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Ricorso proposto il 4 novembre 2009 - Centre national de la recherche scientifique / Commissione

(Causa T-448/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre national de la recherche scientifique (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. N. Lenoir)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

condannare la Commissione alla restituzione dell'asserito credito di importo pari a EUR 110 102,26 maggiorato degli interessi moratori al tasso legale in base al diritto belga applicabile al contratto, fatto valere dalla Commissione in forza del contratto nella sua nota di addebito 29 giugno 2009 (rif. n. 3230906067) e che ha dato luogo ad un atto di compensazione del 17 agosto 2009 (rif. BUDG/C3 D (2009) 10.5 - 1232);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il Centre national de la recherche scientifique (CNRS) chiede al Tribunale di condannare la Commissione alla restituzione del credito di importo pari a EUR 110 102,26, come indicato nella nota di addebito del 29 giugno 2009, n. 3230906067, asseritamente dovuto dal ricorrente in base al contratto EURO-THYMAIDE, relativo ad un progetto del Sesto programma quadro di ricerca e di sviluppo, e che ha dato luogo ad un atto di compensazione del 17 agosto 2009, nonché degli interessi di mora.

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce tre motivi relativi:

-    al mancato rispetto dei criteri di giustificazione dei costi previsti su base contrattuale, in quanto la Commissione ha violato l'art. II.19.1 delle condizioni generali del contratto EURO-THYMAIDE, relativo ai costi ammissibili e, in subordine, all'obbligo di buona fede di cui all'art. 1134 del Codice civile belga - non tenendo conto degli elementi giustificativi dei costi diretti del personale coinvolto nel progetto il cui valore probatorio era tuttavia evidente. Tale approccio l'avrebbe indotta ad escludere a torto taluni costi diretti del personale e a procedere a misure di adeguamento, le quali avrebbero comportato il credito contestato.

all'errata valutazione dell'accantonamento per la perdita del posto di lavoro (APP) riguardo ai criteri previsti dagli artt. II.19.1, II.19.2.c e II.20 delle condizioni generali del contratto EURO-THYMAIDE, poiché, contrariamente alla sua denominazione ingannevole, l'APP costituirebbe un onere del personale connesso all'assicurazione contro la disoccupazione, indissociabile dai costi ammissibili del personale. La Commissione, escludendo dai costi ammissibili gli importi corrispondenti all'APP prelevato sulle retribuzioni del personale temporaneo del CNRS coinvolto nel progetto, avrebbe violato le summenzionate disposizioni.

-    alla valutazione manifestamente errata degli stipendi relativi al congedo per malattia riguardo ai criteri di ammissibilità previsti contrattualmente, poiché la Commissione, contrariamente all'art. 11.19 delle condizioni generali del contratto EURO-THYMAIDE, avrebbe aggiunto, tra i costi non ammissibili, gli stipendi versati al personale del CNRS coinvolto nel progetto durante i congedi per malattia.

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