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Sentenza della Corte (Seduta plenaria) del 27 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court - Irlanda) - Thomas Pringle / Government of Ireland, Ireland and the Attorney General

(Causa C-370/12)

(Meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro - Decisione 2011/199/UE - Modifica dell'articolo 136 TFUE - Validità - Articolo 48, paragrafo 6, TUE - Procedura di revisione semplificata - Trattato MES - Politica economica e monetaria - Competenza degli Stati membri)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrente: Thomas Pringle

Convenuti: Government of Ireland, Ireland and the Attorney General

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Supreme Court (Irlanda) - Validità della decisione del Consiglio europeo, del 25 marzo 2011, che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (GU L 91, pag. 1) - Competenze dell'Unione - Diritto per uno Stato membro appartenente alla zona euro di concludere un accordo internazionale quale il Trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilità

Dispositivo

L'esame della prima questione non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità della decisione 2011/199/UE del Consiglio europeo, del 25 marzo 2011, che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Gli articoli 4, paragrafo 3, TUE, 13 TUE, 2, paragrafo 3, TFUE, 3, paragrafi 1, lettera c), e 2, TFUE, 119 TFUE - 123 TFUE e 125 TFUE - 127 TFUE nonché il principio generale di tutela giurisdizionale effettiva non ostano alla conclusione tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro di un accordo come il Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia, concluso a Bruxelles il 2 febbraio 2012, né alla sua ratifica da parte di tali Stati membri.

Il diritto di uno Stato membro di concludere e di ratificare detto Trattato non è subordinato all'entrata in vigore della decisione 2011/199.

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1 - GU C 303 del 6.10.2012.