Language of document : ECLI:EU:F:2011:156

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

27 settembre 2011

Causa F‑98/09

Sarah Whitehead

contro

Banca centrale europea (BCE)

«Funzione pubblica – Personale della BCE – Esercizio di revisione annuale degli stipendi e dei premi – Esercizio 2008 – Esercizio annuale di valutazione – Criteri di valutazione – Consultazione del comitato del personale – Presa in considerazione dei congedi di malattia – Fissazione degli obiettivi»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 36.2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al Trattato CE, con il quale la sig.ra Whitehead chiede, in via principale, l’annullamento della decisione dell’8 gennaio 2009 della BCE che le concede, a titolo di revisione annuale degli stipendi e dei premi, un aumento di stipendio di due punti di indice, nonché il risarcimento del suo danno morale valutato ex aequo et bono nella somma di EUR 10 000.

Decisione:      Il ricorso è respinto. La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle della BCE.

Massime

1.      Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Revisione annuale degli stipendi e dei premi

(Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, allegato I art. 5)

2.      Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Revisione annuale degli stipendi e dei premi – Potere discrezionale

(Direttiva del Consiglio 91/533; Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, allegato I, art. 5)

3.      Funzionari – Ricorso – Motivi di ricorso – Motivo relativo al dovere di trasparenza dell’amministrazione

4.      Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Revisione annuale degli stipendi e dei premi

(Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, allegato I, art. 5)

5.      Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata

(Artt. 236 CE e 241 CE; art. 152 EA; protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, art. 36.2)

6.      Diritto dell’Unione – Fonti – Giurisprudenza del Tribunale amministrativo dell’Organizzazione internazionale del lavoro – Esclusione

7.      Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Rappresentanza – Comitato del personale – Consultazione obbligatoria – Portata

(Regolamento interno della Banca centrale europea, art. 15; Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, artt. 48 e 49)

8.      Banca centrale europea – Competenze del comitato esecutivo – Adozione delle norme di funzionamento interno della banca – Fissazione delle linee direttive

(Regolamento interno della Banca centrale europea, art. 11, n. 2)

9.      Funzionari – Parità di trattamento e non discriminazione – Obbligo di trattare i funzionari in congedo di malattia allo stesso modo di quelli in attività – Insussistenza

1.      Il fatto che la revisione annuale degli stipendi e dei premi all’interno della Banca centrale europea sia fondato su un raffronto, in seno ad un servizio, dei contributi di ciascun dipendente alla realizzazione dei compiti della Banca non implica che in assenza, nell’ambito di tale procedura di revisione, di uno strumento specifico di valutazione dei singoli meriti di ciascun dipendente, la Banca abbia l’obbligo di fondare le sue decisioni in materia di revisione annuale degli stipendi e dei premi sulla valutazione annuale.

Inoltre, poiché la procedura della revisione annuale degli stipendi e dei premi non ha equivalenti nello Statuto dei funzionari, nessuna analogia può essere operata tra i principi che disciplinano l’esercizio di valutazione dei funzionari dell’Unione e quelli che disciplinano detta procedura applicabile ai dipendenti della Banca.

(v. punti 44 e 48)

2.      Anche se il principio di non discriminazione nonché il dovere di trasparenza e l’obbligo di motivazione hanno l’effetto di assoggettare l’esercizio da parte della Banca centrale europea delle sue competenze al rispetto di taluni obblighi, essi non possono per questo avere l’effetto di obbligare la Banca a rinunciare all’ampio margine discrezionale che essa ha deciso di preservare nell’esercizio della sua politica di concessione degli aumenti individuali di stipendio e a definire in un atto i criteri di valutazione che essa intende utilizzare al fine di applicare il suo potere discrezionale.

Analogamente, anche se il principio della certezza del diritto richiede l’adozione di norme sufficientemente chiare affinché i singoli possano conoscere inequivocabilmente i loro diritti e obblighi e prendere, di conseguenza, le loro disposizioni, esso non impone tuttavia alla Banca di restringere il potere discrezionale che essa intende esercitare in materia di aumenti individuali di stipendio attraverso l’adozione di misure di esecuzione dirette a definire come essa intenda applicare per il futuro il detto potere discrezionale.

Inoltre, se è vero che le modalità di aumento degli stipendi si riferiscono alla retribuzione alla quale i dipendenti della Banca hanno diritto e costituiscono a tale titolo elementi essenziali di un rapporto di lavoro ai sensi della direttiva 91/533, relativa all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, tale direttiva non ha un grado obbligatorio tale da imporre alla Banca di adottare e di pubblicare criteri di valutazione del contributo di ciascun dipendente ai compiti della Banca.

(v. punti 49 e 58-60)

Riferimento:

Corte: 14 aprile 2005, causa C‑110/03, Belgio/Commissione (punto 30)

3.      Il dovere di trasparenza non costituisce un principio di diritto dell’Unione che un ricorrente possa far valere senza una norma. Pertanto, se non indica la norma che dispone l’obbligo di trasparenza di cui egli intende avvalersi, un ricorrente non mette il Tribunale in grado di valutare la portata del suo argomento.

(v. punto 50)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 22 maggio 2007, causa F‑99/06, López Teruel/UAMI (punto 94)

4.      Poiché la revisione annuale degli stipendi e dei premi in seno alla Banca centrale europea è fondata su un raffronto del singolo contributo di ciascun dipendente ai compiti della Banca con quelli dei suoi colleghi dello stesso settore di attività, le disposizioni interne in materia possono comportare una disparità di trattamento tra i dipendenti della Banca, ma tale disparità di trattamento dev’essere considerata come giustificata da un elemento oggettivo, e cioè il fatto che ciascun servizio è incaricato della realizzazione di compiti diversi. Pertanto, tali disposizioni non contrastano con il principio di parità di trattamento.

Di conseguenza, poiché il personale della Banca nel suo insieme non è considerato dalle disposizioni interne della Banca che disciplinano la revisione annuale degli stipendi e dei premi come costituente una sola, identica categoria giuridica, un agente non può contestare alla Banca il fatto di aver raffrontato il suo contributo ai compiti della Banca solo con quelli dei suoi colleghi di servizio.

(v. punto 68)

5.      Il meccanismo dell’eccezione di illegittimità mira a permettere ai ricorrenti di poter contestare, mediante eccezione, la legittimità di un atto di portata generale applicabile in una fattispecie oggetto di ricorso, abbia tale atto la natura di provvedimento di esecuzione o di atto legislativo, qualora esista un nesso diretto tra la decisione che forma oggetto del ricorso e l’atto di portata generale di cui trattasi. Di conseguenza, il solo fatto che un ricorrente, nell’ambito del suo motivo, adduca a sua difesa l’illegittimità di un atto di natura legislativa non ha l’effetto di rendere il motivo irricevibile.

Inoltre, ai sensi dell’art. 241 CE, la possibilità di sollevare un’eccezione di illegittimità contro un atto di portata generale non è ristretta entro un termine particolare. Non vi è motivo di non applicare la stessa regola ai ricorsi fondati sugli artt. 236 CE, 152 EA o 36.2 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

(v. punti 73 e 74)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 15 settembre 1998, causa T‑23/96, De Persio/Commissione (punto 54)

6.      La giurisprudenza del Tribunale amministrativo dell’Organizzazione internazionale del lavoro non costituisce, in quanto tale, una fonte di diritto dell’Unione e, di conseguenza, non può essere utilmente fatta valere a sostegno di un’eccezione di illegittimità.

(v. punto 76)

7.      Il bilancio non figura nel novero degli atti per l’adozione o la modifica dei quali l’art. 49 delle Condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, in combinato disposto con l’art. 48 delle stesse Condizioni di impiego, impone alla Banca di consultare il comitato del personale. Infatti, l’adozione del bilancio viene effettuata sul fondamento dell’art. 15 del regolamento interno della Banca e non su quello delle Condizioni di impiego, norme applicabili al personale, o di un atto che si colleghi a una di tali normative, né riguarda una questione prevista dall’art. 48 delle dette Condizioni di impiego, per le quali è richiesta la consultazione del comitato del personale. Di conseguenza, non vi è obbligo di consultazione del detto comitato in occasione dell’adozione della dotazione di bilancio concessa in ciascun esercizio di revisione annuale degli stipendi e dei premi in seno alla Banca.

(v. punto 89)

8.      Anche se, ai termini dell’art. 11, n. 2, del regolamento interno della Banca centrale europea, il comitato esecutivo è competente per adottare le norme di funzionamento interno della Banca e, a tale titolo, per adottare linee direttive in materia di politica salariale, esso può tuttavia affidare la redazione delle dette linee direttive ad un altro organo e limitarsi ad approvarle a posteriori.

Infatti, la circostanza che una determinata autorità sia esclusivamente competente ad adottare una decisione non esclude che tale autorità possa dare istruzioni ad un altro organo per formalizzare in un testo scritto il contenuto della decisione di cui essa progetta l’adozione, a condizione però che essa abbia la possibilità di far modificare tale atto e che spetti ad essa l’approvazione della versione definitiva.

(v. punti 93 e 94)

9.      I principi di parità di trattamento e di non discriminazione, quali riconosciuti nell’Unione europea, obbligano l’amministrazione a non trattare in maniera diversa situazioni identiche e a non applicare un trattamento identico a situazioni diverse, a meno che ciò non sia obiettivamente giustificato. Sapendo che il carattere identico o meno di una situazione deve valutarsi alla luce delle condizioni di applicazione della norma la cui attuazione sia asseritamente all’origine di una disparità di trattamento o di una discriminazione, si deve necessariamente constatare che, de facto, una persona in congedo di malattia non si trova nella stessa situazione di una persona in attività e pertanto, sotto il profilo del diritto dell’Unione, nessun principio generale impone all’amministrazione di considerare le persone in congedo di malattia come rientranti nella stessa situazione delle persone in attività. Di conseguenza, solo quando una norma imponga all’amministrazione di equiparare la situazione di una persona in congedo di malattia a quella di una persona in attività tale persona in congedo di malattia può legittimamente rivendicare lo stesso trattamento di una persona in attività.

(v. punto 108)

Riferimento:

Corte: 11 luglio 2006, causa C‑13/05, Chacón Navas (punto 54); 20 gennaio 2009, cause riunite C‑350/06 e C‑520/06, Schultz-Hoff e a. (punto 27)

Tribunale di primo grado: 31 maggio 2005, causa T‑284/02, Dionyssopoulou/Consiglio (punti 50‑52, e giurisprudenza ivi citata); 9 giugno 2005, causa T‑80/04, Castets/Commissione (punto 30); 29 marzo 2007, causa T‑368/04, Verheyden/Commissione (punto 61)