un puzzle tridimensionale avente la forma di un cubo di formato «3 × 3 × 3». In secondo luogo, essa sostiene che è indifferente, al fine di valutare se un marchio rientri nella sfera di applicazione dell’impedimento alla registrazione di cui alla suddetta disposizione, che le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che possono essere descritte siano essenziali o semplicemente accessorie. In terzo luogo, essa contesta alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto del fatto che i professionisti del settore percepiranno immediatamente che le linee nere sono una conseguenza della capacità di rotazione degli elementi del cubo in esame. In quarto luogo, essa sostiene che la commissione di ricorso non ha tenuto conto dell’interesse pubblico futuro a che terzi possano commercializzare i loro cubi di formato «3 × 3 × 3» ed includerli nella loro documentazione commerciale.

115    L’UAMI e l’interveniente ritengono che il sesto motivo debba essere respinto in quanto infondato.

116    A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94, sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

117    Secondo una costante giurisprudenza, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94 osta a che i segni o le indicazioni oggetto dello stesso siano riservati ad una sola impresa per effetto della loro registrazione come marchi. Tale disposizione persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che segni o indicazioni del genere possano essere liberamente utilizzati da tutti [v. sentenza del 20 novembre 2007, Tegometall International/UAMI – Wuppermann (TEK), T‑458/05, Racc., EU:T:2007:349, punto 77 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 9 luglio 2008, Reber/UAMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Racc., EU:T:2008:268, punto 86].

118    I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94 sono quindi solo quelli che, in un uso normale dal punto di vista del consumatore, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, un prodotto od un servizio come quello per cui è richiesta la registrazione [sentenze del 20 settembre 2001, Procter & Gamble/UAMI, C‑383/99 P, Racc., EU:C:2001:461, punto 39, e del 22 giugno 2005, Metso Paper Automation/UAMI (PAPERLAB), T‑19/04, Racc., EU:T:2005:247, punto 24].

119    Ne consegue che, perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (v. sentenza PAPERLAB, cit. al punto 118 supra, EU:T:2005:247, punto 25).

120    Occorre altresì ricordare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata soltanto, da un lato, in relazione alle aspettative del pubblico del settore interessato e, dall’altro, in relazione ai prodotti o ai servizi interessati. [sentenza del 2 aprile 2008, Eurocopter/UAMI (STEADYCONTROL), T‑181/07, EU:T:2008:86, punto 38]. Il carattere descrittivo di un marchio, infatti, dev’essere valutato in relazione ai prodotti e ai servizi per i quali il marchio è stato registrato e prendendo in considerazione la presunta percezione di un consumatore medio della categoria dei prodotti e dei servizi in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

121    Gli argomenti della ricorrente vanno esaminati sulla scorta di tali considerazioni.

122    La ricorrente sostiene, in sostanza, che il marchio contestato, poiché «mostra un cubo con alcuni elementi che sono geograficamente separati gli uni dagli altri mediante linee nere», è «semplicemente descrittivo di un puzzle tridimensionale avente la forma di un cubo “3 × 3 × 3”».

123    Tale affermazione, su cui si fondano il primo, il secondo e il terzo capo del presente motivo, non può essere accolta. Infatti, per i medesimi motivi esposti ai precedenti punti da 105 a 111, occorre considerare che non esiste, dal punto di vista del pubblico di riferimento, un rapporto sufficientemente diretto e concreto tra, da una parte, il marchio contestato e, dall’altra, i puzzle tridimensionali. Tale pubblico non percepirà spontaneamente, ossia, in particolare, senza prima conoscere il cubo di Rubik, senza dubbi e senza un minimo sforzo riflessivo o di analisi, le caratteristiche del marchio contestato richiamate dalla ricorrente (v. precedente punto 122) come descrittive di tali prodotti.

124    La ricorrente non può in particolare sostenere, come fa nell’ambito del terzo capo del presente motivo, che i professionisti del settore dedurranno immediatamente dalle riproduzioni grafiche del marchio contestato che le linee nere sono una conseguenza della capacità di rotazione degli elementi del cubo in esame. Da un lato, infatti, nella fattispecie, il pubblico di riferimento è costituito non già da professionisti, bensì dai consumatori medi (v. precedente punto 95). Dall’altro, com’è stato già esposto al precedente punto 54, non esiste una nesso necessario tra, da una parte, una siffatta eventuale capacità di rotazione, o addirittura una qualsiasi altra possibilità di muovere alcuni elementi del cubo in esame e, dall’altra, la presenza, sulle facce del predetto cubo, di linee nere spesse. Inoltre, occorre ribadire che il marchio contestato è stato registrato per i «puzzle tridimensionali» in generale, ossia senza limitarsi a quelli aventi una capacità di rotazione (v. precedente punto 55).

125    Pertanto, occorre osservare che, al punto 23 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha correttamente dichiarato l’assenza di carattere descrittivo del marchio contestato.

126    Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento che la ricorrente invoca a sostegno del quarto capo del sesto motivo, secondo cui l’UAMI non ha tenuto conto dell’«interesse pubblico futuro» a che terzi possano commercializzare in particolare i loro cubi di formato «3 × 3 × 3» e raffigurarli nei loro dépliant pubblicitari. Invero, come risulta dalle considerazioni di cui al precedente punto 64, il titolare del marchio contestato non può rivendicarlo per impedire a terzi di commercializzare in particolare puzzle tridimensionali aventi la forma di un cubo siffatto, ma le cui facce non presentino una struttura a griglia, o qualsiasi altro disegno simile, che gli conferisce l’aspetto di una «gabbia nera».

127    Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il sesto motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul settimo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94

128    Nell’ambito del settimo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94, la ricorrente contesta alla commissione di ricorso di non essersi pronunciata sulla questione se il marchio contestato avesse acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso che ne era stato fatto. Rinviando alle osservazioni che aveva presentato nel corso del procedimento amministrativo, essa sostiene, «a titolo di precauzione», che a tale questione deve rispondersi negativamente.

129    L’UAMI sostiene che il settimo motivo deve essere respinto in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondato.

130    In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94, gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto.

131    Nella fattispecie, poiché la commissione di ricorso ha correttamente constatato, al punto 22 della decisione impugnata, che il marchio contestato era intrinsecamente distintivo per i prodotti interessati, non era tenuta a verificare se tale marchio avesse un carattere distintivo in seguito all’uso.

132    Pertanto, il settimo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Sull’ottavo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 75, primo periodo, del regolamento n. 207/2009

133    Nell’ambito del suo ottavo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 75, primo periodo, del regolamento n. 207/2009, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non indica le ragioni per le quali la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio contestato non fosse stato registrato in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94.

134    L’UAMI chiede il rigetto dell’ottavo motivo.

135    Ai sensi dell’articolo 75, primo periodo, del regolamento n. 207/2009, le decisioni dell’UAMI devono essere motivate. Tale obbligo ha la stessa portata di quello sancito dall’articolo 253 CE [v. sentenza del 25 marzo 2009, Anheuser‑Busch/UAMI – Budějovický Budvar (BUDWEISER), T‑191/07, Racc., EU:T:2009:83, punto 125 e giurisprudenza ivi citata].

136    Risulta da giurisprudenza costante che l’obbligo di motivare le singole decisioni risponde al duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione (v. sentenza BUDWEISER, cit. al punto 135 supra, EU:T:2009:83, punto 126 e giurisprudenza ivi citata).

137    Inoltre, non si può pretendere che le commissioni di ricorso forniscano una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dinanzi ad esse dalle parti. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali la decisione della commissione di ricorso è stata adottata ed al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (v. sentenza BUDWEISER, cit. al punto 135 supra, EU:T:2009:83, punto 128 e giurisprudenza ivi citata).

138    Nella fattispecie, per quanto concerne l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94, la commissione di ricorso ha specificato, al punto 23 della decisione impugnata, che il marchio contestato non era contrario a questa disposizione rinviando espressamente ai motivi che la stessa aveva esposto nell’ambito del suo esame dell’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento e osservando che, «fatta salva la previa conoscenza del consumatore, [questo marchio] non [assomigliava] o non [faceva] pensare a un puzzle tridimensionale».

139    Non si può quindi sostenere che la decisione impugnata non contiene alcuna motivazione per quanto riguarda la questione della conformità del marchio contestato all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94.

140    Inoltre, non può negarsi che tale motivazione sia sufficiente. Invero, come risulta dall’esame del quinto e del sesto motivo di cui sopra, nella fattispecie, gli stessi motivi consentono di ritenere che il marchio contestato sia intrinsecamente distintivo e che non descriva i prodotti interessati.

141    Ne consegue che l’ottavo motivo deve essere respinto.

142    Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto in quanto infondato.

 Sulle spese

143    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

144    Poiché la ricorrente è risultata soccombente, dev’essere condannata a sopportare le spese dell’UAMI e dell’interveniente, conformemente alla loro domanda.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Simba Toys GmbH & Co. KG è condannata alle spese.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 novembre 2014.

Firme

Indice


Fatti

Conclusioni delle parti

In diritto

Sul primo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 207/2009

Sul secondo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 40/94

Sul terzo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento n. 40/94

Sul quarto motivo, relativo a una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto iii), del regolamento n. 40/94

Sul quinto motivo, relativo a una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94

Sul sesto motivo, relativo a una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94

Sul settimo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94

Sull’ottavo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 75, primo periodo, del regolamento n. 207/2009

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.