Language of document : ECLI:EU:T:2012:118

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

9 marzo 2012 (*)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo ELLA VALLEY VINEYARDS — Marchi nazionale e comunitario anteriori ELLE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di associazione — Nesso tra i segni — Notorietà — Assenza di somiglianza fra i segni — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T‑32/10,

Ella Valley Vineyards (Adulam) Ltd, con sede a Gerusalemme (Israele), rappresentata da C. de Haas e O. Vanner, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Hachette Filipacchi Presse (HFP), con sede a Levallois-Perret (Francia), rappresentata da C. Moyou Joly, avvocato,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’11 novembre 2009 (procedimento R 1293/2008‑1), relativa ad un procedimento di opposizione fra la Hachette Filipacchi Presse (HFP) e la Ella Valley Vineyards (Adulam) Ltd,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dal sig. J. Azizi, presidente, dalla sig.ra E. Cremona (relatore) e dal sig. S. Frimodt Nielsen, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 gennaio 2010,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 maggio 2010,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 maggio 2010,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 19 agosto 2010,

in seguito all’udienza del 13 gennaio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 4 marzo 2005 la Ella Valley Vineyards (Adulam) Ltd, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2        Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:

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3        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 33 ai sensi dell’accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Vini».

4        La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 37/2005 del 12 settembre 2005.

5        Il 12 dicembre 2005 la Hachette Filipacchi Presse (HFP), interveniente, ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009), alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 3.

6        L’opposizione era fondata sui due marchi anteriori corrispondenti al segno figurativo seguente:

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7        Si trattava, da un lato, del marchio comunitario figurativo, depositato il 30 ottobre 2003 e registrato l’11 ottobre 2005 con il numero 3475365, che contraddistingue, in particolare, i prodotti compresi nella classe 16 e corrispondenti, segnatamente, alla seguente descrizione: «Periodici» e «Libri» e, dall’altro, del marchio francese figurativo, depositato il 27 giugno 1989 e registrato il 27 giugno 1999 con il numero 1538354, che contraddistingue, in particolare, i prodotti compresi nella classe 16 e corrispondenti, segnatamente, alla seguente descrizione: «Periodici» e «Libri».

8        Gli impedimenti dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009).

9        L’8 luglio 2008 la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione ritenendo che i segni in conflitto non fossero sufficientemente simili affinché sussistesse un rischio che il pubblico associasse i marchi o stabilisse un nesso fra loro, circostanza che escludeva l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94.

10      L’8 settembre 2008 l’interveniente ha proposto ricorso all’UAMI, ai sensi degli articoli 57‑62 del regolamento n. 40/94 (divenuti articoli 58‑64 del regolamento n. 207/2009), contro la decisione della divisione di opposizione.

11      Con decisione dell’11 novembre 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha accolto il ricorso, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, ed ha annullato la decisione della divisione di opposizione.

12      La commissione di ricorso ha considerato, innanzitutto, che, alla luce della somiglianza fra i segni in conflitto, il pubblico di riferimento avrebbe potuto stabilire un nesso fra detti segni. Secondo la commissione di ricorso, il marchio richiesto è composto dall’elemento denominativo dominante «ella», che presenta, sul piano visivo, una somiglianza con i segni anteriori, fino alla sua particolare veste tipografica. Gli altri elementi del marchio richiesto non sarebbero distintivi, perché comunemente utilizzati nel settore dei vini. Inoltre, gli elementi «ella» e «valley» del marchio richiesto non avrebbero la medesima importanza sul piano concettuale. Il pubblico di riferimento non percepirebbe la parola «ella» come un’indicazione geografica associata alla parola «valley», ma come un nome proprio o un pronome femminile. La commissione di ricorso ha altresì considerato che la notorietà dei marchi anteriori era stata acquisita nel territorio dell’Unione in relazione a riviste.

13      La commissione di ricorso ha poi considerato che la rivista Elle, che gode di grande prestigio presso il pubblico, era associata ad un’immagine particolare di eleganza legata allo stile di vita francese, che non si limiterebbe alla moda, ma si estenderebbe anche alla gastronomia. Orbene, esisterebbe un collegamento fra le pubblicazioni di contenuto gastronomico e quelle sui vini. Inoltre, la rivista Elle pubblicherebbe riviste tematiche dedicate alla gastronomia e ai vini, quali la rivista Elle À TABLE, e schede di ricette culinarie. Inoltre, la rivista Elle, da un lato, sarebbe stata associata direttamente ad una sponsorizzazione di vini (Cuvée ELLE) e, dall’altro, proporrebbe regolarmente ai propri lettori l’acquisto di vini selezionati per la loro qualità. In tali circostanze, il fatto di offrire al pubblico vini con un marchio il cui elemento dominante è una parola molto simile alla parola «elle» scritta con la medesima polizza di caratteri implicherebbe il rischio grave che la ricorrente tragga indebito vantaggio dalla notorietà dei marchi anteriori. Infatti, il consumatore di vini dell’Unione conoscerebbe la rivista Elle e potrebbe stabilire un nesso fra detto marchio e i vini della ricorrente.

 Conclusioni delle parti

14      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

—        annullare la decisione impugnata;

—        condannare l’UAMI alle spese.

15      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

—        respingere il ricorso;

—        condannare la ricorrente alle spese.

16      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

 In diritto

17      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, attinente alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Essa fa valere che, nel caso di specie, le condizioni previste dalla giurisprudenza affinché il pubblico di riferimento possa stabilire un nesso fra i marchi anteriori e il marchio richiesto non sarebbero soddisfatte. Pertanto, in primo luogo, i segni in conflitto non presenterebbero alcuna somiglianza particolare, in secondo luogo, i prodotti in questione sarebbero diversi e, in terzo luogo, i marchi anteriori godrebbero solo di una notorietà limitata. In subordine, la ricorrente fa valere che il marchio richiesto, in ogni caso, non trarrà alcun vantaggio indebito dalla notorietà dei marchi anteriori.

18      Orbene, dal tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, risulta che l’applicazione di tale norma è subordinata alle tre condizioni seguenti, vale a dire, in primo luogo, all’identità o alla somiglianza dei marchi in conflitto, in secondo luogo, all’esistenza di una notorietà del marchio anteriore invocata a sostegno dell’opposizione e, in terzo luogo, alla sussistenza del rischio che l’uso senza giusta causa del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio. Queste tre condizioni sono cumulative e l’assenza di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile detta disposizione [v. sentenza del Tribunale dell’8 dicembre 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/UAMI — Parfums Givenchy (only givenchy), T‑586/10, non pubblicata nella Raccolta, punto 57 e giurisprudenza ivi citata].

19      A tal proposito, dalla giurisprudenza emerge che le violazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, allorché si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra i marchi in conflitto, a causa del quale il pubblico interessato associa i marchi, vale a dire stabilisce un nesso tra loro, pur non confondendoli [v. sentenza del Tribunale del 12 novembre 2009, Spa Monopole/UAMI — De Francesco Import (SpagO), T‑438/07, Racc. pag. II‑4115, punto 15; v., altresì, per analogia, sentenza della Corte del 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, Racc. pag. I‑8823, punto 30 e giurisprudenza ivi citata].

20      L’esistenza nella mente del pubblico di riferimento di un nesso fra i marchi in conflitto dev’essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v., per analogia, sentenza Intel Corporation, citata al punto 19 supra, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

21      La Corte ha precisato quali fattori possano essere pertinenti nella valutazione globale volta a stabilire l’esistenza di detto nesso fra i marchi in conflitto. Fra detti fattori, la Corte ha quindi menzionato, in primo luogo, il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto; in secondo luogo, la natura dei prodotti o dei servizi per i quali i marchi in conflitto sono rispettivamente registrati, compreso il grado di prossimità o di dissomiglianza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico interessato; in terzo luogo, il livello di notorietà del marchio anteriore; in quarto luogo, la distintività, intrinseca o acquisita grazie all’uso, del marchio anteriore e, in quinto luogo l’esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico (sentenza Intel Corporation, citata al punto 19 supra, punto 42).

22      È alla luce di tali considerazioni che si deve valutare, nel caso di specie, la legittimità della decisione impugnata.

 Sul pubblico di riferimento

23      Per quanto riguarda il pubblico di riferimento, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, l’esistenza del nesso fra i marchi in conflitto da cui dipende la realizzazione dei comportamenti abusivi di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 presuppone che i pubblici cui sono destinati i prodotti o servizi per i quali tali marchi sono registrati siano gli stessi o «si sovrappongano» in certa misura (sentenza Intel Corporation, citata al punto 19 supra, punti 46‑49).

24      Orbene, nel caso di specie, da un lato il pubblico cui si rivolgono i prodotti designati dai marchi anteriori, per i quali è invocata la notorietà, ossia i «periodici» e i «libri», è costituito dal grande pubblico [v., a tal proposito, sentenze del Tribunale del 19 novembre 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (100 e 300), T‑425/07 e T‑426/07, Racc. pag. II‑4275, punto 24, e Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI (222, 333 e 555), da T‑200/07 a T‑202/07, non pubblicata nella Raccolta, punto 26]. Al riguardo, poiché uno dei due marchi anteriori sui quali l’interveniente ha fondato la propria opposizione è un marchio comunitario, il pubblico di riferimento è il grande pubblico dell’Unione.

25      Dall’altro lato, va osservato che i prodotti contraddistinti dal marchio richiesto, ossia i «vini», sono anch’essi destinati al grande pubblico dell’Unione. Infatti, secondo la giurisprudenza, poiché i vini sono normalmente oggetto di una distribuzione generalizzata, che va dal reparto alimentazione dei grandi magazzini ai ristoranti e ai bar, si tratta di prodotti di consumo abituale, il cui pubblico di riferimento è il consumatore medio dei prodotti di largo consumo, che dovrebbe essere mediamente informato e ragionevolmente accorto e avveduto [v. sentenze del Tribunale del 16 settembre 2009, Dominio de la Vega/UAMI — Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA), T‑458/07, non pubblicata nella Raccolta, punto 27, e del 23 settembre 2009, Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe/UAMI — Byass (ALFONSO), T‑291/07, non pubblicata nella Raccolta, punto 29 e giurisprudenza ivi citata].

26      Date tali circostanze, poiché i consumatori cui sono destinati i prodotti contraddistinti dai segni in conflitto sono il grande pubblico dell’Unione, occorre concludere che, nel caso di specie, secondo la giurisprudenza menzionata al punto 23 supra, i pubblici di riferimento «si sovrappongono».

27      L’argomento della ricorrente secondo il quale il pubblico cui sono rivolti i prodotti oggetto del marchio richiesto dimostrerebbe un grado di attenzione superiore alla media, essendo detto pubblico particolarmente esigente dal momento che tali prodotti presentano la specificità di essere vini di tipo «kosher», non può essere accolto.

28      Infatti, innanzitutto, dalla giurisprudenza costante citata al punto 25 supra emerge che il consumatore di vini, in generale, ha un livello di attenzione medio. Orbene, per disattendere la valutazione della commissione di ricorso, non basta che la ricorrente affermi che in un settore determinato il consumatore è particolarmente attento ai marchi, ma deve suffragare detta pretesa [v. sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2011, La Sonrisa de Carmen e a./UAMI — Harald Heldmann (BLOOMCLOTHES), T‑118/09, punti 21 e 22 e giurisprudenza ivi citata], il che, nel caso di specie, essa non ha fatto in modo giuridicamente idoneo.

29      Occorre, poi, constatare che il marchio richiesto designa il vino in generale e non tipi particolari di vini. Pertanto, la circostanza che la ricorrente intenda utilizzare il marchio richiesto per vendere vini di tipo «kosher», il che rientra nelle modalità di commercializzazione proprie dei prodotti designati da detto marchio, che possono variare nel tempo e a seconda della volontà dei suoi titolari, nulla toglie al fatto, ammesso del resto dalla stessa ricorrente all’udienza, che la protezione del marchio richiesto, qualora esso dovesse essere registrato, si estenderebbe a tutti i vini, così che è per l’insieme dei prodotti «vini» che occorre definire il pubblico di riferimento [v., a tal proposito e per analogia, sentenza del Tribunale del 16 settembre 2009, Zero Industry/UAMI — zero Germany (zerorh+), T‑400/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 38 e giurisprudenza ivi citata].

 Sulla notorietà dei marchi anteriori

30      Per quanto riguarda la notorietà dei marchi anteriori, la ricorrente sostiene che non è sufficiente affinché il pubblico interessato stabilisca un nesso fra detti marchi e il marchio richiesto nel settore del vino. La circostanza che la rivista Elle possa dedicare articoli o rubriche ai vini non conferirebbe ai marchi anteriori una notorietà in detto settore.

31      A tal proposito, per soddisfare il requisito della notorietà, un marchio anteriore dev’essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi coperti dal marchio. Nell’ambito dell’esame di detto requisito, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, ossia, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio anteriore, l’intensità, l’ambito geografico e la durata dell’uso nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo, senza esigere che detto marchio sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico così definito o che la sua notorietà si estenda alla totalità del territorio interessato, allorquando la notorietà esiste in una parte sostanziale di esso [v., per analogia, sentenza della Corte del 14 settembre 1999, General Motors, C‑375/97, Racc. pag. I‑5421, punti 24, 25 e 27‑29, e, per quanto riguarda l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94, sentenza del Tribunale del 19 giugno 2008, Mülhens/UAMI — Spa Monopole (MINERAL SPA), T‑93/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 33].

32      Nel caso di specie, va osservato che la ricorrente ammette che, in considerazione del successo della rivista Elle, i marchi anteriori sono noti nel settore dei periodici e dei libri nel territorio dell’Unione, o almeno in una parte significativa di esso.

33      Orbene, non emerge in alcun modo dalla giurisprudenza che, al fine di dimostrare che il pubblico di riferimento possa effettuare un accostamento fra i marchi in conflitto stabilendo un nesso fra loro, sia necessario provare che i marchi anteriori hanno acquisito una notorietà nel settore dei prodotti o dei servizi oggetto del marchio richiesto. Pertanto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso non era tenuta ad accertare se i marchi anteriori avessero una notorietà nel settore dei vini.

34      A tal proposito, occorre altresì sottolineare che, secondo la giurisprudenza, solo se il pubblico cui sono destinati i prodotti designati dal marchio anteriore e quello cui sono destinati i prodotti designati dal marchio richiesto sono diversi può essere necessario prendere in considerazione l’intensità della notorietà del marchio anteriore onde accertare se detta notorietà si estenda al di là del pubblico cui è rivolto detto marchio (sentenza Intel Corporation, citata al punto 19 supra, punti 51‑53). Tuttavia, nel caso di specie, così come è stato rilevato al punto 26 supra, i prodotti designati dai marchi anteriori e quelli designati dal marchio richiesto interessano, almeno in parte, lo stesso pubblico.

35      Date tali circostanze, si deve concludere che la ricorrente non ha dimostrato che la commissione di ricorso ha commesso un errore per avere considerato che la notorietà dei marchi anteriori era sufficiente affinché il pubblico di riferimento potesse stabilire un nesso fra detti marchi e il marchio richiesto.

 Sulla somiglianza dei segni in conflitto

36      Per quanto riguarda il requisito dell’esistenza di un’identità o di una somiglianza fra i segni in conflitto, occorre comparare i marchi anteriori e il marchio richiesto.

37      A tal proposito, va ricordato, in via preliminare, che, per soddisfare la condizione relativa alla somiglianza dei marchi di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, non è necessario dimostrare che esiste, nella mente del pubblico di riferimento, un rischio di confusione fra il marchio anteriore che gode di notorietà e il marchio richiesto. È sufficiente che il grado di somiglianza tra questi due marchi abbia l’effetto di indurre il pubblico di riferimento a stabilire un nesso tra di essi [v., per analogia, sentenze della Corte del 23 ottobre 2003, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, C‑408/01, Racc. pag. I‑12537, punti 27 e 31, e del 18 giugno 2009, L’Oréal e a/Bellure e a., C‑487/07, Racc. pag. I‑5185, punto 36; sentenza del Tribunale del 16 aprile 2008, Citigroup e Citibank/UAMI — Citi (CITI), T‑181/05, Racc. pag. II‑669, punti 64 e 65]. A tal proposito, più i marchi in conflitto sono simili più è probabile che il marchio richiesto evocherà nella mente del pubblico di riferimento il marchio anteriore notorio (sentenza Intel Corporation, punto 19 supra, punto 44).

38      La valutazione globale volta a stabilire l’esistenza del nesso fra i marchi di cui trattasi, sotto il profilo della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, deve essere fondata sull’impressione d’insieme prodotta da essi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [v. sentenze del Tribunale del 16 maggio 2007, La Perla/UAMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T‑137/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 35, e del 25 marzo 2009, L’Oréal/UAMI — Spa Monopole (SPALINE), T‑21/07, non pubblicata nella Raccolta, punto 18].

39      Inoltre, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre, al contrario, operare la comparazione esaminando i marchi di cui trattasi considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione d’insieme prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti [v., per analogia, sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/UAMI — Merck (TRUBION), T‑412/08, non pubblicata nella Raccolta, punto 35 e giurisprudenza ivi citata].

40      È alla luce di detti principi che occorre esaminare se la commissione di ricorso abbia commesso un errore per essere giunta alla conclusione che i segni di cui trattasi erano sufficientemente simili affinché il pubblico di riferimento potesse stabilire un nesso fra i marchi controversi.

41      Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto, innanzitutto, che la parola «ella» fosse l’elemento dominante del marchio richiesto per il fatto che la parola era scritta in lettere maiuscole di grandi dimensioni, nonché per il debole carattere distintivo degli altri elementi denominativi e figurativi. Poi, partendo da detta premessa, essa ha concluso che il pubblico interessato avrebbe potuto stabilire un nesso fra i marchi controversi a causa della vicinanza fra l’elemento dominante «ella» del marchio richiesto e l’unico segno che costituiva i marchi anteriori ELLE.

42      Nel caso di specie, così come risulta dal punto 2 supra, il marchio richiesto è costituito da un rettangolo di colore nero con un bordo fine di colore bianco, che riproduce l’etichetta di una bottiglia di vino. Le parole «ella» e «valley» sono scritte in lettere maiuscole bianche all’interno del rettangolo. La parola «vineyards» è scritta in lettere maiuscole nere sotto il rettangolo.

43      Orbene, nonostante, come ha rilevato la commissione di ricorso, nel marchio richiesto la parola «ella» sia di dimensioni maggiori della parola «valley» e sia posizionata al di sopra di essa, occorre considerare che il marchio richiesto è configurato in maniera tale che queste due parole non possono essere percepite separatamente. Infatti, si deve necessariamente rilevare che i termini «ella» e «valley» si trovano entrambi all’interno del rettangolo di colore nero e sono scritti con polizza di caratteri e colore identici. Pertanto, in considerazione della contiguità di queste due parole all’interno del rettangolo di colore nero nonché del colore e polizza di caratteri identici, e a dispetto della loro differenza di dimensioni, il pubblico di riferimento percepirà l’espressione «ella valley» come un tutt’uno indissociabile. A tal proposito, va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, il consumatore percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno, senza procedere ad un esame dei suoi diversi dettagli (v. ordinanza della Corte del 29 giugno 2011, adp Gauselmann/UAMI, C‑532/10 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

44      Tali considerazioni sono ancora più pertinenti in un contesto come quello vinicolo. Infatti, in un contesto del genere è frequente che il consumatore, al momento dell’acquisto del prodotto, si trovi di fronte ad etichette con denominazioni composte da un’espressione contenente una parola seguita dal termine «valley», che indica una valle. Del resto, si deve necessariamente osservare che tale circostanza è stata confermata dalla commissione di ricorso stessa quando ha menzionato, sia al punto 16 sia al punto 19 della decisione impugnata, una serie di indicazioni di origine di vini, quali, ad esempio, «Napa Valley», «Sonoma Valley» o «Barrosa Valley», così composte. Orbene, queste numerose indicazioni d’origine mostrano appunto che tali denominazioni sono comuni nel settore vinicolo.

45      Dalle suesposte considerazioni emerge che, leggendo l’espressione «ella valley», considerata nel suo insieme, il consumatore di riferimento tenderà a comprenderla come un riferimento a un toponimo che indica l’origine del vino. A tal proposito, occorre considerare altresì che, sebbene il consumatore di vini dimostri un livello di attenzione medio, come è stato rilevato ai punti 25 e 28 supra, l’origine del vino gli è raramente indifferente quando acquista il prodotto. Ne consegue che detto consumatore presta normalmente una certa attenzione all’indicazione d’origine del vino che acquista.

46      Inoltre, va ancora osservato che la ricorrente ha dichiarato, dinanzi al Tribunale, che l’espressione «ella valley» si riferisce, in inglese, alla valle di Elah, in Israele — menzionata nella Bibbia come luogo in cui Davide avrebbe sopraffatto Golia —, nella quale è prodotto il vino che la ricorrente commercializza con il marchio richiesto. Orbene, a prescindere dalla questione se una simile circostanza possa comportare che il marchio richiesto sia composto esclusivamente da segni che hanno carattere descrittivo — questione che non è oggetto del presente procedimento —, si deve tuttavia rilevare che il fatto che l’espressione «ella valley» si riferisca ad una valle realmente esistente avvalora la constatazione che detta espressione sia un toponimo. A tal proposito, così come è stato riconosciuto dalle parti nel corso dell’udienza, sia la parola «ella» sia la parola «elah» sono mere trascrizioni approssimative di un termine in ebraico, circostanza che consente di spiegare le differenze di scrittura fra le due parole.

47      Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve concludere che, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, il pubblico di riferimento percepirà l’espressione «ella valley» nel suo insieme, senza separare gli elementi denominativi che la costituiscono e, di conseguenza, la intenderà come un riferimento ad un toponimo che indica l’origine del vino.

48      Quanto al termine «vineyards», è pacifico che tale termine, poiché rinvia al concetto di «vigneto», fa riferimento, almeno per il pubblico anglofono dell’Unione, all’origine del prodotto designato dal marchio richiesto e ha, quindi, un carattere poco distintivo. Pertanto, anche alla luce delle sue ridotte dimensioni e della posizione occupata nel segno richiesto, non potrà essere percepito dal consumatore come l’elemento che indica l’origine commerciale dei prodotti in questione, il che, tuttavia, non significa necessariamente che detto termine debba essere considerato trascurabile nell’impressione d’insieme prodotta dal marchio richiesto.

49      In tali circostanze, è dunque giocoforza constatare che è l’espressione «ella valley» considerata nel suo complesso — e non, come ha ritenuto la commissione di ricorso, il solo elemento «ella» — a costituire l’elemento dominante del marchio richiesto. Ne consegue che la valutazione globale volta a stabilire l’esistenza di un nesso fra i marchi controversi dev’essere effettuata, nel caso di specie, per quanto riguarda la somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, fra i marchi anteriori e il marchio richiesto, dato che l’elemento dominante è costituito dall’espressione «ella valley», senza che gli altri elementi siano per questo trascurabili.

50      Orbene, in un contesto del genere si deve rilevare che, sul piano visivo, i segni di cui trattasi hanno soltanto un tenue grado di somiglianza. Infatti, se è vero che le prime tre lettere del marchio richiesto sono identiche a quelle dei marchi anteriori, tale circostanza non è sufficiente a controbilanciare le numerose differenze esistenti fra i segni in conflitto. Infatti, mentre i marchi anteriori sono composti da una parola di quattro lettere, l’elemento dominante del marchio richiesto è composto da due parole disposte su due righe per un totale di dieci lettere. Inoltre, occorre altresì rilevare che la prima parola dell’espressione «ella valley» non è identica alla parola «elle» dei marchi anteriori e che si differenzia per l’ultima lettera. L’elemento denominativo «vineyards» e gli elementi figurativi del marchio richiesto aggiungono elementi di differenziazione sul piano visivo, seppur deboli, fra i segni controversi.

51      A tal proposito, se è vero, come ha rilevato la commissione di ricorso e come sottolineano l’UAMI e l’interveniente, che le polizze dei caratteri utilizzate nei marchi anteriori e nel marchio richiesto sono identiche, si deve tuttavia constatare che tale polizza è piuttosto comune e di uso frequente. Ne consegue che la polizza di caratteri utilizzata per gli elementi denominativi dei segni in conflitto non può costituire, nel caso di specie, un elemento tale da compensare i numerosi elementi di differenziazione esistenti fra i marchi controversi.

52      Anche sul piano fonetico i marchi controversi presentano differenze che prevalgono sugli elementi di somiglianza. Infatti, occorre rilevare che la differenza di lunghezza fra i marchi anteriori — costituiti da una parola di quattro lettere — ed il marchio richiesto — costituito da un elemento denominativo dominante composto da due parole per un totale di dieci lettere e da una parola di nove lettere — produce una sonorità e un ritmo differenti, che non possono essere controbilanciati dall’identità fra le prime tre lettere dell’elemento denominativo che costituisce i marchi anteriori e la prima parola che costituisce l’elemento dominante del marchio richiesto.

53      Neanche sul piano concettuale i segni di cui trattasi presentano un livello sufficiente di somiglianza affinché il pubblico di riferimento possa stabilire un nesso fra i marchi controversi. Infatti, come risulta dalle considerazioni esposte ai punti 43‑47 supra, il marchio richiesto è in grado di evocare nella mente del pubblico di riferimento un toponimo legato all’origine del vino commercializzato con tale marchio, mentre non è questo il caso per i marchi anteriori. Infatti, anche se non è escluso che, tenuto conto della notorietà di cui godono i marchi anteriori, la parola «elle» possa evocare la rivista Elle per una parte del pubblico dell’Unione, ciò nulla toglie alla constatazione che i segni di cui trattasi non presentano somiglianza sul piano concettuale.

54      Per quanto riguarda la somiglianza dei segni in conflitto, occorre precisare altresì che, in merito alle decisioni dei giudici nazionali prodotte dall’interveniente a sostegno della propria tesi sulla somiglianza esistente fra i termini «elle» ed «ella», da una costante giurisprudenza emerge che, sebbene né alle parti né al Tribunale si possa impedire di ispirarsi, nell’interpretazione del diritto dell’Unione, ad elementi tratti dalla giurisprudenza nazionale [v. sentenza del Tribunale del 13 luglio 2011, Evonik Industries/UAMI (Rettangolo porpora con un lato convesso), T‑499/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 42 e giurisprudenza ivi citata], quest’ultima, tuttavia, non vincola i giudici dell’Unione, dato che il sistema comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo la cui applicazione è indipendente da ogni sistema nazionale [sentenze del Tribunale del 5 dicembre 2000, Messe München/UAMI (electronica), T‑32/00, Racc. pag. II‑3829, punto 47, e del 12 luglio 2006, Rossi/UAMI — Marcorossi (MARCOROSSI), T‑97/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 53].

55      Da tutte le considerazioni che precedono emerge che, contrariamente a quanto ha concluso la commissione di ricorso, i segni controversi nel presente procedimento non sono sufficientemente simili affinché il pubblico di riferimento possa associare il marchio richiesto ai marchi anteriori.

56      Pertanto, la valutazione globale volta a stabilire l’esistenza nella mente del pubblico interessato di un nesso fra i marchi in conflitto, come esige la giurisprudenza citata ai punti 19‑21 supra, deve portare alla conclusione che, viste le differenze esistenti fra i segni controversi e nonostante la notorietà dei marchi anteriori, non esiste nel caso di specie un rischio che detto pubblico possa stabilire un siffatto nesso.

57      Occorre, quindi, dichiarare che, nel caso di specie, una delle condizioni per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, vale a dire la somiglianza dei marchi in conflitto che ha per effetto che il pubblico interessato stabilisca un nesso fra detti marchi, non è soddisfatta.

58      Date tali circostanze, poiché le condizioni per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 sono cumulative e l’assenza di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile detta disposizione (v. punto 18 supra), occorre accogliere il ricorso e annullare la decisione impugnata, senza che sia necessario esaminare la condizione relativa all’esistenza del rischio che l’uso senza giusta causa del marchio richiesto tragga indebito vantaggio dalla distintività o dalla notorietà del marchio anteriore.

 Sulle spese

59      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

60      L’UAMI, essendo rimasto soccombente, va condannato alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente. L’interveniente, rimasta soccombente, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dell’11 novembre 2009 (procedimento R 1293/2008‑1) è annullata.

2)      L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Ella Valley Vineyards (Adulam) Ltd.

3)      La Hachette Filipacchi Presse (HFP) sopporterà le proprie spese.

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 marzo 2012.

Firme


* Lingua processuale: il francese.