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Ricorso proposto il 22 dicembre 2022 – TO / EUAA

(Causa T-831/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: TO (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato e, di conseguenza;

annullare la decisione del [riservato1 di risolvere il contratto della ricorrente, con il riferimento [riservato], adottata da [riservato], entrata in vigore lo stesso giorno e notificatale il [riservato];

condannare la convenuta al pagamento di un indennizzo provvisorio per danno materiale e morale indistintamente di EUR 45 000 con riserva di ulteriore precisazione in corso di causa;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1 quinquies, 1 sexies, paragrafo 2, 12, 12 bis, 17, paragrafo 1, 22 bis e 25, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, applicabili per analogia agli agenti contrattuali in applicazione degli articoli 10 e 11 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, nonché sulla violazione degli articoli 8, 31, paragrafo 1, 41, paragrafo 1 e 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi fondamentali e generali del diritto dell’Unione europea tra cui, in particolare, il principio di un esercizio effettivo dei diritti della difesa, il principio di non discriminazione, il principio di confidenzialità, il principio di proporzionalità e il principio di buona amministrazione.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio che impone all’amministrazione di adottare una decisione solo sulla base di motivi giuridicamente ammissibili, vale a dire pertinenti e non inficiati da errori manifesti di valutazione, di fatto o di diritto, e sull’eccesso e lo sviamento di potere.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine e sul pregiudizio alla dignità e alla reputazione della ricorrente.

Quinto motivo, vertente sulla violazione, in particolare, degli articoli 4, 5, 14, 16, paragrafo 2, lettere b) ed e), 16, paragrafo 3, 17, paragrafo 1 lettere e) e g), 18 e 19 del regolamento (UE) 2018/1725 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE.

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1 Dati riservati omessi.

1 GU 2013, L 248, pag. 1.

1 GU 2018, L 295, pag. 39.